Causa C-142/04
Maria Aslanidou
contro
Ypourgos Ygeias & Pronoias
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)
«Direttiva 92/51/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ergoterapeuta»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 luglio 2005
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 92/51 — Accesso ad una professione regolamentata, o suo esercizio, in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini (art. 3) — Effetto diretto senza omologazione dei titoli dell’interessato da parte delle autorità nazionali competenti — Imposizione di misure compensative — Limiti
[Direttiva del Consiglio 92/51/CEE, art. 3, primo comma, lett. a)]
L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma, quale definito in tale direttiva, che è richiesto in un altro Stato membro per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in un altro Stato membro.
In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dalla direttiva, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi su tale disposizione per ottenere, nello Stato membro ospitante, l’abilitazione ad esercitare una professione regolamentata.
Tale possibilità non può essere subordinata all’omologazione dei titoli dell’interessato da parte delle autorità nazionali competenti.
Inoltre, le misure compensative previste dall’art. 4, n. 1, della direttiva 92/51 possono essere imposte all’interessato solo ove siano previste dalla normativa nazionale vigente al momento del trattamento della domanda in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale determinare.
(v. punti 31, 36, 42 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
14 luglio 2005(*)
«Direttiva 92/51/CEE – Lavoratori – Riconoscimento di diplomi – Ergoterapeuta»
Nel procedimento C-142/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) con decisione 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nella causa tra
Maria Aslanidou
contro
Ypourgos Ygeias & Pronoias,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Aslanidou, dal sig. A. I. Vagias, dikigoros;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui presupposti in base ai quali alcune disposizioni della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), in mancanza di trasposizione della stessa, possono essere invocate, dopo la scadenza del termine all’uopo previsto, dal titolare di un diploma che rientri nel suo ambito di applicazione. In via subordinata, la domanda verte sull’interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).
2 Tale domanda, molto simile a quella che ha dato origine alla sentenza Peros, causa C‑141/04 (Racc. pag. I-0000), pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza, è stata posta nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Aslanidou all’Ypourgos Ygeias & Pronoias (Ministero ellenico della Salute e della Previdenza sociale), relativamente al rigetto da parte di quest’ultimo della richiesta di abilitazione della sig.ra Aslanidou ad esercitare la professione di ergoterapeuta in Grecia. La ricorrente aveva presentato la sua domanda sulla base della sua abilitazione all’esercizio di tale professione in Germania.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 92/51 istituisce un sistema generale complementare di riconoscimento della formazione professionale relativo ai gradi di formazione che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale istituito dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), la cui applicazione è limitata alle formazioni di grado superiore.
4 Ai sensi del quinto ‘considerando’ della direttiva 92/51, tale sistema complementare si basa sugli stessi principi e contiene, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale.
5 In forza dell’art. 1 della direttiva 92/51, un titolo da cui risulti che il titolare ha seguito con successo uno dei cicli di formazione che figurano all’allegato C di tale direttiva costituisce un diploma ai sensi di tale direttiva qualora:
– esso sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro,
– il titolare possieda le qualifiche professionali domande per accedere alla professione nello Stato membro in questione, e
– la formazione sancita da tale titolo sia stata acquisita in misura preponderante nella Comunità.
6 Una delle formazioni figuranti nell’allegato C della direttiva 92/51 nella sua versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale, ossia prima della sua modifica con la decisione della Commissione 28 gennaio 2004, 2004/108/CE (GU L 32, pag. 15), è quella di ergoterapeuta [«Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»], menzionata al terzo trattino relativo alla Germania, sotto al punto 1 intitolato «Settore paramedico e sociopedagogico».
7 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51 così prevede:
«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva (…), l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione o l’esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva (…), che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso a questa stessa professione o l’esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro (…)».
8 Nonostante l’art. 3 di tale direttiva, l’art. 4 della medesima consente allo Stato membro ospitante, in presenza di determinati presupposti ivi definiti, di esigere che il richiedente provi di possedere un’esperienza professionale di una durata determinata, che compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale (in prosieguo: le «misure compensative»). Questo stesso articolo fissa talune regole e condizioni applicabili alle misure compensative che possono essere imposte.
9 L’art. 10 della direttiva 92/51 elenca i documenti relativi all’onorabilità, alla moralità, all’assenza di dichiarazione di fallimento nonché alla sana costituzione fisica o psichica che possono essere richiesti a titolo di prove dall’autorità competente dello Stato membro ospitante e contiene alcune disposizioni relative alle formule di giuramento o di dichiarazione solenne che possono essere imposte ai cittadini di altri Stati membri.
10 Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 92/51, entro il termine previsto all’art. 17 della stessa, ossia entro il 18 giugno 1994, gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le domande nonché a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.
La normativa nazionale
11 In Grecia, la professione di ergoterapeuta è regolamentata dal decreto presidenziale n. 83/1989 intitolato «Diritti professionali dei diplomati delle seguenti sezioni: (…) c) Ergoterapia presso gli Istituti di istruzione tecnologica (TEI)» (FEK A’ 37).
12 Ai sensi dell’art. 3, n. 4, di tale decreto, l’esercizio di tale professione è subordinato a un’abilitazione rilasciata dal Ministero della Salute, della Previdenza e delle assicurazioni sociali (in prosieguo: il «Ministero della Salute»).
13 All’epoca della presentazione della domanda della sig.ra Aslanidou, la decisione del Ministro della Salute 23 gennaio 1990, A4b/251 (FEK B’ 94), esigeva che le domande di abilitazione ad esercitare la professione di ergoterapeuta fossero accompagnate da una copia del diploma e, «per quanto riguarda i diplomati all’estero, [del] provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo da parte del Ministero dell’Educazione nazionale e dei Culti».
14 Con legge 22/24 novembre 1983, n. 1404 (FEK A’ 173), quale vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, un servizio pubblico denominato «Istituto per la formazione tecnologica» (in prosieguo: l’«ITE») era stato istituito sotto la tutela del Ministero dell’Educazione nazionale e dei Culti al fine di presentare a quest’ultimo temi educativi e scientifici relativi alla formazione tecnologica superiore.
15 Ai sensi dell’art. 14, secondo trattino, n. 2, della legge n. 1404/1983, come sostituito dall’art. 71, n. 5, della legge 30 settembre 1985, n. 1566 (FEK A’ 167), l’ITE ha, in particolare, il compito di decidere in materia di equivalenza degli istituti o dipartimenti stranieri di formazione superiore non universitaria, nonché di equipollenza fra i titoli di studi rilasciati da questi ultimi e quelli degli Istituti ellenici di istruzione tecnologica e ai titoli da questi rilasciati.
16 L’art. 2 del decreto presidenziale 3 agosto/17 dicembre 1984, n. 567 (FEK A’ 204), in materia di funzionamento dell’ITE, prevedeva l’istituzione in seno all’ITE di un Consiglio scientifico e disponeva che «il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo di studio o l’equivalenza dell’istituto avviene con atto del Consiglio scientifico, comunicato per estratto all’interessato dal presidente del Consiglio scientifico. Tale comunicazione costituisce prova dell’equipollenza del titolo di studio».
17 Successivamente ai fatti che hanno dato luogo alla causa principale, è stato adottato il decreto presidenziale 29 luglio 1998, n. 231 (FEK A’ 178), recante trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento giuridico ellenico.
18 L’art. 14 di tale decreto attribuisce competenza esclusiva al Consiglio per il riconoscimento professionale dei titoli di istruzione e formazione (Symvoulio Epangelmatikis Anagnorisis Titlon Ekpaidefsis kai Katartisis), organo statale istituito ad hoc al fine di riconoscere al titolare di un diploma rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva il diritto di esercitare in Grecia la corrispondente professione regolamentata. Tale organo è l’unico competente in materia ed il suo parere è vincolante per il Ministero competente a rilasciare l’abilitazione all’esercizio della professione.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
19 La sig.ra Aslanidou, cittadina greca, al termine di un programma triennale di studi, ha superato l’esame di Stato per ergoterapeuti («Zeugnis über die Staatliche Prüfung für Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten») presso la scuola riconosciuta di ergoterapia di Stoccarda (Germania) che le ha permesso di accedere alla professione di ergoterapeuta in Germania.
20 Desiderando esercitare tale professione in Grecia, il 1º settembre 1997 la sig.ra Aslanidou ha presentato una richiesta di abilitazione presso la Direzione d’Igiene dell’Amministrazione provinciale di Salonicco sulla base della direttiva 89/48. Tale richiesta è stata trasmessa al Ministero della Salute per essere esaminata dal Consiglio per il riconoscimento dei titoli professionali di ergoterapeuta (Symvoulio Anagnorisis Epaggelmatikon Titlon Ergotherapeuton; in prosieguo: il «SAETE»).
21 Quest’ultimo ha sospeso l’adozione della propria decisione per sottoporre all’ITE la questione se la scuola presso la quale la sig.ra Aslanidou aveva completato gli studi in Germania «[fosse] riconducibile alla corrispondente istruzione superiore ellenica». Ricevuta risposta dall’ITE, secondo cui il diploma della ricorrente non era equipollente ai titoli di studio rilasciati dagli Istituti ellenici di istruzione tecnologica, il SAETE ha ritenuto che i documenti giustificativi prodotti dalla sig.ra Aslanidou non corrispondessero a quanto previsto dalla direttiva 89/48 e, di conseguenza, di non poter rilasciare alla ricorrente l’abilitazione all’esercizio della professione di ergoterapeuta sulla base della direttiva 89/48. Esso le ha pertanto proposto di presentare una nuova domanda dopo la trasposizione della direttiva 92/51 nel diritto ellenico.
22 Con la sua decisione 12 maggio 1998, n. 1, il SAETE ha infine formalmente respinto la richiesta di abilitazione della sig.ra Aslanidou con la motivazione che il titolo di studio da lei presentato non attestava un’istruzione superiore, poiché, per l’ammissione alla relativa scuola in Germania, non era richiesta una formazione di base di dodici, bensì di otto-dieci anni e, pertanto, non erano soddisfatti i requisiti previsti dalla direttiva 89/48.
23 Il 21 luglio 1998 la sig.ra Aslanidou ha presentato un ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato).
24 Nella causa principale, il giudice del rinvio ritiene pacifico che, anche se la sig.ra Aslanidou aveva chiesto il rilascio dell’abilitazione come ergoterapeuta richiamandosi alla direttiva 89/48, l’autorità competente era tenuta ad applicare d’ufficio alla richiesta, nonché ai fatti cui la ricorrente si richiamava, la corretta norma giuridica, ossia la direttiva 92/51.
25 Al riguardo il Symvoulio tis Epikrateias chiede se, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/51 e la sua trasposizione tardiva nell’ordinamento giuridico nazionale, un singolo, facendo valere la titolarità di un diploma rilasciato in un altro Stato membro e rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, potesse richiedere alle autorità dello Stato membro ospitante di poter accedere, in applicazione delle pertinenti disposizioni di quest’ultima, alla corrispondente professione regolamentata nello Stato membro ospitante.
26 Nella causa principale, a parere della maggioranza del Symvoulio tis Epikrateias, le disposizioni sostanziali degli artt. 3, 4 e 10 della direttiva 92/51 sono incondizionate e sufficientemente precise quanto ai presupposti in presenza dei quali le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a permettere al titolare di un diploma conseguito in un altro Stato membro di accedere a una professione regolamentata nello Stato membro ospitante e, di conseguenza, queste disposizioni possono essere invocate dal titolare di un siffatto diploma alla scadenza del termine fissato per la trasposizione di tale direttiva.
27 Secondo tale parere maggioritario, la mancata designazione di un’autorità competente ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 92/51 non osta alla possibilità di invocare tali disposizioni nel caso in cui la legislazione dello Stato membro, quale vigente prima della trasposizione di tale direttiva, assegnasse a un determinato organo amministrativo la competenza ad accertare se ricorressero i presupposti per accedere alla professione in questione ed eventualmente a rilasciare all’interessato l’abilitazione ad esercitare tale professione.
28 Invece, secondo il parere di una minoranza in seno al Symvoulio tis Epikrateias, il rigetto della richiesta di abilitazione era giustificato in quanto, da un lato, le disposizioni rilevanti della direttiva 92/51 non potevano essere invocate da un singolo all’epoca in cui è stata presentata la richiesta controversa e, dall’altro, l’autorità competente per il trattamento delle domande non era stata ancora designata conformemente all’art. 13, n. 1, di tale direttiva.
29 Il Symvoulio tis Epikrateias chiede inoltre se, ammettendo l’impossibilità di invocare le disposizioni della direttiva 92/51 dinanzi al Ministero della Salute, quest’ultimo fosse comunque tenuto, alla luce degli artt. 48 e 52 del Trattato, ad esaminare se il titolo conseguito dalla ricorrente in Germania fosse equipollente ai diplomi ellenici.
30 In tale contesto, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 10, nn. 1-4, della direttiva [92/51] siano incondizionate e sufficientemente precise, di modo che, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa e la sua trasposizione tardiva nell’ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), esse possano essere invocate dinanzi a un organo amministrativo di quest’ultimo Stato membro – a cui la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, attribuiva la competenza a concedere l’abilitazione ad esercitare una determinata professione regolamentata – da parte di un singolo che, facendo valere la titolarità di un diploma conseguito in un altro Stato membro e rientrante nell’ambito di applicazione della citata direttiva, chieda, in applicazione di tali disposizioni, di poter accedere a una determinata professione e di poterla poi esercitare nello Stato membro ospitante.
2) Per il caso in cui, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/51 e la sua trasposizione tardiva nell’ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le disposizioni della direttiva non potessero essere invocate da un singolo dinanzi a un organo amministrativo di quest’ultimo Stato membro, al quale la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, assegnava la competenza a rilasciare l’abilitazione all’esercizio di una determinata professione ai diplomati presso un Istituto nazionale di istruzione tecnologica (TEI) o ai titolari di un diploma straniero, riconosciuto come equivalente ai titoli rilasciati dagli Istituti di istruzione tecnologica di tale Stato, previo espletamento di una procedura di applicazione generale quale descritta nella motivazione, si chiede se il citato organo potesse, tenuto conto degli [artt. 48 e 52 del Trattato] subordinare l’accoglimento della richiesta di un singolo – il quale, facendo valere un titolo conseguito in un altro Stato membro, chiedeva, nel periodo in questione, di poter accedere alla citata professione e di poterla esercitare nello Stato membro ospitante – al previo riconoscimento, in base alla citata procedura generale, dell’equipollenza del titolo di cui egli era in possesso rispetto ai titoli rilasciati dagli Istituti di istruzione tecnologica di tale Stato, o se detto organo fosse tenuto a procedere esso stesso al raffronto tra le competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e qualifiche domande dalla legislazione nazionale, giudicando di conseguenza».
Sulle questioni pregiudiziali
31 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51 dispone che l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma, quale definito in tale direttiva, che è richiesto in un altro Stato membro per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in un altro Stato membro.
32 La sig.ra Aslanidou è titolare di un diploma ai sensi dell’art. 1 della direttiva 92/51, in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato C della stessa. La situazione della ricorrente ricade quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3, primo comma, lett. c), di tale direttiva. Conseguentemente, non occorre che la Corte si pronunci sull’interpretazione dell’art. 3, primo comma, lett. b), della stessa direttiva, che si applica solo se la professione di cui trattasi non è regolamentata nello Stato membro di origine.
33 Per quanto riguarda l’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, i cui termini sono sostanzialmente identici a quelli dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51, la Corte ha già dichiarato che si tratta di una disposizione dal contenuto incondizionato e sufficientemente preciso perché i singoli possano farla valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato qualora quest’ultimo abbia omesso di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini prescritti (sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, Beuttenmüller, Racc. pag. I-5405, punto 55). Lo stesso vale per l’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51, dato che, ai sensi del quinto ‘considerando’ di tale direttiva, il sistema complementare istituito dalla stessa si basa espressamente sugli stessi principi e contiene, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale istituito dalla direttiva 89/48.
34 Per quanto riguarda la possibilità di subordinare l’accesso ad una professione regolamentata al presupposto che il richiedente si sottoponga previamente ad alcune delle misure compensative previste dall’art. 4 della direttiva 92/51, la Corte ha statuito, relativamente alla direttiva 89/48, che, in linea di principio, se ciò è previsto dalla normativa nazionale vigente al momento del trattamento della richiesta in questione, l’autorità competente ha il diritto di imporre a un interessato le misure compensative di cui al suo art. 4, n. 1, se ricorrono i presupposti ivi previsti a tal fine (v., in tal senso, sentenza 9 settembre 2003, causa C‑285/01, Burbaud, Racc. pag. I‑8219, punto 55).
35 Invece, nel caso in cui l’imposizione di siffatte misure compensative non sia prevista dalla normativa nazionale vigente, dalla giurisprudenza risulta che uno Stato membro che è venuto meno all’obbligo di recepire le disposizioni di una direttiva nel proprio ordinamento giuridico non può imporre ai cittadini comunitari i limiti derivanti da tali disposizioni, come non può far valere nei loro confronti l’esecuzione di obblighi derivanti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 21, e Beuttenmüller, cit., punto 63).
36 All’occorrenza, spetta al giudice nazionale determinare in che misura la normativa nazionale vigente al momento del trattamento della richiesta in questione permetteva l’imposizione di misure compensative quali quelle previste dall’art. 4, n. 1, della direttiva applicabile. Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, quando una situazione ricade nell’ambito di applicazione di una direttiva, il giudice nazionale, nell’applicare il suo diritto nazionale, è tenuto a prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno e a interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito (v. in tal senso, in particolare, sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 119).
37 Ad ogni modo, la Corte ha già dichiarato che, quando l’una o l’altra delle direttive 89/48 e 92/51 trova applicazione, un ente pubblico di uno Stato membro, tenuto a rispettare le norme previste dalla direttiva pertinente, non può più richiedere l’omologazione dei titoli di un interessato da parte delle autorità nazionali competenti (sentenza 8 luglio 1999, causa C‑234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I-4773, punto 27).
38 L’art. 10 della direttiva 92/51 non fa che elencare i documenti relativi all’onorabilità, alla moralità, all’assenza di dichiarazione di fallimento nonché alla sana costituzione fisica o psichica che possono essere richiesti a titolo di prove dall’autorità competente e contiene alcune disposizioni relative alle formule di giuramento o di dichiarazione solenne che possono essere imposte ai cittadini di altri Stati membri. Poiché, nella causa principale, nessuna di tali prove o dichiarazioni è stata richiesta dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, la Corte non è tenuta a pronunciarsi sull’interpretazione di tale disposizione che, ad ogni modo, non potrebbe incidere sulla possibilità di invocare l’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva.
39 Neppure l’obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell’art. 13, n. 1, della direttiva 92/51, di designare le autorità competenti abilitate a ricevere le domande e a prendere le decisioni di cui a tale direttiva osta alla possibilità di invocare l’art. 3, primo comma, lett. a), della stessa. Infatti, dalla lettura dell’art. 13, n. 1, alla luce degli altri paragrafi dello stesso articolo, emerge che scopo di tale disposizione è di agevolare l’applicazione del regime di riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 92/51 rendendo più trasparente il processo decisionale applicabile all’interno di uno Stato membro. Non è invece necessaria una designazione in forza di tale art. 13, n. 1, al fine di poter individuare le autorità competenti di cui a detto art. 3, che sono le autorità che controllano l’accesso alle professioni regolamentate.
40 Dalla giurisprudenza risulta che uno Stato membro non può opporre ad un singolo la mancata adozione delle disposizioni destinate, per l’appunto, ad agevolare l’applicazione di un regime istituito dalla direttiva in questione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 10 settembre 2002, causa C‑141/00, Kügler, Racc. pag. I‑6833, punto 52, e 6 novembre 2003, causa C‑45/01, Dornier, Racc. pag. I‑12911, punto 79). La mancata designazione di un’autorità competente ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 92/51 non osta quindi a che l’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva sia invocato nei confronti dell’autorità di fatto competente a regolamentare l’accesso ad una determinata professione in forza della normativa nazionale applicabile.
41 Nella causa principale risulta che il Ministero della Salute, sotto la cui egida operava il SAETE, è un’autorità competente ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 92/51, essendo l’esercizio della professione di ergoterapeuta subordinato, in forza della normativa nazionale, a un’abilitazione rilasciata da tale Ministero. Pertanto, il Ministero della Salute non può rifiutare ad una persona nella posizione della sig.ra Aslanidou l’accesso alla professione di ergoterapeuta basandosi su una mancanza di qualifiche, con la sola riserva di un’applicazione eventuale di misure compensative ai sensi dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva ove tali misure compensative siano previste dalla normativa nazionale.
42 Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che, in mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall’art. 17 della direttiva 92/51, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata quale quella di ergoterapeuta. Tale possibilità non può essere subordinata all’omologazione dei titoli dell’interessato da parte delle autorità nazionali competenti. Le misure compensative di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 92/51 possono essere imposte all’interessato solo nel caso in cui esse siano previste dalla normativa nazionale vigente al momento del trattamento della richiesta in questione.
43 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall’art. 17 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l’abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ergoterapeuta.
Tale possibilità non può essere subordinata all’omologazione dei titoli dell’interessato da parte delle autorità nazionali competenti.
Le misure compensative di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 92/51 possono essere imposte all’interessato solo nel caso in cui esse siano previste dalla normativa nazionale vigente al momento del trattamento della richiesta in questione.
Firme
* Lingua processuale: il greco.
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