Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 marzo 2006 - Commissione / Spagna
(Causa C- 332/04)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente — Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d’impatto — Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane — Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna»
1. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 3) (v. punti 33-37)
2. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Insufficienza di una prassi amministrativa (art. 249, terzo comma, CE) (v.punto 38)
3. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 40)
4. Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingua (v. punto 52)
5. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 9, n. 1) (v. punti 45-46, 48-59)
6. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 97/11 (direttiva del Consiglio 97/11, art. 3, n. 1) (v. punti 65-66)
7. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2) (v. punto 77)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Attuazione incompleta/erronea degli artt. 3, 9, n. 1, e del punto 10, lett. b), dell’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Mancata applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 3 della direttiva 97/11/CE – Mancata sottoposizione ad una valutazione di un progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna (Valencia).
Dispositivo
Avendo trasposto in maniera incompleta l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE; non avendo trasposto l’art. 9, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11; non avendo rispettato il regime transitorio previsto all’art. 3 della direttiva 97/11; non avendo trasposto correttamente il combinato disposto del punto 10, lett. b), dell’allegato II nonché degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto a procedura di valutazione dell’impatto ambientale il progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna e, di conseguenza, non avendo applicato le disposizioni degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 2, 8 e 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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