Causa C-414/04
Parlamento europeo
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Regolamento (CE) n. 1228/2003 — Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica — Regolamento (CE) n. 1223/2004 — Deroghe provvisorie a favore della Slovenia — Fondamento giuridico»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 1° giugno 2006
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 novembre 2006
Massime della sentenza
1. Adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Adattamento degli atti comunitari non adattati dall’atto di adesione stesso — Nozione
(Atto di adesione del 2003, art. 57; regolamento del Consiglio n. 1223/2004)
2. Adesione di nuovi Stati membri — Repubblica ceca — Estonia — Cipro — Lettonia — Lituania — Ungheria — Malta — Polonia — Slovenia — Slovacchia — Atti comunitari adottati dopo la firma del trattato di adesione del 2003 — Adozione di deroghe provvisorie a favore dei nuovi Stati membri — Fondamento giuridico adeguato
(Artt. 249, nn. 2 e 3, CE e 299 CE; trattato di adesione del 2003, art. 2, nn. 2 e 3)
3. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte
(Art. 231, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1223/2004)
1. Le misure che possono essere adottate in base all’art. 57 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, che prevede l’adattamento degli atti delle istituzioni che non sono stati adattati dall’atto stesso, si limitano, in linea di principio, ad adattamenti destinati a rendere gli atti comunitari anteriori applicabili nei nuovi Stati membri, escludendo qualsiasi altra modifica e, in particolare, deroghe provvisorie. Ne consegue che simili deroghe provvisorie, come quelle istituite dal regolamento n. 1223/2004, che modifica il regolamento n. 1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, che hanno come unico oggetto e scopo di ritardare temporaneamente l’applicazione effettiva dell’atto comunitario interessato nei confronti di un nuovo Stato membro, non possono essere qualificate come «adattamenti» ai sensi del detto art. 57.
La circostanza che un certo numero di atti che introducono deroghe del tipo di quelle previste dal regolamento n. 1223/2004 sia stato adottato in base alla disposizione dell’atto di adesione del 1994 corrispondente all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003 non può esercitare un’influenza sulla portata di quest’ultima disposizione. Infatti, una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato CE e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto.
Pertanto, il regolamento n. 1223/2004, adottato in base all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003, deve essere annullato a causa del suo fondamento giuridico erroneo.
(v. punti 35-37, 54)
2. Per quanto riguarda gli atti comunitari adottati successivamente alla data della firma del trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, tale trattato e l’atto di adesione del 2003 non comportano alcuna disposizione di applicazione generale destinata a consentire l’adozione di misure derogatorie transitorie a favore dei nuovi Stati membri. Tuttavia, una volta intervenuta la firma del trattato di adesione del 2003, e fatta salva l’applicazione delle procedure particolari che tale trattato prevede per decidere taluni tipi di misure transitorie, non esiste alcuna obiezione di principio a che atti comunitari adottati successivamente a tale firma e precedentemente all’entrata in vigore del detto trattato di adesione e contenenti deroghe temporanee a favore di un futuro Stato membro aderente siano adottati direttamente in base alle disposizioni del Trattato CE.
Infatti, disposizioni derogatorie di tale tipo, che siano destinate a trovare applicazione solo con riserva dell’entrata in vigore effettiva del trattato di adesione del 2003 e alla data di quest’ultima, non possono violare né gli artt. 249, nn. 2 e 3, CE e 299 CE, secondo cui gli atti adottati dalle istituzioni si applicano agli Stati membri, né l’art. 2, nn. 2 e 3, del detto trattato di adesione.
Da una parte, disposizioni specifiche di tale tipo, come del resto gli atti in cui esse sono incluse e/o a cui derogano, si applicheranno nei confronti degli Stati aderenti solo alla data in cui l’adesione diviene effettiva, data in cui questi ultimi acquisiscono la qualità di Stato membro.
D’altra parte, la circostanza che l’art. 2, n. 2, del trattato di adesione del 2003 disponga che il detto trattato entri in vigore solo il 1º maggio 2004 e che il n. 3 di questo medesimo articolo preveda che, in deroga a questo principio, talune disposizioni del detto trattato possono trovare applicazione in anticipo, non pregiudica la possibilità di prevedere, in atti adottati non a titolo di tale trattato ma sulla base del Trattato CE stesso, le condizioni in cui atti di tale tipo adottati tra la firma del trattato di adesione e la sua entrata in vigore si applicheranno ai futuri Stati membri una volta divenuta effettiva l’adesione.
Infine, l’applicazione del procedimento legislativo ordinario previsto dal Trattato CE per quanto riguarda le deroghe adottate a favore dei nuovi Stati membri durante il periodo intercorrente tra la data di firma del trattato di adesione e quella della sua entrata in vigore è confermata dall’esistenza di meccanismi specifici, come la procedura di informazione e di consultazione, propri del processo di adesione istituito, che consentono a tali nuovi Stati di far valere, in caso di necessità, i propri interessi.
(v. punti 38-42, 46)
3. Il regolamento n. 1223/2004, che istituisce a favore della Repubblica di Slovenia deroghe transitorie per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, annullato dalla Corte, mirava a consentire a talune industrie slovene a forte consumo di energia di ristrutturarsi e a taluni produttori di elettricità di conformarsi all’acquis comunitario in materia di produzione di elettricità. Tenuto conto di motivi relativi alla certezza del diritto e, in particolare, della necessità di evitare che le imprese interessate debbano sopportare gravi conseguenze negative che risulterebbero da una rimessa in discussione e da una discontinuità del regime derogatorio transitorio previsto dal detto regolamento annullato, occorre conservare gli effetti di questo sino al momento in cui un nuovo atto sarà stato adottato, entro un termine ragionevole, su un fondamento giuridico adeguato, senza tuttavia che tali effetti possano protrarsi oltre il 1º luglio 2007, data in cui sarebbe scaduto il detto regime derogatorio.
(v. punti 58-59)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
28 novembre 2006(*)
«Regolamento (CE) n. 1228/2003 – Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica – Regolamento (CE) n. 1223/2004 – Deroghe provvisorie a favore della Slovenia – Fondamento giuridico»
Nella causa C‑414/04,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 23 settembre 2004,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. A. Baas e U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Sack e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica di Estonia, rappresentata dal sig. L. Uibo, in qualità di agente,
Repubblica di Polonia, rappresentata dalla sig.ra M. Węglarz nonché dai sigg. T. Nowakowski e T. Krawczyk, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris ed E. Juhász, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1º giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso il Parlamento europeo chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia (GU L 233, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2 Il trattato relativo all’adesione all’Unione europea di dieci nuovi Stati membri, tra cui la Repubblica di Slovenia, è stato firmato il 16 aprile 2003 (GU 2003, L 236, pag. 17; in prosieguo: il «trattato di adesione del 2003»). Come emerge dall’art. 1, n. 2, del detto trattato, le condizioni di tale ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l’Unione sono contenuti nell’atto unito a tale trattato che costituisce parte integrante di quest’ultimo (in prosieguo: l’«atto di adesione del 2003»).
3 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, n. 1228, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176, pag. 1) è stato adottato sulla base dell’art. 95 CE.
4 Per ritardare transitoriamente l’applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 1228/2003 per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento impugnato. Quest’ultimo regolamento è stato adottato sulla base dell’art. 57 dell’atto di adesione del 2003.
5 A sostegno del suo ricorso, il Parlamento europeo asserisce, da una parte, che il regolamento impugnato non poteva essere validamente adottato sulla base del detto art. 57 e, dall’altra, che esso non soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 253 CE.
6 Con ordinanze del presidente della Corte 21 dicembre 2004 e 9 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sono state ammesse ad intervenire nel presente procedimento, la prima a sostegno del Parlamento e le altre due del Consiglio.
Contesto giuridico
Trattato di adesione del 2003
7 L’art. 2, nn. 2 e 3, del trattato di adesione del 2003 stabilisce che:
«2. Il presente trattato entra in vigore il 1° maggio 2004 (...).
3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, paragrafo 6, secondo comma, (…) agli articoli (…) 38, 39, 41, 42, 55, 56 e 57 dell’atto di adesione, agli allegati da III a XIV di tale atto (…). Queste misure prendono effetto con riserva dell’entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest’ultima».
8 L’art. 20 dell’atto di adesione del 2003 prevede:
«Gli atti elencati nell’allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».
9 Secondo l’art. 21 di tale medesimo atto:
«Gli adattamenti degli atti elencati nell’allegato III del presente atto, resi necessari dall’adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all’articolo 57».
10 L’art. 24 del detto atto dispone:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
11 L’art. 55 dell’atto di adesione del 2003 prevede:
«Dietro richiesta debitamente circostanziata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione può, entro il 1º maggio 2004, adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1º novembre 2002 e la data della firma del trattato di adesione».
12 L’art. 57 del detto atto enuncia:
«1. Quando gli atti delle istituzioni anteriori all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dalla data di adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall’una o dall’altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari».
13 Occorre immediatamente precisare che benché la versione francese del detto art. 57 suggerisca che gli adattamenti effettuati in forza di questa disposizione vanno compiuti «avant l’adhésion» («anterior[mente] all’adesione»), il detto limite temporale non riguarda, in realtà e come emerge dalle altre versioni linguistiche di tale disposizione, la possibilità di far ricorso all’art. 57, bensì la data di adozione degli atti da modificare [v., in tal senso, a proposito della disposizione identica contenuta nell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’ Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1994»), sentenza 2 ottobre 1997, causa C‑259/95, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑5303, punti 12‑22].
14 Con scambio di corrispondenza allegato all’atto finale del trattato di adesione del 2003, l’Unione europea e i nuovi Stati membri si sono accordati su una «procedura di informazione e di consultazione per l’adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l’adesione» (in prosieguo: la «procedura di informazione e di consultazione») che prevede in particolare:
«1. Allo scopo di garantire l’adeguata informazione [degli Stati aderenti], ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell’Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell’Unione e presenta le sue osservazioni.
(…)
4. Le consultazioni hanno luogo nell’ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell’Unione e degli Stati aderenti.
(…)
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.
(…)».
Il regolamento n. 1228/2003
15 Il regolamento n. 1228/2003 mira, come emerge dal suo art. 1, a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali.
16 L’art. 6, n. 1, di tale medesimo regolamento è formulato come segue:
«I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato».
17 A termini dell’art. 2, n. 2, lett. c), di tale regolamento, la «congestione», è definita come «una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnector e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati».
18 Intitolato «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», l’allegato di questo medesimo regolamento enuncia, al titolo «Generalità»:
«1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione affrontano la congestione nel breve termine in base a criteri rispondenti alle esigenze di mercato e di efficienza economica e simultaneamente forniscono segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello di produzione nelle località idonee.
2. I gestori del sistema di trasmissione (…) o, se necessario, gli Stati membri predispongono norme non discriminatorie e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Queste norme, unitamente alle norme di sicurezza, sono presentate in documenti disponibili pubblicamente.
3. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni commerciali transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, è mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di assegnazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
4. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione sono differenziati per direzione dei flussi.
(…)».
19 A termini del suo art. 15, il detto regolamento si applica a decorrere dal 1º luglio 2004.
Il regolamento impugnato
20 Essendo venuta a conoscenza, nell’ambito della procedura di informazione e di consultazione, della proposta della Commissione in base alla quale è stato adottato il regolamento n. 1228/2003, e avvalendosi dell’art. 57 dell’atto di adesione del 2003, la Repubblica di Slovenia, con lettera 23 giugno 2003, ha proposto alla Commissione una domanda diretta all’ottenimento di un periodo di transizione sino al 1º luglio 2007 per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni di tale futuro regolamento. Quest’ultimo è stato adottato il 26 giugno 2003.
21 Al termine di discussioni bilaterali intervenute tra la Commissione e la Repubblica di Slovenia, quest’ultima, il 19 novembre 2003, ha fornito alla Commissione spiegazioni supplementari sulle ragioni su cui si basa la richiesta di deroga transitoria soprammenzionata.
22 È in tali circostanze che la Commissione, il 27 aprile 2004, ha formulato una proposta di regolamento diretta a ritardare transitoriamente l’applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 1228/2003 per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia (COM/2004/309 def.). Tale proposta era fondata sull’art. 95 CE.
23 Pur confermando la detta proposta di cui riproduce essenzialmente i termini, il regolamento impugnato è stato adottato dal Consiglio, in data 28 giugno 2004, in base all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003.
24 Il Parlamento è stato informato di tale adozione dal segretario generale del Consiglio con lettera 9 luglio 2004 precisando che «[considerato] il nesso tra il trattato di adesione e [questa] proposta (…) e considerata la necessità di adottare [questo] atto in tempo utile, e in ogni caso prima del 1º luglio 2004, (…) data di applicazione del regolamento n. 1228/2003, il Consiglio ha deciso di adottare l’art. 57 dell’[atto di adesione del 2003] come fondamento normativo (…), fondamento che non richiede la partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo».
25 L’art. 1 del regolamento impugnato prevede l’aggiunta all’art. 15 del regolamento n. 1228/2003 di un nuovo comma formulato come segue:
«Per quanto riguarda le interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, l’articolo 6, paragrafo 1, nonché le norme da 1 a 4 contenute nel capitolo intitolato “Generalità” dell’allegato, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007. Il presente comma si applica esclusivamente alla capacità di interconnessione assegnata dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e solo nella misura in cui tale capacità non supera la metà della capacità di interconnessione totale disponibile».
26 I ‘considerando’ da quinto a settimo del regolamento impugnato precisano che:
«5. La Slovenia ha dimostrato che, senza un periodo di transizione, talune industrie slovene a forte consumo di energia sarebbero danneggiate dai prezzi più elevati dell’energia elettrica importata dall’Austria, mentre taluni produttori di energia elettrica subirebbero una diminuzione degli introiti provenienti dalle esportazioni di elettricità verso l’Italia. Questa situazione ostacolerebbe, rispettivamente, gli sforzi di ristrutturazione compiuti dalle industrie interessate e gli sforzi compiuti dai produttori di energia elettrica per rispettare l’acquis comunitario in materia di produzione di elettricità.
6. Le motivazioni addotte dalla Slovenia giustificano una deroga. Inoltre, a causa della ridotta capacità di interconnessione delle due interconnessioni interessate e dato che è improbabile che la situazione cambi prima del 1° luglio 2007, l’impatto pratico di tale deroga sul mercato interno sarà estremamente ridotto.
7. La deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per aderire alla richiesta della Slovenia e, di conseguenza, dovrebbe riguardare esclusivamente la parte delle linee di interconnessione assegnate dal gestore del sistema di trasmissione sloveno e applicarsi solo nella misura in cui tale capacità non superi la metà della capacità totale disponibile».
Sul ricorso
27 Il Parlamento fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso relativi, il primo, all’erroneità del fondamento normativo del regolamento impugnato e, il secondo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.
Sul primo motivo
28 Con il suo primo motivo, il Parlamento sostiene che il regolamento impugnato, che istituisce deroghe transitorie per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 1228/2003, non poteva essere adottato validamente in base all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003 e che avrebbe dovuto essere adottato secondo il procedimento legislativo ordinario previsto dal Trattato CE, vale a dire, nella fattispecie, in base all’art. 95 CE che ha costituito il fondamento normativo per l’adozione del regolamento n. 1228/2003. Il detto art. 57 consentirebbe infatti solo adattamenti destinati a permettere la piena applicabilità degli atti delle istituzioni nei confronti degli Stati aderenti e non la concessione di deroghe transitorie a questi.
29 A tal proposito, va osservato che, come è stato sottolineato dal Parlamento, dalla formulazione dell’art. 57 dell’atto di adesione del 2003, risulta che questa disposizione autorizza l’adozione degli «adattamenti» che si sono resi «necessari» in conseguenza dell’adesione ma che non sono stati previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati.
30 Come ha fatto valere correttamente la Commissione, dagli artt. 20 e 21 dell’atto di adesione del 2003, che formano insieme il titolo I, intitolato «Adattamenti degli atti delle istituzioni», della terza parte del detto atto, essa stessa intitolata «Disposizioni permanenti», emerge che gli «adattamenti» a cui si riferiscono i detti articoli corrispondono in linea di principio a modifiche necessarie per assicurare la piena applicabilità degli atti delle istituzioni ai nuovi Stati membri e che sono destinati, in questa prospettiva, a completare durevolmente i detti atti.
31 «Adattamenti» di questo tipo non comprendono invece normalmente le deroghe temporanee all’applicazione di atti comunitari che sono oggetto, dal canto loro, dell’art. 24 dell’atto di adesione del 2003, che figura al titolo I, intitolato «Misure transitorie», della quarta parte del detto atto intitolata «Disposizioni temporanee».
32 Orbene, non vi sono elementi che consentano di ritenere che la nozione di «adattamento» debba avere un’accezione diversa a seconda che sia utilizzata nell’ambito degli artt. 20 e 21 dell’atto di adesione del 2003 o in quello dell’art. 57 del medesimo atto. Il detto art. 21 rinvia peraltro esso stesso alle disposizioni dell’art. 57 per quanto riguarda il procedimento e le condizioni a cui gli adattamenti che esso prevede devono essere stabiliti, mentre l’art. 57 che si riferisce a adattamenti che «non sono stati previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati» suggerisce a sua volta che gli adattamenti da adottare in base a questa disposizione sono dello stesso tipo di quelli previsti, in particolare, dagli artt. 20 e 21 del detto atto.
33 Inoltre, la concessione di deroghe temporanee nella prospettiva dell’adesione prossima costituisce, come hanno sottolineato correttamente il Parlamento e la Commissione, l’oggetto specifico di un’altra disposizione dell’atto di adesione del 2003, vale a dire del suo art. 55, ed è difficilmente comprensibile a tal riguardo che i firmatari del detto atto abbiano inteso prevedere due disposizioni distinte allo scopo di permettere l’adozione di un medesimo atto.
34 Ciò vale a maggior ragione in quanto il detto art. 55 assoggetta la concessione di tali deroghe temporanee a condizioni nettamente più restrittive di quelle previste dall’art. 57 per l’adozione di misure di adattamento. Da una parte, infatti, questo art. 55 autorizza deroghe solo per quanto riguarda atti comunitari che sono stati adottati tra il 1º novembre 2002 (data di chiusura dei negoziati di adesione) ed il 16 aprile 2003 (data della firma del trattato di adesione del 2003). Dall’altra una concessione di questo tipo è assoggettata alla condizione dell’unanimità nell’ambito del Consiglio.
35 Risulta da quanto precede che le misure che possono essere adottate in base all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003 si limitano, in linea di principio, ad adattamenti destinati a rendere gli atti comunitari anteriori applicabili nei nuovi Stati membri, escludendo qualsiasi altra modifica (v., in un senso analogo, a proposito della disposizione identica contenuta nell’atto di adesione del 1994, sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punti 14 e 19), e, in particolare, deroghe provvisorie.
36 Ne consegue che deroghe provvisorie come quelle istituite dal regolamento impugnato a favore della Repubblica di Slovenia, che hanno come unico oggetto e scopo di ritardare temporaneamente l’applicazione effettiva dell’atto comunitario interessato nei confronti di un nuovo Stato membro, non possono essere qualificate come «adattamenti» ai sensi dell’art. 57 del detto atto.
37 Per quanto riguarda la circostanza che un certo numero di atti che introducono deroghe del tipo di quelle previste dal regolamento impugnato sia stato adottato in base alla disposizione dell’atto di adesione del 1994 corrispondente all’art. 57 dell’atto di adesione del 2003, essa non può, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dal governo polacco, esercitare un’influenza sulla portata di quest’ultima disposizione. Occorre infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato CE e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1996, causa C‑84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I‑5755, punto 19).
38 Dagli argomenti che precedono emerge che, per quanto riguarda gli atti comunitari adottati successivamente alla data della firma del trattato di adesione del 2003, tale trattato e l’atto di adesione del 2003 non comportano alcuna disposizione di applicazione generale destinata a consentire l’adozione di misure derogatorie transitorie a favore dei nuovi Stati membri, e che l’art. 57 del detto atto non può, in linea di principio, essere usato a tal fine.
39 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, non ne deriva tuttavia un vuoto normativo. Una volta intervenuta la firma del trattato di adesione del 2003, e fatta salva l’applicazione delle procedure particolari che tale trattato prevede per decidere taluni tipi di misure transitorie quali, ad esempio, quelle che istituiscono gli artt. 41 o 42 dell’atto di adesione del 2003, non esiste, infatti, alcuna obiezione di principio a che atti comunitari adottati successivamente a tale firma e precedentemente all’entrata in vigore del detto trattato di adesione e contenenti deroghe temporanee a favore di un futuro Stato membro aderente siano adottati direttamente in base alle disposizioni del Trattato CE.
40 Infatti, disposizioni derogatorie di tale tipo che siano destinate a trovare applicazione solo con riserva dell’entrata in vigore effettiva del trattato di adesione del 2003 e alla data di quest’ultima non possono, contrariamente a quanto ha sostenuto il Consiglio, violare né gli artt. 249, nn. 2 e 3, CE e 299 CE, secondo cui gli atti adottati dalle istituzioni si applicano agli Stati membri, né l’art. 2, nn. 2 e 3, del detto trattato di adesione.
41 Da una parte, disposizioni specifiche di tale tipo, come del resto gli atti in cui esse sono incluse e/o a cui derogano, si applicheranno nei confronti degli Stati aderenti solo alla data in cui l’adesione diviene effettiva, data in cui questi ultimi acquisiscono la qualità di Stato membro.
42 D’altra parte, la circostanza che l’art. 2, n. 2, del trattato di adesione del 2003 disponga che il detto trattato entri in vigore solo il 1º maggio 2004 e che il n. 3 di questo medesimo articolo preveda che, in deroga a questo principio, talune disposizioni del detto trattato possono trovare applicazione in anticipo, non pregiudica la possibilità di prevedere, in atti adottati non a titolo di tale trattato ma sulla base del Trattato CE stesso, le condizioni in cui atti di tale tipo adottati tra la firma del trattato di adesione e la sua entrata in vigore si applicheranno ai futuri Stati membri una volta divenuta effettiva l’adesione.
43 Si deve rilevare, al contrario, che per gli atti che devono essere in tal modo adottati durante il periodo intercorrente tra la data di firma del trattato di adesione e quella in cui la detta adesione è diventata effettiva, le istituzioni comunitarie sono perfettamente al corrente dell’imminente adesione dei nuovi Stati membri laddove questi dispongono della possibilità di far valere, in caso di necessità, i propri interessi, in particolare tramite la procedura di informazione e di consultazione (v., in tal senso, sentenza 16 febbraio 1982, cause riunite 39/81, 43/81, 85/81 e 88/81, Halyvourgiki e Helleniki Halyvourgia/Commissione, Racc. pag. 593, punto 10).
44 È dunque, in linea di principio, nell’ambito della detta procedura così come facendo uso dello status di osservatore di cui beneficiano nell’ambito del Consiglio e grazie alle possibilità di dialogo e cooperazione concesse da tali meccanismi specifici che i futuri Stati membri, una volta informati dell’adozione futura di nuovi atti comunitari, possono far valere il loro interesse a ottenere le deroghe transitorie necessarie tenuto conto, ad esempio, dell’impossibilità in cui si troverebbero di assicurare l’applicazione immediata dei detti atti al momento dell’adesione o di problemi di ordine socio-economico maggiori di quelli che una tale applicazione potrebbe causare.
45 È grazie a meccanismi di questo tipo che gli interessi particolari così invocati potranno segnatamente essere bilanciati in modo adeguato con l’interesse generale della Comunità e che le considerazioni relative ai principi di uguaglianza, di lealtà o di solidarietà tra gli Stati membri attuali e futuri invocati dal governo polacco saranno eventualmente chiamate a svolgere un ruolo.
46 L’esistenza di tali meccanismi specifici, propri del processo di adesione istituito, conferma quindi che in linea di principio è mediante il procedimento legislativo normale previsto dal trattato e non nell’ambito del procedimento speciale previsto dall’art. 57 dell’atto di adesione del 2003 che un atto come il regolamento impugnato avrebbe dovuto essere adottato.
47 Parimenti, non si può ammettere l’argomento che il Consiglio trae dall’urgenza che vi sarebbe stata di adottare il regolamento impugnato sulla base del detto art. 57 prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1228/2003 al quale viene derogato piuttosto che seguendo la procedura legislativa di codecisione che richiede tempi molto più lunghi, per evitare di creare un’incertezza del diritto e di pregiudicare i legittimi interessi degli operatori attivi sul mercato sloveno dell’energia elettrica.
48 Da una parte, infatti, come è stato sottolineato ai punti 43-45 della presente sentenza, quando la Comunità prevede di adottare un atto legislativo nel periodo intercorrente tra la firma del trattato di adesione del 2003 e la sua entrata in vigore, la procedura di informazione e di consultazione può sfociare nella concessione di eventuali deroghe transitorie a favore di uno Stato aderente per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’atto la cui adozione viene così prevista.
49 Su tale punto, nessuna parte ha peraltro fornito indicazioni che consentano di pensare che la detta procedura di informazione e consultazione non sia stata seguita regolarmente e che il governo sloveno non sia stato in grado di far valere i suoi interessi con riferimento alla proposta di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento n. 1228/2003, conformemente a quanto prevede tale procedura (v., in un senso analogo, sentenza Halyvourgiki e Helleniki Halyvourgia/Commissione, cit., punto 15).
50 D’altra parte, e come ha ricordato il Parlamento, una volta che al Consiglio sia stata presentata una proposta della Commissione, esso dispone all’occorrenza della possibilità di attirare l’attenzione del Parlamento sull’urgenza che vi potrebbe essere di adottare un atto particolare. La procedura di codecisione prevista dall’art. 251 CE non esclude, infatti, per nulla l’adozione relativamente rapida di un testo legislativo, particolarmente in assenza di divergenze di opinioni rilevanti tra il Parlamento ed il Consiglio.
51 Per quanto riguarda l’incertezza del diritto che può eventualmente risultare dalla scadenza del termine inerente alla procedura legislativa normale, vi potrebbe essere posto rimedio, come ha correttamente sostenuto la Commissione, solo con la concessione di un eventuale effetto retroattivo alla deroga transitoria chiesta qualora quest’ultima sia decisa.
52 Risulta, a tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte che benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia, nel tempo, di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 45, e Parlamento/Consiglio, cit., punto 21).
53 Occorre rilevare, inoltre, che è certamente possibile, come ha sostenuto in particolare il governo polacco, che l’assenza di una disposizione generale nell’atto di adesione del 2003 che consenta di decidere deroghe transitorie per quanto riguarda l’applicazione ai nuovi Stati membri di atti adottati tra la firma del trattato di adesione del 2003 e quella della sua entrata in vigore e la sola esistenza a tali fini della procedura di informazione e di consultazione siano a posteriori apparse insoddisfacenti. È anche possibile che tale circostanza sia all’origine del fatto che l’art. 55 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), invocato da diverse parti e il cui oggetto è simile a quello dell’art. 55 dell’atto di adesione del 2003, prevede espressamente che la competenza del Consiglio per adottare deroghe temporanee si estende anche agli atti delle istituzioni adottati tra la data di sottoscrizione del trattato di adesione e quella dell’adesione. Tuttavia, le imperfezioni eventuali che l’atto di adesione del 2003 celerebbe a tal riguardo non possono autorizzare il ricorso ad un fondamento giuridico erroneo.
54 Con riferimento a quanto precede, occorre accogliere il ricorso del Parlamento e annullare il regolamento impugnato.
Sul secondo motivo
55 Poiché il regolamento impugnato deve essere annullato a causa del suo fondamento normativo erroneo, non occorre esaminare il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione del detto regolamento.
Sugli effetti nel tempo dell’annullamento
56 Invocando l’art. 231, n. 2, CE e la necessità di evitare una situazione di incertezza per gli operatori economici e gli investitori nel settore dell’energia elettrica in Slovenia, nonché per i lavoratori interessati, il Consiglio, sostenuto in questo dal governo estone e dalla Commissione ha chiesto alla Corte, nel caso in cui essa dovesse annullare il regolamento impugnato, di conservare gli effetti del detto atto fino all’adozione di un nuovo regolamento.
57 Sottolineando che il suo ricorso non riguarda la fondatezza materiale della richiesta di deroga proposta dalla Repubblica di Slovenia, ma solo il fondamento normativo su cui è stato adottato il regolamento impugnato, il Parlamento ha affermato di non volersi pronunciare su tale richiesta del Consiglio.
58 A tal riguardo, emerge sia dalla proposta della Commissione che ha portato all’adozione del regolamento impugnato dal Consiglio sia dal quinto ‘considerando’ di tale regolamento che quest’ultimo è stato adottato in considerazione del fatto che la Repubblica di Slovenia aveva dimostrato, secondo le dette istituzioni, che, in caso di completa applicazione immediata del regolamento n° 1228/2003 e in mancanza di concessione del periodo di transizione chiesto da questo nuovo Stato membro, gli sforzi effettivamente compiuti da talune industrie slovene a forte consumo di energia e da taluni produttori di energia per, rispettivamente, la ristrutturazione e per rispettare l’acquis comunitario in materia di produzione di elettricità sarebbero gravemente compromessi. Il sesto e settimo ‘considerando’ del detto regolamento sottolineano inoltre che la deroga concessa a tali fini alla Repubblica di Slovenia è stata limitata a quanto era strettamente necessario per aderire alla richiesta di tale nuovo Stato membro e che essa avrà solo un impatto limitato sul mercato interno.
59 Ciò premesso, la Corte ritiene che, tenuto conto di motivi relativi alla certezza del diritto e, in particolare, della necessità di evitare che le imprese, di cui il regolamento impugnato è diretto a consentire la ristrutturazione o che rispettino l’acquis comunitario in materia di produzione di elettricità, debbano sopportare gravi conseguenze negative che risulterebbero da una rimessa in discussione e da una discontinuità del regime derogatorio transitorio previsto a tal fine dal detto regolamento, occorre conservare gli effetti di questo sino al momento in cui un nuovo atto sarà stato adottato, entro un termine ragionevole, su un fondamento normativo adeguato, conseguentemente alla presente sentenza, senza tuttavia che tali effetti possano protrarsi oltre il 1º luglio 2007, data in cui sarebbe scaduto il detto regime derogatorio.
Sulle spese
60 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Estonia e la Commissione, che sono intervenute nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, è annullato.
2) Gli effetti del regolamento n. 1223/2004 verranno mantenuti sino all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su un fondamento normativo adeguato, senza tuttavia che tali effetti possano persistere oltre il 1º luglio 2007.
3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4) La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Estonia e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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