Causa C‑128/04
Procedimento penale
a carico di
Annic Andréa Raemdonck
e
Raemdonck-Janssens BVBA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde)
«Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Regolamento (CEE) n. 3821/85 — Obbligo di installazione e di uso di un tachigrafo — Regolamento (CEE) n. 3820/85 — Deroga a favore dei veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2005.
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Deroghe — Obbligo di installazione e di uso di un tachigrafo — Deroghe per i veicoli che trasportano materiale o attrezzatura — Nozione — Beni necessari all’esercizio dei lavori rientranti nell’attività principale del conducente — Attività principale diversa dalla guida del veicolo — Inclusione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 13, n. 1, lett. g), e n. 3821/85, art. 3, n. 2]
I termini «materiale o attrezzatura» di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, devono essere interpretati, nell’ambito del regime di deroga che dispensa alcuni veicoli dall’obbligo di essere muniti di un tachigrafo, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel senso che non fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», ma riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato. Una siffatta attività, che, ai sensi dello stesso art. 13, n. 1, lett. g), non può consistere nella guida del veicolo, deve costituire l’attività principale dello stesso conducente e non dell’impresa considerata.
(v. punti 16, 24 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 marzo 2005(1)
«Trasporti su strada – Disposizioni in materia sociale – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Obbligo di installazione e di uso di un tachigrafo – Regolamento (CEE) n. 3820/85 – Deroga a favore dei veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura»
Nel procedimento C-128/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Dendermonde (Belgio) con decisione 19 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2004, nel procedimento penale a carico di
Annic Andréa Raemdonck,
Raemdonck-Janssens BVBA,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni presentate:
– per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra M. Demetriou, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico della società di diritto belga Raemdonck‑Janssens BVBA (in prosieguo: la «Raemdonck‑Janssens») e della sig.ra Raemdonck, amministratrice della stessa società, per presunta infrazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio del 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 3821/85 richiede che i veicoli utilizzati per il trasporto su strada siano muniti di un tachigrafo. Ai sensi dell’art. 14, n. 2, di detto regolamento:
«L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo».
4 L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 3821/85 prevede che gli Stati membri possono dispensare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 3820/85. Essi comunicano alla Commissione delle Comunità europee tutte le dispense concesse a tale titolo.
5 L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dispone:
«1. Ogni Stato membro può concedere per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
(…)
g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura da utilizzare nell’esercizio della professione del loro conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento; gli Stati membri possono subordinare la deroga all’autorizzazione individuale;
(…)
Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo».
6 L’art. 1, n. 3, dello stesso regolamento definisce il «conducente» come «chiunque sia addetto alla guida d’un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare».
La normativa nazionale
7 Le disposizioni del regolamento n. 3821/85 sono state attuate in Belgio con il regio decreto 13 luglio 1984 ( Moniteur belge 4 ottobre 1984, pag. 13509), come modificato con regio decreto 10 novembre 1987 ( Moniteur belge 19 dicembre 1987, pag. 19062). L’art. 1, secondo comma, del detto decreto prevede che l’obbligo per gli autoveicoli immatricolati in Belgio di essere muniti di un tachigrafo non è applicabile agli autoveicoli menzionati nell’allegato 1 di quest’ultimo. In detto allegato 1, B, punto 8, figurano i «veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura, da utilizzare nell’esercizio della professione del loro conducente, entro un raggio di 50 km dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 L’attività svolta dalla Raemdonck-Janssens in materia di lavori generali di infrastruttura consiste nell’effettuare perforazioni orizzontali, e quindi nell’installare canalizzazioni, cavi e reti di telecomunicazioni. Detta società utilizza i propri conducenti, cinque in totale, per il trasporto dei materiali necessari nei cantieri.
9 Il 18 ottobre 2001 un camion appartenente alla Raemdonck-Janssens veniva sottoposto a controllo. L’esame dei tachigrafi del detto veicolo evidenziava che il sig. Burm, il conducente del veicolo, aveva effettuato ore supplementari.
10 A seguito di tale accertamento, l’agente incaricato del controllo dell’applicazione della legislazione sociale chiedeva di accedere alle registrazioni tachigrafiche, relative a tutti i conducenti occupati dalla Raemdonck‑Janssens, per il periodo di un anno. In un primo momento ha avuto accesso soltanto alle registrazioni dell’ultimo trimestre del 2001 concernenti il sig. Burm, nonché ai fogli paga individuali di quest’ultimo corrispondenti allo stesso periodo. L’esame di detti documenti mostrava che il sig. Burm aveva effettuato ore supplementari senza che gli fosse stato versato alcun salario supplementare e che gli fossero stati accordati a tale titolo dei periodi di riposo. Inoltre, risultava che il sig. Burm era stato occupato il sabato, in violazione delle disposizioni sull’esecuzione di lavori edili. Successivamente, l’agente incaricato del controllo ha avuto accesso anche alle schede individuali di altri conducenti occupati dalla Raemdonck-Janssens. La lettura di queste ultime evidenziava che tali conducenti non erano mai stati retribuiti per delle ore supplementari.
11 L’Openbaar Ministerie promuoveva dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Dendermonde un procedimento penale contro la sig.ra Raemdonck e la Raemdonck‑Janssens. Gli imputati sostengono che i trasporti effettuati da quest’ultima rientrano nell’ambito della deroga di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85. I conducenti sarebbero stati assunti per trasportare, nei cantieri, il materiale e l’attrezzatura necessari, vale a dire scavatrici, cavi e piastrelle. Tali cantieri si situerebbero entro un raggio di 50 km dalla sede di detta società. Con i termini «materiale o attrezzatura» si intenderebbero, nel contesto nel quale rientra tale disposizione, i materiali edili e il materiale da posare, quali i cavi.
12 Ritenendo che il procedimento penale di cui era investito vertesse su elementi di diritto comunitario, il Rechtbank van eerste aanleg di Dendermonde decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i termini “il materiale o l’attrezzatura” menzionati all’art. 13, [n. 1], lett. g), del regolamento (...) n. 3820/85 (...) debbano essere interpretati nel senso che fanno unicamente riferimento agli “utensili e strumenti”, o se invece con detti termini si intendano anche i beni necessari a lavori edili da eseguire, trasportati separatamente o meno da detti utensili e strumenti, quali i materiali da costruzione o i cavi».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se i termini «materiale o attrezzatura» di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85 debbano essere interpretati, nell’ambito del regime di deroga di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 3821/85, nel senso che fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», o se essi riguardino anche i beni necessari all’esecuzione di lavori edili che possono essere trasportati separatamente o meno dagli utensili e dagli strumenti, quali i materiali da costruzione o i cavi.
14 Al fine di fornire una soluzione utile a tale questione, occorre, da un lato, esaminare le condizioni di applicazione della deroga di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85 e, dall’altro, analizzare la portata di tale disposizione.
15 Per quanto concerne le dette condizioni il governo del Regno Unito e la Commissione dubitano che siano tutte soddisfatte nella causa principale. Essi si interrogano in particolare sullo status dei conducenti dei veicoli che trasportano materiale o attrezzatura e sulla natura delle loro attività. Per contro, è pacifico che i veicoli di cui trattasi sono stati utilizzati entro un raggio di 50 km dal luogo di stazionamento abituale del veicolo.
16 A tenore dell’art. 13, n. 1, lett. g, del regolamento n. 3820/85, la deroga di cui a detta disposizione si applica solo purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente. Il conducente deve inoltre utilizzare il materiale o l’attrezzatura di cui trattasi nell’esercizio della sua professione. Tali due condizioni riguardano quindi le attività del conducente e non quelle dell’impresa considerata.
17 Gli elementi di cui la Corte dispone non le consentono di stabilire con certezza se i conducenti occupati dalla Raemdonck-Janssens rispondano ai criteri così fissati. Stando così le cose, è compito del giudice a quo, che è investito della causa principale e che si deve assumere la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, determinare, alla luce dei fatti del caso di specie, se tali criteri siano o meno rispettati.
18 Quanto all’interpretazione da fornire per i termini «materiale o (…) attrezzatura» di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che questi non riguardano unicamente gli «utensili e strumenti», ma che possono comprendere anche materiali da costruzione e cavi.
19 Occorre constatare che siffatta interpretazione è corroborata dal testo della disposizione di cui trattasi, dal contesto nel quale rientra, nonché dagli obiettivi della regolamentazione di cui fa parte.
20 Occorre rilevare, anzitutto, che interpretare i termini «materiale o attrezzatura» nel senso che essi si riferiscono soltanto agli «utensili e strumenti» non è conforme al testo dell’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85. Anche se la nozione di «attrezzatura» riguarda in particolare gli utensili e gli strumenti trasportati dal conducente nell’esercizio della sua professione, è pur vero che la nozione di «materiale» ha una portata più ampia e riguarda anche materiali necessari per esercitare tale professione.
21 Per quanto riguarda, inoltre, il contesto nel quale rientrano i termini «materiale o attrezzatura», va sottolineato che questi devono essere interpretati alla luce delle condizioni di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, in particolare di quelle che discendono dagli incisi «da utilizzare nell’esercizio della professione del loro conducente» e «purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente». Il conducente di un veicolo la cui attività principale non è la guida di quest’ultimo, per l’esercizio della sua professione, può dover trasportare non soltanto utensili e strumenti, ma anche materiali, quali i materiali da costruzione necessari per l’esercizio di tale professione. Orbene, nulla osta a che possano essere considerati da tale disposizione anche tali materiali.
22 Infine, per quanto concerne l’esame degli obiettivi della regolamentazione di cui trattasi nella causa principale, vanno ricordati non soltanto la finalità della deroga di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, ma anche gli obiettivi perseguiti con quest’ultimo regolamento, nonché con il regolamento n. 3821/85. Orbene, è assodato che tali regolamenti mirano a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti stradali. Tali obiettivi si traducono in particolare nell’obbligo di fornire i veicoli di trasporto su strada di un tachigrafo che consente di controllare le ore di guida e di riposo dei conducenti.
23 Tuttavia, come risulta dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 3821/85 e dall’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, taluni veicoli e taluni tipi di trasporti effettuati mediante questi ultimi possono, senza inconvenienti, essere esclusi dalla sfera di applicazione del regime istituito da detti regolamenti. Infatti, gli Stati membri possono accordare sul loro territorio, a talune condizioni e senza che siano pregiudicati gli obiettivi di detto regime, deroghe a favore dei trasporti effettuati da taluni veicoli, come quelli di cui all’art. 13, n. 1, lett. g). Essendo le condizioni di applicazione di quest’ultima disposizione rigorose, il fatto di interpretare i termini «materiale o attrezzatura» nel senso che riguardano anche beni necessari allo svolgimento di lavori di costruzione non può essere in contrasto con l’obiettivo perseguito, vale a dire il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro dei conducenti stradali. Tale interpretazione è peraltro atta a garantire l’effetto utile della deroga di cui al detto art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85.
24 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata va risolta come segue: i termini «materiale o attrezzatura» di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85 devono essere interpretati, nell’ambito del regime di deroga di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 3821/85, nel senso che non fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», ma riguardano anche i beni, quali i materiali di costruzione o i cavi, necessari all’esercizio dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato.
Sulle spese
25 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
I termini «materiale o attrezzatura» di cui all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, devono essere interpretati, nell’ambito del regime di deroga di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel senso che non fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», ma riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo considerato.
Firme
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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