Causa C‑379/04
Richard Dahms GmbH
contro
Fränkischer Weinbauverband eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Würzburg)
«Prodotti vitivinicoli — Regolamento (CE) n. 753/2002 — Art. 21 — Effetto diretto — Concorsi di vini e di spumanti — Tassa di partecipazione al concorso»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamento n. 753/2002 — Uso nell’etichettatura di menzioni facoltative — Concorsi relativi all’assegnazione di dette menzioni — Condizioni di organizzazione di detti concorsi — Esclusione dall’ambito di applicazione di detto regolamento
[Regolamento (CE) della Commissione n. 753/2002, art. 21]
L’art. 21 del regolamento n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, garantisce la facoltà di far figurare, sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), distinzioni o medaglie attribuite, da una parte, nell’ambito di concorsi autorizzati dagli Stati membri o da paesi terzi e, dall’altra, in esito a una procedura oggettiva che garantisca l’assoluta assenza di discriminazioni. Tale articolo non si prefigge quindi di fissare regole procedurali applicabili all’organizzazione di detti concorsi.
Ne consegue che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso, né, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione a quest’ultimo.
(v. punti 16-17, 21 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 ottobre 2005 (*)
«Prodotti vitivinicoli – Regolamento (CE) n. 753/2002 – Art. 21 – Effetto diretto – Concorsi di vini e di spumanti – Tassa di partecipazione al concorso»
Nel procedimento C-379/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Würzburg (Germania) con decisione 23 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2004, nella causa tra
Richard Dahms GmbH
e
Fränkischer Weinbauverband eV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, A. Borg Barthet, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Richard Dahms GmbH, dal sig. J. Haas, Rechtsanwalt;
– per il Fränkischer Weinbauverband eV, dal sig. B. Vincke, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).
2 Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra la Richard Dahms GmbH (in prosieguo: la «Dahms») ed il Fränkischer Weinbauverband eV (in prosieguo: il «Weinbauverband»), riguardo all’importo della tassa di partecipazione ad un concorso vitivinicolo.
Ambito normativo comunitario
3 L’art. 47 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), prevede, in particolare, le norme relative all’etichettatura di taluni prodotti, finalizzate alla tutela del legittimo interesse dei consumatori e dei produttori al buon funzionamento del mercato interno ed allo sviluppo dei prodotti di qualità. Il detto articolo prevede una distinzione tra le menzioni che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette e quelle facoltative.
4 L’allegato VII, parte B, punto 1, lett. b), terzo trattino, del detto regolamento prevede la possibilità di far figurare sull’etichetta, accanto all’indicazione geografica, la menzione relativa a «un riconoscimento, medaglia o concorso», in base a condizioni da determinarsi da parte della Commissione.
5 Il regolamento n. 753/2002 è stato adottato per determinare le modalità di applicazione delle norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»).
6 L’art. 21 del detto regolamento, figurante nel titolo IV del regolamento medesimo, rubricato «Riconoscimenti e medaglie», prevede quanto segue:
«In applicazione dell’allegato VII, sezione B.1, lettera b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un riconoscimento o una medaglia possono figurare sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., purché siano stati attribuiti al lotto dei vini premiati di cui trattasi nell’ambito di concorsi autorizzati dagli Stati membri o da paesi terzi al termine di una procedura oggettiva esente da discriminazioni. Gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione l’elenco dei concorsi autorizzati. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali elenchi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 La Dahms, ricorrente principale, gestisce una società di viticoltura e di commercio vinicolo. Il Weinbauverband, convenuto principale, organizza in Germania il concorso dei vini e degli spumanti della Franconia. La tassa di partecipazione al detto concorso varia a seconda che i candidati possiedano o meno la qualifica di membri del Weinbauverband. Così, le dette tasse ammontano a EUR 46 per ogni partita di vino presentata dai membri della detta associazione ed a EUR 92 per ogni partita presentata dagli altri candidati e, per ogni partita di spumante, rispettivamente a EUR 76,50 ed a EUR 153.
8 La Dahms ha fatto parte del Weinbauverband sino al 2001 ed ha presentato vari vini nel contesto di diversi concorsi. Non facendo più parte della detta associazione, la Dahms contesta dinanzi al Landgericht, da una parte, le condizioni che le sono imposte dal Weinbauverband riguardo alle tasse di partecipazione, che, a suo avviso, costituiscono una discriminazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 753/2002 e, dall’altra, l’abuso costituito dalla posizione del Weinbauverband nell’organizzazione di tali concorsi.
9 La Dahms intende essere ammessa a partecipare ai concorsi alle stesse condizioni dei membri del Weinbauverband. In subordine, essa chiede di poter partecipare al concorso, non come membro del detto ente, ma contro il versamento di una tassa di partecipazione il cui importo venga fissato dal Landgericht.
10 Il Weinbauverband deduce dinanzi al giudice del rinvio che il fatto di prevedere tasse di partecipazione diversificate a seconda che i candidati possiedano o meno lo status di membro è ricompreso nell’autonomia ad esso riconosciuta dalla normativa relativa alle associazioni. Il detto ente contesta la sussistenza, nella causa principale, di una discriminazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 753/2002. A suo avviso, infatti, da una parte, la detta disposizione non è rivolta agli Stati membri e non fa sorgere un diritto soggettivo in capo ai singoli e, dall’altra, la detta disposizione vieta esclusivamente le discriminazioni arbitrarie.
11 Ciò premesso, il Landgericht Würzburg decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 753/2002 conferisca alla ricorrente il diritto soggettivo di non essere discriminata dalla resistente nell’ambito di un concorso di vini e spumanti della Franconia.
2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):
Se il fatto che, non essendo la ricorrente membro della resistente, quest’ultima esiga dalla ricorrente stessa tasse di partecipazione al concorso di vini e spumanti della Franconia in misura doppia rispetto ai membri costituisca una discriminazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 753/2002».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
12 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 conferisca alla Dahms un diritto soggettivo in base al quale quest’ultima possa contestare il trattamento discriminatorio che essa sostiene di aver subito per aver dovuto versare, ai fini della partecipazione al concorso di vini e spumanti della Franconia, tasse di partecipazione superiori rispetto a quelle imposte ai membri del Weinbauverband.
13 In limine, si deve ricordare che, ai termini dell’art. 249, secondo comma, CE, il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Secondo costante giurisprudenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell’ambito delle fonti del diritto comunitario, il regolamento è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., segnatamente, sentenze 10 ottobre 1973, causa 34/73, Fratelli Variola, Racc. pag. 981, punto 8, e 17 settembre 2002, causa C-253/00, Muñoz e Superior Fruiticola, Racc. pag. I-7289, punto 27).
14 Spetta ai giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario garantire la piena efficacia di tali norme (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I‑2433, punto 19; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I‑6297, punto 25, e Muñoz e Superior Fruiticola, cit., punto 28).
15 L’art. 21 del regolamento n. 753/2002 precisa le modalità di applicazione dell’allegato VII del regolamento n. 1493/99. Ai termini dell’art. 47 di quest’ultimo regolamento, in particolare, le menzioni obbligatorie e facoltative relative all’etichettatura di taluni prodotti vitivinicoli rispondono a varie finalità. Tali finalità sono parimenti indicate nel quarto ‘considerando’ del regolamento n. 753/2002, ai sensi del quale la tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità costituiscono gli obiettivi in tal modo perseguiti.
16 Come correttamente rilevato dalla Commissione, l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 tutela la possibilità di far figurare, sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., distinzioni o medaglie. Tale possibilità è sottoposta alla condizione che tali distinzioni e medaglie siano state attribuite, da una parte, nell’ambito di concorsi autorizzati dagli Stati membri o da paesi terzi e, dall’altra, in esito a una procedura oggettiva che garantisca l’assoluta assenza di discriminazioni.
17 Ne consegue che, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale, l’art. 21 disciplina l’etichettatura dei vini di cui trattasi, ma non si prefigge di fissare regole procedurali applicabili all’organizzazione dei concorsi vinicoli; infatti, se è pur vero che la detta disposizione prevede che il procedimento di attribuzione di tali distinzioni e medaglie debba rispettare talune esigenze imperative, essa non disciplina, tuttavia, nessuno degli altri aspetti del procedimento applicabile all’organizzazione dei concorsi vinicoli, ancorché essi costituiscano il contesto nel quale le dette distinzioni e medaglie vengono attribuite.
18 Si deve pertanto ritenere che l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 riguarda le menzioni facoltative attinenti alle distinzioni ed alle medaglie che possono figurare sull’etichettatura al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori e soprattutto dei produttori di vini. Il procedimento o le modalità di attribuzione di tali distinzioni o medaglie, nonché le norme applicabili al procedimento di organizzazione di concorsi vinicoli rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri, sempreché, laddove distinzioni e medaglie vengano attribuite in un siffatto contesto, il concorso di cui trattasi sia autorizzato dalle autorità nazionali competenti e che il procedimento di concessione sia obiettivo e garantisca l’assoluta assenza di discriminazioni.
19 In tal modo, un partecipante o un potenziale partecipante ad un concorso vinicolo non può contestare, invocando il contenuto del detto art. 21, le modalità di organizzazione di tale concorso in generale, né la determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo in particolare.
20 Per contro, si deve riconoscere che, nell’ipotesi in cui vengano apposte sull’etichetta distinzioni o medaglie, i produttori di vini concorrenti potranno opporsi all’autorizzazione dell’uso di tali iscrizioni quando la loro attribuzione sia stata effettuata in esito ad un concorso non autorizzato dalle autorità nazionali competenti, ovvero in esito ad un procedimento non obiettivo ovvero discriminatorio.
21 La questione sollevata deve essere conseguentemente risolta nel senso che l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 va interpretato nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso né, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo.
Sulla seconda questione
22 In considerazione della soluzione della prima questione, viene meno l’oggetto della seconda, alla cui soluzione non occorre procedere.
Sulle spese
23 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, va interpretato nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso né, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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