Causa C‑509/04
Magpar VI BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Conservazione delle quote sociali acquisite per un periodo di cinque anni»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 17 gennaio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali
[Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis]
L’art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis, della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive 73/79 e 85/303, dev’essere interpretato nel senso che, quando una prima società di capitali, nei cinque anni successivi all’acquisizione delle quote sociali di una seconda società di capitali nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esentata dall’imposta sui conferimenti, cessa di essere in possesso di tali quote perché la seconda società si è essa stessa fusa con una terza società di capitali e, a causa di ciò, ha cessato di esistere, avendo la prima società ricevuto quale contropartita quote sociali della terza società, il requisito della conservazione per cinque anni delle quote inizialmente acquisite, previsto dalla lett. b) bis della disposizione in esame, non è trasferito alle quote della terza società detenute dalla prima società. Infatti, qualora la seconda operazione, che nella fattispecie è determinante, costituisca un’operazione di ristrutturazione di imprese riconducibili all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, il detto requisito di conservazione per cinque anni non è imposto. Esso vale unicamente per le operazioni che rientrano nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335, ovvero le operazioni di acquisizione di quote che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale di una società di capitali in cambio dell’attribuzione di quote della società acquirente.
Non è pertinente a tal proposito il fatto che l’art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335 si riferisca ad una «cessione» delle quote sociali detenute a seguito di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti, quando invece, in caso di fusione, la società incorporata cessa di esistere, di modo che non si possa parlare, in senso letterale, di cessione di quote. I termini della detta disposizione includono un’operazione di fusione per incorporazione che ha per conseguenza che le quote della società incorporata vengono annullate e che i loro titolari ricevono come contropartita quote della società incorporante.
(v. punti 30, 36, 40‑41, 45, 47, dispositivo 1‑2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 maggio 2006 (*)
«Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis – Imposta sui conferimenti – Esenzione – Presupposti –Conservazione delle quote sociali acquisite per un periodo di cinque anni»
Nel procedimento C-509/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 10 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nella causa
Magpar VI BV
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász (relatore) e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. M. De Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Afonso e dal sig. A. Weimar, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE (GU L 103, pag. 13), e 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra la società Magpar VI BV (in prosieguo: la «Magpar») e le autorità tributarie olandesi, riguardo al rifiuto da parte di queste ultime di accordare alla Magpar l’esenzione dall’imposta sui conferimenti sulla raccolta di capitali, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 ha per obiettivo di promuovere la libera circolazione dei capitali, per la creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Nell’ambito di tale obiettivo, come emerge dal sesto, settimo e ottavo ‘considerando’ di tale direttiva, essa è diretta ad armonizzare l’imposta alla quale sono sottoposti i conferimenti a società nella Comunità europea attraverso l’introduzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali che possa essere applicata soltanto una volta nel mercato comune e attraverso la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta unica sui conferimenti.
4 Così, ai sensi dell’art. 1 della direttiva 69/335, «[g]li Stati membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti».
5 L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335 dispone quanto segue:
«Fino all’entrata in vigore delle disposizioni adottate dal Consiglio in conformità del paragrafo 2:
a) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%;
b) tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali; gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la concessione della riduzione a quei casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali, unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale.
– le società che partecipano all’operazione abbiano la sede della direzione effettiva, o la sede statutaria, sul territorio di uno Stato membro;
(…)».
6 La direttiva 73/79 ha aggiunto alla suddetta disposizione della direttiva 69/335 la lett. b) bis, cosi formulata:
«[l]’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitale. Nel caso che tale percentuale sia raggiunta in seguito a più operazioni, soltanto l’operazione mediante la quale tale percentuale è raggiunta, nonché le operazioni successive che aumentano questa percentuale, beneficiano dell’aliquota ridotta.
Tuttavia la parte dell’imposta non percepita ai sensi della presente disposizione è dovuta, se la società acquirente non conserva, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione che fruisce del tasso ridotto, tutte le quote dell’altra società, e almeno il 75% del capitale sociale di questa società, da essa detenute in seguito a tale operazione, nonché quelle acquisite anteriormente e detenute al momento dell’operazione stessa. Il beneficio dell’aliquota ridotta resta tuttavia acquisito, se durante tale periodo dette quote sono cedute nel quadro di un’operazione alla quale si applichi l’aliquota ridotta ai sensi del primo comma o della lettera b) o nel quadro di una liquidazione della società acquirente.
Questa riduzione è subordinata alla condizione che:
– i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali, gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la concessione della riduzione ai casi in cui i conferimenti sono remunerati mediante attribuzione di quote sociali unitamente ad un versamento in contanti del 10% al massimo del loro valore nominale,
– la società che riceve il conferimento e la società le cui quote sono conferite abbiano la sede della direzione effettiva o la sede statutaria nel territorio di uno Stato membro».
7 La ratio di tale possibilità di usufruire di un tasso ridotto per l’imposta sui conferimenti è spiegata nei due ‘considerando’ della direttiva 73/79:
«considerando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [69/335] prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti per talune operazioni di ristrutturazione di società effettuate mediante conferimento dell’attivo;
considerando che occorre rendere possibile l’estensione dell’applicazione di quest’aliquota ridotta alle operazioni mediante le quali una società in via di costituzione o già esistente ottiene, in cambio delle quote sociali da essa emesse, una quantità di quote sociali di un’altra società tale da farla disporre di pieni poteri decisionali in quest’ultima società; che tale operazione è infatti assimilabile, sul piano economico, alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)».
8 La direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’imposta sui conferimenti (GU L 103, pag. 15), ha previsto un’ulteriore diminuzione del tasso dell’imposta sui conferimenti. Ai sensi del suo art. 1:
«L’aliquota dell’imposta sui conferimenti prevista all’art. 7 della direttiva [69/335] è fissata all’1% a partire dal 1° gennaio 1976».
9 L’art. 2 della direttiva 73/80 dispone:
«Le aliquote ridotte di cui all’art. 7, paragrafo 1, lettere b) e b) bis, della (…) direttiva [69/335] sono fissate dallo 0 allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 1976».
10 Al secondo ‘considerando’ della direttiva 85/303 si rileva che «gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese». Tuttavia, in considerazione del fatto che la diminuzione del gettito fiscale che deriverebbe dalla soppressione dell’imposta sui conferimenti risulterebbe inaccettabile per alcuni Stati membri, il terzo ‘considerando’ della detta direttiva enuncia che si deve «lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all’imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d’applicazione di tale imposta».
11 Peraltro, dopo l’enunciazione, nel quarto ‘considerando’ della direttiva 85/303, «che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti», l’art. 1, punto 2, della medesima direttiva ha sostituito l’art. 7 della direttiva 69/335 con il seguente testo:
«1. Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni (…) che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.
(…)».
12 Così, trattandosi delle condizioni per l’esenzione dall’imposta sui conferimenti, la direttiva 85/303 rinvia all’art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis, della direttiva 69/335.
La normativa nazionale
13 La disposizione precitata della direttiva 69/335 è stata trasposta nel diritto olandese dall’art. 37 della Wet op de belastingen van rechtsverkeer (legge olandese sull’imposta sugli atti giuridici, Stb. 1970, n. 611), come modificata dalla legge 13 dicembre 1996 (Stb. 1996, n. 652; in prosieguo: la «WBR»). Tale articolo prevede:
«1. Alle condizioni che saranno determinate da un provvedimento regolamentare generale, i conferimenti di capitale sociale sono esentati dall’imposta nei seguenti casi:
a. in caso di fusione, di scissione e di riorganizzazione interna;
(…)
2. L’esenzione prevista al n. 1, lett. a), si applica solo qualora:
a. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente azioni di un altro ente dello stesso tipo e, mediante tale operazione, acquisisca almeno il 75% delle azioni di tale ente o raggiunga una partecipazione al capitale sociale uguale o superiore al 75%;
b. un ente giuridico il cui capitale è costituito da azioni acquisti, dietro conferimento delle proprie azioni, esclusivamente la totalità del patrimonio, o la totalità dell’attività o un ramo aziendale di un altro ente dello stesso tipo;
(…)».
14 L’art. 14 del decreto di esecuzione 22 giugno 1971 (Stb. 1971, n. 393) della legge summenzionata, come modificato dal decreto 27 febbraio 1996 (Stb. 1996, n. 144), prevede le modalità di esenzione dall’imposta sui conferimenti. Tale articolo dispone:
«1. L’ammontare dell’imposta che non è percepito, ai sensi dell’art. 37, n. 1, lett. a), della legge nell’ambito di una fusione, ai sensi dell’art. 37, n. 2, lett. a), della legge, è tuttavia dovuto dall’ente se, nei cinque anni successivi alla data del conferimento, tale ente non sia più in possesso di tutte le azioni dell’altro ente che aveva acquisito o che già deteneva a tale data, e di almeno il 75% delle azioni dell’altro ente.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di alienazione delle azioni nell’ambito di una fusione o di una riorganizzazione interna, ai sensi dell’art. 37, n. 2, della legge, nonché in caso di dissoluzione o di liquidazione dell’ente che ha acquistato le azioni».
15 Ai sensi dell’art. 309 del secondo libro del codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek, Boek 2), la fusione in senso giuridico è l’atto giuridico compiuto da due o più persone giuridiche attraverso il quale una di esse acquisisce a titolo universale il patrimonio dell’altra o una nuova persona giuridica creata contemporaneamente da esse in virtù di tale atto giuridico acquisisce il patrimonio di entrambe a titolo universale. In virtù dell’art. 311, n. 1, dello stesso secondo libro, salvo la persona giuridica acquirente, le persone giuridiche che effettuano l’operazione di fusione cessano di esistere dal momento in cui la fusione produce i suoi effetti.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
16 Risulta dalla decisione di rinvio che, nel 1998, cinque società private si sono associate nella società in nome collettivo Magnus Management Consultants. Le quote di tali cinque società (in prosieguo: le «vecchie società») erano detenute da cinque diverse persone fisiche ciascuna delle quali, in quanto socio unipersonale, deteneva la totalità delle quote di una società.
17 Il 17 agosto 1998 sono state costituite le società Magpar, Magpar VIII BV e Magpar XI BV e, il 31 agosto 1998, le società Magpar II BV e Magpar V BV (in prosieguo: le «nuove società»). A una data non precisata, ma prossima al 31 agosto 1998, le nuove società hanno acquisito, unicamente attraverso uno scambio di quote sociali, la totalità delle quote delle vecchie società. Così la Magpar ha acquisito tutte le quote sociali della M. J. Hoffmann Beheer BV (in prosieguo: la «Hoffmann»), una delle vecchie società.
18 Il conferimento delle quote sociali della Hoffmann alla Magpar è stato esonerato dall’imposta sui conferimenti in virtù di quanto disposto dall’art. 37, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), della WBR.
19 Il 31 agosto 1998 è stata costituita la società Magnus Holding NV (in prosieguo: la «Holding») nel contesto di una fusione giuridica ai sensi dell’art. 309 del secondo libro del codice civile olandese. Al momento della detta fusione la Holding ha acquisito a titolo universale il patrimonio delle vecchie società, tra cui quello della Hoffmann. Le nuove società hanno acquisito, a causa di tale fusione, una parte delle quote sociali della Holding in proporzione al loro conferimento. Così la Magpar ha ricevuto una parte delle quote sociali della Holding, in proporzione all’acquisto da parte di quest’ultima del patrimonio della Hoffmann.
20 Il 31 agosto 1998 è stata altresì costituita una cooperativa ai sensi dell’art. 53 del secondo libro del codice civile olandese, la Coöperatie Pym UA (in prosieguo: la «Cooperativa»), alla quale hanno aderito, in qualità di membri, un certo numero di società, tra cui la Magpar. Quest’ultima ha ceduto alla Cooperativa, alla stessa data, le quote della Holding da essa detenute, come contropartita della concessione dei diritti di membro di tale Cooperativa.
21 Il 27 novembre 1998 la Holding è stata quotata alla Borsa di Amsterdam.
22 Il 5 febbraio 1999 la Magpar ha ricevuto un avviso di pagamento a posteriori dell’imposta sui conferimenti, per una somma di NLG 87 782, avviso che, a seguito di ricorso, è stato confermato dalle autorità tributarie olandesi. Poiché la Gerechtshof te Arnhem (Corte di appello di Arnhem) aveva dichiarato infondato il ricorso introdotto dalla Magpar, questa ricorreva in cassazione dinanzi allo Hoge Raad.
23 Lo Hoge Raad constata che la fusione giuridica, come regolata dal diritto olandese, costituisce un’operazione alla quale è applicabile l’esenzione dall’imposta sui conferimenti. Di conseguenza, l’acquisizione a titolo universale da parte della Holding del patrimonio delle vecchie società è stato esentato da tale imposta. Pertanto, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335, la durata di cinque anni per la conservazione delle quote, prevista alla prima frase di tale disposizione, non sarebbe opponibile alla Magpar per quanto concerne la cessione alla Holding delle quote della Hoffmann. Tuttavia lo Hoge Raad, considerata in particolare la sua precedente giurisprudenza, chiede se l’obbligo di conservazione non sia stato trasferito alle quote della Holding che la Magpar deteneva a seguito dell’acquisizione da parte della Holding delle quote della Hoffmann e se, di conseguenza, a causa della cessione alla Cooperativa delle quote della Holding che essa deteneva, la Magpar non sia divenuta debitrice dell’imposta sui conferimenti.
24 Il procuratore generale presso lo Hoge Raad, le cui conclusioni sono allegate alla decisione di rinvio, è dell’avviso che un trasferimento siffatto del divieto di cessione introdurrebbe una condizione supplementare all’esenzione di un’operazione quale la fusione attraverso lo scambio di quote sociali allorché il testo della direttiva 69/335 non lo permette, tanto più che tale traslazione sarebbe pregiudizievole per il debitore. Per tale ragione il procuratore generale ha richiesto di adire la Corte per ottenere una pronuncia pregiudiziale.
25 In tale contesto lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva [69/335], come modificato dalla direttiva [73/79], debba essere interpretato nel senso che qualora, entro cinque anni dall’acquisto di azioni nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esente da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni, poiché si è fusa la società in cui esse erano detenute, le condizioni di cui alla menzionata disposizione della direttiva devono valere per le azioni della società ricevente.
2) Se il fatto che la società in cui erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto dell’entrata in vigore di una fusione giuridica con un’altra società (art. 311, n. 1, del secondo libro del codice civile), cosicché non si possa parlare di una cessione di azioni in senso letterale, sia rilevante ai fini della soluzione della questione di cui sopra».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Il governo olandese rileva che, per risolvere tale questione, si deve fare riferimento all’obiettivo espresso nel secondo ‘considerando’ della direttiva 73/79, che consiste nel favorire le operazioni assimilabili alle operazioni di ristrutturazione previste all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, ovvero le operazioni attraverso le quali un’impresa ottiene una quantità di quote sociali di un’altra società tale da farla disporre di pieni poteri decisionali in quest’ultima società. L’esigenza di conservazione per cinque anni delle quote sociali acquisite, condizione per l’esenzione dall’imposta sui conferimenti, sarebbe quindi diretta a garantire la durevolezza dell’influenza decisionale da parte della società acquirente. Il mantenimento di tale influenza andrebbe garantito anche nel caso di una cessione ulteriore delle quote sociali inizialmente acquisite nel contesto di un’operazione anch’essa esentata dall’imposta sui conferimenti, poiché, attraverso tale operazione, l’ente cedente riceve quote sociali in cambio di quelle cedute.
27 Secondo il governo olandese, l’obbligo di conservazione per cinque anni viene quindi trasferito alle quote sociali acquisite nell’ambito della seconda operazione esentata dall’imposta sui conferimenti, che sono state sostituite alle quote sociali inizialmente acquisite, poiché, nel caso contrario, sarebbe attribuito un vantaggio fiscale sproporzionato alla seconda operazione. Quindi, in concreto, l’obbligo della Magpar di conservare per un periodo di cinque anni le quote sociali della Hoffmann sarebbe stato trasferito, per la parte dei cinque anni non ancora decorsi al momento della seconda operazione, alle quote sociali della Holding acquisite al momento di tale operazione in sostituzione delle quote sociali della Hoffmann.
28 Aderendo all’opinione espressa nelle conclusioni del procuratore generale presso lo Hoge Raad, la Commissione delle Comunità europee fa riferimento al testo letterale dell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335, il quale non prevede che si applichi un nuovo divieto di cessione alle quote sociali ricevute quale contropartita delle quote inizialmente acquisite nell’ambito di operazioni quali quella del giudizio principale. Di conseguenza, l’iniziale divieto di cessione non sarebbe trasferito alle quote sociali ulteriormente ottenute in cambio del conferimento della società interessata.
29 Quindi, ad avviso della Commissione, se entro il termine di cinque anni la società interessata perde il possesso delle quote inizialmente acquisite nel contesto di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti, a seguito di un’operazione anch’essa esentata dall’imposta sui conferimenti, l’esenzione perdura senz’altra condizione. In concreto, l’obbligo della Magpar di conservare per cinque anni le quote sociali della Hoffmann non sarebbe dunque stato trasferito alle quote sociali della Holding acquisite dalla Magpar in sostituzione delle quote sociali della Hoffmann.
30 Per risolvere utilmente la prima questione, che riflette la problematica principale all’esame del giudice a quo, si deve precisare, in via preliminare, che l’obbligo di conservare per cinque anni le quote di una società di capitali, acquisite da un’altra società di capitali, vale unicamente per le operazioni che rientrano nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335, ovvero le operazioni di acquisizione di quote che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale di una società di capitali in cambio dell’attribuzione di quote della società acquirente.
31 Un tale obbligo non è imposto, invece, quanto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva, ovvero le operazioni di acquisizione della totalità del patrimonio di una società di capitali oppure di uno o più rami della loro attività da parte di un’altra società di capitali in cambio dell’attribuzione di quote sociali di quest’ultima.
32 Tale conclusione risulta inequivocabilmente dalla lettera dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come integrata dalla direttiva 73/79. Infatti, tale ultima direttiva non ha modificato la lett. b) della disposizione in questione, ma ha aggiunto la lett. b) bis, prevedendo, per le operazioni ivi menzionate, un obbligo di conservazione per un periodo di cinque anni delle quote sociali acquisite.
33 Si desume dalla decisione di rinvio che la prima operazione di cui si tratta nella causa principale, ovvero l’acquisizione della Hoffmann da parte della Magpar, rientra nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335. Infatti, la Magpar ha acquisito, come contropartita dell’attribuzione delle proprie quote sociali, la totalità delle quote della Hoffmann la quale ha continuato ad esistere come società. Inoltre, per conservare il beneficio dell’esenzione prevista dalla disposizione in questione, la Magpar aveva l’obbligo, ai sensi di tale disposizione, di conservare le quote sociali della Hoffmann per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata effettuata l’operazione, salvo in caso di cessione di tali partecipazioni nell’ambito di un’operazione essa stessa esentata sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) o b) bis, della direttiva 69/335.
34 Dalla decisione di rinvio e, più in particolare, dalle conclusioni del procuratore generale presso lo Hoge Raad allegate a tale decisione risulta che la seconda operazione considerata nella causa principale, ovvero l’acquisizione della Hoffmann da parte della Holding, ricadeva nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335 ed era, per tale ragione, anch’essa esentata dall’imposta sui conferimenti. Infatti la Holding, attraverso la fusione giuridica, ha acquisito a titolo universale il patrimonio della Hoffmann detenuto dalla Magpar, in cambio dell’attribuzione a quest’ultima delle proprie quote sociali.
35 Nel caso di specie il giudice a quo solleva la questione se l’obbligo della Magpar di conservare le quote sociali della Hoffmann per cinque anni sia stato trasferito, per la parte dei cinque anni non ancora decorsi, alle quote sociali della Holding ricevute dalla Magpar nell’ambito della seconda operazione di fusione e, in caso affermativo, se quest’ultima abbia perso il beneficio dell’esenzione a causa del fatto che essa non deteneva più tali quote sociali della Holding a seguito della terza operazione effettuata in tale periodo, in cambio dell’attribuzione dei diritti di membro della Cooperativa.
36 La soluzione di tale questione è connessa alla considerazione che la seconda operazione, determinante nella fattispecie in questione, ovvero l’acquisizione a titolo universale del patrimonio della Hoffmann da parte della Holding, rientra nell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335. Orbene, come esplicitato ai punti 30 e 31 della presente sentenza, per le operazioni di ristrutturazione di imprese rientranti in tale disposizione non è richiesta la conservazione per cinque anni delle quote sociali acquisite in una società di capitali, posto che, nella fattispecie, la perdita di tali quote ha comportato l’acquisizione a titolo universale del patrimonio della Hoffmann da parte della Holding e che la Hoffmann stessa ha cessato di esistere.
37 Tale interpretazione corrisponde non soltanto alla lettera della disposizione in esame, ma anche all’evoluzione delle summenzionate direttive comunitarie in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, descritte ai punti 5‑12 della presente sentenza. Così, la direttiva 73/79 ha esteso il campo di applicazione dei tassi ridotti dell’imposta sui conferimenti la direttiva 73/80 ha previsto la diminuzione tanto del tasso dell’imposta sui conferimenti quanto dei tassi ridotti di quest’ultima, mentre la direttiva 85/303 ha lasciato agli Stati membri la possibilità di esentare dall’imposta sui conferimenti tutto o parte delle operazioni rientranti nel suo campo di applicazione ed ha imposto l’esenzione delle operazioni fino ad allora assoggettate a tassi ridotti.
38 Inoltre, tale interpretazione è conforme allo spirito e alla finalità della normativa summenzionata, che tende a facilitare sempre più la circolazione dei capitali legata ad operazioni di concentrazione di imprese nonché a dare a queste ultime la possibilità di adottare, senza ostacoli inutili, le strutture e le forme societarie più adatte alle esigenze di una realtà economica in evoluzione permanente.
39 Infine, come rilevato nelle conclusioni del procuratore generale presso lo Hoge Raad, nonché dall’avvocato generale ai paragrafi 31‑37 delle sue conclusioni e dalla Commissione, si deve constatare che la soluzione contraria sottoporrebbe il mantenimento del beneficio dell’esenzione dall’imposta sui conferimenti ad una condizione supplementare, che costituirebbe, nell’ottica della normativa summenzionata, un requisito inutile e pregiudizievole alle operazioni di ristrutturazione delle imprese. In un contesto siffatto è necessario considerare che, se il legislatore comunitario avesse voluto inserire un tale requisito, lo avrebbe previsto in maniera esplicita.
40 Risulta da quanto precede che l’art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis, della direttiva 69/335 deve essere interpretato nel senso che, quando una prima società di capitali, nei cinque anni successivi all’acquisizione delle quote sociali di una seconda società di capitali nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esentata dall’imposta sui conferimenti, cessa di essere in possesso di tali quote perché la seconda società si è essa stessa fusa con una terza società di capitali e, a causa di ciò, ha cessato di esistere, avendo la prima società ricevuto quale contropartita quote sociali della terza società, il requisito della conservazione per cinque anni delle quote inizialmente acquisite, previsto dalla lett. b) bis della disposizione in esame, non è trasferito alle quote della terza società detenute dalla prima società.
Sulla seconda questione
41 Con la seconda questione si chiede se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, che l’art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335 si riferisca ad una «cessione» («[…] se […] dette quote sono cedute […]»), allorquando, in caso di fusione, la società incorporata cessa di esistere, come nella causa principale, di modo che non si possa parlare, in senso letterale, di cessione di quote.
42 Come risulta dal punto 4.3.9 delle conclusioni del procuratore generale presso lo Hoge Raad, tale questione trova la sua ragione di essere nel diritto olandese, secondo il quale, in caso di fusione giuridica, le azioni della società incorporata detenute da un azionista vengono annullate e questi riceve d’ufficio, come contropartita, azioni della società incorporante.
43 A tal riguardo occorre rilevare che il concetto di operazione di fusione, nelle sue differenti forme, è concepito in termini ampi dalla terza direttiva del Consiglio 9 ottobre 1978, 78/855/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295, pag. 36), da cui si possono dedurre, per analogia, taluni elementi utili per la soluzione della questione in esame. All’art. 3, n. 1, di tale direttiva, la fusione per incorporazione è, infatti, definita come «l’operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un’altra l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante». Gli stessi termini sono usati, mutatis mutandis, all’art. 4, n. 1, di tale direttiva, riguardante la fusione mediante costituzione di una nuova società, e al suo art. 24, concernente l’incorporazione di una società in un’altra che possiede la totalità delle azioni della prima.
44 La direttiva 69/335 non definisce la nozione di «cessione», senza per questo rinviare a tal fine al diritto degli Stati membri. Tale nozione deve quindi essere oggetto nell’intera Comunità di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 12 ottobre 2004, causa C‑55/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9387, punti 44 e 45 e giurisprudenza citata).
45 Pertanto, in considerazione segnatamente del fatto che l’art. 7, n. 1. lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335 mira a mantenere il beneficio dell’esenzione fiscale voluta dalla normativa comunitaria, come chiarito sopra, occorre considerare che i termini «se (…) dette quote sono cedute» rivestono una portata comunitaria e non devono essere interpretati in maniera restrittiva. Tali termini includono un’operazione di fusione per incorporazione che ha per conseguenza che le quote della società incorporata vengono annullate e che i loro titolari ricevono come contropartita quote della società incorporante.
46 Anche se, conformemente al diritto di uno Stato membro, il venir meno delle quote della società incorporata e l’attribuzione di quote della società incorporante costituiscono situazioni giuridiche distinte, esse sono nondimeno operazioni economicamente indissociabili nei limiti in cui le quote della società incorporante siano attribuite quale contropartita delle quote della società incorporata e in maniera proporzionale al valore di queste ultime. A tal riguardo la tecnica giuridica attraverso la quale si effettua una fusione nel diritto nazionale non può influire sull’esistenza di uno stretto e reale vincolo di natura economica. La nozione di «cessione» deve dunque essere intesa, in un tale contesto, in quanto nozione generica che include tali operazioni.
47 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che il fatto che l’art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335 si riferisca ad una «cessione» delle quote sociali detenute a seguito di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti non è pertinente ai fini della soluzione della prima questione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 7, n. 1, lett. b) e b) bis, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che, quando una prima società di capitali, nei cinque anni successivi all’acquisizione delle quote sociali di una seconda società di capitali nell’ambito di una fusione per scambio di azioni esentata dall’imposta sui conferimenti, cessa di essere in possesso di tali quote perché la seconda società si è essa stessa fusa con una terza società di capitali e, a causa di ciò, ha cessato di esistere, avendo la prima società ricevuto quale contropartita quote della terza società, il requisito della conservazione per cinque anni delle quote inizialmente acquisite, previsto dalla lettera b) bis della disposizione in esame, non è trasferito alle quote della terza società detenute dalla prima società.
2) Il fatto che l’art. 7, n. 1, lett. b) bis, secondo comma, seconda frase, della direttiva 69/335, come modificata dalle direttive 73/79 e 85/303, si riferisca ad una «cessione» delle quote sociali detenute a seguito di un’operazione esentata dall’imposta sui conferimenti non è pertinente ai fini della soluzione della prima questione.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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