Causa C-126/04
Heineken Brouwerijen BV
contro
Hoofdproductschap Akkerbouw
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Cereali — Regime delle importazioni — Contingente tariffario comunitario per l’orzo di malteria — Discriminazione»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 gennaio 2005 ?
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Orzo — Contingente che riguarda unicamente l’orzo di qualità superiore — Violazione del divieto di discriminazione — Insussistenza
[Art. 34, n. 2, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1269/1999 e (CE) n. 822/2001]
La limitazione dell’ambito di applicazione dei contingenti tariffari comunitari aperti dai regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 a favore unicamente dell’orzo di qualità superiore, destinato alla produzione di malto utilizzato nella fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, non costituisce una violazione del divieto di discriminazione in quanto è oggettivamente giustificata dalle differenze tra questo orzo, da un lato, e l’orzo destinato alla produzione di altre birre, dall’altro.
(v. punto 22)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 gennaio 2005(1)
«Cereali – Regime delle importazioni – Contingente tariffario comunitario per l’orzo di malteria – Discriminazione»
Nel procedimento C-126/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 18 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2004, nella causa
Heineken Brouwerijen BV
contro
Hoofdproductschap Akkerbouw ,
LA CORTE (Quarta Sezione),,
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni presentate:
– per la Heineken Brouwerijen BV, dal sig. H. Bronkhorst, advocaat;
– per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell'Unione europea, dalle M. Balta e K. Michoel, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle F. Clotuche-Duvieusart e D.W.V. Zijlstra, in qualità di agenti,
vista la decisione presa, sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dei regolamenti (CE) del Consiglio 14 giugno 1999, n. 1269, e 24 aprile 2001, n. 822, relativi all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 (rispettivamente GU L 151, pag. 1, e GU L 120, pag. 1), nonché sull’interpretazione dell’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 105; in prosieguo: il «regolamento n. 1766/92»), e sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2001, n. 2023, che fissa i dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 273, pag. 18).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Heineken Brouwerijen BV (in prosieguo: la «Heineken») e lo Hoofdproductschap Akkerbouw (Ufficio centrale per la commercializzazione dei prodotti agricoli; in prosieguo: lo «HPA») in merito ai dazi doganali dovuti dalla Heineken per l’importazione di orzo di malteria nella Comunità.
Ambito normativo
3 L’art. 1 del regolamento n. 1766/92 elenca, sotto il codice NC 1003 00, l’orzo tra i prodotti cui si applicano le disposizioni relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
4 L’art. 10 del regolamento n. 1766/92 stabilisce quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all’articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC (...) 1003 (...) è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all’importazione cif applicabile alla spedizione in questione. Tuttavia, tale dazio non può superare l’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
(...)».
5 Il regolamento n. 2023/2001 fissa i dazi all’importazione nel settore dei cereali.
6 Ai sensi dell’art. 2, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1996, n. 1249, recante modalità d’applicazione del regolamento [n. 1766/92] in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 161, pag. 125), nella versione in vigore fino al 1° luglio 2003:
«L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria del dazio all’importazione:
(...)
– di 8 [EUR]/t per le importazioni di orzo da birra (...), purché dimostri che, rispetto al prezzo normale del prodotto di cui trattasi, può essere stato pagato un supplemento per la qualità.
(...)».
7 L’art. 1 del regolamento n. 1269/1999 dispone:
«1. Per il 1999 e il 2000 è aperto un contingente tariffario comunitario annuo per 50 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50% del dazio intero in vigore il giorno dell’importazione, senza la riduzione applicata alle importazioni di orzo di malteria».
8 Ai termini dell’art. 1 del regolamento n. 822/2001 è altresì aperto, per il 2001 e il 2002, un identico contingente tariffario comunitario annuo di «50 000 tonnellate di orzo di qualità superiore, di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio».
9 I primi due ‘considerando’ dei regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 sono del seguente tenore:
«1) considerando che, nell’ambito delle conclusioni dei negoziati sull’articolo XXIV.6 del GATT [Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio], la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del “prezzo rappresentativo” nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi; che sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria;
2) considerando che per porre rimedio a tale situazione è opportuno aprire (...) un contingente tariffario comunitario annuo per l’orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 La Heineken è un’impresa di dimensioni internazionali, attiva nel settore della produzione e della vendita di birra.
11 Con decisione 25 ottobre 2001 lo HPA ha reclamato alla Heineken il pagamento dell’importo di EUR 254,82 a titolo di dazi all’importazione per aver la detta società importato kg 15 177 di orzo di malteria. Il reclamo della Heineken contro tale decisione è stato respinto dallo HPA con decisione 28 ottobre 2002.
12 La Heineken ha proposto un ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven. Siccome i produttori come la Heineken, che non fabbricano birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, non hanno potuto beneficiare dei contingenti tariffari aperti dai regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 per gli anni 1999-2002, la detta giurisdizione si domanda se la normativa comunitaria controversa sia discriminatoria.
13 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i regolamenti [nn. 1269/1999 e 822/2001], con i quali sono stabiliti contingenti tariffari comunitari esclusivamente per l’importazione d’orzo destinato alla produzione di birra che invecchia in fusti contenenti legno di faggio, siano validi alla luce del divieto di discriminazione tra produttori sancito dall’art. 34, n. 2, seconda frase, del Trattato.
2) Nel caso in cui i regolamenti menzionati siano invalidi, se l’art. 10, n. 2, del regolamento [n. 1766/92], in combinato disposto con il regolamento [n. 2023/2001], obblighi nondimeno a riscuotere un dazio doganale sull’orzo di alta qualità di cui alla voce NC 1003 00 destinato ad essere trasformato in birra di malto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14 La Heineken fa presente che, per gli anni 1999-2002, i regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 hanno aperto contingenti tariffari comunitari solo per l’orzo di qualità superiore di cui al codice NC 1003 00 destinato alla produzione di taluni tipi di birra. Questi regolamenti violerebbero l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, poiché condurrebbero ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’orzo destinato alla produzione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio e l’orzo destinato alla produzione di birre mediante altri metodi.
15 Al contrario, il governo ellenico, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sostengono che i regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 non violano il divieto di discriminazione. Da un lato, infatti, l’apertura di contingenti tariffari per l’orzo destinato alla produzione di malto utilizzato nella fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio terrebbe conto del fabbisogno del mercato comunitario e della necessità di salvaguardare l’equilibrio di quest’ultimo. Dall’altro lato, sarebbe oggettivamente giustificato trattare in maniera dissimile l’orzo destinato alla produzione di tipi di birra differenti.
16 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di discriminazioni nell’ambito della politica agricola comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 25; 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I-1961, punto 35; 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I-2737, punto 39, e 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann, Racc. pag. I-2279, punto 49).
17 Nella fattispecie, conformemente all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1766/92, i dazi all’importazione per i cereali sono calcolati con riferimento al prezzo d’intervento, da un lato, e al prezzo rappresentativo d’importazione determinato in ragione delle quotazioni sul mercato mondiale, dall’altro.
18 Tuttavia, come si evince dai primi due ‘considerando’ dei regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001, il sistema del «prezzo rappresentativo» ha generato ostacoli agli scambi.
19 Il Consiglio e la Commissione spiegano a tal fine che i dazi all’importazione tanto sull’orzo da foraggio quanto su quello di malteria, in mancanza di quotazioni distinte disponibili per quest’ultimo tipo di orzo, sono calcolati in ragione delle quotazioni dell’orzo da foraggio attestate alla borsa dei cereali di Minneapolis (Stati Uniti d’America). Poiché l’orzo di malteria è di gran lunga più costoso di quello da foraggio, il calcolo previsto all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1766/92 finisce col renderne pressoché impossibile l’importazione. La riduzione dei dazi di cui all’art. 2, n. 5, del regolamento n. 1249/96 non si è, infatti, rivelata sufficiente a rimuovere gli ostacoli agli scambi relativi all’importazione di orzo.
20 Risulta dai primi due ‘considerando’ dei regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 che l’apertura dei contingenti tariffari mira in particolare a porre rimedio a tali ostacoli, quali messi in causa dagli Stati Uniti d’America con riferimento agli obblighi che derivano, alla Comunità, dal GATT.
21 Quanto alla limitazione dell’ambito di applicazione dei contingenti tariffari comunitari aperti dai regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001, il Consiglio e la Commissione osservano che l’orzo di malteria è disponibile in quantità sufficienti in seno alla Comunità, ad eccezione dell’orzo utilizzato nella produzione di birre in fusti di legno di faggio, che dev’essere importato dagli Stati Uniti. I produttori di birre invecchiate in fusti di legno di faggio dipendono, dunque, dall’importazione di orzo di malteria da un paese terzo, laddove gli altri produttori comunitari trovano facilmente nel territorio della Comunità l’orzo di malteria di cui hanno bisogno per produrre la propria birra. Siccome i dazi all’importazione erano troppo elevati per poter continuare a produrre birre invecchiate in fusti di legno di faggio nella Comunità e la riduzione dei dazi prevista all’art. 2, n. 5, del regolamento n. 1249/96 non era sufficiente a rimuovere gli ostacoli agli scambi relativi all’importazione di orzo utilizzabile per produrre birra in fusti di legno di faggio, era del tutto giustificato aprire contingenti tariffari unicamente per l’orzo destinato alla produzione di tali birre. I regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 bilanciano, così, gli obblighi che derivano, alla Comunità, dal GATT e dall’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, assicurando l’approvvigionamento nella Comunità di un tipo di orzo che non è prodotto sul mercato comunitario e il cui prezzo, in mancanza dei contingenti in questione, sarebbe stato proibitivo.
22 Ne consegue, allora, che la limitazione dell’ambito di applicazione dei contingenti tariffari comunitari aperti dai regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 è oggettivamente giustificata dalle differenze tra l’orzo destinato alla produzione di malto utilizzato nella fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, da un lato, e l’orzo destinato alla produzione di altre birre, dall’altro.
23 Risulta da quanto sopra che l’esame della prima questione non ha rivelato fatti o circostanze tali da pregiudicare la validità dei regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001.
Sulla seconda questione
24 La seconda questione verte sull’interpretazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1766/92 in combinato disposto con il regolamento n. 2023/2001 nell’ipotesi in cui i regolamenti nn. 1269/1999 e 822/2001 siano invalidi.
25 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non vi è più luogo a rispondere alla seconda.
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte da parte di soggetti terzi non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento tale da pregiudicare la validità dei regolamenti (CE) del Consiglio 14 giugno 1999, n. 1269, e 24 aprile 2001, n. 822, relativi all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00.
Firme
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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