Causa C-351/04
Ikea Wholesale Ltd
contro
Commissioners of Customs & Excise
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division]
«Dumping — Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan — Regolamento (CE) n. 2398/97 — Regolamento (CE) n. 1644/2001 — Regolamento (CE) n. 160/2002 — Regolamento (CE) n. 696/2002 — Raccomandazioni e decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC — Effetti giuridici — Regolamento (CE) n. 1515/2001 — Retroattività — Rimborso dei dazi pagati»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 6 aprile 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 settembre 2007
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Impossibilità di appellarsi agli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
[Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 1, n. 2, e 2, nn. 1 e 6, lett. a)]
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, nn. 10 e 11, e n. 2398/97)
4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, n. 5)
5. Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Dichiarazione di invalidità di un regolamento comunitario che istituisce un dazio antidumping definitivo — Effetti
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 236, n. 1)
1. Tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi dell’OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto comunitario controverso alla luce delle norme dell’OMC.
(v. punti 29-30)
2. Quanto all’accertamento dell’esistenza di dazi antidumping, il Consiglio non commette un errore manifesto di valutazione nel calcolo del valore normale «costruito» di un prodotto, considerando che, al momento della determinazione degli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita nonché ai profitti, l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 384/96, da un lato, non esclude che vengano presi in considerazione dati di una sola impresa che, tra altre società oggetto dell’inchiesta, ha effettuato nel mercato interno dello Stato d’origine vendite rappresentative del prodotto simile nel corso del periodo dell’inchiesta e, dall’altro, consente di escludere dalla determinazione del margine di profitto le vendite di altri esportatori o produttori che non hanno avuto luogo nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente al principio stabilito agli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, del detto regolamento secondo cui il valore normale deve, in linea di principio, fondarsi sui dati relativi alle vendite realizzate nel corso di operazioni commerciali normali.
(v. punti 46-48)
3. Poiché il margine di dumping deve essere determinato procedendo a un equo confronto tra il valore normale del prodotto simile e il prezzo all’esportazione verso la Comunità, il Consiglio commette un errore manifesto di valutazione applicando, ai fini della determinazione del margine di dumping globale di un prodotto oggetto di un’inchiesta antidumping, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi, in quanto l’uso di un metodo del genere, cui peraltro l’art. 2 del regolamento antidumping di base n. 384/96 non fa affatto riferimento, si traduce, al momento di confrontare il valore medio ponderato con la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso la Comunità in una modifica dei prezzi delle transazioni all’esportazione e quindi in confronti che non riflettono pienamente tutti i prezzi all’esportazione comparabili. Di conseguenza, è invalido l’art. 1 del regolamento n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, in quanto il Consiglio ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping globale del prodotto oggetto dell’inchiesta che ha portato all’adozione del detto regolamento, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.
(v. punti 55-57, dispositivo 1)
4. L’art. 3, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96, il quale elenca i fattori dannosi pertinenti aventi incidenza sulla situazione dell’industria comunitaria, attribuisce alle autorità comunitarie un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici che intervengono nella determinazione dell’esistenza di un pregiudizio.
In particolare, tale disposizione richiede solo che siano esaminati i fattori e gli indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria, dei quali, peraltro, stabilisce un elenco non tassativo. Di conseguenza, le istituzioni comunitarie non eccedono i margini del potere discrezionale loro riconosciuti nella valutazione di situazioni economiche complesse, considerando, ai fini dell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria, i soli fattori pertinenti che incidono su di essa.
(v. punti 61-63)
5. Un importatore che abbia proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro la decisione con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione di un regolamento comunitario che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni, dichiarato invalido dal giudice comunitario nel contesto di un rinvio pregiudiziale per esame di validità, in via di principio ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale per ottenere il rimborso di detti dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario. A tale proposito, spetta al giudice del rinvio verificare se ricorrano i presupposti per un rimborso del genere.
(v. punti 67, 69, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 settembre 2007 (*)
«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan – Regolamento (CE) n. 2398/97 – Regolamento (CE) n. 1644/2001 – Regolamento (CE) n. 160/2002 – Regolamento (CE) n. 696/2002 – Raccomandazioni e decisioni dell’organo di conciliazione dell’OMC – Effetti giuridici – Regolamento (CE) n. 1515/2001 – Retroattività – Rimborso dei dazi pagati»
Nel procedimento C‑351/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2004, nella causa tra
Ikea Wholesale Ltd
e
Commissioners of Customs & Excise,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. P. Kūris, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk e G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Ikea Wholesale Ltd, dai sigg. B. Servais e Y. Melin, avocats;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente; assistito dal sig. R. Thompson, QC;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Berrisch, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle E. Righini e K. Talaber-Ricz, nonché dal sig. C. Brown, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (GU L 332, pag. 1), e, dall’altro, sulla compatibilità con il diritto comunitario del regolamento (CE) del Consiglio 7 agosto 2001, n. 1644, che modifica il regolamento n. 2398/97 e sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell’India (GU L 219, pag. 1), del regolamento (CE) del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 160, che modifica il regolamento n. 2398/97 e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 2002, n. 696, che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’India istituito dal regolamento n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento n. 1644/2001 (GU L 109, pag. 3) (in prosieguo, insieme: i «regolamenti successivi»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in seguito al rifiuto dei Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners») di rimborsare i dazi antidumping pagati dall’Ikea Wholesale Ltd (in prosieguo: l’«Ikea») al momento dell’importazione di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan e dell’India.
Contesto normativo
3 Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di provvedimenti antidumping da parte della Comunità europea sono contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).
4 L’art. 1, n. 1, del regolamento di base precisa che su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio può essere imposto un dazio antidumping.
5 L’art. 2, nn. 6 e 11, del regolamento di base prevede quanto segue:
«6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:
a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine;
(…)
11. Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accettata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nella Comunità per ogni operazione (in prosieguo: il “metodo simmetrico”). Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all’esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping (in prosieguo: il “metodo asimmetrico”). Il presente paragrafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell’articolo 17».
6 L’art. 3, n. 5, di tale regolamento così recita:
«L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».
7 La normativa comunitaria di base nel settore delle dogane è costituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1). Le disposizioni di tale regolamento applicabili al presente procedimento sono quelle degli artt. 236 e 239.
8 Il regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1515, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201, pag. 10), prevede al punto 6:
«Il ricorso [al memorandum dell’accordo] non è soggetto a limiti temporali. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie; in prosieguo: il “DSB”), non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
9 L’art. 1, n. 1, di tale regolamento così recita:
«1. Ogniqualvolta l’organo di conciliazione dell’OMC (“DSB”) adotta una relazione riguardante una misura comunitaria adottata in forza del regolamento [di base], del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio [6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea] o del presente regolamento (“misura contestata”), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell’articolo 15 del regolamento [di base] o dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (“comitato consultivo”), può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato:
a) abrogare o modificare la misura contestata o;
b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze».
10 Secondo la lettera dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1515/2001:
«Il Consiglio può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata».
11 L’art. 3 di tale regolamento è formulato nel modo seguente:
«Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
12 Il regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1997, n. 1069, ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan (GU L 156, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Con il regolamento n. 2398/97, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo su tali importazioni.
13 Sulla base delle raccomandazioni del DSB in merito a tali importazioni e delle disposizioni del regolamento n. 1515/2001, il Consiglio ha adottato, il 7 agosto 2001, il regolamento n. 1644/2001. Il 28 gennaio e il 22 aprile 2002, esso ha adottato rispettivamente i regolamenti n. 160/2002 e n. 696/2002. Il rimborso delle somme già versate in applicazione del regolamento n. 2398/97 non è previsto in alcuno di tali regolamenti.
14 L’accordo sull’attuazione dell’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping») è contenuto all’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). L’allegato 2 dell’accordo che istituisce l’OMC contiene il memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. In conformità di tale memorandum è stato istituito un organo di conciliazione.
15 L’art. 3, n. 2, di tale memorandum disponde quanto segue:
«(…) I membri riconoscono che [il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC] serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».
La procedura dinanzi al DSB
16 Nella relazione 30 ottobre 2000, il gruppo speciale dell’organo di conciliazione (in prosieguo: il «panel») ha considerato che le Comunità europee avevano agito in contrasto con gli obblighi loro derivanti dagli artt. 2.4.2, 3.4 e 15 dell’accordo antidumping, circa il metodo usato nelle inchieste che hanno portato all’adozione del regolamento n. 2398/97.
17 La Comunità presentava un ricorso contro talune conclusioni del “panel”. Nella relazione 1° marzo 2001 l’organo di appello istituito in seno all’OMC (in prosieguo: l’«organo di appello») confermava che il metodo dell’«azzeramento» applicato dalla Comunità era incompatibile con l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping e che la Comunità aveva agito in contrasto con l’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping, nel calcolare gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, nel corso dell’inchiesta antidumping. Sulla base di queste constatazioni, tale organo raccomandava al DSB di chiedere alla Comunità l’adozione delle misure necessarie per assicurare la compatibilità del regolamento n. 2398/97 con gli obblighi che le incombevano in forza dell’accordo antidumping.
18 Il 12 marzo 2001 il DSB adottava la relazione dell’Organo d’appello e quella del “panel”, come modificata dalla relazione di tale organo.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
19 L’Ikea opera nel Regno Unito come produttore e distributore di prodotti per la casa.
20 Con lettera 10 giugno 2002 la detta società presentava ai Commissioners domanda per il rimborso dei dazi antidumping pagati all’importazione di biancheria da letto di cotone proveniente dall’India e dal Pakistan in applicazione del regolamento n. 2398/97. Essa chiedeva il rimborso di GBP 230 301,74, corrispondenti ad una frazione dei dazi riscossi sulle sue importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan durante il periodo compreso tra il mese di marzo 2000 e il 29 gennaio 2002 e di GBP 69 902,29, corrispondente ad una frazione dei dazi riscossi sulle importazioni della stessa natura provenienti dall’India durante il periodo compreso tra il mese di marzo 2000 e l’8 agosto 2001. Tale domanda era fondata sugli artt. 236 e 239 del regolamento n. 2913/92.
21 L’Ikea faceva valere l’illegittimità del calcolo dell’importo dei dazi antidumping effettuato in base al regolamento n. 2398/97, nonché l’illegittimità di tale regolamento, fondandosi in particolare sulle relazioni, sulle constatazioni e sulle conclusioni approvate dal DSB il 1° marzo 2001. Con lettera 26 giugno 2002, i Commissioners respingevano la domanda di rimborso presentata dall’Ikea.
22 Con lettera 27 novembre 2002 tale decisione di rigetto veniva confermata dall’incaricato del riesame adito dall’Ikea con domanda di formale riesame amministrativo.
23 L’Ikea proponeva allora ricorso, dinanzi al VAT and Duties Tribunal of London, avverso la decisione adottata in sede di riesame della decisione dei Commissioners. L’8 settembre 2003, il VAT and Duties Tribunal respingeva il ricorso dell’Ikea, dichiarando che, se è vero che a quest’ultima era consentito contestare la legittimità del regolamento n. 2398/97 sulla base dell’art. 230, quarto comma, CE, non aveva però così fatto entro il termine prescritto. Di conseguenza, il VAT and Duties Tribunal ha considerato che l’Ikea non poteva sottrarsi al prescritto termine di decadenza, impugnando i regolamenti nn. 2398/97, 1644/2001 e 160/2002 nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.
24 Il 31 ottobre 2003 l’Ikea impugnava tale decisione con appello dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge finanziaria del 1994 (Finance Act 1994), sostenendo, in sostanza, da un lato, che il VAT and Duties Tribunal è incorso in errore ritenendo che i regolamenti nn. 2398/97, 1644/2001 e 160/2002 la riguardassero direttamente e individualmente e, dall’altro lato, che i detti regolamenti sono illegittimi. Il 17 febbraio 2004, l’Ikea veniva autorizzata a modificare le sue domande in appello in modo da estendere l’impugnazione anche al regolamento n. 696/2002.
25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha giudicato che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, l’Ikea non era legittimata a proporre un ricorso contro il regolamento n. 2398/97, ha annullato la decisione del VAT and Duties Tribunal e ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce delle conclusioni del gruppo speciale del DSB, contenute nella sua relazione 30 ottobre 2000, punto 7.2, lett. g) e h), WT/DS1412/R e dell’organo di appello (…) contenute nella sua decisione 1° marzo 2002, punti 86 e 87, WT/DS1141/AB/R, se il regolamento (CE) (…) n. 2398/97 (…), sia in tutto o in parte incompatibile con il diritto comunitario in quanto:
– ha applicato un metodo errato nel calcolare gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, in contrasto con l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento [di base], come modificato, e con l’art. 2.2.2, sub ii), dell’accordo antidumping;
– ha applicato un metodo errato ricorrendo alla pratica dell’«azzeramento» per determinare l’esistenza di margini di dumping confrontando il valore normale con il prezzo all’esportazione, in contrasto con l’art. 2, n. 11, del regolamento [di base] e con l’art. 2.4.2 dell’accordo antidumping; e/o
– ha omesso di valutare tutti i fattori di pregiudizio rilevanti in rapporto con la situazione dell’industria comunitaria e ha errato nel determinare il pregiudizio all’industria comunitaria basandosi su elementi riguardanti società non facenti parte dell’industria comunitaria, in contrasto con l’art. 3, n. 5, del regolamento [di base] e con l’art. 3.4 dell’accordo antidumping.
2) Se uno dei (…) regolamenti o il loro insieme:
– (…) n. 1644/2001 (…),
– (…) n. 160/2002 (…),
– (…) n. 696/2002 (…);
[siano] incompatibil[i] con il diritto comunitario (compresi gli artt. 1, 7, n. 1, e 9, n. 4, del regolamento [di base] letti alla luce degli artt. 1, 7.1 e 9 dell’accordo antidumping) in quanto i suddetti regolamenti, pur essendo stati adottati sulla base di una nuova valutazione delle informazioni raccolte durante il periodo della prima inchiesta e pur dimostrando tale nuova valutazione che durante quest’ultimo periodo non si è verificato alcun dumping oppure che si è verificato un dumping a livelli inferiori, omettono tuttavia di prevedere il rimborso di somme già versate ai sensi del regolamento n. 2398/97.
3) Se i regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002 siano inoltre incompatibili con gli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento [di base] e con il principio di proporzionalità, in quanto consentono un livello di dazio antidumping per il periodo precedente alla loro entrata in vigore non rigidamente proporzionato all’ammontare del dumping o del pregiudizio che il dazio è diretto a compensare.
4) Se le soluzioni delle questioni di cui sopra differiscano per quanto riguarda le esportazioni originarie dell’India rispetto a quelle del Pakistan, tenuto conto:
– delle procedure seguite dinanzi al DSB dell’OMC, e/o
– delle conclusioni della Commissione riportate nei regolamenti nn. 1644/2001, 160/2002 e 696/2002.
5) Se, alla luce delle soluzioni delle questioni di cui sopra:
– un’autorità doganale nazionale debba rimborsare, in tutto o in parte, i dazi antidumping da essa riscossi ai sensi del regolamento n. 2398/97; e
– in tal caso, a chi e a quali condizioni dovrebbe essere effettuato il rimborso».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di valutare la validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento all’accordo antidumping, come successivamente interpretato dalle raccomandazioni e decisioni dalle del DSB, nonché con riferimento al regolamento di base.
Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento all’accordo antidumping, come interpretato dalle raccomandazioni e decisioni del DSB
27 Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sostiene che le raccomandazioni e le decisioni del DSB costituiscono chiaramente l’unico fondamento del ricorso, poiché la validità del regolamento n. 2398/97 non è stata oggetto di alcuna autonoma azione prima delle summenzionate conclusioni. Afferma che sarebbe in contrasto con i principi sui quali si fonda il regolamento n. 1515/2001, qualora la Corte si pronunciasse retroattivamente sulla legittimità della normativa comunitaria rispetto alle raccomandazioni del DSB, che valgono per il futuro, o delle decisioni alla base di tali raccomandazioni.
28 Il Consiglio e la Commissione ritengono che tali raccomandazioni e decisioni sulle importazioni di biancheria da letto in cotone non vincolino la Corte e che il regolamento n. 2398/97 non sia affetto da invalidità rispetto al diritto comunitario per il solo motivo che il DSB ha concluso che l’adozione del regolamento in parola contravveniva agli obblighi che derivano alla Comunità dall’accordo antidumping.
29 In limine va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, Biret International/Consiglio, Racc. pag. I‑10497, punto 52, e 1° marzo 2005, causa C‑377/02, Van Parys, Racc. pag. I‑1465, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
30 Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell’atto comunitario controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenze 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I‑8395, punto 49; Biret International/Consiglio, cit., punto 53, e Van Pays, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
31 Secondo l’art. 1 del regolamento n. 151/2001, il Consiglio può, a seconda dei casi, a seguito di una relazione adottata dal DSB, abrogare o modificare la misura contestata, oppure adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.
32 Secondo l’art. 4 del regolamento n. 1515/2001, quest’ultimo si applica alle relazioni adottate dal DSB dopo il 1° gennaio 2001. Nel caso di specie, il DSB ha adottato, il 12 marzo 2001, la relazione dell’organo di appello e quella del gruppo speciale, come modificata dalla relazione del detto organo.
33 Orbene, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1515/2001, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Il sesto ‘considerando’ di tale regolamento dispone in proposito che le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza «(…) salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del [regolamento n. 1515/2001] ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire (…) da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
34 Nel caso di specie, in considerazione delle disposizioni del regolamento n. 1515/2001 e delle raccomandazioni del DSB, il Consiglio ha anzitutto adottato, il 7 agosto 2001, il regolamento n. 1644/2001. Ha poi adottato, il 28 gennaio 2002, il regolamento n. 160/2002 e, infine, il 22 aprile 2002, il regolamento n. 696/2002, che conferma il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 2398/97, come modificato e sospeso dal regolamento n. 1644/2001.
35 Da quanto precede risulta che, in circostanze come quelle della causa principale, la legittimità del regolamento n. 2398/97 non può essere sindacata con riferimento all’accordo antidumping, come successivamente interpretato dalle raccomandazioni del DSB, poiché risulta chiaramente dai regolamenti successivi che la Comunità, escludendo il rimborso dei dazi pagati in base al regolamento n. 2398/97 non ha affatto inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto dell’OMC.
Sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento al regolamento di base
36 Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento n. 2398/97 con riferimento al regolamento di base. Tale giudice vuole, in sostanza, sapere se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi, del margine di dumping e dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria.
37 La ricorrente nella causa principale si fonda sull’art. 2, n. 6, del regolamento di base, relativo alla determinazione del valore normale di un prodotto, sull’art. 2, n. 11, del regolamento di base, relativo alla determinazione del margine di dumping, e sull’art. 3, n. 5, di questo stesso regolamento, relativo alla determinazione del pregiudizio causato ad un’industria comunitaria.
38 In proposito, l’Ikea afferma che, poiché le interpretazioni del DSB di tali articoli dell’accordo antidumping, contenute nelle sue decisioni, confermano il fatto che i metodi utilizzati dalle istituzioni comunitarie di cui trattasi per la determinazione del margine di dumping e del pregiudizio sono erronei, si deve ritenere che tali metodi sono anche in contrasto con il regolamento di base.
39 Il Consiglio e la Commissione affermano, per contro, che il regolamento n. 2398/97 resta valido rispetto al diritto comunitario. La Commissione, sostenuta dal Consiglio, ritiene che le disposizioni del regolamento n. 2398/97, contestate con riferimento al regolamento di base, costituiscano prassi in vigore da lungo tempo che, a tutt’oggi, non sono state dichiarate invalide dai giudici comunitari.
40 A tale riguardo, occorre ricordare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 26, e 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 21).
41 Inoltre, da giurisprudenza costante risulta che la scelta fra i diversi metodi di calcolo del margine di dumping indicati all’art. 2, n. 11, del regolamento di base, la determinazione del valore normale di un prodotto o ancora l’accertamento di un pregiudizio presuppongono la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato, secondo una giurisprudenza costante, alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN ToyoBearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 19; 14 marzo 1990, causa 156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑781, punto 63, e 19 novembre 1998, causa C‑150/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I‑7235, punto 54.
42 Quindi, occorre esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione con riferimento al diritto comunitario nel determinare il valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi, il margine di dumping e l’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria.
Sul calcolo del valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi
43 Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, il valore normale è calcolato per tutti i tipi di prodotti esportati nella Comunità da tutte le società. Esso è determinato sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotti esportati da ciascuna società un importo adeguato relativo, da un lato, alle spese generali, amministrative e di vendita e, dall’altro, ai profitti realizzati.
44 Per quanto riguarda le importazioni dall’India, poiché solo una società ha effettuato globalmente vendite interne rappresentative e poiché le vendite interne di modelli redditizi costituivano meno dell’80%, ma più del 10% delle vendite interne totali, tali vendite sono state considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali. Di conseguenza, l’importo relativo, da un lato, alle spese generali, amministrative e di vendita e, dall’altro, ai profitti, che è stato utilizzato ai fini della determinazione del valore normale per l’insieme delle società cui l’inchiesta si riferisce, corrisponde a quelli rispettivamente sopportati e realizzati da tale società, conformemente all’art. 2, n. 6, del regolamento di base. La stessa constatazione è stata effettuata per quanto riguarda le importazioni provenienti dal Pakistan.
45 Quanto al fatto che si sia utilizzato il margine di utile di un’unica società, il diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2398/97 ricorda che l’inchiesta è stata circoscritta a un campione di produttori/esportatori a norma dell’articolo 17 del regolamento di base e che la gran maggioranza delle società indiane che hanno collaborato è orientata verso l’esportazione e non vende il prodotto simile sul mercato interno. La Commissione ha incluso in tale campione cinque produttori/esportatori indiani, due dei quali avevano dichiarato, al momento della selezione, di avere venduto prodotti simili sul mercato interno.
46 Nondimeno, come precisa il ventitreesimo ‘considerando’ del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che solo un produttore/esportatore aveva effettuato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno nel periodo esaminato. Inoltre, il riferimento, di cui all’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, alla media ponderata dei profitti stabiliti per altri esportatori o produttori non preclude la possibilità di determinare questo importo rispetto alla media ponderata delle operazioni e/o dei tipi di prodotti di un unico esportatore o produttore.
47 A tale riguardo, occorre osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 132‑142 delle sue conclusioni, il Consiglio non ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che, al momento della determinazione degli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita, nonché ai profitti, l’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base può essere applicato allorché le informazioni disponibili riguardano un solo produttore e consente di non tener conto di informazioni relative a vendite non effettuate nel corso di operazioni commerciali normali.
48 Infatti, da un lato, l’uso, all’art. 2, n. 6, lett. a), del regolamento di base, del plurale, nell’espressione «altri esportatori o produttori», non esclude che, tra le società oggetto dell’inchiesta, vengano presi in considerazione unicamente dati di una sola tra di esse che ha effettuato nel mercato interno dello Stato d’origine vendite rappresentative del prodotto simile nel corso del periodo dell’inchiesta. Dall’altro lato, il fatto di escludere dalla determinazione del margine di profitto le vendite di altri esportatori o produttori che non hanno avuto luogo nel corso di operazioni commerciali normali costituisce un metodo adeguato di costruzione del valore normale, conforme al principio stabilito agli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, del regolamento di base secondo cui il valore normale deve, in linea di principio, fondarsi sui dati relativi alle vendite realizzate nel corso di operazioni commerciali normali.
49 Ne consegue che il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel calcolare il valore normale «costruito» del prodotto di cui trattasi.
Sulla determinazione del margine di dumping
50 Per quanto riguarda la determinazione finale del margine di dumping, il giudice del rinvio vuole sapere se il metodo dell’«azzeramento» utilizzato ai fini del calcolo del margine di dumping globale, come applicato nell’ambito dell’inchiesta antidumping di cui trattasi, sia compatibile con l’art. 2, n. 11, del regolamento di base.
51 In limine, va ricordato che gli errori assertivamene commessi nel calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti e il ricorso al metodo dell’«azzeramento» riguardano la determinazione dei margini di dumping. Tuttavia, l’illegittimità di un aggiustamento compiuto nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un dumping comprometterebbe la legittimità dell’istituzione di un dazio antidumping solo in quanto il dazio antidumping istituito ecceda quello applicabile senza tale aggiustamento.
52 Ai sensi dell’art. 2, n. 12, del regolamento di base, il margine di dumping è l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Questo margine è quindi stabilito dalle autorità incaricate dell’inchiesta, in conformità dell’art. 10 di tale articolo, confrontando, in modo equo, il valore normale del prodotto simile al prezzo di esportazione nella Comunità.
53 Nella causa principale non è controverso che il margine di dumping sia stato calcolato confrontando il valore normale «costruito» medio ponderato per classi di prodotti tipo al prezzo all’esportazione medio ponderato per classi di prodotti. Le istituzioni interessate hanno così passato anzitutto in rassegna numerosi modelli diversi del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per ciascuno di essi, hanno calcolato un valore normale medio ponderato e un prezzo all’esportazione medio ponderato, quindi li hanno confrontati per ogni modello. Per taluni di essi, essendo il prezzo all’esportazione inferiore al valore normale, è stata accertata l’esistenza di un dumping. Invece, per altri modelli, essendo il prezzo all’esportazione superiore al valore normale, è stato rilevato un margine di dumping di importo negativo.
54 Per calcolare l’importo globale del dumping per il prodotto cui l’inchiesta si riferisce, tali istituzioni hanno quindi sommato l’importo del dumping relativo a tutti i modelli per i quali era stata accertata l’esistenza di un dumping. Per contro, tali istituzioni hanno azzerato tutti i margini di dumping negativi. Successivamente l’importo globale del dumping è stato espresso in percentuale del valore cumulato di tutte le transazioni all’esportazione di tutti i modelli a prescindere dal fatto che siano stati o meno oggetto di dumping.
55 A questo proposito, occorre rilevare che la formulazione dell’art. 2 del regolamento di base non fa affatto riferimento al metodo dell’«azzeramento». Al contrario, tale regolamento obbliga espressamente le istituzioni comunitarie ad effettuare un equo confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, conformemente alle disposizioni del suo art. 2, nn. 10 e 11.
56 Infatti, l’art. 2, n. 11, del regolamento di base precisa che la media ponderata del valore normale sarà confrontata alla «media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità». Orbene, nella fattispecie, nell’operare tale confronto, l’impiego del metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi si è tradotto in una modifica dei prezzi delle transazioni all’esportazione. Di conseguenza, il Consiglio, utilizzando tale metodo, non ha calcolato il margine di dumping globale fondandosi su confronti che riflettono pienamente tutti i prezzi all’esportazione comparabili e, di conseguenza, calcolando il detto margine con tale sistema, ha commesso un errore manifesto di valutazione rispetto al diritto comunitario.
57 Ne consegue che le istituzioni comunitarie hanno agito in contrasto con l’art. 2, n. 11, del regolamento di base, applicando, nel calcolo del margine di dumping del prodotto considerato nell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.
Sulla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio
58 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la validità del regolamento n. 2398/97 nella parte in cui, ai fini dell’accertamento del pregiudizio, ha omesso di valutare i fattori di pregiudizio pertinenti che incidevano sulla situazione dell’industria comunitaria nel loro insieme e, per determinare tale pregiudizio, si sarebbe erroneamente avvalso di fattori propri di società non rientranti nell’industria comunitaria, violando così l’art. 3, n. 5, del regolamento di base.
59 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento di base, un dazio antidumping può colpire un prodotto oggetto di dumping solo se la sua immissione in libera pratica nella Comunità causa un pregiudizio, intendendosi per «pregiudizio», a norma dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, un danno grave all’industria comunitaria, una minaccia di danno grave all’industria comunitaria oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria.
60 Occorre constatare a tale riguardo che, secondo il trentaquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 2398/97, le 35 società all’origine del reclamo indirizzato alla Commissione rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di biancheria da letto di cotone ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base e costituiscono anche a tale titolo l’industria comunitaria, come definita all’art. 4, n. 1, di quest’ultimo regolamento. Tuttavia, dal quarantunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2398/97 risulta che l’esame del pregiudizio causato all’industria comunitaria ha riguardato i dati relativi alla Comunità nel suo insieme e non è stato analizzato esclusivamente a livello dell’industria comunitaria, come definita al summenzionato art. 4, n. 1.
61 Per quanto riguarda la questione se le autorità comunitarie abbiano commesso un manifesto errore di valutazione per non aver considerato l’insieme dei fattori pertinenti aventi incidenza sulla situazione dell’industria comunitaria, elencati all’art. 3, n. 5, del regolamento di base, occorre precisare che tale disposizione attribuisce alle autorità in parola un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici.
62 Come rilevato nei paragrafi 193 e 194 delle conclusioni dall’avvocato generale, da un lato, tale disposizione richiede solo che siano esaminati i fattori e gli indici economici «pertinenti che influiscono sulla situazione [dell’industria comunitaria]», e, dall’altro, dalla lettera di tale disposizione risulta che l’elenco dei fattori e degli indici economici esposti «non è tassativo».
63 Occorre quindi dichiarare che le istituzioni di cui trattasi, nel considerare, ai fini dell’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla detta situazione, i soli fattori pertinenti che incidono su di essa, non hanno ecceduto i margini di potere discrezionale loro riconosciuti nella valutazione di situazioni economiche complesse. Inoltre, al momento della nuova valutazione effettuata nell’ambito del regolamento n. 1644/2001, gli errori assertivamene commessi nella valutazione del pregiudizio non hanno avuto effetti sulla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria.
64 Pertanto, occorre dichiarare che le istituzioni comunitarie non hanno commesso errori manifesti di valutazione nell’esame dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio.
65 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1 del regolamento n. 2398/97 è invalido in quanto il Consiglio ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.
66 Di conseguenza, senza risolvere le altre questioni relative alla validità dei regolamenti successivi, si deve esaminare la quinta questione, riguardante le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di illegittimità dell’art. 1 del regolamento n. 2398/97, rispetto al diritto dell’importatore di cui trattasi nella causa principale al rimborso dei dazi antidumping pagati in applicazione di tale regolamento.
67 Spetta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel loro ordinamento giuridico, di una declaratoria di invalidità intervenuta nel contesto di un rinvio pregiudiziale per esame di validità (sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc. pag. 1279, punto 51), con la conseguenza che i dazi antidumping, pagati in forza del regolamento n. 2398/97, non sarebbero legittimamente dovuti ai sensi dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e dovrebbero, in linea di principio, essere rimborsati dalle autorità doganali, secondo tale disposizione, purché ricorrano le condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista al n. 2, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
68 Inoltre, occorre rilevare che i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un’azione di ripetizione di importi indebitamente riscossi da un’amministrazione nazionale in forza di una normativa comunitaria successivamente dichiarata invalida (v., in tal senso, sentenze 30 maggio 1989, causa 20/88, Roquette/Commissione, Racc. pag. 1553, punto 14, e 13 marzo 1992, causa C‑282/90, Vreugdenhil/Commissione, Racc. pag. I‑1937, punto 12).
69 Pertanto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 1997, n. 2398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, è invalido in quanto il Consiglio dell’Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping del prodotto oggetto dell’inchiesta, il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti di cui trattasi.
2) Un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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