Causa C-496/04
J. Slob
contro
Productschap Zuivel
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Latte e latticini — Vendita diretta — Quantitativo di riferimento — Superamento — Prelievo supplementare sul latte — Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino — Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 — Misure nazionali supplementari — Competenza degli Stati membri»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 22 giugno 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 2006
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento della Commissione n. 536/93, art. 7)
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento della Commissione n. 536/93, art. 7)
1. L’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell’esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario.
(v. punto 42, dispositivo 1)
2. Nell’ambito del regime del prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93, il diritto comunitario non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell’esattezza dei conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori.
(v. punto 49, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 settembre 2006 (*)
«Latte e latticini – Vendita diretta – Quantitativo di riferimento – Superamento – Prelievo supplementare sul latte – Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino – Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 – Misure nazionali supplementari – Competenza degli Stati membri»
Nel procedimento C-496/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 26 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2004, nella causa tra
J. Slob
e
Productschap Zuivel,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Slob, dai sigg. G. van der Wal e H.S.J. Albers, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle H.G. Sevenster e C.A.H.M. ten Dam, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, nn. 1, prima frase, e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Slob, produttore di latte, e il Productschap Zuivel (Ente di controllo sulla produzione di prodotti lattiero-caseari; in prosieguo: il «Productschap») in merito al prelievo supplementare di cui l’interessato era stato riconosciuto debitore.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), ha prorogato per sette nuovi periodi consecutivi di dodici mesi a partire dal 1º aprile 1993 il regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 3950/92, il superamento dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro «comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento».
5 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 3950/92 prevede quanto segue:
«Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cui all’articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento».
(...)».
6 Ai sensi dell’art. 9, lett. c) e lett. h), del detto regolamento, si intende per:
«c) produttore, l’imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità:
– che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
– e/o che effettua consegne all’acquirente;
(…)
h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari».
7 Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 536/93, le disposizioni di quest’ultimo riguardano in particolare «le norme di controllo che consentono di verificare la regolarità di riscossione del prelievo stesso».
8 Ai termini dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento:
«(…) gli Stati membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore; (…) siffatte verifiche devono comportare, come minimo, un certo numero di operazioni che è d’uopo precisare».
9 L’art. 1 del regolamento n. 536/93 è formulato nei termini seguenti:
«Ai fini del calcolo del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92:
1) per quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro – ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento –, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.
(...)
2) le equivalenze da applicare sono le seguenti:
(...)
– 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.
(...)».
10 L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 536/93 prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione – prodotto per prodotto – i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.
(...)».
11 L’art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 536/93 enuncia quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. A tal fine:
(...)
f) i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento vendite dirette tengono per almeno tre anni a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell’azienda per la produzione di latte, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (...), e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
(…)
3. Lo Stato membro verifica concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:
(...)
b) presso i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento vendite dirette, l’attendibilità della dichiarazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera f).
(...)».
12 Il regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU L 187, pag. 19), ha sostituito il regolamento n. 536/93 con effetto dal 31 marzo 2002. L’art. 6, n. 1, primo comma, del detto regolamento è identico all’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 536/93.
13 L’art. 6, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1392/2001 dispone quanto segue:
«Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione».
La normativa nazionale
14 Il decreto olandese 1993 sul prelievo supplementare (Regeling superheffing 1993, Nederlandse Staatscourant 1993, n. 60, pag. 18; in prosieguo: la «Regeling superheffing») ha dato attuazione nei Paesi Bassi al regime del prelievo supplementare sul latte.
15 L’art. 4 della Regeling superheffing prevede quanto segue:
«1. Il produttore è soggetto al versamento di un prelievo con riferimento ai quantitativi di latte, o di equivalente latte, in vendita diretta al consumo che superino il suo quantitativo di riferimento vendite dirette.
(…)».
16 L’art. 29 di tale Regeling dispone quanto segue:
«1. Conformemente al disposto dell’art. 4 del regolamento (CEE) n. 536/93 e alla disciplina emanata a tal fine dal Productschap, il produttore di cui all’art. 4 presenta al Productschap una dichiarazione relativa ai quantitativi di latte o altri prodotti lattiero-caseari da lui venduti direttamente al consumatore nel precedente periodo di prelievo (...), con indicazione specifica di ciascun prodotto.
(...)».
17 L’art. 31 della detta Regeling è del seguente tenore:
«1. Il produttore (...) soggetto a prelievo in osservanza degli artt. (...) 4, o suscettibile di esserlo, ha l’obbligo di tenere una contabilità in conformità al disposto dell’art. 7 del regolamento (CEE) n. 536/93 e in conformità alla disciplina stabilita dal Productschap.
2. Il Productschap può determinare d’ufficio il quantitativo venduto, se gli obblighi imposti dal n. 1 nonché dagli artt. 27, n. 2, e 29, n. 1, non siano stati adempiuti oppure, a parere del Productschap, lo siano stati in modo inadeguato».
18 L’art. 11, n. 1, del decreto d’esecuzione del 1994 del regolamento sul prelievo supplementare (Zuivelverordening 1994, Uitvoering regeling superheffing, PBO-blad 1994, pag. 26; in prosieguo: la «Zuivelverordening») è del seguente tenore:
«Il produttore ha l’obbligo di tenere un registro con tutta la documentazione della sua impresa o azienda in modo tale che sia possibile accertare in ogni momento la produzione, le scorte e i quantitativi di latte trattati o trasformati da esso ottenuti e venduti, così come i dati economici a ciò correlati, e di conservare tale registro e tali dati per almeno tre anni».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
19 Il sig. Slob è un produttore di latte. Nel corso di un controllo presso la sua azienda, avvenuto nel dicembre 1997, è stata accertata, per il periodo di prelievo 1996/1997, una differenza di circa 250 000 kg di latte tra, da un lato, il potenziale di produzione, determinato in base al numero di vacche da latte che il sig. Slob aveva, e, dall’altro, la produzione venduta direttamente, quale risultante dalla dichiarazione presentata dal sig. Slob al Productschap.
20 Il sig. Slob ha affermato di aver trasformato in burro i 250 000 kg di latte di cui trattasi durante il processo di fabbricazione del latticello utilizzato per produrre formaggio e di aver distrutto il burro così prodotto immediatamente dopo la produzione. Non ha tenuto alcuna contabilità di magazzino di tale produzione e di tale distruzione in quanto la detta contabilità sarebbe stata tenuta unicamente per il formaggio ottenuto alla fine del processo.
21 Dopo aver fissato d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della Regeling superheffing, i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari che il sig. Slob ha venduto direttamente al consumo nel corso del periodo di prelievo 1996/1997, il Productschap ha dichiarato che l’interessato era tenuto al pagamento di un importo di NLG 180 976,77 a titolo di prelievo supplementare, in applicazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 536/93.
22 A seguito di un reclamo del sig. Slob, il Productschap, con decisione 4 aprile 2000, ha ridotto l’importo del prelievo supplementare addebitato all’interessato. Tuttavia ha dichiarato infondate le censure sollevate dal sig. Slob nella parte riguardante la differenza supra menzionata. Nella detta decisione esso ha accertato che non era stata tenuta alcuna contabilità per circa 250 000 kg di latte. Il Productschap ne ha concluso che il sig. Slob, nel corso del periodo di prelievo 1996/1997, non aveva tenuto una contabilità corretta e completa della produzione, delle scorte e delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.
23 Il sig. Slob ha impugnato tale decisione del 4 aprile 2000 dinanzi al giudice del rinvio.
24 Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte, nella sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑236/02, Slob (Racc. pag. I‑1861), ha dichiarato che l’art. 7, n. 1, prima frase e lett. f), del regolamento n. 536/93 deve essere interpretato nel senso che la contabilità di magazzino che il produttore ha l’obbligo di tenere deve indicare solo, mese per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti.
25 La Corte non si è pronunciata sull’eventuale competenza degli Stati membri ad adottare una normativa che imponga nei confronti dei produttori di latte stabiliti nel loro territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli che derivano dalla disposizione da interpretare, perché questo profilo non costituiva oggetto della questione pregiudiziale sottopostale (v. sentenza Slob, cit., punto 30).
26 Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha nuovamente adito la Corte. Esso rileva che, nella citata sentenza Slob, la Corte non ha risolto la questione se, in base all’art. 7, nn. 1, prima frase, e 3, del regolamento n. 536/93, uno Stato membro abbia il potere di imporre al produttore, oltre all’obbligo di conservare una contabilità di magazzino secondo il disposto dell’art. 7, n. l, prima frase e lett. f), del detto regolamento, un obbligo come quello di cui all’art. 11, n. l, della Zuivelverordening, in quanto tale questione, sollevata nel corso del procedimento, non era stata posta dal giudice del rinvio.
27 Di conseguenza, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7, n. 1, [prima frase], e n. 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debba giudicare in tal caso, per quanto riguarda una norma che obblighi il produttore a giustificare alla sua amministrazione i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, che ciò rientra nell’ambito discrezionale consentito allo Stato membro».
Sulle domande presentate dal sig. Slob dopo la chiusura della fase orale del procedimento
28 Con domanda del 14 luglio 2006, pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 dello stesso mese, il sig. Slob ha chiesto alla Corte, in via principale, di consentirgli di depositare osservazioni scritte con riferimento alle conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 22 giugno 2006 o, in subordine, di ordinare la riapertura della fase orale del procedimento ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, o ancora, in ulteriore subordine, di dargli un’altra risposta che gli consentisse di prendere posizione sulle conclusioni dell’avvocato generale così da garantirgli la tutela del suo diritto fondamentale al contraddittorio.
29 Il sig. Slob sostiene che le summenzionate conclusioni contengono argomenti erronei tanto in fatto quanto in diritto, ma non li espone in questa fase della procedura nell’interesse dell’economia processuale. Egli va fa valere che il regolamento di procedura, pur non prevedendo che le parti possano formulare osservazioni scritte in seguito alla pronuncia delle conclusioni, non esclude espressamente tale possibilità.
30 Per le ragioni esposte ai punti 3-16 dell’ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-665), il fatto che lo Statuto della Corte di giustizia e il regolamento di procedura della stessa non prevedano, per le parti, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale non è tale da ledere il diritto al contraddittorio che spetta al cittadino comunitario in forza dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nell’interpretazione che ne dà la Corte europea dei diritti dell’uomo.
31 Occorre pertanto respingere la domanda con cui il sig. Slob chiede che gli sia permesso di depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale.
32 Tenuto conto della finalità stessa del contraddittorio, il quale mira ad evitare che la Corte possa essere influenzata da argomenti che non abbiano potuto essere discussi dalle parti, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v. ordinanza 28 aprile 2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschirmingsvereniging, non pubblicata nella Raccolta, punto 8; sentenze 29 aprile 2004, causa C-470/00, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto 33, e 11 luglio 2006, causa C-432/04, Commissione/Cresson, Racc. pag. I‑6387, punto 50).
33 Nel caso di specie queste condizioni non sono soddisfatte.
34 Si deve inoltre ricordare che l’art. 234 CE instaura una collaborazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali mediante un procedimento non contenzioso, sottratto all’iniziativa delle parti e nel corso del quale queste sono semplicemente invitate a presentare le loro osservazioni (v., in questo senso, sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Racc. pag. I-43, punto 9).
35 Di conseguenza occorre, sentito l’avvocato generale, respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.
36 Risulta da quanto precede che anche la domanda presentata in ulteriore subordine deve essere respinta.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
37 Scopo del regolamento n. 536/93 è quello di stabilire le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dirette a garantire l’efficacia di tale prelievo e a prevenire le frodi.
38 Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento, gli Stati membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore. Siffatti controlli sono previsti nell’art. 7 del detto regolamento per garantire l’esattezza dei conteggi riguardanti il prodotto consegnato e la vendita diretta effettuati dagli acquirenti e dai produttori (sentenza 25 marzo 2004, cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, Cooperativa Lattepiù e a., Racc. pag. I‑2869, punto 70).
39 Nulla osta a che uno Stato membro adotti misure diverse da quelle elencate all’art. 7, nn. 1, seconda frase, e 3, del regolamento n. 536/93 allorché può considerarle necessarie. Infatti, deriva dal dettato dell’art. 7, n. 1, prima frase, del detto regolamento che gli Stati membri sono addirittura tenuti a adottare le misure di controllo necessarie per garantire la riscossione del prelievo. Sebbene tale art. 7, nn. 1 e 3, precisi poi talune delle misure da adottare, esso non esclude affatto che queste ultime possano essere integrate da altre misure che risultino necessarie in tale Stato membro. Come emerge dall’ottavo ‘considerando’ del medesimo regolamento, le misure elencate rappresentano solo norme minime.
40 Contrariamente a quanto sostiene il sig. Slob, il margine di manovra così concesso non richiede che le eventuali misure che gli Stati membri possono adottare siano precisate dal regolamento stesso.
41 Tuttavia, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (sentenza Cooperativa Lattepiù e a., cit., punto 57).
42 Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 536/93 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell’esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario.
Sulla seconda questione
43 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali.
44 Al riguardo, occorre ricordare che l’adozione di misure sul fondamento dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93 è subordinata alla condizione che tali misure siano necessarie.
45 Il governo dei Paesi Bassi ha dimostrato, in maniera convincente, la necessità della misura controversa nella causa principale facendo valere la struttura del settore del latte e in particolare l’esistenza di un certo numero di grandi allevamenti di mucche da latte che praticano la vendita diretta della loro produzione, i quali sono difficilmente controllabili sul solo fondamento delle prescrizioni comunitarie.
46 Il principio di proporzionalità non può opporsi al controllo, nei Paesi Bassi, dei quantitativi prodotti ma non venduti. Infatti, tale misura non eccede quanto necessario, tenuto conto della struttura del settore olandese del latte, ad assicurare un controllo efficace destinato ad evitare che quantitativi prodotti ma venduti al di fuori del regime del prelievo supplementare sul latte entrino nel circuito economico.
47 Neanche i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a misure di controllo come quelle di cui si discute nella causa principale. Da una lettura combinata dell’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento n. 536/93 e dell’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento emerge in modo chiaro e preciso che l’elenco delle misure enunciate al detto art. 7 non è tassativo e che gli Stati membri sono persino tenuti ad adottare, all’occorrenza, misure supplementari (v., a proposito dei criteri del principio di certezza del diritto, sentenza 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland-Stärke, Racc. pag. I‑2619, punto 43). Inoltre, la Corte ha dichiarato che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto comunitario e il comportamento di un’autorità nazionale corrispondente a tale atto (v., in tal senso, sentenza Emsland-Stärke, cit., punto 31). Un operatore economico non può pertanto legittimamente aspettarsi di non essere sottoposto a controlli supplementari.
48 Contrariamente a quanto fatto valere dal sig. Slob, una normativa quale quella sancita all’art. 11 della Zuivelverordening non modifica la base del prelievo supplementare. Essa è solo un mezzo di controllo aggiuntivo e deve essere applicata tenendo conto dello scopo dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 536/93, che consiste nel garantire una riscossione del prelievo supplementare conforme alle disposizioni comunitarie in vigore.
49 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione nel senso che il diritto comunitario non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell’esattezza dei conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell’esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario.
2) Il diritto comunitario non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell’esattezza dei conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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