Causa C-161/04
Repubblica d’Austria
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
«Cancellazione dal ruolo»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 26 gennaio 2006
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 6 settembre 2006 ?I – 0000
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
6 settembre 2006 (*)
«Cancellazione dal ruolo»
- 758 432 -
Nella causa C- 161/04,
avente ad oggetto un ricorso d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 30 marzo 2004,
Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. H. Dossi e E. Riedl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dalla sig.ra M. Gómez-Leal e dal sig. U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,
convenuti,
sostenuti da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 3 luglio 2006, la Repubblica d’Austria informava la Corte, conformemente all’art. 78 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti del ricorso.
2 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2006, il Parlamento chiedeva, in applicazione dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, che la Repubblica d’Austria fosse condannata alle spese.
3 Il Consiglio non depositava entro il termine assegnato osservazioni sulla rinuncia.
4 Ai sensi dell’art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle osservazioni sulla rinuncia.
5 Occorre quindi condannare la Repubblica d’Austria alle spese esposte dal Parlamento.
6 Il Consiglio sopporterà le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della Repubblica d’Austria a tali spese.
7 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
8 La Commissione sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi, il presidente della Prima Sezione della Corte così provvede:
1) La causa C-161/04 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese esposte dal Parlamento europeo.
3) Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
Lussemburgo, 6 settembre 2006
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. Jann
* Lingua processuale: il tedesco.
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