Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 – Technische Glaswerke Ilmenau / Commissione
(Causa C‑404/04 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Art. 87, n. 1, CE – Promessa contrattuale di pagamento – Venir meno di una condizione essenziale del contratto – Motivi e argomenti nuovi – Sostituzione di motivi – Domanda di audizione di testimoni – Criterio del creditore privato – Motivazione della sentenza del Tribunale – Determinazione dell’importo dell’aiuto – Art. 87, n. 3, lett. c), CE – Diritto al contraddittorio – Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 253 CE) (v. punto 30)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione (Art. 87 CE) (v. punti 45‑46)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata identificazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 48‑50)
4. Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata (v. punto 90)
5. Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa (Art. 88, n. 2, CE) (v. punti 125 e 131)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento.
3)
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario.
4)
La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.
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