Causa C-203/04
Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG
contro
Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main)
«Carni di pollame — Norme di commercializzazione — Divieto di far figurare nell’etichettatura determinate indicazioni relative alla forma di allevamento — Regolamento (CEE) n. 1538/91»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni di pollame — Norme di commercializzazione — Disciplina sulle indicazioni relative alla forma di allevamento — Divieto di far figurare nell’etichettatura dei prodotti la dicitura «kontrollierte Aufzucht»
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91, art. 10, n. 1]
L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento n. 1321/2002, dev’essere interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» («zootecnicamente controllato») costituisce un’indicazione della forma di allevamento e che, di conseguenza, il detto articolo non consente a un’impresa di far figurare tale dicitura nell’etichettatura di un prodotto che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
(v. punto 17 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 luglio 2005 (*)
«Carni di pollame – Norme di commercializzazione – Divieto di far figurare nell’etichettatura determinate indicazioni relative alla forma di allevamento – Regolamento (CEE) n. 1538/91»
Nel procedimento C‑203/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) con decisione 28 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2004, nella causa
Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG
contro
Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), A. La Pergola, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 aprile 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG, dal sig. P. Deutschbein, Rechtsanwalt;
– per la Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, dai sigg. U. Brückmann, H.‑G. Kamann e T. Beyerlein, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, dal sig. C.-D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per il governo greco, dai sigg. G. Kanellopoulos e V. Kontolaimos nonché dalla sig.ra I. Pouli, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143, pag. 11).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’impresa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Gebrüder Stolle») e la società Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH (in prosieguo: la «Heidegold») relativa all’utilizzazione da parte di quest’ultima società, per la commercializzazione dei suoi prodotti, di un’etichetta recante la dicitura «Heidegold Deutsches Qualitäts-Geflügel aus kontrollierter Aufzucht» (pollame tedesco di qualità Heidegold, zootecnicamente controllato; in prosieguo: la «dicitura controversa»).
Contesto normativo
3 L’art. 10 del regolamento n. 1538/91, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 luglio 2002, n. 1321 (GU L 194, pag. 17), così dispone:
«1. Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento [«Haltungsformen»], ad eccezione dell’allevamento organico o biologico, l’etichettatura, intesa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell’allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell’allegato IV:
a) “alimento con il … % di …”
b) “estensivo al coperto”
c) “all’aperto”
d) “rurale all’aperto”
e) “rurale in libertà”.
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento [«jeweilige Haltungsform»].
Quando sull’etichetta della carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di “fegato grasso” figura l’indicazione del tipo di allevamento all’aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini “per la produzione di fegato grasso”.
2. L’età dell’animale alla macellazione [o] la durata del periodo d’ingrasso (…) possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l’età non sia inferiore a quella specificata all’allegato IV, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all’articolo 1, lettera a), quarto trattino.
(…)».
4 Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1538/91 così dispone:
«considerando che tra le indicazioni che possono venir facoltativamente utilizzate nell’etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e a particolari forme di allevamento [«Haltungsformen»]; che, ai fini della tutela del consumatore, l’indicazione della forma di allevamento dev’essere subordinata al rispetto di criteri ben definiti riguardanti sia le condizioni relative al governo degli animali [«Aufzucht»], sia i limiti quantitativi cui fare riferimento nel citare aspetti quali l’età alla macellazione, la durata del periodo d’ingrasso o il tenore di determinati ingredienti dei mangimi».
5 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), ha abrogato la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1). Il suo art. 1, n. 3, lett. a), definisce la nozione di etichettatura.
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
6 La Heidegold gestisce un macello specializzato nella fase finale della produzione di pollame. Per la commercializzazione dei suoi prodotti, essa utilizza un’etichetta recante la dicitura controversa.
7 La Gebrüder Stolle, impresa concorrente della Heidegold, ritiene che l’etichetta utilizzata da quest’ultima costituisca una violazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1538/91 e che essa rappresenti per la detta società un vantaggio concorrenziale ottenuto in maniera illegale. Per tale ragione, la Gebrüder Stolle ha citato la Heidegold in giudizio dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale di Francoforte sul Meno). Essa intende far vietare l’utilizzazione della dicitura controversa sulla base dell’art. 1 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca contro la concorrenza sleale). Al contrario, la Heidegold afferma l’assenza di qualsiasi violazione del regolamento n. 1538/91, dato che la nozione espressa dal termine «Aufzucht» (zootecnia) non sarebbe equiparabile a quella compresa nel termine «Haltung» (allevamento). Di conseguenza, secondo la Heidegold, la dicitura controversa non può essere considerata un’indicazione della forma di allevamento («Haltungsform»).
8 Il Landgericht Frankfurt am Main ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538 (norme di commercializzazione per le carni di pollame), vada interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» (zootecnicamente controllato), contenuta in un’etichetta ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112/CEE, costituisce un’indicazione della forma di allevamento ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1538/91».
Sulla questione pregiudiziale
9 Occorre anzitutto precisare che, sebbene il giudice del rinvio indichi l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1538/91, nella versione che rinvia alla direttiva 79/112, relativa in particolare all’etichettatura, va tenuto conto dell’abrogazione di tale direttiva e della sua sostituzione da parte della direttiva 2000/13. Pertanto, sarà fatto riferimento all’art. 10 del regolamento n. 1538/91 come modificato dal regolamento n. 1321/2002 (in prosieguo: il «regolamento n. 1538/91») e facente riferimento alla direttiva 2000/13.
10 Come rileva la Heidegold, i termini «Haltung» e «Aufzucht» sono talvolta utilizzati in maniera differenziata nel diritto comunitario. Infatti, la definizione di azienda di cui all’art. 2, punto 8, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1990, 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/120/CE (GU L 340, pag. 35; in prosieguo: la «direttiva 90/539»), opera una distinzione tra i due termini in quanto dev’essere considerata azienda, ai sensi di tale disposizione, «un impianto (…) utilizzato per l’allevamento [«Aufzucht»] o la detenzione [«Haltung»] di pollame riproduttore o da reddito». Allo stesso modo, la Corte ha impiegato le due nozioni in maniera differenziata al punto 2 della sentenza 5 maggio 1998, causa C‑157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑2211), descrivendo le imprese rappresentate dall’associazione di categoria ricorrente come «imprese che si occupano dell’allevamento [«Aufzucht»] di bestiame destinato alla vendita, del foraggiamento, dello stallaggio [«Haltung»], del trasporto e dell’esportazione di bovini».
11 Dagli esempi sopra menzionati e dal tenore dell’art. 2, punto 9, lett. c), della direttiva 90/539 risulta che il termine «Aufzucht» si riferisce piuttosto al periodo di crescita degli animali, mentre il termine «Haltung», che ha un senso più generico, fa riferimento all’insieme del processo di allevamento di questi ultimi.
12 Il tenore del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1538/91 dispone del resto che l’indicazione delle forme di allevamento («Haltungsformen») dev’essere subordinata a criteri ben definiti riguardanti le condizioni relative al governo degli animali («Aufzucht»).
13 Inoltre, la formulazione dell’art. 10 del detto regolamento comprende non solo espressioni che rinviano alle condizioni di detenzione degli animali («al coperto», «all’aperto», ecc.) e che corrispondono alle condizioni di allevamento ai sensi dell’espressione «Haltungsformen», ma anche termini che rinviano allo sviluppo degli animali («alimento con il...% di...», fissazione di un’età minima per la loro macellazione) e che fanno piuttosto riferimento, secondo la distinzione linguistica di cui al punto 11 della presente sentenza, al termine «Aufzucht».
14 Lo stesso vale per le condizioni previste all’allegato IV del regolamento n. 1538/91, a cui l’art. 10, n. 1, primo comma, del medesimo regolamento rinvia, condizioni che prendono in considerazione segnatamente l’età degli animali alla macellazione per distinguere le diverse forme di allevamento.
15 Ne consegue che, nel contesto del regolamento n. 1538/91, i termini «Aufzucht» e «Haltung» hanno in gran parte lo stesso significato, ma che il secondo ha una portata più ampia del termine «Aufzucht» e che le forme di allevamento («Haltungsformen») riguardano altresì le condizioni di allevamento («Aufzucht»).
16 La detta conclusione è rafforzata dall’analisi di altre versioni linguistiche dello stesso regolamento, da cui risulta che nella formulazione del settimo ‘considerando’ è utilizzato lo stesso termine. Così, dall’esame delle varie versioni in cui il detto testo è stato adottato risulta che viene utilizzato lo stesso termine in francese («mode d’élevage/conditions d’élevage»), in spagnolo («sistemas particulares de cría/condiciones de cría») e in olandese («bijzondere houderijsystemen/houderijsystemen»).
17 Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1538/91 dev’essere interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» («zootecnicamente controllato») costituisce un’indicazione della forma di allevamento («Haltungsform») e che, di conseguenza, non consente a un’impresa di far figurare tale dicitura nell’etichettatura di un prodotto che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
Sulle spese
18 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 luglio 2002, n. 1321, dev’essere interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» («zootecnicamente controllato») costituisce un’indicazione della forma di allevamento e che, di conseguenza, il detto articolo non consente a un’impresa di far figurare tale dicitura nell’etichettatura di un prodotto che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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