Causa C-136/04
Deutsches Milch-Kontor GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Restituzioni all’esportazione — Regolamenti (CEE) nn. 804/68, 1706/89 e 3445/89 — Formaggi destinati alla trasformazione in un paese terzo»
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Restituzioni all’esportazione — Prodotti che conferiscono il relativo diritto — Formaggi destinati, per le loro caratteristiche, alla trasformazione in un paese terzo — Inclusione — Presupposto — Classificazione in una voce della nomenclatura dei prodotti agricoli
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1706/89, allegato, e n. 3445/89, allegato]
Formaggi esportati nel 1990 e che, per le loro caratteristiche, sono destinati alla trasformazione in un paese terzo possono beneficiare di una restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento n. 3904/87, purché siano attribuiti, tenuto conto del loro tipo e della loro composizione, a una delle voci di prodotti di cui all’allegato al regolamento n. 1706/89, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, definite dalla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione allegata al regolamento n. 3445/89, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, applicabile a partire del 1° gennaio 1990.
(v. punto 33 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
24 novembre 2005 (*)
«Restituzioni all’esportazione – Regolamenti (CEE) nn. 804/68, 1706/89 e 3445/89 – Formaggi destinati alla trasformazione in un paese terzo»
Nel procedimento C‑136/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 3 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2004, nella causa
Deutsches Milch-Kontor GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg‑Jonas,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 settembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Deutsches Milch-Kontor GmbH, dai sigg. U. Schrömbges e O. Wenzlaff, Rechtsanwälte;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 giugno 1989, n. 1706, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 166, pag. 36), e del regolamento (CEE) della Commissione 15 novembre 1989, n. 3445, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1990 (GU L 336, pag. l).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Deutsches Milch-Kontor GmbH (in prosieguo: la «Milch-Kontor») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ufficio centrale delle dogane di Hamburg‑Jonas; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito alla concessione di una restituzione all’esportazione per un quantitativo di formaggio destinato alla trasformazione.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904 (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»), la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale di taluni prodotti di cui all’art. 1 di tale regolamento e i prezzi di questi prodotti nella Comunità europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.
4 Il regolamento n. 1706/89 fissa, per i prodotti lattiero‑caseari, gli importi delle restituzioni all’esportazione di cui al detto art. 17.
5 Il nono ‘considerando’ di tale regolamento è così formulato:
«considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d’interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione».
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), instaura la versione della nomenclatura combinata delle merci (in prosieguo: la «nomenclatura combinata») applicabile ai fatti della controversia principale.
7 La voce 0406 90 della nomenclatura combinata è intitolata «altri formaggi». Essa contiene una sottovoce 0406 90 11, denominata «altri formaggi destinati alla trasformazione».
8 Il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (GU L 366, pag. 1), instaura, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (in prosieguo: la «nomenclatura delle restituzioni»).
9 Secondo l’art. 1, terzo comma, di tale regolamento, la nomenclatura delle restituzioni contiene suddivisioni complementari a quelle indicate nella nomenclatura combinata, necessarie per la designazione delle merci subordinate al regime delle restituzioni all’esportazione.
10 La versione della nomenclatura delle restituzioni applicabile all’epoca dei fatti controversi nella causa principale era quella del regolamento n. 3445/89.
Causa principale e questione pregiudiziale
11 Nel gennaio 1990 la Milch-Kontor ha esportato un quantitativo di formaggio in Jugoslavia beneficiando, come da sua istanza, di una restituzione all’esportazione. La merce esportata era stata dichiarata come gouda.
12 Con decisione 14 agosto 1995, lo Hauptzollamt richiedeva il rimborso della restituzione all’esportazione inizialmente concessa, perché la merce esportata non era gouda del tipo usualmente in commercio, bensì una materia prima destinata alla trasformazione.
13 Il Finanzgericht [Sezione tributaria del Tribunale] respingeva il ricorso proposto dalla Milch-Kontor contro tale decisione affermando che la restituzione all’esportazione era stata ottenuta illegittimamente poiché, a differenza della nomenclatura combinata, la nomenclatura delle restituzioni non contiene nessuna sottovoce relativa ai formaggi destinati alla trasformazione.
14 La Milch-Kontor proponeva ricorso per cassazione («Revision») contro la decisione del Finanzgericht dinanzi al Bundesfinanzhof [Corte tributaria federale].
15 Nella sua decisione di rinvio, quest’ultimo si chiede se la nomenclatura delle restituzioni costituisca uno schema tariffario autonomo, distinto dalla nomenclatura combinata, oppure se si tratti di un estratto della nomenclatura combinata, che riprende semplicemente le sottovoci dei prodotti di cui si deve tener conto per la concessione delle restituzioni all’esportazione.
16 Al riguardo il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che le disposizioni del regolamento n. 3846/87 sembrano indicare che la nomenclatura delle restituzioni costituisce solo una riproposizione delle voci e delle sottovoci pertinenti della nomenclatura combinata.
17 In secondo luogo, esso rileva che, secondo la formulazione della prima frase del nono ‘considerando’ del regolamento n. 1706/89, il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto. Ciò potrebbe significare che i formaggi destinati alla trasformazione non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione.
18 In ultimo luogo, il giudice del rinvio considera che, nei limiti in cui l’ammissione nella sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata riguarda solo la classificazione tariffaria delle merci ai fini del prelievo dei dazi all’importazione, non si dovrebbe escludere che una merce, benché classificata nella detta sottovoce in sede di prelievo di dazi all’importazione, possa nondimeno dar luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione.
19 Pertanto il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CEE) n. 3445/89 ed il regolamento (CEE) n. 1706/89 debbano essere interpretati nel senso che non può beneficiare di restituzioni all’esportazione un quantitativo di formaggio della sottovoce 0406 90 della nomenclatura combinata che, per le sue caratteristiche, sia destinato alla trasformazione in un paese terzo e che dovrebbe dunque essere classificato, dal punto di vista della tariffa doganale, nella sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 2886/89».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’esportazione in un paese terzo di una merce definita come formaggio destinato alla trasformazione nel detto paese e appartenente alla sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata possa dar luogo a una restituzione all’esportazione a norma dei regolamenti nn. 3445/89 e 1706/89.
21 La Milch-Kontor e la Commissione delle Comunità europee sostengono che, se la sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata non figura nella nomenclatura delle restituzioni, ciò è dovuto al fatto che essa si applica solo al prelievo dei dazi all’importazione.
22 Tuttavia, esse non ritengono che occorra inferirne che la merce esportata non possa beneficiare delle restituzioni all’esportazione.
23 Secondo la Milch-Kontor, la nomenclatura delle restituzioni costituisce uno schema tariffario autonomo, distinto dalla nomenclatura combinata. Quindi, una merce che, sotto il profilo tariffario, è classificata in una sottovoce che non figura nella nomenclatura delle restituzioni potrebbe essere automaticamente attribuita, in base alla sua composizione, al codice del prodotto pertinente della detta nomenclatura. Considerate le loro caratteristiche, formaggi destinati alla trasformazione, che rientrano nella sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata, dovrebbero quindi essere attribuiti al codice pertinente della nomenclatura delle restituzioni, ossia il codice del prodotto 0406 90 89 979. Comunque dovrebbe essere scelto quest’ultimo, poiché è più preciso della sottovoce 0406 90 11.
24 Secondo la Commissione, poiché la sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata è riservata esclusivamente alle importazioni, occorre classificare il formaggio destinato alla trasformazione in un paese terzo in una sottovoce diversa dalla voce 0406 90 della detta nomenclatura, in base al suo tipo o alla sua composizione.
25 Pertanto, la Commissione considera che la merce esportata, qualora non possa essere attribuita a nessuno dei codici di prodotto di cui all’allegato al regolamento n. 1706/89 e qualora non integri i presupposti comunitari relativi in particolare alla qualità e al prezzo, non può beneficiare della concessione di restituzioni all’esportazione.
26 Quanto all’interpretazione della prima frase del nono ‘considerando’ del regolamento n. 1706/89, essa sarebbe indissociabile dall’analisi del detto ‘considerando’ valutato nel suo complesso. Quest’ultimo opererebbe una distinzione per quanto riguarda il calcolo del tasso della restituzione per i formaggi tra, da un lato, i prodotti destinati al consumo diretto e, dall’altro, le croste e gli scarti di formaggio. Per evitare confusioni, non sarebbe concessa nessuna restituzione in caso di un’esportazione di formaggio il cui valore franco frontiera sia inferiore a 140 ECU per 100 kg. Se tale valore è superato, sarebbe logico concedere una restituzione, anche se il prodotto è destinato alla trasformazione. Di conseguenza, la Commissione fa valere che, nel caso di specie, la concessione della restituzione all’esportazione dipende quindi almeno dal sapere se il prezzo franco frontiera del formaggio esportato e destinato alla trasformazione in un paese terzo fosse superiore a tale valore.
27 Come rilevato dal giudice del rinvio, dalla Milch-Kontor e dalla Commissione, la sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata, relativa ai formaggi destinati alla trasformazione, si applica solo ai fini del prelievo di dazi all’importazione.
28 Pertanto, è logico che essa non figuri tra le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni che designano le merci subordinate al regime delle restituzioni all’esportazione.
29 Tuttavia, non ne deriva che formaggi esportati nel 1990 e destinati alla trasformazione in un paese terzo sono esclusi da tale regime.
30 Infatti, se la detta merce può, tenuto conto del suo tipo e della sua composizione, essere classificata in una sottovoce diversa dalla voce 0406 90 della nomenclatura combinata cui è assegnato uno dei codici di prodotti di cui all’allegato del regolamento n. 1706/89, si potrà prendere in considerazione una restituzione all’esportazione in base all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68.
31 Nella causa principale, spetta al giudice del rinvio procedere ad una siffatta verifica.
32 Per quanto riguarda il nono ‘considerando’ del regolamento n. 1706/89, è sufficiente rammentare che il preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (sentenze 19 novembre 1998, causa C‑162/97, Nilsson e a., Racc. pag. I‑7477, punto 54, e 25 novembre 1998, causa C‑308/97, Manfredi, Racc. pag. I‑7685, punto 30).
33 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque risolvere la questione sollevata nel senso che formaggi esportati nel 1990 e che, per le loro caratteristiche, sono destinati alla trasformazione in un paese terzo possono beneficiare di una restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68 purché siano attribuiti, tenuto conto del loro tipo e della loro composizione, a una delle voci di prodotti di cui all’allegato del regolamento n. 1706/89, definite dalla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione allegata al regolamento n. 3445/89.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Formaggi esportati nel 1990 e che, per le loro caratteristiche, sono destinati alla trasformazione in un paese terzo possono beneficiare di una restituzione all’esportazione ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904, purché siano attribuiti, tenuto conto del loro tipo e della loro composizione, a una delle voci di prodotti di cui all’allegato del regolamento (CEE) della Commissione 15 giugno 1989, n. 1706, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, definite dalla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione allegata al regolamento (CEE) della Commissione 15 novembre 1989, n. 3445, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1990.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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