Causa C-313/04
Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk
contro
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)
«Latte e latticini — Regolamento (CE) n. 2535/2001 — Burro neozelandese — Procedure di titoli d’importazione — Certificato Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»
Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 1° dicembre 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 luglio 2006
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Regime di importazione e apertura di contingenti tariffari
L’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 per quanto concerne il regime di importazione di latte e prodotti lattiero‑caseari e l’apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso le autorità competenti del Regno Unito. Infatti, gli importatori di burro neozelandese stabiliti nel Regno Unito si trovano in una situazione analoga a quella degli importatori stabiliti in un altro Stato membro. Imponendo a questi ultimi di presentare le domande di titoli di importazione in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti, l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001 comporta una disparità di trattamento fra detti importatori potenziali e quelli stabiliti nel Regno Unito.
Parimenti, gli artt. 25 e 32 del regolamento n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti. A tale riguardo, affidando alle autorità neozelandesi la funzione di rilascio dei certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), indispensabili per il rilascio dei titoli di importazione, mentre vigeva la legge neozelandese che istituiva un monopolio di esportazione, la Commissione non ha adottato i provvedimenti necessari a impedire una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione, benché siffatto obbligo le fosse stato imposto in base all’art. 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari.
(v. punti 34-35, 42, 57-58, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 luglio 2006(*)
«Latte e latticini – Regolamento (CE) n. 2535/2001 – Burro neozelandese – Procedure di titoli d’importazione – Certificato Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»
Nel procedimento C‑313/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Repubblica federale di Germania), con ordinanza 24 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2004, nella causa tra
Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk
e
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
con l’intervento di:
Fonterra (Logistics) Ltd,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk, dagli avv.ti C. Bittner e J. Gündisch, Rechtsanwälte;
– per la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, dal sig. K.‑D. Lutz, Verwaltungsangestellter;
– per la Fonterra (Logistics) Ltd, dall’avv. E. Gibson‑Bolton, solicitor, dall’avv. A. Rinne, Rechtsanwalt, dagli avv.ti C. Firth e C. Humpe, solicitors;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues, dalle S. Ramet e A. Colomb, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga, dai sigg. F. Erlbacher e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sulla validità degli artt. 25, n. 1, primo comma, e 35, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2001, n. 2535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero‑caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341, pag. 29).
2 Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società di diritto tedesco Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk (in prosieguo: la «Egenberger») e la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Autorità federale tedesca per l’agricoltura e l’alimentazione; in prosieguo: la «BLE»), vertente sul rilascio di un titolo d’importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Il regolamento n. 1255/1999
3 L’art. 26, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 160, pag. 48), dispone che le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all’art. 1 di detto regolamento – fra cui il burro – siano subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.
4 L’art. 26, n. 2, dello stesso regolamento è redatto come segue:
«Il titolo di importazione o di esportazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità (...)
Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente».
5 Ai sensi dell’art. 26, n. 3, lett. c), del detto regolamento, le altre modalità di applicazione di tale articolo sono stabilite dalla Commissione delle Comunità europee.
6 L’art. 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999 determina i sistemi che possono essere applicati per la gestione dei contingenti tariffari e precisa che questi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
Il regolamento n. 2535/2001
7 L’art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2535/2001 così dispone:
«Per i prodotti elencati all’allegato III viene rilasciato un titolo d’importazione all’aliquota del dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1 per il quantitativo totale netto che vi figura».
8 A questo proposito l’allegato III del detto regolamento definisce il volume del contingente e l’aliquota dei dazi all’importazione per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda. Risulta, peraltro, dal nono ‘considerando’ dello stesso regolamento che il certificato IMA 1, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati d’esportazione, certifica che sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità alle aliquote ridotte dei prodotti importati nella Comunità europea.
9 Conformemente all’art. 32, n. 2, del regolamento n. 2535/2001, un certificato IMA 1 è valido soltanto se è rilasciato dall’organismo del paese esportatore figurante nell’allegato XII del detto regolamento. Per quanto concerne la Nuova Zelanda, il detto allegato designa come organismo emittente la Food Assurance Authority (Autorità di sorveglianza alimentare), costituita in seno al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Inoltre, l’allegato IV dello stesso regolamento stabilisce le modalità di controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro neozelandese, nonché le condizioni di compilazione e di verifica del certificato IMA 1 per quanto concerne tale prodotto.
10 Dall’art. 34 del regolamento n. 2535/2001 risulta che gli artt. 34‑42 di questo regolamento si applicano al burro neozelandese. L’art. 35, n. 2, del detto regolamento dispone:
«Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito.
Il Regno Unito controlla tutti i certificati IMA 1 rilasciati, revocati, modificati, corretti o per i quali sono state rilasciate copie. Esso verifica che il quantitativo totale per il quale sono stati emessi titoli d’importazione non superi il contingente per l’anno d’importazione considerato».
La normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio
11 L’art. XVII, n. 1, punto a), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 30 ottobre 1947, nella versione vigente a partire dal 1° marzo 1969 (in prosieguo: il «GATT»), dispone:
«Ogni Stato contraente, che costituisca o gestisca in un qualsiasi luogo un’impresa statale ovvero conceda ad un’impresa, giuridicamente o di fatto, privilegi particolari o esclusivi, deve garantire che le operazioni di acquisto e di vendita di tali imprese che comportano importazioni o esportazioni rispettino i principi generali di non discriminazione, sanciti dal presente accordo per le misure di carattere legislativo o amministrativo riguardanti le importazioni o le esportazioni effettuate da imprese private».
12 Ai sensi dell’art. 1, n. 3, dell’Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio del 1994 (in prosieguo: l’«OMC»), adottato nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 151), le norme relative alle procedure in materia di licenze d’importazione sono neutre nella loro applicazione e gestite in modo giusto ed equo.
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Il legislatore neozelandese, con la legge relativa alla ristrutturazione dell’industria lattiera (Dairy Industry Restructuring Act 2001; in prosieguo: la «legge del 2001»), entrata in vigore il 27 settembre 2001, ha accordato una licenza esclusiva per l’esportazione di burro neozelandese a dazi doganali ridotti nell’Unione europea al New Zealand Dairy Board (in prosieguo: il «NZDB»), che si è recentemente fuso con altri produttori di latte per divenire la Fonterra Cooperative Group Ltd (in prosieguo: la «Fonterra»), un’agenzia cooperativa di commercializzazione di diritto neozelandese. La legge del 2001 vieta qualsiasi cessione a terzi di detta licenza all’esportazione. La Fonterra esporta il burro neozelandese nell’Unione europea, esclusivamente tramite la NZMP Logistics (in prosieguo: la «NZMP»), un’altra delle sue società controllate stabilita nel Regno Unito. Ne consegue che la NZMP è l’importatore esclusivo del burro neozelandese a dazi ridotti nell’Unione europea.
14 A questo proposito, il procedimento di importazione può essere descritto come segue: il certificato IMA 1 è rilasciato dalla Food Assurance Authority al NZDB che lo trasferisce alla NZMP, dopo averle venduto il burro. Detta società controllata presenta la domanda di titolo di importazione conformemente al regolamento n. 2535/2001, corredata del certificato IMA 1, nel Regno Unito, importa il burro neozelandese nell’Unione europea, lo rivende sdoganato e soggetto a tassazione, e ottiene così la differenza fra il prezzo all’importazione e il prezzo comunitario più elevato.
15 Il 25 agosto 2003 la Egenberger ha presentato alla BLE una domanda di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti. Con decisione 2 ottobre 2003 la BLE ha respinto detta domanda poiché la Egenberger non le aveva presentato il certificato IMA 1 e poiché una domanda di titolo d’importazione per burro neozelandese a dazi ridotti può essere presentata soltanto nel Regno Unito.
16 La Egenberger ha proposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, facendo valere che talune disposizioni del regolamento n. 2535/2001 sono in contrasto con gli artt. 28 CE, 34, n. 2, secondo comma, CE e 82 CE. La Egenberger ricorda, al riguardo, di aver già presentato un’offerta di acquisto di burro neozelandese alla Fonterra nell’aprile 2001, ma che tale offerta era stata respinta in quanto la Fonterra esportava burro a dazi ridotti nell’Unione europea soltanto tramite la NZMP. Di conseguenza, la Egenberger si trovava nell’impossibilità di ottenere il titolo IMA 1 richiesto o di acquistare burro destinato all’importazione.
17 Il giudice a quo condivide i dubbi espressi dalla Egenberger per quanto riguarda la validità degli artt. 35, n. 2, e 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2535/2001. Esso basa la sua argomentazione al riguardo su quattro punti.
18 In primo luogo, detto giudice rileva, da un lato, che l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001 è in contrasto con l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, in quanto consente ai potenziali importatori di burro neozelandese stabiliti nel Regno Unito di presentare la loro domanda di titolo d’importazione all’autorità di gestione dei mercati del proprio paese, mentre tutti gli altri importatori devono presentare tale domanda in un altro Stato membro, vale a dire nel Regno Unito. Ciò comporterebbe per tali importatori spese supplementari e un effetto dissuasivo, in particolare per quanto concerne le piccole e medie imprese. Inoltre, tale disposizione violerebbe l’art. 26, n. 2, del regolamento n. 1255/1999, ai sensi del quale i titoli d’importazione sono rilasciati da ogni Stato membro.
19 D’altro lato, l’art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2535/2001 sarebbe anch’esso in contrasto con il divieto di discriminazione di cui agli artt. 34, n. 2, secondo comma, CE e 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999, in quanto comporterebbe l’esclusione, in pratica, di ogni importatore potenziale di burro neozelandese nell’ambito del contingente d’esportazione a dazi ridotti, ad eccezione della NZMP, unica impresa che può procurarsi un titolo IMA 1.
20 In secondo luogo, il giudice a quo considera che le disposizioni impugnate del regolamento n. 2535/2001 sono in contrasto con l’art. 28 CE.
21 Esso osserva, da un lato, che l’art. 35, n. 2, di detto regolamento rende l’accesso al contingente di importazione di burro neozelandese a dazi ridotti più difficile per le imprese non stabilite nel Regno Unito e restringe così il libero commercio nell’ambito della Comunità.
22 D’altro lato, l’art. 25, n. 1, primo comma, dello stesso regolamento limiterebbe la circolazione del burro neozelandese nell’ambito della Comunità, a causa del comportamento anticoncorrenziale della Fonterra che rifiuta la vendita di questo prodotto a dazi ridotti a importatori diversi dalla NZMP.
23 In terzo luogo, il giudice a quo sostiene che l’art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2535/2001 introduce nell’ordinamento giuridico comunitario la legislazione neozelandese che concede un monopolio alla Fonterra per quanto concerne l’esportazione di burro neozelandese a dazi ridotti. A questo proposito, tale disposizione sarebbe del pari in contrasto con l’art. 82, n. 1, CE.
24 Infine, in quarto luogo, le disposizioni impugnate del regolamento n. 2535/2001 sarebbero in contrasto con l’art. XVII, 1 a, del GATT, nonché con l’art. 1, n. 3, dell’Accordo sulla concessione delle licenze d’importazione. Il giudice a quo considera, infatti, che il legislatore comunitario, adottando il regolamento n. 2535/2001, ha avuto l’intenzione di far fede agli impegni adottati nell’ambito dell’OMC. Così, secondo la giurisprudenza conseguente alla sentenza 7 maggio 1991 (causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069), la legittimità di detto atto potrebbe essere valutata in base al diritto vigente dell’OMC.
25 Da un lato, riprendendo la normativa neozelandese, che è in contrasto con le disposizioni del GATT, nel diritto derivato comunitario, l’art. 25, n. 1, del regolamento n. 2535/2001 violerebbe il principio di non discriminazione quale previsto dall’art. XVII, 1 a, del GATT.
26 D’altro lato, le norme poste dagli artt. 35, n. 2, e 25, n. 1, del regolamento n. 2535/2001 non sarebbero né neutre, né adeguate; esse sarebbero quindi in contrasto con l’art. 1, n. 3, dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione.
27 In tale contesto il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 35, n. 2, del regolamento (...) n. 2535/2001 sia in contrasto con norme di diritto comunitario di rango superiore, in particolare con il divieto di misure di restrizioni quantitative alle importazioni e di misure di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE, con il divieto di discriminazione di cui all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché con l’art. 26, n. 2, del regolamento (...) n. 1255/1999, e se sia conseguentemente invalido.
2) Se l’art. 25, n. 1, del regolamento (...) n. 2535/2001 sia in contrasto con norme di diritto comunitario di rango superiore, in particolare con il divieto di discriminazione di cui all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE e con il divieto di discriminazioni sancito dall’art. 29, n. 2, del regolamento (...) n. 1255/1999, nonché con l’art. 28 CE e con l’art. 82, n. 1, CE, e se sia conseguentemente invalido.
3) Se gli artt. 25, n. 1, e 35, n. 2, del regolamento (...) n. 2535/2001 siano in contrasto con l’art. XVII, 1 a, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), nonché con l’art. 1, n. 3, dell’Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione e se tali articoli siano conseguentemente invalidi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con la prima questione il giudice a quo chiede se, prevedendo che una domanda di titolo di importazione di burro neozelandese deve imperativamente essere presentata nel Regno Unito, l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001 sia invalido in quanto violerebbe il principio di non discriminazione di cui all’art. 34, n. 2, secondo comma, CE e all’art. 26, n. 2, del regolamento n. 1255/1999, nonché il principio di divieto delle restrizioni quantitative all’importazione e delle misure di effetto equivalente di cui all’art. 28 CE.
Osservazioni presentate alla Corte
29 La Egenberger, la BLE nonché i governi tedesco, francese e polacco fanno valere che la discriminazione di cui trattasi concerne il metodo di gestione del contingente d’importazione, vale a dire il luogo di deposito delle domande (il Regno Unito) per ottenere un titolo di importazione per il burro neozelandese. In effetti, essi ricordano che per gli altri prodotti rientranti nell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini una domanda di titolo di importazione può essere presentata ai diversi organismi nazionali.
30 Del resto, il fatto di dover presentare nel Regno Unito una domanda di titolo di importazione svantaggerebbe gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro, dato che tale obbligo comporterebbe spese supplementari a carico dei detti operatori. Nulla giustificherebbe però siffatta disparità di trattamento.
31 La Fonterra e la Commissione fanno valere che quest’ultima dispone in materia di politica agricola di un ampio potere discrezionale. Così, il fatto che una stessa misura abbia ripercussioni diverse per taluni importatori non darebbe luogo ad una discriminazione, in quanto tale misura sarebbe basata su criteri oggettivi, adattati ai bisogni del funzionamento globale dell’organizzazione comune dei mercati. A questo proposito, la disposizione controversa mirerebbe a garantire meglio la regolarità dell’utilizzazione del contingente tariffario considerato e ad agevolarne il controllo.
32 Gli svantaggi risultanti da tale procedimento per gli importatori potenziali di burro neozelandese stabiliti in altri Stati membri sarebbero estremamente ridotti, poiché il regolamento n. 2535/2001 consente loro di presentare una domanda nella lingua di loro scelta e le spese relative non sono superiori a quelle sostenute nell’ambito di normali rapporti commerciali. Quindi, tale trattamento differenziato sarebbe oggettivamente giustificato e limitato a quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.
Giudizio della Corte
33 In limine, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 aprile 1997, causa C‑15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I‑1961, punto 35; 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I‑2737, punto 39; 6 marzo 2003, causa C‑14/01, Niemann, Racc. pag. I‑2279, punto 49, e 30 marzo 2006, cause riunite C‑87/03 e C‑100/03, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑2915, punto 48).
34 Nella fattispecie, non si può negare che gli importatori di burro neozelandese stabiliti nel Regno Unito si trovano in una situazione analoga a quella degli importatori stabiliti in un altro Stato membro.
35 Tuttavia, imponendo a questi ultimi di presentare le domande di titoli di importazione in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti, l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001 comporta una disparità di trattamento fra detti importatori potenziali e quelli stabiliti nel Regno Unito. Infatti, l’obbligo per gli importatori di presentare una domanda in un altro Stato membro può creare loro difficoltà che gli importatori stabiliti nel Regno Unito non incontreranno. A questo proposito, non è tanto il regime linguistico imposto, essendo i moduli di domanda di titoli considerati disponibili in tutte le lingue ufficiali, quanto piuttosto gli svantaggi legati ad un procedimento amministrativo ed eventualmente contenzioso che si svolge in un sistema amministrativo e giuridico straniero a poter svantaggiare gli importatori stabiliti in un altro Stato membro e a dissuaderli dal presentare una domanda di titolo di importazione.
36 Quanto all’argomento addotto dalla Commissione e dalla Fonterra secondo il quale il sindacato giurisdizionale della Corte su una disposizione adottata dalla Commissione nel settore della politica agricola comune si limiterebbe al controllo dell’errore manifesto di valutazione o dello sviamento o dell’eccesso di potere, va ricordato che il regolamento n. 2535/2001 si basa sugli artt. 26, n. 3, e 29, n. 1, del regolamento n. 1255/1999 e che il Consiglio ha espressamente osservato al secondo paragrafo del detto art. 29 che i metodi di gestione dei contingenti stabiliti «[devono evitare] qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati».
37 In tali circostanze, va esaminato se la disposizione impugnata sia, come sostiene la Commissione, oggettivamente giustificata dall’intento di garantire la regolarità dell’utilizzazione dei contingenti e di agevolarne il controllo.
38 La Commissione sostiene che il fatto di consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di rilasciare i titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi che giustificano la limitazione ad un unico Stato membro della competenza a rilasciare i detti titoli, potendo detti obiettivi essere raggiunti soltanto con il sistema istituito tramite l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001.
39 A questo proposito, va ricordato che per l’importazione di altri prodotti agricoli è prevista la competenza al rilascio dei titoli di importazione a favore delle autorità competenti di ciascuno Stato membro (v., in particolare, per quanto concerne altri latticini soggetti all’obbligo di un certificato IMA 1, la sezione 1 del capitolo III del titolo 2 del regolamento n. 2535/2001, nonché gli artt. 11‑16 del detto regolamento quanto ai latticini per i quali non si richiede alcun certificato IMA 1). Non si può pertanto sostenere che la limitazione ad un unico Stato membro della competenza a rilasciare i titoli di importazione di burro neozelandese sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di regolarità dell’utilizzazione dei contingenti e di agevolazione dei controlli.
40 L’obiettivo addotto dalla Commissione non può quindi giustificare gli svantaggi, risultanti dall’obbligo di presentare nel Regno Unito una domanda di titolo di importazione, che gravano sugli operatori economici non stabiliti in detto Stato membro, né, di conseguenza, la disparità di trattamento fra gli importatori derivante dall’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001.
41 Ne consegue che tale disposizione è discriminatoria e quindi in contrasto con l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE.
42 Di conseguenza, e senza che occorra risolvere le altre parti della prima questione, si deve dichiarare che l’art. 35, n. 2, del regolamento n. 2535/2001 è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso le autorità competenti del Regno Unito.
Sulla seconda questione
43 Con la seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 2535/2001 che attuano le modalità di importazione del burro neozelandese a dazi ridotti, vale a dire gli artt. 25 e 32 del detto regolamento, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, siano invalide in quanto violerebbero il principio di non discriminazione quale previsto dagli artt. 34, n. 2, secondo comma, CE e 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999, nonché gli artt. 28 CE e 82 CE, in quanto essi comportano, in pratica, un sistema di gestione dei contingenti tariffari di detto prodotto che, come nelle circostanze del caso di specie, limita ad un’unica impresa la possibilità di ottenere un titolo di importazione.
44 La Egenberger nonché i governi tedesco e polacco sostengono che l’art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2535/2001 è in contrasto con il divieto di discriminazione ex art. 34, n. 2, secondo comma, CE. A questo proposito, la Egenberger sottolinea che tale disposizione mira a favorire il comportamento anticoncorrenziale della Fonterra e a rafforzare la sua posizione dominante, comportando una discriminazione fra gli importatori comunitari potenziali di burro neozelandese e la controllata europea della Fonterra, vale a dire la NZMP.
45 La Commissione e la Fonterra considerano che il comportamento asseritamente anticoncorrenziale di quest’ultima non rientra, neanche indirettamente, nel contenuto normativo del detto art. 25, n. 1, dal momento che tale disposizione non contiene alcuna discriminazione fra gli importatori potenziali comunitari di burro neozelandese a dazi ridotti.
46 In via preliminare, si deve ricordare che gli artt. 34, n. 2, secondo comma, CE e 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999 costituiscono l’espressione di un solo e medesimo principio, vale a dire quello di non discriminazione.
47 Dagli artt. 26, n. 3, e 29 del regolamento n. 1255/1999 risulta che il Consiglio ha incaricato la Commissione di stabilire, nell’osservanza del principio di non discriminazione, le modalità di gestione del contingente tariffario di burro neozelandese a dazi ridotti.
48 A questo fine, la Commissione ha optato per il sistema di titoli di importazione rilasciati su presentazione di certificati IMA 1. Ai termini del nono ‘considerando’ del regolamento n. 2535/2001, tale sistema, in base al quale il paese esportatore assicura che i prodotti esportati sono conformi alla loro descrizione, semplifica notevolmente il procedimento di importazione.
49 Quanto al burro neozelandese, la funzione del rilascio del certificato IMA 1 per il burro importato a dazi ridotti in seno alla Comunità è stata affidata, conformemente all’allegato XII del regolamento n. 2535/2001, alla Food Assurance Authority. Conformemente all’art. 25, n. 1, del detto regolamento, un titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti è rilasciato soltanto previa presentazione alle autorità competenti di un certificato IMA 1.
50 Va ricordato che la Commissione dispone di un certo margine discrezionale nella scelta dei mezzi amministrativi da essa impiegati per svolgere il compito conferitole dal Consiglio in forza degli artt. 26 e 29 del regolamento n. 1255/1999.
51 Tocca alla Commissione garantire in tale applicazione il rispetto del principio di non discriminazione, quale ricordato dall’art. 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999.
52 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la compatibilità con il principio di non discriminazione del sistema di rilascio dei titoli di importazione per il burro neozelandese a dazi ridotti creato dalle disposizioni in questione del regolamento n. 2535/2001.
53 In forza dell’art. 24, n. 1, della legge del 2001, una licenza esclusiva per esportare burro neozelandese a dazi ridotti nella Comunità europea è concessa all’NZDB. A questo proposito, quest’ultimo è l’unica impresa a poter disporre dei titoli di esportazione e dei certificati IMA 1 corrispondenti al quantitativo esportato di burro.
54 È pacifico che l’NZDB vende il burro corredato dei corrispondenti certificati IMA 1, al fine della sua importazione nella Comunità europea, soltanto alla sua controllata europea, la NZMP. Di conseguenza, la NZMP è l’unica impresa a poter importare burro neozelandese a dazi ridotti.
55 Anche se la scelta del procedimento del certificato IMA 1, quale istituito con il regolamento n. 2535/2001, risponde ad obiettivi di semplificazione del procedimento di importazione e di migliore garanzia del rispetto dei contingenti tariffari, siffatta modalità di gestione dei detti contingenti non può tuttavia consentire di escludere dal procedimento di importazione di burro in seno alla Comunità tutti gli importatori potenziali di detto prodotto, ad eccezione di un’impresa, e sfociare in una discriminazione fra detti operatori economici.
56 Orbene, il regime di importazione del burro neozelandese a dazi ridotti quale risulta dagli artt. 25 e 32 del regolamento n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, consente siffatta discriminazione.
57 Infatti, affidando alle autorità neozelandesi la funzione di rilascio dei certificati IMA 1, in vigenza della legge del 2001 che istituiva un monopolio di esportazione a favore della NZDB, la Commissione non ha adottato i provvedimenti necessari a impedire una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione, benché siffatto obbligo le fosse stato imposto in base all’art. 29, n. 2, del regolamento n. 1255/1999.
58 Di conseguenza, e senza che occorra risolvere le altre parti della seconda questione, va dichiarato che gli artt. 25 e 32 del regolamento n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.
Sulla terza questione
59 In considerazione delle soluzioni fornite alle prime due questioni, non occorre risolvere la terza questione.
Sulle spese
60 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’art. 35, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 14 dicembre 2001, n. 2535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1255/1999 per quanto concerne il regime di importazione di latte e prodotti lattiero‑caseari e l’apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso le autorità competenti del Regno Unito.
2) Gli artt. 25 e 32 del regolamento n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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