Causa C‑137/04
Amy Rockler
contro
Försäkringskassan, già Riksförsäkringsverket
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)
«Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari e agenti delle Comunità europee — Assegni parentali — Riconoscimento del periodo di affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
L’art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) dev’essere interpretato nel senso che, in caso di applicazione di una disciplina nazionale in materia di concessione di assegni parentali, la quale preveda un periodo minimo di affiliazione ad una cassa malattia ai fini del calcolo dell’importo di tali assegni, il periodo durante il quale un lavoratore è stato affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee deve essere preso in considerazione.
(v. punto 28 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 febbraio 2006 (*)
«Libera circolazione dei lavoratori – Funzionari e agenti delle Comunità europee – Assegni parentali – Riconoscimento del periodo di affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee»
Nel procedimento C‑137/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia), con decisione 8 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2004, nella causa tra
Amy Rockler
e
Försäkringskassan, già Riksförsäkringsverket,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano,
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 novembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Försäkringskassan, già Riksförsäkringsverket, dalla sig.ra H. Almström, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e K. Simonsson, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Rockler e l’amministrazione nazionale di previdenza sociale svedese (Försäkringskassan, già Riksförsäkringsverket) avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini del calcolo dell’importo degli assegni parentali, del periodo di attività nel quale la sig.ra Rockler era affiliata al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee.
Contesto normativo
3 Il capitolo 4 della legge svedese relativa al regime di previdenza sociale [lag (1962:381) om allmän försäkring; in prosieguo: l’«AFL»] contiene disposizioni relative agli assegni parentali.
4 Ai sensi del capitolo 4, art. 3, dell’AFL, gli assegni parentali sono riconosciuti ai genitori in occasione della nascita di un figlio per una durata massima di 450 giorni, e al più tardi fino a quando il figlio abbia raggiunto l’età di 8 anni ovvero fino a quando quest’ultimo abbia concluso il suo primo anno di scolarizzazione, qualora quest’ultima data sia posteriore.
5 Ai sensi del capitolo 4, art. 6, dell’AFL, l’importo minimo degli assegni parentali corrisponde a SEK 60 al giorno (in prosieguo: il «livello garantito»). È inoltre previsto che per i primi 180 giorni l’assegno parentale è pari all’importo delle indennità giornaliere di malattia, se il genitore è stato iscritto ad una cassa di malattia, per un importo superiore al livello garantito, per un periodo di almeno 240 giorni consecutivi prima della nascita o della data prevista per la nascita.
6 Ai sensi del capitolo 3, art. 2, dell’AFL, le indennità giornaliere di malattia sono calcolate in funzione del reddito annuale che un assicurato dovrebbe percepire, salvo cambiamento di situazione, a titolo di remunerazione per la sua attività professionale in Svezia.
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 Dopo aver lavorato come capo cabina per una compagnia aerea fino al 15 ottobre 1996, la sig.ra Rockler, cittadina svedese, ha occupato un impiego di segretaria presso la Commissione delle Comunità europee a Bruxelles dal 16 ottobre 1996 al 31 dicembre 1997. Il 1° gennaio 1998 essa ha ripreso il suo lavoro di assistente di volo. Il 2 luglio dello stesso anno ha avuto una figlia.
8 Con decisioni 16 gennaio e 20 marzo 1998, l’amministrazione nazionale di previdenza sociale svedese ha rifiutato di attribuire alla sig.ra Rockler assegni parentali corrispondenti alle indennità giornaliere di malattia nel corso dei primi 180 giorni del suo congedo parentale, in quanto non era stata, né avrebbe dovuto essere, affiliata al regime nazionale di assicurazione malattia per un importo superiore al livello garantito per un periodo minimo di 240 giorni consecutivi prima della data prevista per la nascita e non forniva neppure prova di un periodo di affiliazione a un regime assicurativo in base alla legislazione di un altro Stato membro.
9 La sig.ra Rockler ha presentato ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Länsrätten i Skåne län, che le ha annullate con sentenza 24 marzo 1999.
10 L’amministrazione nazionale di previdenza sociale ha impugnato tale pronuncia dinanzi al Kammarrätten i Göteborg, che ha riformato la stessa con sentenza 27 dicembre 2000.
11 La sig.ra Rockler ha presentato ricorso avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
12 È in questo contesto che il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nell’applicare una norma nazionale secondo cui un lavoratore deve essere stato iscritto per un periodo minimo ad una cassa malattia per aver diritto, durante il congedo parentale, ad una prestazione equivalente all’indennità di malattia, le disposizioni dell’art. [48 del Trattato] vadano interpretate nel senso che dev’essere conteggiato il periodo durante il quale il lavoratore era soggetto al regime comunitario di assicurazione malattia in conformità delle norme dello Statuto del personale delle Comunità europee».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di applicazione di una disciplina nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, l’art. 48 del Trattato vada interpretato nel senso che il periodo d’attività nel corso del quale un lavoratore è stato affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee dev’essere preso in considerazione.
14 Secondo una costante giurisprudenza, ogni cittadino comunitario che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 48 del Trattato (sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑385/00, De Groot, Racc. pag. I‑11819, punto 76; 2 ottobre 2003, causa C‑232/01, Van Lent, Racc. pag. I‑11525, punto 14, e 13 novembre 2003, causa C‑209/01, Schilling e Fleck‑Schilling, Racc. pag. I‑13389, punto 23).
15 Va peraltro ricordato che un funzionario delle Comunità europee ha la qualità di lavoratore migrante. Infatti, emerge altresì da una costante giurisprudenza che un cittadino comunitario che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine non perde la qualità di lavoratore, ai sensi dell’art. 48, n. 1, del Trattato, per il fatto di occupare un impiego all’interno di un’organizzazione internazionale, anche se le condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono appositamente disciplinate da una convenzione internazionale (sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 11; Schilling e Fleck‑Schilling, cit., punto 28, e 16 dicembre 2004, causa C‑293/03, My, Racc. pag. I‑12013, punto 37).
16 Ne consegue che ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro come la sig.ra Rockler non può negarsi il beneficio dei diritti e dei vantaggi sociali conferitigli dall’art. 48 del Trattato (citate sentenze Echternach e Moritz, punto 12, e My, punto 38).
17 La Corte ha inoltre stabilito che il complesso delle norme del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone è volto ad agevolare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nell’intero territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze 7 luglio 1992, causa C‑370/90, Singh, Racc. pag. I‑4265, punto 16; De Groot, cit., punto 77, e Van Lent, cit., punto 15).
18 In proposito, disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (citate sentenze De Groot, punto 78; Van Lent, punto 16, e Schilling e Fleck‑Schilling, punto 25).
19 Orbene, una normativa nazionale che non tenga conto, ai fini del calcolo dell’importo degli assegni parentali, dei periodi di attività svolti in affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee è idonea a dissuadere i cittadini di uno Stato membro dall’abbandonare tale Stato per esercitare un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione europea situata nel territorio di un altro Stato membro in quanto, accettando un’occupazione presso tale istituzione, essi perderebbero la possibilità di beneficiare, in base al regime nazionale di assicurazione malattia, di una prestazione familiare alla quale avrebbero diritto se non avessero accettato tale lavoro (v., in tal senso, sentenza My, cit., punto 47).
20 Ne discende che una disciplina nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale rappresenta un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in principio, dall’art. 48 del Trattato.
21 Si deve tuttavia verificare se tale ostacolo sia giustificabile alla luce delle disposizioni del Trattato.
22 Secondo la giurisprudenza della Corte, un provvedimento restrittivo di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato può essere giustificato solo se persegue uno scopo legittimo, compatibile con il Trattato, e rispetta il principio di proporzionalità. A questo riguardo occorre che un siffatto provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo (v., segnatamente, sentenze 31 marzo 1993, causa C‑19/92, Kraus, Racc. pag. I‑1663, punto 32, e 26 novembre 2002, causa C‑100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I‑10981, punto 43).
23 Il governo svedese afferma che l’AFL è basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità dei soggetti interessati e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito di lotta agli abusi quanto all’applicazione del principio di contabilizzazione dei periodi di assicurazione. Secondo tale governo, l’attribuzione di assegni parentali superiori al livello garantito ai lavoratori migranti che abbiano esercitato un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione europea farebbe gravare sui sistemi nazionali di previdenza sociale un onere finanziario rilevante, al punto che gli Stati membri che, come il Regno di Svezia, versano assegni parentali di importo elevato potrebbero vedersi obbligati a diminuire tali importi.
24 A tal proposito, considerazioni di carattere puramente economico non possono giustificare il mancato rispetto dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del Trattato che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori.
25 Si deve peraltro ricordare che le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate da un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato (sentenza 18 marzo 2004, causa C‑8/02, Leichtle, Racc. pag. I‑2641, punto 45).
26 Orbene, è inevitabile rilevare che, nella fattispecie, manca un’analisi di tale genere. Infatti, il governo svedese si limita a riferirsi, senza tuttavia fornire elementi precisi a sostegno della sua argomentazione, a un onere finanziario ipotetico che graverebbe sul regime nazionale di previdenza sociale qualora, ai fini dell’applicazione del capitolo 4, art. 6, dell’AFL, fosse preso in considerazione il periodo di attività svolto da un lavoratore migrante in affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee.
27 Ne discende che l’ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori risultante dal rifiuto di tener conto, ai fini del calcolo dell’importo degli assegni parentali, dei periodi di attività svolti da lavoratori migranti in affiliazione al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee non è giustificato.
28 Alla luce di quanto sopra, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 48 del Trattato dev’essere interpretato nel senso che, in caso di applicazione di una disciplina nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, il periodo durante il quale un lavoratore è stato affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee deve essere preso in considerazione.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 48 del Trattato (divenuto, a seguito di modifica, art. 39 CE) dev’essere interpretato nel senso che, in caso di applicazione di una disciplina nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale, il periodo durante il quale un lavoratore è stato affiliato al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee deve essere preso in considerazione.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.
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