Causa C-275/04
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termini — Interessi di mora — Mancata conservazione e comunicazione di documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione di risorse proprie»
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso
(Art. 226 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
(Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 243, nn. 1 e 2, e n. 1150/2000, artt. 6, n. 3, lett. a) e b), 9, 10 e 11)
3. Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Collaborazione alle indagini in materia di inadempimento di uno Stato
(Artt. 10 CE e 226 CE; regolamento del Consiglio n. 1552/89, art. 18)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di diffida e nel dispositivo del parere motivato, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punto 35)
2. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo e, quindi, a riportare tali diritti nella contabilità in conformità all’art. 6 del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
Quanto alla facoltà degli Stati membri di iscrivere i dazi accertati nella contabilità separata prevista all’art. 6, n. 3, lett. b), del detto regolamento (la contabilità B), il semplice mancato pagamento degli importi non può essere considerato equivalente a una contestazione dei diritti ai fini di detta disposizione. Infatti, ai sensi dell’art. 243, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, una tale contestazione deve fare l’oggetto di un ricorso introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata dinanzi all’autorità doganale, poi dinanzi ad un’istanza indipendente. La prescrizione relativa ad un ricorso formale così formulata è necessaria per ragioni di certezza del diritto e consente di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia doganale, nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità.
L’erronea iscrizione dei diritti nella contabilità B può avere come conseguenza la registrazione tardiva delle relative risorse proprie sul conto della Commissione, che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1150/2000, deve intervenire entro lo stesso termine previsto ai fini dell’iscrizione di tali diritti nella contabilità A in applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. a), del medesimo regolamento. Ai sensi dell’art. 11 dello stesso regolamento, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora applicabile a tutto il periodo di ritardo. Tali interessi sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.
(v. punti 63, 68, 73-74)
3. Dall’art. 10 CE risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare lealmente ad ogni indagine svolta dalla Commissione ex art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa richieda loro all’uopo.
Quanto all’obbligo degli Stati membri di adottare, in leale collaborazione con la Commissione, le misure idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni comunitarie relative all’accertamento di eventuali risorse proprie, dal detto obbligo, sancito più specificamente in materia di verifiche dall’art. 18 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, discende in particolare che, quando la Commissione dipende ampiamente dagli elementi forniti dallo Stato membro interessato, questo è tenuto a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi e gli altri documenti utili, a condizioni ragionevoli, in modo che questa possa verificare se e, all’occorrenza, in quale misura gli importi considerati si riferiscano a risorse proprie delle Comunità.
(v. punti 82-83)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 ottobre 2006 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Transito comunitario esterno – Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 – Risorse proprie delle Comunità – Messa a disposizione – Termini – Interessi di mora – Mancata conservazione e comunicazione di documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione di risorse proprie»
Nel procedimento C‑275/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 29 giugno 2004,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Giolito e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits e dal sig. M. Wimmer, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dai sigg. M. Angiolini e R. Anderson, barristers,
interveniente,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix‑Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 aprile 2006,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– non iscrivendo nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), entro i termini impartiti i diritti accertati;
– non verificando se, dal 1° gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie a seguito di un’iscrizione tardiva nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferivano a tale periodo e non comunicando i detti ritardi alla Commissione affinché questa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti, conformemente all’art. 11 del detto regolamento, a causa della tardiva messa a disposizione delle risorse proprie,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 3, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto, e dell’art. 10 CE.
Contesto normativo
Il regime delle risorse proprie delle Comunità
2 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo I, denominato «Disposizioni generali», così prevede:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.
(…)».
3 Tale disposizione è stata modificata, con effetto dal 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3); il suo contenuto è stato ripreso all’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, che recita quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
4 L’art. 3, primo comma, dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, contenuto nel detto titolo I, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi».
5 In virtù dell’art. 3, secondo comma, del regolamento n. 1552/89:
«Qualora la verifica dei documenti giustificativi riguardanti un accertamento, effettuata dall’amministrazione nazionale da sola o in associazione con la Commissione, mostri la necessità di procedere a una rettifica dell’accertamento stesso, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo».
6 Conformemente all’art. 3, terzo comma, del regolamento n. 1150/2000:
«Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento o dell’articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo».
7 L’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo II, denominato «Contabilizzazione delle risorse proprie» [divenuto art. 6, nn. 1 e 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000], così dispone:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [comunemente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [comunemente denominata “contabilità B”] entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
8 L’art. 9 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/200, contenuto nel titolo III, denominato «Messa a disposizione delle risorse proprie», prevede quanto segue:
«1. Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese.
2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità (…)».
9 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, dei regolamenti, rispettivamente, nn. 1552/89 e 1150/2000, parimenti all’interno del titolo III:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 [delle decisioni, rispettivamente, 88/376 e 94/728], l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) [di tali decisioni], ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità [B] conformemente [agli articoli, rispettivamente, 6, n. 2, lett. b), e 6, n. 3, lett. b),] l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
10 In forza dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, anch’esso rientrante nel detto titolo III:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
11 L’art. 18 del regolamento n. 1552/89 [divenuto art. 18 del regolamento n. 1150/2000], rientrante nel titolo VII, denominato «Disposizioni relative al controllo», enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell’accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), [delle decisioni, rispettivamente, 88/376 e 94/728]. La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo.
2. In questo contesto, gli Stati membri:
– sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;
– associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.
Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all’articolo 3.
(...)».
La normativa doganale comunitaria
12 L’art. 217, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(…)».
13 In virtù dell’art. 218, n. 3, dello stesso codice:
«In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l’importo dei dazi considerati,
e
b) determinare il debitore».
14 Conformemente all’art. 219 del detto codice:
«1. I termini per la contabilizzazione di cui all’articolo 218 possono essere prorogati:
a) per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare detti termini.
I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore».
15 Conformemente all’art. 220, n. 1, del codice doganale:
«Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».
16 Ai sensi dell’art. 221, n. 1, dello stesso codice:
«L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».
17 Secondo l’art. 243 dello stesso codice:
«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all’autorità doganale una decisione sull’applicazione della normativa doganale.
Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
2. Il ricorso può essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».
18 Conformemente all’art. 245 del codice doganale:
«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».
19 Secondo l’art. 246 del detto codice:
«Il presente titolo non è applicabile ai ricorsi proposti a scopo di annullamento o di modifica di una decisione presa dall’autorità doganale a norma del diritto penale».
20 L’art. 378, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), così recita:
«1. Fatto salvo l’articolo 215 del codice [doganale], quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza,
ovvero
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di passaggio all’entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall’articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito ovvero del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa.
2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali».
21 Secondo l’art. 379 del regolamento di applicazione:
«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l’ufficio di partenza, quest’ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
Procedimento precontenzioso
22 Nell’ambito di un controllo delle risorse proprie tradizionali effettuato dal 1° al 5 dicembre 1997, gli agenti della Commissione hanno rilevato, in particolare, all’ufficio doganale di Anversa che, in relazione a tre pratiche di mancato appuramento di dichiarazioni di transito comunitario esterno (dichiarazioni T1, rispettivamente, del 10 giugno 1996, del 20 dicembre 1995 e del 17 gennaio 1996), la riscossione forzata delle risorse proprie corrispondenti verteva su importi che, secondo la Commissione, erano garantiti e non contestati, mentre erano stati iscritti nella contabilità B al momento del loro accertamento e nella contabilità A solamente nel momento del loro effettivo recupero. Gli importi dei dazi doganali in questione ammontavano, rispettivamente, a BEF 1 800 (EUR 44,62), BEF 8 292 (EUR 205,55) e BEF 4 509 (EUR 111,78).
23 Con lettera del 28 aprile 1998, la Commissione ha trasmesso alle autorità belghe il rapporto n. 97‑0‑1, relativo al controllo del mese di dicembre 1997, invitandole ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di iscrizione contabile e a iscrivere d’ufficio gli importi dei dazi accertati, garantiti e non contestati, nella contabilità A, giacché il loro mancato appuramento era stato constatato entro i termini prescritti. La Commissione ha chiesto altresì alle dette autorità di verificare se, a partire dal 1° gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie a seguito di un’iscrizione tardiva nella contabilità A. Infine, la Commissione ha attirato l’attenzione delle autorità sulle disposizioni dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, relative al versamento di interessi di mora.
24 Nella loro risposta dell’8 ottobre 1998, le autorità belghe hanno affermato di conformarsi alle norme comunitarie, cosicché la richiesta di indagine su tutti gli uffici doganali belgi dal 1° gennaio 1995 rimaneva senza oggetto.
25 Nella lettera del 2 febbraio 2000, la Commissione ha sottolineato il fatto che spettava agli Stati membri procedere al recupero efficace delle risorse proprie, in particolare degli importi coperti da una garanzia emessa nell’ambito della procedura del regime di transito esterno (dichiarazione T1, carnet TIR, carnet ATA, ecc.). Pertanto, tali importi potrebbero essere iscritti nella contabilità B solo a condizione che siano regolarmente contestati, il che implicherebbe, in particolare, il rispetto dei termini previsti a questo fine e la presentazione di un ricorso scritto. Conseguentemente, la Commissione ha reiterato la sua richiesta che le autorità belghe adeguassero la loro prassi alla normativa comunitaria in materia.
26 Con lettera del 31 maggio 2000 tali autorità hanno ribadito che la loro posizione per quanto riguardava il trattamento delle dichiarazioni T1 e dei carnet TIR non appurati era conforme alla normativa comunitaria.
27 La Commissione ha nuovamente contestato tale argomentazione e il 13 novembre 2001 ha inviato una lettera di diffida al Regno del Belgio, ricordando le sue censure e respingendo gli argomenti elaborati dalle autorità di tale Stato membro, con il rinnovato invito a fornirle una distinta di tutte le dichiarazioni di transito comunitario esterno non appurate nei termini dal 1° gennaio 1995, con indicazione precisa del loro iter contabile. Essa ha ricordato altresì alle dette autorità l’obbligo di versare gli interessi di mora, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 1552/89.
28 Poiché il Regno del Belgio ha ribadito la sua posizione con lettera del 12 marzo 2002, il 28 ottobre 2002 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione.
29 Il 19 dicembre 2002 le autorità belghe hanno chiesto alla Commissione una proroga al 28 gennaio 2003 del termine per rispondere al parere motivato. Con lettera del 30 gennaio 2003 hanno fatto presente che, data la pendenza di un caso simile, riguardante la Repubblica federale di Germania, dinanzi alla Corte (causa C‑105/02), occorreva attendere la decisione di quest’ultima prima di pronunciarsi sul presente fascicolo.
30 È in tale contesto che la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame.
31 Con ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2004 è stato ammesso l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità del ricorso
32 Il governo belga osserva che, nel momento in cui sono sorti i diritti relativi alle risorse proprie delle Comunità in esame nel presente procedimento, la normativa pertinente era costituita dal regolamento n. 1552/89.
33 La Commissione afferma, a tale proposito, che i presupposti per l’insorgere di un diritto delle Comunità su un’obbligazione doganale sono restati identici prima e dopo la codificazione operata dal regolamento n. 1150/2000.
34 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3989, punto 42, e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 32).
35 Se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di diffida e nel dispositivo del parere motivato, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., in questo senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punto 22).
36 È pacifico che gli obblighi risultanti dagli artt. 3, 6, nn. 1 e 3, lett. a) e b), 9, n. 1, 10, n. 1, e 11 del regolamento n. 1150/2000 erano già applicabili in virtù degli artt. 3, 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), 9, n. 1, 10, n. 1, e 11 del regolamento n. 1552/89 (v., in relazione ai detti artt. 9, n. 1, e 11, sentenza 12 giugno 2003, Commissione/Italia, cit., punto 23).
37 Per quanto riguarda l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89, la Corte ha dichiarato che il diritto delle Comunità sulle risorse proprie ai sensi di tale norma è accertato «non appena» l’autorità competente ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto, comunicazione che deve essere effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia (v., in particolare, sentenza 14 aprile 2005, causa C-460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punto 85). Analogamente, la Corte ha dichiarato che l’art. 2 del regolamento n. 1552/89, come modificato dal regolamento 1355/96, e ripreso all’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie a partire dal momento in cui le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo (sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9811, punto 61).
38 Pertanto, come ammette del resto il governo belga, gli obblighi risultanti dall’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, per quanto riguarda l’accertamento di un diritto delle Comunità sulle risorse proprie, erano già applicabili in virtù dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89.
39 Conseguentemente, la Commissione può legittimamente far constatare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 3, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000.
Nel merito
Sulla prima censura, relativa all’iscrizione tardiva di diritti accertati nella contabilità A
– Argomenti delle parti
40 La Commissione fa valere che, conformemente all’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, i diritti accertati, ma non riscossi, per i quali non è stata fornita alcuna garanzia possono essere iscritti nella contabilità B. Lo stesso varrebbe per i diritti accertati, ma non riscossi, per i quali è stata fornita una garanzia, in caso di contestazione entro il termine ivi previsto e a condizione che questa avvenga per iscritto. Gli importi accertati, garantiti e non contestati, dal canto loro, dovrebbero essere iscritti nella contabilità A entro i termini impartiti, senza attendere la loro riscossione effettiva.
41 Peraltro, secondo una giurisprudenza consolidata (sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 38), l’obbligo di iscrivere gli importi nella contabilità A non sarebbe legato alla riscossione dei diritti da parte dello Stato membro. Contrariamente a quanto sostenuto anche dal governo del Regno Unito, tale obbligo esisterebbe dal momento in cui il diritto è accertato, garantito e non contestato, anche se i fondi in questione non sono stati riscossi.
42 Onde evitare di privare di ogni effetto utile il termine tassativo previsto agli artt. 6, n. 3, lett. a), e 10 del regolamento n. 1150/2000 per la contabilizzazione e la messa a disposizione delle risorse proprie, gli Stati membri sarebbero obbligati a rispettare il detto termine al fine dell’iscrizione in conto e della messa a disposizione degli importi di cui si tratta, nonostante l’esistenza di una norma nazionale ai sensi della quale il soggetto passivo può contestare l’obbligazione doganale dopo la scadenza di quel termine. Tale obbligo non impedirebbe al soggetto passivo di presentare un ricorso al di fuori del termine, ricorso che potrebbe condurre ad un annullamento o ad una rettifica dell’obbligazione (artt. 2, n. 4, e 8 del regolamento n. 1150/2000).
43 Secondo la Commissione, il termine «contestazione» si riferisce innanzi tutto alla procedura di ricorso prevista agli artt. 243 e 245 del codice doganale e, solo in seconda battuta, alla normativa nazionale, che deve essere conforme alla normativa comunitaria. Se quest’ultima non contiene una regolamentazione completa sui ricorsi in materia doganale, la contestazione dei diritti dovrebbe comunque, secondo l’espressione dell’art. 243 del codice doganale, essere «esperita», il che implicherebbe, contrariamente a quanto parimenti sostenuto dal governo del Regno Unito, un’azione espressa e visibile del soggetto passivo contro la fissazione dell’obbligazione, vale a dire una contestazione per iscritto. Una semplice omissione di pagamento non sarebbe sufficiente a tal fine. In tal modo sarebbero garantiti il parallelismo delle forme, in quanto anche la fissazione dell’obbligazione avviene per iscritto, la possibilità di presentare una prova del mancato consenso alla fissazione dell’obbligazione e il requisito di una rapida e uniforme messa a disposizione delle risorse proprie (v., in particolare, sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR, Racc. pag. I‑10655, punti 34 e segg.).
44 Inoltre, il rifiuto dell’organismo garante di coprire l’obbligazione doganale del soggetto passivo non significherebbe, in via di principio, che esso contesta la fondatezza dell’obbligazione di base, bensì l’obbligo di pagare tale obbligazione una volta avviata la riscossione forzata della stessa. La contestazione del garante, anche qualora fosse considerata come contestazione nel senso dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, non avrebbe in ogni caso alcun effetto sull’obbligo di iscrizione previsto da quella norma, giacché le stesse autorità belghe hanno ammesso che, nel caso di specie, la contestazione dell’organismo garante responsabile era avvenuta dopo la scadenza del termine obbligatorio e determinante per l’iscrizione delle risorse proprie.
45 A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Regno del Belgio non avrebbe sostenuto o fornito la prova che i diritti in questione siano stati contestati dal garante.
46 Le autorità belghe non potrebbero neanche far valere la circostanza che il carattere globale della garanzia impedirebbe loro di sapere se essa copra effettivamente una dichiarazione T1, giacché l’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 non distingue affatto a seconda della qualità della garanzia. La responsabilità del garante sarebbe del resto accessoria. Gli Stati membri sarebbero liberi di stabilire quale tipo di garanzia richiedere a copertura dell’obbligazione doganale, con la sola condizione che essa sia effettiva e sufficiente, altrimenti sarebbero tali Stati a doverne sopportare le conseguenze. L’interpretazione contraria, condivisa dal governo del Regno Unito, non troverebbe alcun fondamento nel testo dell’art. 6 del regolamento n. 1150/2000.
47 Dall’art. 195 del codice doganale risulterebbe chiaramente che l’autorità doganale può rifiutare una garanzia se questa non le sembri assicurare il pagamento certo dell’obbligazione doganale. Per una garanzia globale, l’art. 192, n. 1, ultimo comma, dello stesso codice prevedrebbe che l’importo sia fissato ad un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, il livello delle obbligazioni doganali interessate. Tali regole dimostrerebbero chiaramente che, se la garanzia non è adeguata all’obbligazione doganale, ciò non influisce sull’esistenza dell’obbligo di assicurare la copertura della detta obbligazione mediante una garanzia. L’affermazione delle autorità belghe secondo cui l’iscrizione di un importo nella contabilità A non può mai eccedere il valore garanzia non troverebbe alcun fondamento nel regolamento n. 1150/2000 e, dunque, non potrebbe essere accolta.
48 Il governo belga osserva che, in caso di mancato appuramento o di appuramento fraudolento di una dichiarazione T1, l’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quattro condizioni perché vi sia accertamento di un diritto delle Comunità sull’importo di un’obbligazione doganale: le autorità doganali devono aver constatato il mancato appuramento, e devono essere state in grado di calcolare l’importo dovuto per legge, di identificare il soggetto passivo e di informare il soggetto passivo in ordine all’obbligazione doganale.
49 Lo stesso governo ricorda altresì che, quando una dichiarazione non è appurata e l’obbligato principale non fornisce la prova della regolarità del transito o del luogo in cui è stata commessa l’infrazione o l’irregolarità entro tre mesi dalla notifica del mancato appuramento, la quale deve avvenire entro undici mesi dalla registrazione della dichiarazione, lo Stato membro di partenza deve procedere alla riscossione dei diritti dovuti sulla base degli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione.
50 Dopo essere stati accertati, i diritti dovrebbero essere riportati nella contabilità delle risorse proprie (si tratterebbe della stessa contabilizzazione prevista agli artt. 217 e 220 del codice doganale) tenuta da ciascuno Stato membro in virtù dell’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1552/89. Un importo non ancora riscosso, se coperto da garanzia, sarebbe riportato nella contabilità A, senza tuttavia che l’iscrizione ecceda il valore garanzia. Qualora i diritti accertati e coperti da garanzia siano oggetto di contestazione e possano subire variazioni a seguito delle controversie insorte, l’importo coperto da garanzia sarebbe iscritto nella contabilità B.
51 Una volta effettuato l’accertamento, le risorse proprie dovrebbero anche essere messe a disposizione della Commissione (art. 10 del regolamento n. 1552/89), salvo in caso di forza maggiore o di impossibilità di riscossione per motivi non imputabili allo Stato membro (art. 17 dello stesso regolamento). Ogni ritardo comporterebbe il pagamento di interessi di mora (art. 11 dello stesso regolamento).
52 Secondo il governo belga, dagli artt. 10 e 17 del regolamento n. 1552/89 discenderebbe che la contabilità B è stata creata per consentire agli Stati membri di procedere alla messa a disposizione degli importi dal momento in cui si è proceduto alla loro riscossione e sarebbe volto quindi ad evitare che gli importi che non potrebbero essere riscossi entro il termine previsto all’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1552/89 siano a carico dello Stato membro stesso.
53 Il governo belga sostiene, inoltre, che il caso di contestazione dei diritti di cui all’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1552/89 presuppone che i diritti accertati siano stati portati a conoscenza del debitore (vale a dire in seguito alla loro comunicazione, cioè dopo la loro contabilizzazione), cosicché, in caso di accertamento di diritti non ancora riscossi, gli Stati membri devono essere sempre in grado di iscrivere l’importo dei diritti nella contabilità B, dato che non possono sapere in quel momento se essi saranno successivamente contestati dal debitore.
54 Il governo belga afferma che il regolamento n. 1552/89 non stabilisce alcun nesso tra il procedimento di ricorso previsto agli artt. 243 e 245 del codice doganale e la nozione di «contestazione» ripresa all’art. 6, n. 2, lett. b), di tale regolamento e che non è affatto precisato in che forma tali contestazioni debbano essere presentate. Peraltro, la normativa comunitaria non comprenderebbe alcuna norma relativa al modo e al termine in cui un’obbligazione deve essere contestata. Pertanto, in materia occorrerebbe far riferimento alla normativa nazionale o agli usi amministrativi in vigore nello Stato membro.
55 Nel 1997, anno in cui, secondo la Commissione, avrebbero dovuto essere effettuate le contestazioni formali, i soggetti passivi in Belgio non avrebbero avuto a disposizione alcun procedimento amministrativo di ricorso e il mancato appuramento o l’appuramento fraudolento dei documenti di transito comunitario esterno sarebbe stato inoltre sanzionato come violazione penale. Secondo il governo belga, ciò non impediva però al soggetto passivo di procedere alla contestazione in maniera informale (senza alcuna condizione relativa alla forma o al termine). A questo proposito, il fatto che l’obbligato principale non dia seguito alla richiesta di pagamento sarebbe interpretato dall’amministrazione, sulla base di presunzioni e della sua lunga esperienza in materia di irregolarità nel regime del transito comunitario, come contestazione, di per sé, dei diritti.
56 Il detto governo sostiene, inoltre, che, nella maggior parte dei casi, la garanzia è globale e costituita a copertura di più dichiarazioni. Al momento della convalida della dichiarazione T1, l’ufficio doganale di partenza potrebbe controllare l’esistenza e la validità della garanzia per mezzo del certificato e della detta dichiarazione, ma non sarebbe abilitato a verificare se la garanzia globale sia già servita in altri uffici a coprire altre dichiarazioni T1 o non sia già completamente esaurita o ancora se il documento non sia stato falsificato. Pertanto, alla scadenza del termine fissato dall’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, l’ufficio di partenza non potrebbe avere la certezza dell’effettività di tale garanzia, il che giustificherebbe che gli importi in questione siano iscritti nella contabilità B. A ciò si aggiungerebbe il fatto che il garante ha anche il diritto di contestare la decisione delle autorità doganali, in quanto questa ha conseguenze sfavorevoli per lui. Conseguentemente, la Commissione non avrebbe dimostrato che il Regno del Belgio abbia violato la normativa comunitaria nei casi di specie su cui verte il presente procedimento.
57 Il Regno Unito fa valere in sostanza che, quando un diritto è interamente garantito da una garanzia isolata (prevista all’art. 373 del regolamento di applicazione), caso in cui lo Stato membro può assicurarsi che sia effettiva e sufficiente e può liberamente determinare il tipo di garanzia da esigere, tale Stato membro è tenuto ad iscrivere l’importo nella contabilità A alla scadenza del termine pertinente [conformemente all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000], a meno che l’obbligato principale, il garante o qualsiasi altro soggetto secondo il diritto nazionale non abbia sollevato, prima della scadenza del detto termine, una contestazione atta a far variare l’importo dei diritti in questione. Qualora un diritto non sia garantito, completamente o parzialmente, e le autorità doganali abbiano correttamente esercitato il loro potere, delimitato dal diritto comunitario, di concedere una dispensa o un livello ridotto di garanzia in virtù dell’art. 361 del regolamento di applicazione, occorrerebbe considerare, ai fini della legislazione, che il debito non è garantito e deve essere iscritto nella contabilità B. In via subordinata, qualora un diritto sia garantito solo in parte, lo Stato membro dovrebbe poter iscrivere nella contabilità A unicamente la parte effettivamente garantita. Inoltre, e in via subordinata, qualora un diritto sia coperto da una garanzia globale, occorrerebbe comunque non considerarlo tale fino a che le autorità doganali non abbiano accertato che la copertura è sufficiente e che il diritto è dunque coperto da una garanzia effettiva e sufficiente.
– Giudizio della Corte
58 Si deve rilevare che nel caso di specie non sono contestati né l’esistenza dell’obbligazione doganale né l’importo dei diritti controversi, cioè rispettivamente EUR 44,62, EUR 205,55 ed EUR 111,78. Il governo belga contesta però la censura, formulata dalla Commissione, secondo cui esso avrebbe iscritto tardivamente gli importi controversi nella contabilità A, vale a dire solamente in seguito alla loro effettiva riscossione alla fine del 1997.
59 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 dispone che gli Stati membri devono tenere presso il Tesoro o un organismo da essi designato una contabilità delle risorse proprie. Ai sensi del n. 3, lett. a) e b), dello stesso articolo, gli Stati membri devono riportare i diritti «accertati conformemente all’articolo 2» dello stesso regolamento, al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, nella contabilità A o, in presenza di determinate condizioni, nella contabilità B.
60 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie è accertato «non appena» ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la «registrazione» dell’importo del diritto e la «comunicazione» del medesimo al soggetto passivo. La data da considerare per l’accertamento di cui al n. 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
61 Per quanto riguarda la «registrazione» e la «comunicazione» dell’importo del diritto al soggetto passivo, l’art. 2 del regolamento n. 1150/2000 rinvia alla normativa doganale, ossia al codice doganale e al regolamento d’applicazione.
62 Come rilevato dalla Corte al punto 59 della citata sentenza Commissione/Danimarca, dagli artt. 217, 218 e 221 del codice doganale emerge che le condizioni summenzionate sono soddisfatte quando le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e, pertanto, sono in grado di calcolare l’importo dei dazi che risulta dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 71, e causa C‑104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑2689, punto 80). Gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 60).
63 Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 61) e, quindi, a riportare tali diritti nella contabilità in conformità all’art. 6 del regolamento n. 1150/2000.
64 Nel caso di specie, ciò che si contesta alle autorità belghe non è di aver accertato tardivamente il diritto sulle risorse proprie in questione né di aver omesso di contabilizzare i diritti accertati immediatamente in seguito a tale accertamento, bensì di aver riportato gli importi controversi, accertati e comunicati al soggetto passivo principale in osservanza delle norme del codice doganale e del regolamento di applicazione, nella contabilità B invece di averli iscritti nella contabilità A entro il termine previsto dall’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000.
65 Per quanto riguarda la contabilizzazione delle risorse proprie, l’art. 6, n. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000 enuncia che gli Stati membri devono riportare nella contabilità A i diritti accertati conformemente al citato art. 2 dello stesso regolamento al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, fatta salva la possibilità di riportare nella contabilità B, entro lo stesso termine, i diritti accertati che «non sono stati ancora riscossi» e per i quali «non è stata fornita alcuna garanzia», nonché i diritti accertati e «coperti da garanzie [che] formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
66 Ai fini della messa a disposizione delle risorse proprie, l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 enuncia che ogni Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione, secondo le modalità definite dall’art. 10 del detto regolamento. Conformemente al n. 1 di quest’ultima disposizione, dopo la deduzione delle spese di riscossione, l’iscrizione delle risorse proprie ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’art. 2 dello stesso regolamento, ad eccezione dei diritti contemplati nella contabilità B in applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. b), del detto regolamento, per i quali l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della «riscossione».
67 Il governo belga fa valere, da un lato, che i diritti su cui verte il presente procedimento erano «contestati» nel senso dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, cosicché gli importi controversi potevano essere validamente riportati nella contabilità B fino alla loro effettiva riscossione. Si avrebbe contestazione nel senso della norma citata mediante il semplice rifiuto di pagamento e in mancanza di qualsiasi ricorso formale. La contestazione potrebbe provenire tanto dal garante quanto dal soggetto passivo principale.
68 A questo riguardo occorre rilevare che il semplice mancato pagamento degli importi controversi non può essere considerato equivalente a una contestazione dei diritti ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000. L’art. 243, n. 1, terzo comma, del codice doganale enuncia espressamente che il ricorso, che è esperibile da chiunque contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente, deve essere «introdotto» nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata e il n. 2 dello stesso articolo precisa che il diritto di ricorso può essere esercitato in una prima fase «dinanzi all’autorità doganale», poi «dinanzi ad un’istanza indipendente». La prescrizione relativa ad un ricorso formale così formulata al detto art. 243 è necessaria per ragioni di certezza del diritto e consente di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia doganale, nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità (v., in particolare, sentenza 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 60).
69 In tali circostanze e in mancanza di prova di una contestazione dei diritti controversi da parte del soggetto passivo principale entro il termine previsto all’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, occorre necessariamente concludere che il governo belga non ha provato che il comportamento del soggetto passivo principale potesse giustificare un’iscrizione di tali diritti nella contabilità B.
70 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui una contestazione ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 può provenire anche dal garante, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, non è stato dimostrato, e neanche addotto, dal detto governo che i diritti controversi siano stati contestati dal garante prima della scadenza del termine previsto nella norma citata, né che i diritti controversi possano subire variazioni a seguito delle controversie insorte.
71 Il governo belga asserisce, d’altra parte, che i diritti non riscossi potevano validamente essere iscritti nella contabilità B in quanto non erano effettivamente coperti da garanzie nel senso del citato art. 6, n. 3, lett. b), alla scadenza del termine previsto per la contabilizzazione dei diritti controversi.
72 A questo proposito si può semplicemente rilevare che il detto governo, ammettendo che i diritti controversi erano coperti da garanzia, non dimostra comunque che tale garanzia fosse insufficiente ad assicurare il pagamento dei detti importi alla scadenza del termine succitato.
73 Conseguenza dell’erronea iscrizione dei diritti nella contabilità B è stata la registrazione tardiva delle relative risorse proprie sul conto della Commissione, che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1150/2000, deve intervenire entro lo stesso termine previsto ai fini dell’iscrizione di tali diritti nella contabilità A in applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. a), del medesimo regolamento.
74 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora applicabile a tutto il periodo di ritardo. Tali interessi sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenza 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 91).
75 Conseguentemente, i ritardi constatati nell’iscrizione delle risorse proprie sul conto della Commissione fanno sorgere un diritto ad interessi di mora, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, di cui il Regno del Belgio non contesta il mancato versamento.
76 La prima censura della Commissione, relativa ad una violazione degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, è pertanto fondata.
Sulla seconda censura, relativa al rifiuto di comunicare informazioni alla Commissione
– Argomenti delle parti
77 Per quanto riguarda la censura relativa al rifiuto delle autorità belghe di fornire alla Commissione un prospetto delle dichiarazioni di transito comunitario non appurate a partire dal 1995 e relative ad altre operazioni per le quali l’iscrizione sul conto della detta istituzione è stata tardiva, la Commissione afferma che le dette autorità sono state perfettamente informate del fatto che essa stava valutando se fosse necessaria una rettifica al di là di alcuni casi isolati, cosicché avrebbero dovuto conservare non solamente i documenti verificati in occasione della visita di controllo, ma anche tutti i documenti che avevano subìto un trattamento contabile identico oltre i tre anni civili a partire dalla fine dell’anno a cui tali documenti si riferiscono. Distruggendo tali documenti, le autorità belghe avrebbero violato l’art. 3 del regolamento n. 1150/2000. Peraltro, il Regno del Belgio sarebbe soggetto all’obbligo di cooperazione derivante dall’art. 10 CE e avrebbe quindi dovuto comunicare tali informazioni alla Commissione (v. sentenza 7 marzo 2002, causa C-10/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2357, punti 88 e 89). Lo svolgimento dei fatti dimostrerebbe che, diversamente da quanto sostenuto dal governo belga, questo non poteva presumere che la Commissione fosse soddisfatta delle risposte fornitele nel corso della fase precontenziosa del procedimento.
78 Il governo belga osserva che gli obblighi degli Stati membri relativi ai controlli delle risorse proprie sono ripresi in maniera formale e specifica all’art. 18 del regolamento n. 1552/89.
79 Il Regno del Belgio sostiene che ha potuto legittimamente considerare di aver correttamente applicato la normativa comunitaria.
80 Secondo il detto governo, l’invito, come formulato dalla Commissione, a verificare tutte le dichiarazioni di transito comunitario esterno convalidate in un ufficio della dogana belga che, il quattordicesimo mese dopo la loro convalida, non erano appurate, vale a dire circa 10 000 dichiarazioni all’anno, e a comunicare i dati contabili per un periodo di più di tre anni, era troppo impreciso in relazione al caso in esame e non era proporzionato agli accertamenti effettuati dagli agenti della Commissione che avevano proceduto al controllo (tre dichiarazioni Tl non appurate relative, rispettivamente, a dazi per un ammontare di EUR 44,62, EUR 205,55 ed EUR 111,78). Inoltre, era assolutamente impossibile aprire circa 30 000 fascicoli, da un lato alla luce dei mezzi disponibili e degli effettivi e, dall’altro, per il fatto che gli archivi non erano più conservati (oltre il termine obbligatorio di tre anni). Il governo belga si sarebbe trovato nell’impossibilità di procurarsi i documenti, in condizioni ragionevoli e senza destabilizzare i suoi servizi e la sua organizzazione, o di soddisfare la richiesta di verifica (v., per analogia, sentenza 7 marzo 2002, Commissione/Italia, cit., punto 91).
81 Solo per gli anni 1995‑1997, la conservazione dei documenti avrebbe riguardato circa 12 milioni di dichiarazioni corredate dei loro documenti giustificativi, senza contare le dichiarazioni dell’anno in corso. I mezzi da impiegare per la conservazione e il deposito graverebbero pesantemente da un punto di vista materiale e finanziario. Sarebbe impossibile, sul piano materiale e pecuniario, prolungare di diversi anni supplementari il periodo di conservazione di tali documenti.
– Giudizio della Corte
82 Secondo una giurisprudenza costante, dall’art. 10 CE risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di cooperare lealmente ad ogni indagine svolta dalla Commissione ex art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni che essa richieda loro all’uopo (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C‑478/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑2351, punto 24).
83 La Corte ha dichiarato che dall’obbligo degli Stati membri di adottare, in leale collaborazione con la Commissione, le misure idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni comunitarie relative all’accertamento di eventuali risorse proprie, obbligo sancito più specificamente in materia di verifiche dall’art. 18 del regolamento n. 1552/89, discende in particolare che, quando la Commissione dipende ampiamente dagli elementi forniti dallo Stato membro interessato, questo è tenuto a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi e gli altri documenti utili, a condizioni ragionevoli, in modo che questa possa verificare se e, all’occorrenza, in quale misura gli importi considerati si riferiscano a risorse proprie delle Comunità (sentenza 7 marzo 2002, Commissione/Italia, cit., punti 89‑91).
84 In seguito ai controlli effettuati dagli agenti della Commissione in Belgio nel dicembre 1997, che hanno rivelato un certo numero di casi di dazi definitivamente accertati relativi a operazioni basate su documenti T1 che sono stati iscritti nella contabilità B, laddove secondo la Commissione avrebbero dovuto essere iscritti nella contabilità A, la detta istituzione aveva più volte chiesto alle autorità belghe, già dall’aprile 1998, di verificare se, dal 1° gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie in seguito ad un’iscrizione tardiva nella contabilità A e di comunicarle, eventualmente, tali casi affinché potesse calcolare gli interessi di mora dovuti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, a causa della tardiva messa a disposizione delle risorse proprie.
85 Non ottemperando a tale richiesta, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 10 CE.
86 Infatti, come rilevato al punto 84 della presente sentenza, la richiesta della Commissione era motivata dalla constatazione, effettuata in occasione del controllo eseguito nel dicembre 1997, di un certo numero di casi che, secondo tale istituzione, rivelavano una violazione del regolamento n. 1552/89. La Commissione aveva pertanto perfettamente il diritto di chiedere al Regno del Belgio di fornirle informazioni su altri casi simili a partire dal 1° gennaio 1995, giacché, appunto, in applicazione dell’art. 3, primo comma, di tale regolamento, gli Stati membri devono prendere tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
87 La vastità e la complessità dei compiti attribuiti all’amministrazione doganale non possono essere prese in considerazione, se non altro in quanto le autorità belghe giustificano la loro posizione come risultato di un’interpretazione della normativa comunitaria che non è stata accolta dalla Corte (v. precedenti punti 67 e 68).
88 Distruggendo gli archivi relativi a quel periodo, compresi quelli contenenti i tre fascicoli su cui verte il presente procedimento, il governo belga ha manifestamente pretermesso i suoi obblighi ex art. 3 del regolamento n. 1150/2000, che, al terzo comma, stabilisce che, qualora la verifica effettuata dall’amministrazione nazionale, da sola o di concerto con la Commissione, dei documenti giustificativi relativi ad un accertamento palesi la necessità di procedere ad una rettifica di questo, i detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma del detto articolo per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
89 Pertanto, anche la seconda censura, relativa ad una violazione degli artt. 10 CE e 3 del regolamento n. 1150/2000, è fondata.
90 Alla luce di quanto precede si deve concludere che:
– non iscrivendo nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000 entro i termini impartiti i diritti accertati;
– non verificando se, dal 1° gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie a seguito di un’iscrizione tardiva nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferivano a tale periodo e non comunicando i detti ritardi alla Commissione affinché questa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti, ai sensi dell’art. 11 del detto regolamento, a causa della tardiva messa a disposizione delle risorse proprie,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 3, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, avente identico oggetto, e dell’art. 10 CE.
Sulle spese
91 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. In conformità al n. 4 dello stesso articolo, il Regno Unito sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non iscrivendo nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, entro i termini impartiti i diritti accertati;
non verificando se, dal 1° gennaio 1995, si fossero verificati altri ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie a seguito di un’iscrizione tardiva nella contabilità prevista all’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferivano a tale periodo e non comunicando i detti ritardi alla Commissione delle Comunità europee affinché questa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti, ai sensi dell’art. 11 del detto regolamento, a causa della tardiva messa a disposizione delle risorse proprie,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 3, 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto, e dell’art. 10 CE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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