Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 30 marzo 2006 — Strintzis Lines Shipping / Commissione
(Causa C‑110/04 P)
[«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Poteri di verifica della Commissione»]
1. Ricorso di annullamento — Motivi (Art. 230 CE) (v. punto 28)
2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di verifica della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 30-31)
3. Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri — Diritto delle persone fisiche all’inviolabilità del domicilio (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14) (v. punti 32-33)
4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di verifica della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14) (v. punti 36-39, 46)
5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 44, 54-55)
6. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mancata identificazione dell’errore di diritto invocato — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 59)
7. Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 63)
Oggetto:
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003, Strintzis Lines Shipping SA/Commissione (T-65/99), che respinge il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 85 del Trattato CE (IV/34466 — Greek Ferry Boats)
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.
L’impugnazione incidentale della Commissione delle Comunità europee è respinta.
La Strintzis Lines Shipping SA è condannata a sopportare il 90% delle spese.
La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10 % delle spese.
Full & Egal Universal Law Academy