Causa C-447/04
Autohaus Ostermann GmbH
contro
VAV Versicherungs AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck)
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2000/26/CE — Termine per l’esame delle domande di risarcimento da parte dell’impresa assicurativa»
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 1° dicembre 2005
Massime dell’ordinanza
Libera prestazione dei servizi — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 2000/26 — Liquidazione dei sinistri — Termine per l’esame da parte della compagnia di assicurazione delle domande di indennizzo — Norma di diritto nazionale che consente al soggetto leso di presentare un ricorso alla scadenza di un termine ragionevole inferiore al termine fissato dalla direttiva — Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26, art. 4, n. 6)
L’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239 e 88/357 (quarta direttiva assicurazione autoveicoli), prevede che, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo, l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro è tenuta, a seconda del caso, a presentare un’offerta di indennizzo motivata o a fornire una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda.
Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al detto termine di tre mesi.
Infatti, sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della parte lesa, perseguito dall’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26, interpretare il termine di tre mesi nel senso che non esiste alcuna possibilità per la detta parte, neanche in una situazione che non presenti alcuna difficoltà in fatto o in diritto, di ottenere la liquidazione del sinistro da parte dell’assicuratore prima della scadenza di tale termine.
(v. punti 26, 28 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° dicembre 2005 (*)
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2000/26/CE – Termine per l’esame delle domande di risarcimento da parte dell’impresa assicurativa»
Nel procedimento C-447/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con ordinanza 30 settembre 2004, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2004, nella causa tra
Autohaus Ostermann GmbH
e
VAV Versicherungs AG,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice del rinvio dell’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame concerne l’interpretazione dell’art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti l’Autohaus Ostermann GmbH, parte attrice nel procedimento principale (in prosieguo: l’«attrice»), e la VAV Versicherungs AG, parte convenuta nel procedimento principale (in prosieguo: la «convenuta»), in merito alle spese di un procedimento relativo alla liquidazione delle conseguenze di un incidente stradale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/26:
«Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l’impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell’autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti da applicare all’impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all’obbligo di presentare un’offerta d’indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l’impresa di assicurazione possa presentare un’offerta motivata entro i termini stabiliti. L’offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un’offerta scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno».
4 La direttiva 2000/26 dispone, all’art. 1, intitolato «Campo d’applicazione», quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
(…)
2. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e
b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.
(…)».
5 L’art. 4 della direttiva 2000/26, intitolato «Mandatario per la liquidazione dei sinistri», così prevede:
«(…)
6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri,
a) l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
b) l’impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.
Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
(…)».
6 L’art. 10, n. 4, della direttiva 2000/26, intitolato «Attuazione», precisa:
«Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva».
La normativa nazionale
7 La legge sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz, BGBl., 651/1994, nella versione modificata e pubblicata nel BGBl. I, 11/2002; in prosieguo: il «KHVG»), del 19 agosto 1994, così prevede all’art. 29a:
«1. L’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri, incaricato a norma del § 12 a [della legge sulla vigilanza sulle assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz)], è tenuto ad offrire il risarcimento al terzo danneggiato nel termine di tre mesi dal momento in cui egli ha denunciato il verificarsi dell’evento dannoso, qualora né l’obbligo né l’ammontare del risarcimento siano contestati.
2. Qualora l’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri contesti l’esistenza dell’obbligo di risarcire oppure non abbia ancora concluso nel termine previsto al n. 1 gli accertamenti relativi alla determinazione dell’obbligo di risarcimento, esso deve motivare per iscritto questa situazione al terzo danneggiato nel termine previsto al n. 1.
(…)
4. Qualora l’assicuratore o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non ottemperi ai suoi obblighi ai sensi del n. 1 e del n. 2, deve pagare al terzo danneggiato gli interessi moratori legali al più tardi alla scadenza del termine di cui al n. 1».
Il procedimento principale e la questione pregiudiziale
8 Il 3 febbraio 2004 si è verificato nell’area urbana di Innsbruck un incidente automobilistico nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli immatricolati in Austria. La proprietaria di uno di essi ha fatto riparare il proprio veicolo dall’attrice, che ha poi surrogato nei propri diritti nei confronti della convenuta. Quest’ultima è un’impresa di assicurazioni con sede a Vienna.
9 Con lettera del 19 febbraio 2004, il rappresentante dell’attrice ha chiesto alla convenuta di pagare entro il 2 marzo 2004 diverse somme, cioè EUR 2 206,39 per spese di riparazione, EUR 156 per spese di perizia, EUR 36 per spese aggiuntive che trovano origine nell’incidente, nonché le spese del rappresentante dell’attrice.
10 Poiché la convenuta non ha reagito nel termine ad essa assegnato, il 19 marzo 2004, il Bezirksgericht Innsbruck, su domanda dell’attrice, ha emesso un’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 2 407,39, maggiorata degli interessi al tasso del 5,5%, a partire dal 2 marzo 2004. Questa ingiunzione di pagamento è stata notificata il 23 marzo 2004 alla convenuta, che, tuttavia, pochi giorni prima aveva fatto bonificare l’intera somma controversa sul conto corrente del rappresentante dell’attrice. L’accredito è pervenuto su tale conto corrente il 24 marzo 2004.
11 Poiché la somma controversa è stata pagata dalla convenuta, la domanda dinanzi al Bezirksgericht Innsbruck è stata limitata alla questione delle spese del procedimento. Il detto giudice, con decisione 18 giugno 2004, ha condannato la convenuta alle spese per un importo di EUR 531,01, in quanto gli assicuratori in materia di responsabilità civile dispongono, secondo costante giurisprudenza, di un termine ragionevole di circa 10-14 giorni di calendario per procedere alla liquidazione del sinistro, termine nel quale l’attrice poteva attendersi di ottenere soddisfazione da parte dell’impresa di assicurazione nell’ipotesi di una gestione normale del fascicolo assicurativo. L’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui essa disponeva, in forza dell’art. 29a, n. 1, del KHVG, di un termine di tre mesi per la liquidazione del sinistro è stata respinta dal detto giudice.
12 La convenuta ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck, chiedendo che la decisione del Bezirksgericht Innsbruck fosse modificata in modo tale che l’attrice venisse condannata alle spese per un importo di EUR 404,02. In subordine, essa ha chiesto l’annullamento della detta decisione.
13 Il giudice del rinvio chiarisce che gli artt. 41 e segg. del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») sanciscono, sostanzialmente, il principio dell’attribuzione delle spese alla parte vittoriosa, in forza del quale la parte soccombente in una controversia è tenuta a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte vittoriosa. Tuttavia, in forza dell’art. 45 ZPO, l’attore deve rimborsare al convenuto le spese del procedimento, anche qualora la sua pretesa risulti fondata, se il convenuto non ha dato motivo, con il suo comportamento, alla proposizione dell’azione e ha riconosciuto subito il diritto dell’attore.
14 Secondo il giudice del rinvio, se la tesi della convenuta secondo cui l’assicuratore dispone comunque, in forza dell’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26, di un termine di tre mesi per il trattamento della pratica fosse corretta, l’attrice sarebbe tenuta, in forza dell’art. 45 ZPO, a sopportare le spese. Per contro, se dovesse prevalere l’analisi dell’attrice, secondo cui la disposizione citata di tale direttiva dev’essere interpretata nel senso che il danneggiato può invocare l’esigibilità del suo credito in un momento anteriore e fissare all’impresa di assicurazione un termine di pagamento ragionevole, inferiore al detto termine di tre mesi, si dovrebbe considerare che è la convenuta ad aver dato adito all’azione e che pertanto deve sopportare le spese.
15 È in questo contesto che il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26/CE (…) debba essere interpretato nel senso che l’impresa di assicurazioni contro cui è stato fatto valere il diritto al risarcimento ha sempre a disposizione, anche di fronte ad una situazione semplice in fatto e in diritto, un termine per il trattamento della pratica di tre mesi, oppure nel senso che questa disposizione configura una semplice norma relativa all’esigibilità, la quale non impedisce di esperire anteriormente un’azione giudiziale nei confronti dell’impresa assicurativa, previa assegnazione di un termine di pagamento “appropriato” che scada anche prima del termine di tre mesi».
Sulla questione pregiudiziale
16 Considerando che la soluzione della questione presentata non dia adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio della sua intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte a presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
17 Gli interessati non hanno formulato alcuna osservazione.
18 Il governo austriaco si interroga preliminarmente circa la competenza della Corte a risolvere la questione presentata. La direttiva 2000/26 si applica infatti, in forza del suo art. 1, n. 1, ai danni derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa. Orbene, i fatti di cui al procedimento principale riguarderebbero soltanto l’Austria.
19 Al riguardo, va osservato che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, il legislatore austriaco, all’atto della trasposizione della direttiva 2000/26 nel diritto nazionale, ha deciso di disciplinare allo stesso modo le situazioni di carattere puramente nazionale e quelle che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
20 Orbene, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale aventi ad oggetto disposizioni comunitarie in situazioni in cui i fatti della causa a qua erano estranei al campo di applicazione del diritto comunitario, ma in cui le dette disposizioni di diritto comunitario erano state rese applicabili dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, Feron, Racc. pag. I-2299, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).
21 Occorre quindi risolvere la questione sollevata.
22 Con essa il giudice del rinvio chiede essenzialmente se l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di tre mesi previsto da tale disposizione.
23 La convenuta ritiene che la questione sollevata debba essere risolta in senso affermativo, mentre l’attrice, i governi austriaco e tedesco, nonché la Commissione delle Comunità europee sono di parere contrario.
24 Al riguardo, occorre constatare che l’obiettivo di cui all’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 non è, come sostenuto dalla convenuta, quello di far beneficiare l’assicuratore di un termine ragionevole per liquidare il sinistro, ma, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della stessa direttiva, quello di garantire il diritto specifico della persona lesa di ottenere la pronta liquidazione del sinistro.
25 Il detto obiettivo coincide con quello della tutela delle persone lese, che ispira già le direttive che la 2000/26 intende completare, come risulta dal suo ottavo ‘considerando’, vale a dire la direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), la seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984, L 8, pag. 17), e la terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE (GU L 129, pag. 33), concernenti, entrambe, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (v., in questo senso, sentenze 28 marzo 1996, causa C‑129/94, Ruiz Bernáldez, Racc. pag. I-1829, punto 18, e 30 giugno 2005, causa C‑537/03, Candolin e a., Racc. pag. I-5745, punto 18).
26 Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo di tutela della parte lesa interpretare il termine di tre mesi, previsto all’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26, nel senso che non esiste alcuna possibilità per la detta parte, neanche in una situazione che non presenti alcuna difficoltà in fatto o in diritto, di ottenere la liquidazione del sinistro da parte dell’assicuratore prima della scadenza di tale termine.
27 Del resto, l’interpretazione secondo cui l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di chiedere il pagamento in un termine ragionevole inferiore al detto termine di tre mesi sarebbe contraria all’art. 10, n. 4, della stessa direttiva, che prevede che gli Stati membri possano, in conformità al Trattato CE, mantenere e mettere in vigore disposizioni che siano più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla direttiva 2000/26.
28 Ciò considerato, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 6, della direttiva 2000/26 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di tre mesi previsto dalla detta disposizione.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli), dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una norma di diritto nazionale che consente alla parte lesa di proporre ricorso contro l’impresa di assicurazione dopo la fissazione di un termine ragionevole di pagamento inferiore al termine di tre mesi previsto dalla detta disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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