Causa C-420/04 P
Georgios Gouvras
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Assegnazione — Comando nell’interesse del servizio — Modifica con effetto retroattivo della sede di servizio e dei diritti economici ad essa connessi — Ripetizione dell’indebito»
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 luglio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2. Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Presupposti — Irregolarità evidente del versamento — Dipendente comandato nell’interesse del servizio nel suo paese di origine — Versamento dell’indennità di dislocazione e beneficio del coefficiente correttore della precedente sede di servizio
[Statuto del personale, artt. 38, lett. d), e 85; allegato VII, art. 4]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Ricevibilità — Presupposti
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
1. Risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
Il Tribunale, pertanto, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
(v. punti 48-49)
2. Il principio del mantenimento della retribuzione globale del dipendente comandato nell’interesse del servizio non può indurre l’amministrazione a concedere a quest’ultimo indennità e privilegi ai quali non ha diritto. Di conseguenza, poiché la sede di servizio di un dipendente comandato nell’interesse del servizio avrebbe dovuto essere fissata nel luogo di esercizio delle funzioni che era chiamato a svolgere nell’ambito del suo comando, si deve considerare che l’interessato ha indebitamente percepito, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, le somme versate dall’amministrazione in conseguenza della mancata considerazione del mutamento della sua sede di servizio.
Riguardo, più in particolare, all’indennità di dislocazione, pur se, in un primo tempo, l’istituzione non è stata chiara e ha impiegato diversi mesi per pronunciarsi in merito ai diritti del dipendente comandato, un dipendente di normale diligenza, di esperienza e grado elevati, non poteva ignorare che il pagamento dell’indennità di dislocazione è connesso a una dislocazione ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, che non sussiste nel caso di un dipendente comandato ad esercitare le sue funzioni nel suo paese d’origine.
Le disposizioni dello Statuto non potevano rafforzare nel funzionario comandato l’idea di vantare un diritto al mantenimento della sua sede di servizio e di tutte le indennità che ivi percepiva. Da un lato, lo Statuto non contiene esplicite disposizioni per quanto riguarda la determinazione della sede di servizio del dipendente in caso di comando e, dall’altro, subordina espressamente ad alcune condizioni il pagamento delle indennità in questione.
(v. punti 57, 59-60)
3. Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
(v. punto 65)
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
14 luglio 2005 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Assegnazione – Comando nell’interesse del servizio – Modifica con effetto retroattivo della sede di servizio e dei diritti economici ad essa connessi – Ripetizione dell’indebito»
Nel procedimento C-420/04 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 29 settembre 2004,
Georgios Gouvras, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dal sig. J.-N. Louis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione (relatore), e dai sigg. J.‑P. Puissochet e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Nell’impugnazione il sig. Gouvras chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 luglio 2004, cause riunite T‑180/02 e T‑113/03, Gouvras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑987; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi diretti all’annullamento, da un lato, della decisione 14 agosto 2001 della Commissione delle Comunità europee che fissa, con effetto retroattivo dal 1° novembre 2000 e per l’intero periodo del suo comando nell’interesse del servizio, la sua sede di servizio ad Atene e con cui si richiede la ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di tale decisione (in prosieguo: la «decisione 14 agosto 2001») e, dall’altro, della decisione 30 aprile 2002 di detta istituzione, che limita al 35% la quota della sua retribuzione trasferibile in Lussemburgo durante il periodo di comando.
Contesto normativo
2 L’art. 37, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») definisce il comando nell’interesse del servizio in tali termini:
«Per comando s’intende la posizione del funzionario titolare che, con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina,
a) nell’interesse del servizio:
– viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione;
(...)».
3 L’art. 38 dello Statuto precisa le norme applicabili a questo tipo di distacco come segue:
«Il comando nell’interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:
a) è disposto dall’autorità che ha il potere di nomina sentito l’interessato;
b) la durata è fissata dall’autorità che ha il potere di nomina;
c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l’interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
d) il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell’istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;
(...)
f) il funzionario comandato conserva l’impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;
g) al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell’impiego che occupava in precedenza».
4 L’art. 85 dello Statuto invece disciplina la ripetizione dell’indebito nei seguenti termini:
«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».
5 La sede di servizio durante il periodo di comando ha un’incidenza sull’applicabilità degli artt. 4, 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto, che disciplinano rispettivamente l’indennità di dislocazione, l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera.
6 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto:
«1. Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario è concessa:
a) al funzionario:
– che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e
– che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale;
b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale».
7 L’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto recita:
«1. Un’indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all’assegno di famiglia, e pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all’assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell’indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello statuto.
(...)
Un’indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio al funzionario costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto.
3. (...)
L’indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l’avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ha diritto all’assegno di famiglia, nella sede di servizio.
4. Al funzionario avente diritto all’assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio viene corrisposta soltanto la metà dell’indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3 [dell’allegato VII dello Statuto]. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se il funzionario è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, il funzionario non ha diritto ad un’indennità di prima sistamazione.
(...)».
8 L’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto prevede quanto segue:
«1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un’indennità giornaliera (...)
2. (...)
In nessun caso l’indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 20 dello statuto.
(...)».
9 L’art. 17 dell’allegato VII dello Statuto ha il seguente tenore:
«1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni.
2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello statuto, il funzionario può:
a) far trasferire regolarmente, tramite l’istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l’importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio
(...)
b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l’interessato debba assumersi fuori del paese sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;
c) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire – a prescindere da questi trasferimenti regolari – le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra.
3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall’articolo 63, secondo comma, dello statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
10 L’art. 1 della regolamentazione che fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei funzionari (in prosieguo: la «regolamentazione comune»), entrata in vigore il 1° gennaio 1980, con effetto dal 1° aprile 1979, dispone:
«In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto, il funzionario può regolarmente trasferire, tramite l’istituzione, facendone richiesta, una parte dei suoi emolumenti non superiore all’importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio, cui sia stato applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario nella sua sede di servizio».
11 L’art. 2 della normativa comune così recita:
«In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’allegato VII dello statuto, il funzionario può inoltre regolarmente trasferire, tramite l’istituzione, facendone richiesta, una parte dei suoi emolumenti superiore all’importo di cui all’articolo 1, purché tali trasferimenti siano destinati a coprire spese risultanti da oneri regolari e comprovati che l’interessato abbia fuori del paese in cui trovasi la sua sede di servizio.
Si considerano spese che giustificano tali trasferimenti:
– su presentazione di un attestato scolastico o universitario, le spese per gli studi dei figli per i quali il funzionario ha diritto all’assegno per figlio a carico (...)
– (…)
– su presentazione dell’atto notarile e del contratto di mutuo, il rimborso di un prestito ipotecario (...)».
12 L’art. 3 della regolamentazione comune ha il seguente tenore:
«Il totale dei trasferimenti regolari di cui agli articoli 1 e 2 non può essere superiore al 35% della retribuzione mensile netta».
13 Ai sensi dell’art. 5 della regolamentazione comune:
«In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera c) dell’allegato VII dello statuto, l’autorità che ha il potere di nomina, a titolo del tutto eccezionale e in casi debitamente giustificati, può autorizzare il funzionario a trasferire, tramite l’istituzione, le somme di cui desideri poter disporre in una delle monete di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di detto allegato. L’autorizzazione viene concessa sulla base di un esame dei motivi addotti».
14 Infine, l’art. 6, quarto comma, della regolamentazione comune prevede quanto segue:
«L’istituzione verifica regolarmente che le condizioni che hanno giustificato l’autorizzazione di trasferimento continuino a sussistere; essa pone fine al trasferimento se constata che tali condizioni non sussistono più».
15 La direttiva interna della Commissione 30 luglio 1993, riguardante le modalità d’applicazione della regolamentazione comune, pubblicata nel Bollettino Informazioni amministrative n. 815 dell’11 agosto 1993, dispone quanto segue:
«1. Alle condizioni stabilite all’articolo 2 della regolamentazione comune (…), il funzionario ha la possibilità di far procedere a trasferimenti regolari di importi che superano il massimale indicato all’articolo 1.
– Detti trasferimenti devono essere destinati a coprire delle spese previste all’articolo 2 della regolamentazione [comune]
(…)
3. L’intervento del sistema di trasferimento per il tramite dell’istituzione è ammesso solo nei casi in cui l’ubicazione degli oneri e delle relative spese si trovi al di fuori del paese di assegnazione del funzionario e concerne il paese corrispondente alla divisa di trasferimento (...)».
Fatti
16 I fatti all’origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono descritti come segue nell’ambito di quest’ultima:
«15 Il 1° giugno 1982 il ricorrente veniva nominato dipendente in prova presso la Commissione delle Comunità europee e assegnato a Lussemburgo come amministratore di grado A 6.
16 Veniva nominato in ruolo con decisione 25 febbraio 1983, entrata in vigore il 1° marzo successivo, e quindi promosso al grado A 5 nel 1987, al grado A 4 nel 1991 e infine al grado A 3, il 1° marzo 1999, in qualità di capo unità.
17 In seguito alla riorganizzazione di tutti i servizi della Commissione il 1° ottobre 1999 veniva designato capo dell’unità “Analisi della sanità pubblica, sviluppo della politica e della sanità negli altri ambiti politici” della direzione “Sanità pubblica” di cui alla direzione generale (DG) “Sanità e tutela dei consumatori”.
18 D’intesa con tutte le parti interessate, il 6 ottobre 2000 la sua DG ha chiesto alla DG “Personale e amministrazione” della Commissione il comando del ricorrente nell’interesse del servizio presso il Ministero della Sanità greco, conformemente agli artt. 37, lett. a), primo trattino, e 38 dello Statuto.
19 A tale scopo veniva assegnato, mediante decisione risalente al 27 ottobre successivo, presso il direttore della direzione “Sanità pubblica” della DG “Sanità e tutela dei consumatori” della Commissione, in qualità di consigliere ad personam. Detta decisione entrava in vigore il 1° novembre successivo.
20 La Commissione procedeva successivamente al comando del ricorrente nell’interesse del servizio, con decisione 21 novembre 2000, formulata nei seguenti termini:
“Articolo 1
Ai sensi degli artt. 37, [lett.] a), primo trattino, e 38 dello Statuto, si è deciso di disporre il comando nell’interesse del servizio presso il Ministero (...) della Sanità [greco] del sig. Georgios Gouvras (n. [di] pers[onale] 04295), dipendente di grado A 3 alla direzione generale ‘Sanità e tutela dei consumatori’.
Articolo 2
Il sig. Georgios Gouvras è collocato nella posizione di comando nell’interesse del servizio a partire dal 1° novembre 2000 fino al 31 ottobre 2001”.
21 Considerato il carattere temporaneo del comando del ricorrente, la sua famiglia rimaneva in Lussemburgo, ove i suoi figli proseguivano gli studi e il coniuge, a sua volta dipendente delle Comunità europee, manteneva la propria assegnazione.
22 La Commissione continuava a versare la retribuzione al ricorrente in Lussemburgo, comprensiva dell’indennità di dislocazione, cui veniva applicato il coefficiente correttore 100. È pacifico che durante il periodo del suo comando il ricorrente non ha percepito nessuna retribuzione da parte dell’amministrazione greca.
23 Con messaggio elettronico del 23 luglio 2001 il ricorrente chiedeva il pagamento delle spese di viaggio annuale forfettarie, per sé e i propri figli, dalla sua sede di servizio al suo luogo di origine.
24 Con nota del 26 luglio seguente la sig.ra Martine Reicherts, direttore della direzione “Amministrazione e gestione del personale Lussemburgo e Ispra” della DG “Personale e amministrazione” della Commissione chiedeva al capo dell’unità “Statuto” della direzione “Diritti e obblighi; politica e azioni sociali” di detta DG, il sig. Adrian Barnett, di “precisare l’interpretazione da darsi alla sede di servizio del sig. Gouvras, eventualmente dopo la consultazione del servizio giuridico, tenuto conto (...) della giurisprudenza in tale materia (sentenza [del Tribunale] 28 febbraio 1996, causa T‑15/95, do Paço Quesado/Commissione [Racc. PI pagg. I-A-57 e II-171], in particolare punti 26 [-] 30)”.
25 In detta nota la sig.ra Reicherts constatava:
“Poiché la decisione relativa al comando non precisa la sede di servizio dell’interessato, i miei servizi hanno incontrato difficoltà al momento dei pagamenti e dei rimborsi spettanti all’interessato, che sono state oggetto di scambi di corrispondenza tra l’[unità ‘Personale Lussemburgo’ della direzione ‘Amministrazione e gestione del personale Lussemburgo e Ispra’, facente capo alla direzione generale ‘Personale e amministrazione’ e l’unità ‘Gestione dei diritti individuali’, direzione ‘Diritti e obblighi; politica e azioni sociali’ di detta direzione generale], e che sono state sollevate nell’ambito di una riunione tenutasi a Bruxelles, senza che sia stato peraltro possibile raggiungere una posizione definitiva”.
26 A seguito della risposta del sig. Barnett, il 14 agosto 2001 la sig.ra Reicherts inoltrava la seguente lettera (…) al ricorrente:
“[In] seguito [alla] Sua domanda (...), l’unità (...) ‘Personale Lussemburgo’ ha nuovamente chiesto dei chiarimenti [all]’unità ‘Statuto’ in merito all’applicazione delle disposizioni regolamentari alla sua situazione. Allego alla presente la corrispondenza intercorsa in tale occasione.
Da tale risposta, fornita il 31 luglio 2001, emerge che:
– conformemente all’art. 38 dello Statuto Lei ha il diritto di chiedere il rimborso, dietro presentazione di documenti giustificativi, di tutte le spese sostenute a motivo del suo comando;
– si deve decurtare dal suo stipendio qualsiasi eventuale reddito proveniente dal Ministero (...) della Sanità [greco] presso il quale Lei è stato distaccato;
– essendo distaccato ad Atene [Grecia], la sua sede di servizio deve essere stabilita in tale città con effetto dal 1° novembre 2000;
– pertanto non si ravvisa motivo per mantenere il suo diritto all’indennità di dislocazione a partire da tale data, né al rimborso delle spese di viaggio annuali;
– occorre applicare alla sua retribuzione il coefficiente correttore della Grecia;
– la sua retribuzione deve esserLe versata in Grecia;
(...).
Al fine di garantirle la continuità nel pagamento del suo stipendio, la corresponsione relativa al [mese di] settembre 2001 sarà effettuata, in base ai diritti sopra menzionati, sul suo conto bancario in Lussemburgo. L’ufficio stipendi la informerà all’inizio di settembre 2001 circa l’esatto importo che dovrà essere trattenuto sulle sue future retribuzioni e rimarrà a sua disposizione per definire le esatte modalità di deduzione. In tale fase, l’importo globale da dedurre può essere stimato nella misura di EUR 31 000 a titolo puramente indicativo, escludendo la deduzione a titolo di viaggio annuale”.
27 Il ricorrente veniva a conoscenza di tale lettera tramite fax risalente all’11 settembre 2001 e il 14 di detto mese la riscontrava con una lettera circostanziata in cui chiedeva la rettifica della decisione in questione e varie altre informazioni. In detta lettera, il ricorrente illustrava anche le difficoltà emerse nell’ottenere indicazioni precise in merito alle condizioni del suo comando e menzionava tutte le persone da lui consultate a tale proposito, ossia la sig.ra J. Lavaud, dell’unità “Personale statutario ed esperti nazionali distaccati”, direzione “Politica del personale”, della DG “Personale e amministrazione” della Commissione, la sig.ra Perez-Silvan, dell’unità “Gestione dei diritti individuali”, direzione “Diritti e obblighi; politica e azioni sociali” della medesima DG e il sig. D. Janssens, capo dell’unità “Personale, bilancio e altre risorse”, direzione “Affari generali” della DG cui era assegnato il ricorrente. Quest’ultimo aggiungeva di non aver ricevuto, dopo la sua partenza, alcuna nota da parte dei servizi della Commissione riguardo alle condizioni del suo comando, per avvertirlo che quest’ultimo veniva effettuato a suo rischio e pericolo dal punto di vista finanziario con eventuale ricupero delle somme indebitamente versate.
28 La sig.ra Reicherts rispondeva con nota del 2 ottobre 2001 (in prosieguo: la “decisione 2 ottobre 2001”), con cui invitava il ricorrente a contestare, se lo desiderava, la decisione attinente alla nuova fissazione dei suoi diritti finanziari presentando un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
29 Il 10 ottobre seguente il sig. F. Augendre, dell’unità “Personale Lussemburgo” della direzione “Amministrazione e gestione del personale Lussemburgo e Ispra” facente capo alla DG “Personale e amministrazione” della Commissione, trasmetteva una nota al ricorrente informandolo che, a seguito della decisione 14 agosto 2001, il calcolo per la rettifica della sua retribuzione durante il suo comando si sarebbe concretizzato, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, in una ritenuta di EUR 1 342,30 per il mese di novembre 2001 e di EUR 1 342,16 per i mesi da dicembre 2001 a novembre 2003, ovvero un totale di 24 trattenute mensili.
30 Il 22 ottobre 2001 il ricorrente presentava all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l“APN”) un reclamo diretto all’annullamento della decisione 14 agosto 2001 e della decisione 2 ottobre 2001, nonché di tutte le buste paga che davano attuazione alla prima delle suddette decisioni.
31 Con messaggio elettronico del 31 ottobre 2001 il ricorrente veniva informato in merito alla decisione del sig. David Byrne, membro della Commissione incaricato delle questioni di sanità e tutela dei consumatori, di richiamarlo a Lussemburgo quello stesso giorno, a motivo delle sfide cui la Commissione doveva far fronte in materia di bioterrorismo.
32 Con decisione 11 dicembre 2001, vigente dal 1° novembre 2001, la Commissione poneva termine al comando nell’interesse del servizio del ricorrente presso il Ministero della Sanità greco e lo “riassegnava” in qualità di consigliere ad personam presso il direttore della direzione “Sanità pubblica” della DG “Sanità e tutela dei consumatori”. Tale decisione veniva annullata e sostituita dalla decisione della Commissione 6 febbraio 2002, con la quale il ricorrente era “reintegrato” nelle sue funzioni di consigliere ad personam dello stesso direttore.
33 Il reclamo del ricorrente veniva respinto dall’APN mediante decisione 22 febbraio 2002, pervenutagli il 1° marzo seguente.
34 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2002, il ricorrente proponeva un ricorso diretto contro la decisione 14 agosto 2001 (causa T-180/02).
35 In conseguenza della decisione della Commissione di fissare ad Atene la sua sede di servizio, il 28 gennaio 2002 il ricorrente presentava una domanda diretta al trasferimento della quota della sua retribuzione necessaria per coprire gli oneri regolari e comprovati che, a suo dire, doveva sostenere in Lussemburgo, luogo della sua abituale sede di servizio e della sua residenza principale.
36 L’8 marzo successivo il ricorrente presentava una seconda domanda diretta alla concessione dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera, conformemente agli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto, in considerazione delle sue entrate in servizio verificatesi, rispettivamente, il 1° novembre 2000 ad Atene e il 1° novembre 2001 a Lussemburgo.
37 Con decisioni 30 aprile 2002 (in prosieguo: le “decisioni 30 aprile 2002”), l’amministrazione, da una parte, accoglieva la sua domanda di trasferimento dalla Grecia al Lussemburgo, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto, di una quota della sua retribuzione netta per il periodo compreso tra i mesi di novembre 2000 e ottobre 2001, entro il limite tuttavia del 35% della detta retribuzione, e, dall’altra, informava il ricorrente in merito al rigetto della sua domanda diretta al pagamento dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera».
I ricorsi dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2002, il sig. Gouvras presentava un primo ricorso diretto contro la decisione 14 agosto 2001 (causa T‑180/02). La Commissione chiedeva il rigetto di tale ricorso.
18 Il ricorrente proponeva un secondo ricorso, diretto contro le decisioni 30 aprile 2002 (causa T-113/03). La Commissione chiedeva il rigetto anche di tale ricorso.
19 A sostegno del suo ricorso contro la decisione 14 agosto 2001 il ricorrente invocava tre motivi.
20 Con il suo primo motivo egli rilevava che la Commissione aveva violato gli artt. 37, primo comma, lett. a), primo trattino, e 38, lett. a), dello Statuto, in quanto essa, da un lato, aveva contravvenuto all’obbligo di consultarlo prima del suo comando e, dall’altro, ne aveva stabilito con effetto retroattivo la sede di servizio ad Atene.
21 A tale riguardo il Tribunale dichiarava, ai punti 70‑86 della sentenza impugnata, da un lato, che l’amministrazione era legittimata ad attendersi dal ricorrente, tenuto conto del suo grado, un elevato livello di conoscenza delle procedure amministrative nonché statutarie e, dall’altro, che la sede di servizio di un dipendente coincide, in linea di principio, con il luogo in cui quest’ultimo esercita le sue funzioni e che, disponendo il comando del ricorrente presso il Ministero della Sanità greco, la Commissione, implicitamente, ne fissava il luogo della sede di servizio ad Atene.
22 Il Tribunale concludeva quindi, al punto 87 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva giustamente stabilito la sede di servizio del ricorrente ad Atene e, pertanto, respingeva il primo motivo addotto da quest’ultimo a sostegno del suo primo ricorso.
23 Con il suo secondo motivo il ricorrente sosteneva che la Commissione aveva contravvenuto all’art. 85 dello Statuto e aveva adottato una decisione arbitraria, in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine, non avendogli fornito, in tempo utile, informazioni affidabili che gli consentissero di verificare se, tenuto conto dei suoi impegni finanziari, potesse accettare il proprio comando ad Atene con una retribuzione considerevolmente ridotta, data l’applicazione del coefficiente correttore vigente per la Grecia e l’abolizione dell’indennità di dislocazione.
24 A tale proposito, il Tribunale rammentava, al punto 102 della sentenza impugnata, che la ripetizione dell’indebito presuppone, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, un’irregolarità del pagamento di cui il beneficiario ha avuto conoscenza o la cui erroneità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.
25 Per quanto riguarda, in primo luogo, la conoscenza da parte del ricorrente dell’irregolarità del pagamento dal momento che la sede di servizio di quest’ultimo si sarebbe dovuta fissare ad Atene, il Tribunale dichiarava, al punto 108 della sentenza impugnata, che il sig. Gouvras aveva indebitamente percepito le somme che gli sono state corrisposte in conseguenza della fissazione a Lussemburgo della sua sede di servizio.
26 Al punto 109 della sentenza impugnata il Tribunale precisa tuttavia che tali somme potevano dare luogo a ripetizione solo se l’irregolarità commessa dall’amministrazione era talmente evidente che il ricorrente non poteva non accorgersene. Al punto 111 di detta sentenza il Tribunale osservava che, sebbene la Commissione non sia stata chiara e abbia impiegato diversi mesi per pronunciarsi in merito ai diritti del sig. Gouvras, in particolare per quanto attiene all’indennità di dislocazione, è giocoforza constatare che un dipendente di normale diligenza, avente esperienza e grado pari a quelli del ricorrente, non poteva ignorare che il pagamento di detta indennità è connesso a una dislocazione ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.
27 Per quanto riguarda in secondo luogo il carattere asseritamente arbitrario della decisione 14 agosto 2001, il Tribunale statuiva ai punti 117-119 della sentenza impugnata che, in mancanza di precise allegazioni in merito all’obbligo che sarebbe stato violato, era necessario respingere tale censura.
28 In terzo luogo, per quanto attiene alla violazione del dovere di sollecitudine da parte della Commissione, il Tribunale osservava, ai punti 120-125 della sentenza impugnata, che quest’ultima non aveva violato un siffatto dovere dal momento che il ricorrente aveva ammesso di essere stato informato delle ripercussioni del suo comando nell’interesse del servizio sulla sua situazione amministrativa.
29 In quarto luogo, in merito alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale dichiarava, ai punti 126-133 della detta sentenza, che tale argomento doveva essere respinto, in particolare per il fatto che la Commissione non aveva fornito al ricorrente precise assicurazioni circa le condizioni del suo comando.
30 Pertanto il secondo motivo sollevato dal ricorrente a sostegno del suo primo ricorso è stato respinto in quanto infondato.
31 Con il suo terzo motivo il ricorrente adduceva una violazione degli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto, rilevando che la Commissione si era rifiutata di riconoscergli il diritto di beneficiare sia dell’indennità di prima sistemazione sia dell’indennità giornaliera.
32 A tale riguardo il Tribunale dichiarava, ai punti 142-144 della sentenza impugnata, che la Commissione, nella sua decisione 14 agosto 2001, non ha negato il beneficio di tali indennità al ricorrente. Pertanto, il Tribunale ne ha concluso che tale motivo doveva essere respinto.
33 Di conseguenza, il ricorso del sig. Gouvras diretto contro la suddetta decisione è stato integralmente respinto.
34 Per quanto riguarda il secondo ricorso, diretto contro le decisioni 30 aprile 2002, il sig. Gouvras invocava due motivi per contestare la legittimità di queste ultime.
35 Con il suo primo motivo egli sosteneva che gli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto erano stati violati in quanto, durante il periodo della sua assegnazione ad Atene, l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera gli erano state negate e un siffatto diniego aveva altresì riguardato l’indennità di prima sistemazione al momento della sua riassegnazione in Lussemburgo.
36 Per quanto riguarda, in primo luogo, la concessione al ricorrente dell’indennità di prima sistemazione al momento del suo comando ad Atene, il Tribunale statuiva, ai punti 156-159 della sentenza impugnata, che il ricorrente aveva giustamente chiesto l’annullamento della decisione 30 aprile 2002 volta a negargli il beneficio dell’indennità di prima sistemazione.
37 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla concessione al ricorrente dell’indennità di prima sistemazione in occasione del suo ritorno a Lussemburgo, il Tribunale affermava, ai punti 160 e 161 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a rifiutare la concessione di detta indennità ai sensi dell’art. 5, n. 4, dell’allegato VII dello Statuto.
38 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’indennità giornaliera, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 162‑166 della sentenza impugnata, che il beneficio di quest’ultima gli era stato negato a giusto titolo dalla Commissione, in quanto, in caso contrario, tale indennità gli sarebbe stata corrisposta in contraddizione con la finalità dell’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, né la sua residenza ad Atene né la sua residenza a Lussemburgo potevano essere ritenute provvisorie.
39 Il Tribunale ha quindi reputato che si dovesse accogliere parzialmente il primo motivo addotto dal ricorrente a sostegno del suo secondo ricorso, giacché gli era stata indebitamente negata dalla Commissione la concessione dell’indennità di prima sistemazione al momento della sua assegnazione ad Atene.
40 Con il suo secondo motivo, il ricorrente faceva valere che la Commissione, limitando al 35% la quota della retribuzione che era autorizzato a trasferire al di fuori dello Stato membro in cui esercitava le sue funzioni, aveva violato l’art. 38, lett. d), dello Statuto e l’art. 17 dell’allegato VII di quest’ultimo.
41 A tale proposito il Tribunale dichiarava, ai punti 194‑211 della sentenza impugnata, che l’art. 38, lett. d), dello Statuto era stato correttamente applicato dalla Commissione, dal momento che il ricorrente, durante il suo comando ad Atene, aveva in effetti percepito una retribuzione corrispondente al medesimo grado e scatto da egli detenuti nella sua istituzione d’origine. Infatti tale disposizione non implica affatto che l’interessato dovesse percepire, nel periodo della sua assegnazione ad Atene, l’intera retribuzione che gli era stata versata in Lussemburgo. Il Tribunale statuiva altresì che la limitazione del trasferimento della retribuzione netta del ricorrente al 35% di quest’ultima non è sproporzionata, poiché quest’ultimo non ha potuto provare l’esistenza di oneri eccezionali tali da consentire all’amministrazione di autorizzare un trasferimento superiore alla suddetta percentuale.
42 Sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale respingeva il secondo motivo invocato dal sig. Gouvras a sostegno del suo secondo ricorso.
43 Di conseguenza, il Tribunale, da un lato, annullava la decisione 30 aprile 2002 che negava al ricorrente il beneficio dell’indennità di prima sistemazione in conseguenza del suo comando ad Atene e, dall’altro, respingeva il secondo ricorso per il resto.
L’impugnazione
Conclusioni delle parti
44 Nella sua impugnazione il sig. Gouvras chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le sue domande:
– da un lato, nella causa T-180/02, di annullamento della decisione 14 agosto 2001 e,
– dall’altro, nella causa T-113/03, di annullamento della decisione 30 aprile 2002 che limita al 35% la quota della sua retribuzione trasferibile in Lussemburgo durante il periodo del suo comando e
– statuire successivamente in forza di nuove disposizioni, autorizzandolo ad adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni;
– in subordine, annullare la decisione 14 agosto 2001 in tutte le sue disposizioni e la decisione 30 aprile 2002 che limita al 35% la quota della sua retribuzione trasferibile in Lussemburgo, sua sede di servizio abituale,
– condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.
45 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, quantomeno, infondata;
– condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
46 In via preliminare si deve rammentare che, in forza dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, respingerla con ordinanza motivata.
Sui motivi riguardanti la decisione 14 agosto 2001
Sul primo motivo
47 Con il suo primo motivo il ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo verificato se la Commissione lo avesse effettivamente informato, prima di disporne il comando nell’interesse del servizio, non solo in merito a tutte le ripercussioni di quest’ultimo sulla sua situazione amministrativa, ma anche in merito alle conseguenze finanziarie ad esso connesse, segnatamente per quanto attiene al diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione, al rimborso delle spese di viaggio annuale e al fatto che alla sua retribuzione sarebbe stato applicato il coefficiente correttore relativo alla Grecia. Sulla scorta di tali circostanze, non gli è stato consentito di far valere utilmente i suoi interessi e di chiedere, alla scadenza di un termine di sei mesi, che si ponesse fine al suo comando. Il sig. Gouvras reputa quindi che siano stati violati gli artt. 37, primo comma, lett. a), primo trattino, e 38 dello Statuto.
48 Al riguardo occorre rammentare che risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I‑1527, punto 30, e ordinanza 10 maggio 2001, causa C‑345/00 P, FNAB e a./Consiglio, Racc. pag. I‑3811, punto 28).
49 Emerge inoltre da una costante giurisprudenza che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v. sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I‑667, punto 42, e 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II-4717, punto 78).
50 Pertanto, solo nell’eventualità in cui il ricorrente dovesse far valere che il Tribunale ha proceduto ad accertamenti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova allo stesso presentati sarebbero ricevibili determinate censure relative all’accertamento dei fatti o alla valutazione di questi ultimi da parte di tale giudice.
51 Orbene, nel caso di specie si deve constatare che, con il suo primo motivo, il sig. Gouvras tenta di far riesaminare dalla Corte la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, in base alla quale il ricorrente è stato consultato e sufficientemente informato prima che fosse adottata la decisione di comando, senza, peraltro, provare che gli elementi di prova sono stati snaturati dal Tribunale.
52 Pertanto tale motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo
53 Con il suo secondo motivo il sig. Gouvras sostiene anzitutto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha reputato che l’amministrazione avesse commesso un’irregolarità predisponendo, tra il 1° novembre 2000 e il 14 agosto 2001, le buste paga che includevano l’indennità di dislocazione e l’applicazione del coefficiente correttore relativo al Lussemburgo.
54 Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario statuendo che egli era venuto a conoscenza dell’irregolarità dei versamenti o che detta irregolarità era talmente evidente che non poteva non accorgersene. Egli contesta al Tribunale di aver considerato che un dipendente di normale diligenza, avente esperienza e grado pari a quelli del ricorrente, non potesse ignorare l’irregolarità dei pagamenti controversi.
55 Ciò considerato, il ricorrente contesta la risposta fornita dal Tribunale in merito alla qualificazione giuridica dei fatti e sottopone quindi al controllo della Corte una questione di diritto.
56 Ne consegue che il secondo motivo invocato a sostegno dell’impugnazione è ricevibile.
Sulla fondatezza delle due parti del motivo invocate
57 Per quanto attiene, in primis, all’irregolarità del pagamento della retribuzione, basta osservare che il Tribunale ha giustamente dichiarato, ai punti 104-108 della sentenza impugnata, che il principio del mantenimento della retribuzione globale del dipendente non può indurre l’amministrazione a concedere a quest’ultimo indennità e privilegi ai quali non ha diritto. Di conseguenza, poiché la sede di servizio del ricorrente avrebbe dovuto essere fissata ad Atene, si deve considerare che quest’ultimo ha indebitamente percepito le somme versate dall’amministrazione a seguito della fissazione della sua sede di servizio in Lussemburgo.
58 Per quanto riguarda, poi, la conoscenza da parte del beneficiario dell’irregolarità del versamento, il Tribunale ha altresì giustamente dichiarato, ai punti 109-116 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva correttamente instaurato la procedura di ripetizione dell’indebito.
59 Come ha rilevato il Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, sebbene la Commissione non sia stata chiara e abbia impiegato diversi mesi per pronunciarsi in merito ai diritti del ricorrente, è giocoforza constatare che un dipendente di normale diligenza, avente esperienza e grado pari a quelli del ricorrente, non poteva ignorare che il pagamento dell’indennità di dislocazione è connesso a una dislocazione ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.
60 Infine, come ha statuito il Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le disposizioni dello Statuto non potevano rafforzare in quest’ultimo l’idea di vantare un diritto al mantenimento della sua sede di servizio a Lussemburgo e di tutte le indennità che ivi percepiva. Da un lato, lo Statuto non contiene esplicite disposizioni per quanto riguarda la determinazione della sede di servizio del dipendente in caso di comando e, dall’altro, subordina espressamente ad alcune condizioni il pagamento delle indennità in questione.
61 Il Tribunale ha quindi ammesso a giusto titolo che la Commissione aveva correttamente instaurato la procedura di ripetizione dell’indebito.
62 Ciò considerato, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul motivo unico attinente alla decisione 30 aprile 2002
63 Con tale motivo unico il ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo considerato che la decisione 30 aprile 2002 non violava l’art. 38, lett. d), dello Statuto limitando al 35% la quota della sua retribuzione trasferibile in Lussemburgo durante il periodo del suo comando.
64 Nell’impugnazione il ricorrente si limita ad affermare che la sua domanda non è finalizzata a collocarlo in una situazione finanziaria più vantaggiosa di quella corrispondente al suo comando, ma mira esclusivamente a impedire che quest’ultimo non comporti un considerevole svantaggio finanziario. Tuttavia non è stato presentato alcun argomento a sostegno di tale tesi.
65 A tale riguardo, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 68, e ordinanza 11 novembre 2003, causa C-488/01 P, Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-13355, punto 40).
66 Nella fattispecie, si deve constatare che l’impugnazione non indica perché il motivo di diritto sul quale il Tribunale si è fondato, al punto 210 della sentenza impugnata, sarebbe erroneo e, pertanto, il motivo unico addotto avverso la decisione 30 aprile 2002 deve essere dichiarato irricevibile.
67 Anche se il ricorso fosse ricevibile, sarebbe infondato a causa dell’inapplicabilità della norma invocata nel caso di specie, giacché il mancato pagamento di prestazioni statutarie non rientra nella nozione di onere.
Sulle spese
68 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A tenore dell’art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Cionondimeno, ai sensi dell’art. 122, secondo comma, di detto regolamento, l’art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro pronunce del Tribunale di primo grado. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, dev’essere quindi condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Il sig. Gouvras è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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