Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 11 maggio 2006 – Confcooperative e altri
(Causa C-231/04)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Relazioni esterne — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall’Ungheria — Indicazione geografica “Tokaj” — Scambio di lettere — Possibilità di utilizzare il termine “Tocai” nella menzione “Tocai friulano” o “Tocai italico” per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (“v.q.p.r.d.”), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 — Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio — Validità — Fondamento giuridico — Art. 133 CE — Principi di diritto internazionale relativi ai trattati — Artt. 22‑24 dell’accordo TRIPs — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà»
1. Questioni pregiudiziali — Soluzione che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza — Questione pregiudiziale identica ad una questione su cui si è già statuito — Applicazione dell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3) (v punti 3‑4)
2. Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Conclusione — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (Art. 133 CE; Accordo di associazione CE‑Ungheria; Accordo CE-Ungheria sui vini) (v. punto 8, dispositivo 1-2)
3. Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (Accordo CE-Ungheria, art. 4, n. 5) (v. punto 8, dispositivo 3-4)
4. Accordi internationazionali — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) (Accordo TRIPs, artt. 22-24) (v. punto 8, dispositivo 5)
5. Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Diritto di proprietà — Restrizioni (Accordo CE-Ungheria sui vini) (v. punto 8, dispositivo 6)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Validità dell’accordo CE/Ungheria 23 novembre 1993, sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Validità di uno scambio di lettere tra le parti dell’accordo che stabilisce un divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in Italia dopo il 2007.
Dispositivo
L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altro, concluso ed approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE, non costituisce la base giuridica della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
L’art. 133 CE, richiamato al preambolo della decisione 93/724, costituisce una base giuridica appropriata per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione “Tocai”, dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, dell’accordo medesimo.
La dichiarazione congiunta concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.
Gli artt. 22‑24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinente al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona di origine del prodotto in modo da non indurre in errore i consumatori.
Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo, ma non figura nell’accordo stesso.
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