Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 aprile 2007 – Spagna / Consiglio
(Causa C‑134/04)
«Pesca – Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri – Atto di adesione della Spagna – Fine del periodo transitorio – Esigenza di stabilità relativa – Principio di non discriminazione – Nuove possibilità di pesca»
1. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto (Atto di adesione del 1985; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 35-38)
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Spagna – Pesca (Atto di adesione del 1985, artt. 154-166; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 44-45)
3. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca (v. punto 46)
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico non sono attribuite tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio – Discriminazione – Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
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