Causa C-140/04
United Antwerp Maritime Agencies NV
contro
Belgische Staat
e
Seaport Terminals NV
contro
Belgische Staat e United Antwerp Maritime Agencies NV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)
«Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione — Merce posta in custodia temporanea — Sottrazione della merce al controllo doganale — Debitore dell’obbligazione doganale»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 26 aprile 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2005
Massime della sentenza
Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione di una merce soggetta ai dazi all’importazione al controllo doganale — Nozione di debitore — Persona che deve adempiere gli obblighi derivanti dalla permanenza in custodia temporanea della merce — Detentore della merce dopo lo scarico
(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 203, n. 3)
L’art. 203, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, che riguarda, tra le categorie di persone a carico delle quali è imposta l’obbligazione doganale quando questa sorge a seguito della sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale, la «persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea», dev’essere interpretato nel senso che questi termini designano la persona che, dopo lo scarico di tale merce, la detenga per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento.
(v. punto 41 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 settembre 2005 (*)
«Unione doganale – Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione – Merce posta in custodia temporanea – Sottrazione di una merce al controllo doganale – Debitore dell’obbligazione doganale»
Nel procedimento C‑140/04,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) con decisione dell’11 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2004, nella causa
United Antwerp Maritime Agencies NV
contro
Stato belga,
e
Seaport Terminals NV
contro
Stato belga,
United Antwerp Maritime Agencies NV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 aprile 2005,
considerate le osservazioni scritte presentate:
– per la United Antwerp Maritime Agencies NV, dall’avv. E. Gevers, advocaat;
– per la Seaport Terminals NV, dagli avv.ti P. Hoogmartens e G. Huyghe, advocaten;
– per il governo belga, dalla sig.ra D. Haven, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale questione è sorta nell’ambito di una controversia che vede opposte allo Stato belga la società di trasporto marittimo United Antwerp Maritime Agencies NV (in prosieguo: la «Unamar») e la società di manutenzione Seaport Terminals NV, divenuta Katoen Natie Terminals NV (in prosieguo: la «Seaport Terminals»), in merito al pagamento di un’obbligazione doganale sorta per la sottrazione alla custodia doganale di merci soggette a dazi all’importazione.
La normativa comunitaria
Il codice doganale
3 L’art. 37 del codice doganale è del seguente tenore:
«1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale (…)».
4 L’art. 38 del detto codice così dispone:
«1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:
a) all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;
(…)
2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell’esecuzione dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
(…)».
5 Ai sensi dell’art. 40 dello stesso codice:
«Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».
6 L’art. 43 del codice doganale così prevede:
«Fatto salvo l’articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell’articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.
La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l’autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana».
7 L’art. 44, n. 2, del detto codice così recita:
«La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata:
a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta,
b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a)».
8 L’art. 46, n. 1, dello stesso codice così dispone:
«Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione dell’autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima.
(…)».
9 Ai sensi dell’art. 50 del codice doganale:
«In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito “merci in custodia temporanea”».
10 Conformemente all’art. 51 del detto codice:
«1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall’autorità doganale alle condizioni da ess[a] stabilite.
2. L’autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi degli articoli 203 o 204».
11 L’art. 53, n. 2, dello stesso codice dispone quanto segue:
«L’autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione».
12 L’art. 203 del codice doganale così prevede:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,
– le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale
e,
– se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».
Il regolamento (CEE) n. 2454/93
13 Ai sensi dell’art. 183, nn. 1 e 2, del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1, e – rettifica – GU 1994, L 268, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»):
«1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.
2. La dichiarazione sommaria è vistata dall’autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell’articolo 49 del codice».
14 L’art. 184 del regolamento di applicazione così dispone:
«1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all’articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell’autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.
2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell’esecuzione dell’obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell’autorità doganale».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
15 Secondo l’ordinanza di rinvio, la Unamar ha presentato all’ufficio doganale di Anversa una dichiarazione sommaria per una partita di sigarette quale merce non comunitaria, che è stata vistata il 9 giugno 1996. Il 18 giugno seguente la Seaport Terminals ha scaricato il container contenente la partita di cui trattasi dalla nave M/S Cap Trafalgar, con la quale le merci controverse erano state trasportate da Paranagua (Brasile) ad Anversa. La Seaport Terminals ha depositato il detto container sulla banchina, senza che gli fosse attribuita una destinazione doganale autorizzata. Il 19 giugno 1996 è stato constatato che il container era stato rubato il giorno precedente e pertanto non poteva più essere presentato ai servizi doganali.
16 L’amministrazione delle dogane e delle accise belga ne ha concluso che il container di cui trattasi era stato introdotto nel territorio doganale dell’Unione europea irregolarmente e che pertanto era sorta un’obbligazione doganale all’importazione.
17 Di conseguenza, il 13 marzo 1998 la detta amministrazione ha preparato e inviato un’ingiunzione di pagamento nei confronti, rispettivamente, della Unamar e della Seaport Terminals, con la quale ciascuna di esse era invitata a pagare l’importo di EUR 785 555,04 maggiorato degli interessi e delle spese, a titolo di dazi all’importazione e accise.
18 Dall’ordinanza di rinvio risulta del pari che la detta amministrazione si fonda sugli artt. 202, nn. 1 e 3, e 203 del codice doganale, nonché, per quanto riguarda la Seaport Terminals, sull’art. 184, n. 2, del regolamento di applicazione.
19 La Unamar e la Seaport Terminals si sono opposte alle ingiunzioni di pagamento emanate nei loro confronti. Con sentenza 9 settembre 2002, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) ha riunito le dette opposizioni, dichiarandole successivamente infondate.
20 La Unamar e la Seaport Terminals, rispettivamente il 14 ottobre 2002 e il 9 gennaio 2003, hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’Appello di Anversa), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza della merce in custodia temporanea [secondo l’accezione di cui all’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (…) n. 2913/92 (…), in prosieguo: il «codice doganale»] possa considerarsi colui che deve presentare in dogana le merci (art. 40 del codice doganale) in ordine alle quali egli o il suo rappresentante deve presentare (art. 44, n. 2, del codice doganale) e sottoscrivere [art. 183, n. 1, delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario stabilite con il regolamento (…) n. 2454/93 (…), in prosieguo: il «regolamento d’attuazione»] la dichiarazione sommaria e ripresentare le merci alle autorità doganali, fintantoché non siano state scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovavano al momento dell’ingresso nella Comunità e fintantoché le dette merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale.
2) Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza delle merci in custodia temporanea (secondo l’accezione dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale) possa considerarsi colui che, successivamente allo scarico, detenga le merci per rimuoverle o immagazzinarle, definito, ai sensi degli artt. 51, n. 2, e 53, n. 2, del codice doganale, detentore delle merci, e che per tale fatto sia tenuto, in base all’art. 184, n. 2, del regolamento di attuazione, a ripresentare integralmente le dette merci ad ogni richiesta dell’autorità doganale.
3) In caso di soluzione affermativa alla prima e alla seconda questione, se i soggetti indicati nelle dette questioni possano essere considerati contemporaneamente e, di conseguenza, solidalmente debitori dell’obbligazione doganale, ove si tratti di soggetti distinti (nella fattispecie, rispettivamente, il rappresentante della compagnia di navigazione tramite la quale le merci sono state introdotte nella Comunità e il magazziniere responsabile dell’immagazzinamento e della rimozione delle merci sul luogo di scarico/banchina indicati dalle autorità doganali).
4) In caso di soluzione affermativa alla terza questione, se il soggetto indicato nella prima questione resti responsabile fino al momento in cui alle merci viene attribuita una destinazione doganale, a prescindere dal fatto che, dopo essere state scaricate dal mezzo di trasporto con il quale sono state introdotte nel territorio della Comunità, le merci vengano immagazzinate o rimosse ad opera della persona indicata nella seconda questione.
5) In caso di soluzione negativa alla terza questione, se debba considerarsi che la persona indicata nella prima questione resta debitrice dell’obbligazione doganale fino al momento in cui le merci vengono ritirate dalla persona menzionata nella seconda questione e che la persona menzionata nella seconda questione diviene debitrice solo a decorrere dal momento in cui è responsabile per l’immagazzinamento e la rimozione delle merci.
6) In caso di soluzione affermativa alla prima delle questioni e, invece, di soluzione negativa alla seconda questione, se si debba considerare che la persona menzionata nella prima questione permane debitrice fino al momento in cui le merci vengano prese in consegna dalla persona indicata nella seconda questione, oppure fino al momento in cui le merci abbiano ricevuto una destinazione doganale».
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» può designare tanto la persona che deve presentare la merce in dogana ai sensi dell’art. 40 dello stesso codice quanto colui che, dopo lo scarico di tali merci, le detenga per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento. In caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio chiede se tali persone possano, in circostanze analoghe a quella della fattispecie principale, essere considerate debitrici in solido del pagamento dell’obbligazione doganale.
22 Per rispondere a tali questioni si devono esaminare le disposizioni del codice doganale e del regolamento d’applicazione riguardanti il regime applicabile alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che non hanno ancora ricevuto una destinazione doganale.
23 Ai sensi dell’art. 38, nn. 1, lett. a), e 2, del codice doganale, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, o, eventualmente, da quella che provvede al loro trasporto una volta che siano state introdotte nel territorio, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo indicato o autorizzato da tali autorità. Ai sensi dell’art. 40 dello stesso codice, tali merci devono essere presentate in dogana da queste stesse persone.
24 Ai sensi dell’art. 43 dello stesso codice, le merci presentate in dogana, ai sensi del detto art. 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria che, in linea di principio, deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Dall’art. 44, n. 2, lett. a) e b), del codice doganale risulta che la presentazione della dichiarazione sommaria deve essere effettuata dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, da quella che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, ovvero dalla persona per conto della quale hanno agito le due prime persone menzionate.
25 L’art. 50 del codice doganale dispone che, in attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono, non appena avvenuta la presentazione, la posizione di merci in custodia temporanea.
26 Ai sensi dell’art. 46, n. 1, dello stesso codice, tali merci possono essere scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo dietro autorizzazione dell’autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima.
27 A norma dell’art. 51, n 2, del detto codice, l’autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi dell’art. 203.
28 Risulta dall’art. 203, n. 1, del codice doganale che la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere, al momento stesso di tale sottrazione, l’obbligazione doganale (v., in particolare, sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, Honeywell Aerospace, Racc. pag. I‑689, punto 18). Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la sottrazione al controllo doganale comprende qualsiasi azione od omissione che abbia il risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di avere accesso ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’art. 37, n. 1, del codice doganale (v., in particolare, sentenza Honeywell Aerospace, cit., punto 19).
29 In applicazione dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale, in tal caso, l’obbligazione doganale è posta a carico di diverse categorie di persone, ovvero oltre, in particolare, agli autori della sottrazione, eventualmente «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea».
30 Come la Corte ha statuito, il legislatore comunitario ha inteso fissare in modo completo, a partire dall’entrata in vigore del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell’obbligazione doganale (sentenze 23 settembre 2004, causa C‑414/02, Spedition Ulustrans, Racc. pag. I‑8633, punto 39, e 3 marzo 2005, causa C‑195/03, Papismedov e a., Racc. pag. I‑1667, punto 38).
31 Risulta dall’ordinanza di rinvio che le merci oggetto della causa principale sono state presentate all’ufficio doganale competente, sono state oggetto di una dichiarazione sommaria in attesa di ricevere una destinazione doganale e pertanto hanno acquistato la posizione di merci in custodia temporanea. È inoltre pacifico che tali merci sono state sottratte al controllo doganale in seguito ad un furto avvenuto quando erano state appena scaricate dalla nave e depositate sulla banchina ad opera della Seaport Terminals.
32 Il giudice del rinvio chiede se, in un caso simile, la persona che ha presentato le merci controverse all’ufficio doganale, ai sensi dell’art. 40 del codice doganale, nonché quella che, dopo lo scarico di queste ultime, le detenga per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento possano essere considerate debitrici dell’obbligazione doganale in quanto persone che devono «adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» ai sensi dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale.
33 Come hanno sostenuto, a giusto titolo, la Unamar e la Commissione delle Comunità europee, allorché le merci in custodia temporanea siano state scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovavano e siano state depositate in attesa di ricevere una destinazione doganale, ai sensi dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, è debitore dell’obbligazione doganale colui che detenga effettivamente tali merci al momento della sottrazione di queste ultime al controllo doganale.
34 Riguardo agli «obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» ai sensi di quest’ultima disposizione, l’art. 184, n. 1, del regolamento di applicazione dispone infatti che la persona di cui all’art. 183, n. 1, del detto regolamento, ovvero quella che ha firmato la dichiarazione sommaria, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell’autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano. Per contro, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, «[c]hiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell’esecuzione» del detto obbligo.
35 Risulta dalla formulazione stessa dell’art. 184 del regolamento di applicazione che il criterio decisivo per stabilire la persona cui incombe l’obbligo di ripresentare le merci in custodia temporanea, ad ogni richiesta dell’autorità doganale, è, una volta avvenuto lo scarico di queste ultime, colui che le detenga. È infatti il detentore che ha la custodia di tali merci ed è in grado di ripresentarle a qualsiasi richiesta dell’autorità doganale, giacché la persona che ha sottoscritto la dichiarazione sommaria a quel punto non esercita più il controllo materiale sulle dette merci.
36 Il detto obbligo è teso a garantire al meglio, mediante il criterio della detenzione, la vigilanza da parte delle autorità doganali sulle merci in deposito temporaneo, prevista all’art. 37, n. 1, del codice doganale.
37 Siffatta interpretazione è suffragata dall’art. 51, n. 2, del codice doganale, che prevede che l’autorità doganale può esigere dalla persona che «detiene» le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi dell’art. 203 del codice doganale.
38 Quanto all’obbligo consistente nel dare una destinazione doganale alle merci in custodia temporanea entro i termini fissati dall’art. 49 del codice doganale, obbligo che incombe, eventualmente, al dichiarante, esso non rientra tra le previsioni dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, dello stesso codice, che riguarda unicamente la «permanenza» in custodia temporanea delle merci.
39 Ne consegue che l’espressione «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea», ai sensi dell’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale, dopo lo scarico delle merci di cui trattasi, designa colui che assicura la detenzione di tali merci.
40 L’art. 213 del codice doganale, che prevede che, quando per una medesima obbligazione doganale esistano più debitori, questi ultimi sono tenuti al pagamento della detta obbligazione in solido, non inficia tale interpretazione, in quanto, in una situazione quale quella della causa principale, la persona che ha firmato la dichiarazione sommaria, a differenza di colui che detiene le merci dopo il loro scarico, non è più in grado di ripresentarle a qualsiasi richiesta delle autorità doganali.
41 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l’art. 203, n. 3, quarto trattino, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» designa colui che, dopo lo scarico di tale merce, la detenga per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti della causa principale, questo procedimento ha carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 203, n. 3, quarto trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che «la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» designa colui che, dopo lo scarico di tale merce, la detenga per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy