Causa C-107/04
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
contro
Administración General del Estado
e
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)
«Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all’indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Normativa nazionale che autorizza l’uso del termine “bio” per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Politica agricola comune — Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di quest’ultimo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari — Regolamento n. 2092/91 — Indicazioni concernenti il detto metodo di produzione — Impiego di tali indicazioni e di indicazioni da esse derivate per prodotti non ottenuti secondo un siffatto metodo di produzione — Uso dei termini «biológico» e «bio» in Spagna — Ammissibilità nella versione modificata dal regolamento n. 1804/1999 — Inammissibilità nella versione modificata dal regolamento n. 392/2004
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2092/91, come modificato dai regolamenti (CE) del Consiglio n. 1804/1999 e n. 392/2004, art. 2]
L’art. 2 del regolamento n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come modificato, per includervi le produzioni animali, dal regolamento n. 1804/1999, deve essere interpretato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico recassero, in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».
Lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento n. 392/2004, deve essere interpretato nel senso che, d’ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino, in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio». Quest’ultima disposizione precisa che i termini in esso indicati per ciascuna lingua non hanno, per gli Stati membri, carattere tassativo, ma un valore esemplificativo, comprensivo anche delle traduzioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità.
(v. punti 19, 22, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 luglio 2005 (*)
«Normativa comunitaria relativa a metodi di produzione biologici di prodotti agricoli e all’indicazione di tali metodi sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari – Normativa nazionale che autorizza l’uso del termine “bio” per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico»
Nel procedimento C-107/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con ordinanza 1° dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2004, nella causa tra
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
e
Administración General del Estado,
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 marzo 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra S. Charitaki e dal sig. V. Kontolaimos, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra S. Pardo Quintillán nonché dai sigg. B. Doherty e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), come completato, per le produzioni animali, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804 (GU L 222, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2092/91»).
2 La domanda è stata sollevata nell’ambito di un ricorso che vede opposti il Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (Comitato andaluso per l’agricoltura biologica) alla Administración General del Estado (P.A. spagnola).
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 Il regolamento n. 2092/91 ha introdotto un quadro di norme comunitarie in materia di produzione, etichettatura e controllo dei prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico. Come risulta dal suo quinto ‘considerando’, tale regolamento mira a garantire condizioni di concorrenza leale tra i produttori di tali prodotti, ad assicurare la trasparenza a tutti i livelli della produzione e a rendere questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori.
4 L’art. 2 del citato regolamento prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all’articolo 6, e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
– in spagnolo: ecológico,
– in danese: økologisk,
– in tedesco: ökologisch, biologisch,
– in greco: βιολογικό,
– in inglese: organic,
– in francese: biologique,
– in italiano: biologico,
– in olandese: biologisch,
– in portoghese: biológico,
– in finlandese: luonnonmukainen,
– in svedese: ekologisk».
5 L’art. 2 del regolamento n. 2092/91, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 febbraio 2004, n. 392 (GU L 65, pag. 1), e dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 346), così recita:
«Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all’articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:
– in spagnolo: ecológico,
– in ceco: ekologické,
– in danese: økologisk,
– in tedesco: ökologisch, biologisch,
– in estone: mahe or ökoloogiline,
– in greco: βιολογικό,
– in inglese: organic,
– in francese: biologique,
– in italiano: biologico,
– in lettone: bioloģiskā,
– in lituano: ekologiškas,
– in ungherese: ökológiai,
– in maltese: organiku,
– in olandese: biologisch,
– in polacco: ekologiczne,
– in portoghese: biológico,
– in slovacco: ekologické,
– in sloveno: ekološki,
– in finlandese: luonnonmukainen,
– in svedese: ekologisk».
6 Le ragioni di questa modifica dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91 sono indicate nel secondo ‘considerando’ del regolamento n. 392/2004 come segue:
«Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce altresì la protezione a livello comunitario di taluni termini utilizzati per indicare ai consumatori che un prodotto alimentare o un mangime, o i suoi ingredienti, sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico di cui allo stesso regolamento. Tale protezione si estende ai corrispondenti termini derivati o diminutivi in uso, soli o combinati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Per eliminare ogni possibilità di malinteso in merito alla portata della protezione, è opportuno modificare di conseguenza detto regolamento».
Il diritto nazionale
7 L’art. 3, n. 1, del regio decreto 22 ottobre 1993, n. 1852, relativo alla produzione agricola biologica e alla sua indicazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (BOE n. 283 del 26 novembre 1993, pag. 33528), prevedeva originariamente quanto segue:
«In conformità dell’art. 2 del regolamento n. 2092/91, un prodotto riporta indicazioni riferite a un metodo di produzione biologico allorché sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali il prodotto o i suoi ingredienti sono indicati con il termine “ecológico”.
È inoltre possibile utilizzare, oltre alle indicazioni specifiche suscettibili di applicazione da parte delle Comunità autonome, le diciture: “obtenido sin el empleo de productos químicos de sínteses”, “biológico”, “orgánico”, “biodinámico”, e i rispettivi composti, oltre alle denominazioni “eco” e “bio”, accompagnate o meno dal nome del prodotto, da quello dei suoi ingredienti o dal suo marchio commerciale».
8 Il decreto è stato modificato dal regio decreto 11 maggio 2001, n. 506 (BOE n. 126 del 26 maggio 2001, pag. 18609). Il suo art. 3, n. 1, così recita:
«In conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1804/99, in ogni caso si ritiene che un prodotto rechi indicazioni concernenti un metodo di produzione biologico quando il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono contrassegnati, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, mediante il termine “ecológico” o il suo prefissoide “eco”, da soli o in combinazione con il nome del prodotto, dei suoi ingredienti o del marchio commerciale».
9 Secondo il terzo e il quinto comma della motivazione del regio decreto, tale modifica si era resa necessaria al fine di evitare ogni ambiguità relativa a termini che, secondo la normativa comunitaria, sono riservati alla produzione biologica e di eliminare la confusione che potrebbe sorgere nei consumatori in considerazione della situazione reale del settore alimentare in Spagna, nel quale l’utilizzo del termine «bio» è divenuto abituale per designare prodotti alimentari aventi caratteristiche non legate a un metodo di produzione biologico.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 Il Tribunal Supremo (Corte di cassazione spagnola) è stato investito, da parte del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, di un ricorso relativo alla legittimità del regio decreto n. 506/2001.
11 Secondo il giudice a quo, l’esito del procedimento principale dipende dalla portata e dal significato che si devono attribuire al regolamento n. 2092/91, in particolare al suo art. 2. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte della Corte, il Tribunal Supremo ha chiesto che le questioni pregiudiziali siano estese alla versione di tale regolamento risultante dalle modifiche apportate dal regolamento n. 392/2004, che sono entrate in vigore dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale.
12 Il giudice a quo afferma di dubitare della compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali che riservano a metodi di produzione biologici soltanto il termine «ecológico», il suo prefissoide «eco» e i suoi derivati, consentendo pertanto l’uso del termine «biológico», del suo prefissoide «bio» e dei suoi derivati per prodotti che non hanno tali caratteristiche.
13 Per queste ragioni il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento [n. 2092/91], integrato dal regolamento [n. 1804/1999], consideri in tutti gli Stati membri i termini “biologico” ed “ecologico”, nonché i loro prefissoidi “bio” e “eco”, come indicazioni che suggeriscono al compratore che il prodotto o gli ingredienti sono stati ottenuti in conformità alle norme sulla produzione biologica.
2) Se il regolamento [n. 2092/91], integrato dal regolamento [n. 1804/1999], riservi necessariamente in tutti gli Stati membri l’uso dei termini “biologico” ed “ecologico”, nonché dei loro prefissoidi “bio” e “eco”, ai prodotti ottenuti in conformità alle norme stabilite per la produzione biologica da tale regolamento.
3) Se l’art. 2 del regolamento [n. 2092/91], integrato dal regolamento [n. 1804/1999], riservi in spagnolo solo il termine “ecológico” e il suo prefissoide “eco” ai prodotti ottenuti in conformità alle norme stabilite per la produzione biologica nel citato regolamento, cosicché può non essere in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria l’utilizzo in Spagna del termine “biológico” e del suo prefissoide “bio” in relazione a prodotti non biologici se l’uso di tale termine e di tale prefissoide li ha resi generici e non destinati a designare, in Spagna, prodotti alimentari con determinate caratteristiche connesse a un metodo di produzione biologico».
Sulle questioni pregiudiziali
14 Con le sue questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’art. 2 del regolamento n. 2092/91 – nonché lo stesso articolo come modificato dal regolamento n. 392/2004 – debba essere interpretato nel senso che esso vieta che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico rechino in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».
15 Il governo spagnolo sostiene che l’art. 2 del regolamento n. 2092/91 non impedisce di utilizzare il termine «biológico» o il suo prefissoide «bio» per prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, poiché, nell’elenco contenuto nel citato articolo, per la lingua spagnola è indicato solo il termine «ecológico». Per quanto riguarda il regolamento n. 2092/91, come modificato dal regolamento n. 392/2004, il governo spagnolo ammette che un’interpretazione diversa è possibile e afferma la sua intenzione di modificare la propria legislazione nazionale sulla base dell’esito del presente procedimento e di quello scaturito dal ricorso per inadempimento Commissione/Spagna (v. sentenza in data odierna nella causa C-135/03, Racc. pag. I-6909).
16 I governi ellenico e francese, nonché la Commissione delle Comunità europee, in risposta ad un quesito della Corte, sostengono che non solo dalla versione più recente del regolamento n. 2092/91, ma anche da quella precedente del medesimo discende che i termini corrispondenti ai termini francesi «biologique» (biologico) e «bio» (bio) devono essere protetti in modo uniforme in tutta la Comunità. L’art. 2 del regolamento n. 2092/91, come modificato dal regolamento n. 392/2004, quando prevede che i termini indicati e i loro prefissoidi «sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua», sarebbe solo esplicativo di un principio già presente nella versione precedente. Tale lettura sarebbe peraltro supportata dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 392/2004. Pertanto, sebbene per la lingua spagnola sia presente, nell’elenco di cui all’art. 2 del regolamento n. 2092/91, solo il termine «ecológico», anche il termine «biológico» e i suoi derivati dovrebbero avere in Spagna uguale protezione.
17 Come risulta dal punto 33 della citata sentenza nella causa Commissione/Spagna, l’art. 2 del regolamento n. 2092/91 si riferiva, per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti ottenuti con un metodo di produzione biologico, alle «indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro» e «in particolare» ai «termini (…) o [ai] corrispondenti termini derivati» che comparivano in un elenco che indicava, per ciascuna delle allora undici lingue ufficiali della Comunità, una o due espressioni. In tale elenco, per cinque delle undici lingue compariva una sola espressione, corrispondente al termine francese «biologique». Per altre tre lingue era presente una sola espressione corrispondente al termine francese «écologique» (ecologico). Per la lingua tedesca erano indicate, senza particolari distinzioni, due espressioni corrispondenti ai predetti due termini, mentre per ciascuna delle due lingue rimanenti era indicata un’altra espressione.
18 Per la lingua spagnola era contenuto nell’elenco presente nel detto articolo il solo termine «ecológico», comprensivo del prefissoide «eco», e poiché non è stata provata l’esistenza in Spagna di usi differenti, la Corte non ha dichiarato, nel procedimento avviato dalla Commissione, che il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non avendo proibito ai produttori di beni non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico di utilizzare altri termini, quali «biológico» e «bio» (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 35).
19 L’art. 2 del regolamento n. 2092/91, come modificato dal regolamento n. 392/2004, precisa che i termini in esso indicati per ciascuna lingua non hanno, per gli Stati membri, carattere tassativo, ma un valore esemplificativo, comprensivo anche delle traduzioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità. In tal modo tale versione del regolamento risponde, come ha evidenziato l’avvocato generale ai paragrafi 26-29 delle sue conclusioni, alle esigenze attuali del mercato comune dei generi alimentari, agli obiettivi della politica agricola comune, a quelli della politica dell’ambiente e a quelli della protezione dei consumatori.
20 Ne consegue che d’ora in poi in Spagna, oltre al termine «ecológico», dovrà essere riservato ai prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico anche il termine corrispondente al termine «biologique», parecchie espressioni equivalenti al quale figurano nell’elenco di cui al citato art. 2.
21 Tale nuova formulazione non può tuttavia, nonostante il dettato del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 392/2004, secondo il quale è necessario «eliminare ogni possibilità di malinteso», avere effetti sul contenuto originario del regolamento n. 2092/91. In effetti, l’adozione di una nuova versione del citato art. 2 fa presumere la volontà del legislatore di modificare il regolamento n. 2092/91, e non quella di lasciarlo immutato. In mancanza di un simile intento, non sarebbe stato necessario modificare la norma (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 38).
22 Va dunque data risposta alle questioni pregiudiziali dichiarando che:
– l’art. 2 del regolamento n. 2092/91 doveva essere interpretato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico recassero in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio»;
– lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento n. 392/2004, deve essere interpretato nel senso che, d’ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».
Sulle spese
23 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come modificato, per le produzioni animali, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, doveva essere interpretato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico recassero in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».
2) Lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 febbraio 2004, n. 392, deve essere interpretato nel senso che, d’ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in Spagna, sull’etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l’indicazione «biológico» o il suo prefissoide «bio».
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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