Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 gennaio 2006, Commissione/Italia
(Causa C‑139/04)
Inadempimento di uno Stato — Qualità dell’aria ambientale — Fissazione di valori limite
Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)
Oggetto:
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 1996/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (GU L 296, pag. 55), in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, della stessa direttiva, nonché con la direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41)
Dispositivo:
Non trasmettendo alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30.
La Repubblica italiana è condannata alla spese.
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