Causa C-1/04 SA
Tertir-Terminais de Portugal SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee»
Privilegi e immunità delle Comunità europee — Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso un’istituzione — Necessità di un’autorizzazione della Corte — Diniego di autorizzazione — Ingerenza illegittima e sproporzionata nell’esercizio dei diritti dell’uomo — Insussistenza
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1)
L’art. 1 del Protocollo sui principi e sulle immunità delle Comunità europee, a tenore del quale i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte, ha lo scopo di evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità. Questa interpretazione è conforme alle vigenti norme di diritto internazionale generale nel settore delle immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
Ne consegue che una decisione della Corte che neghi l’autorizzazione a procedere ad un provvedimento coercitivo e che sia stata emanata conformemente a tale interpretazione non può essere considerata quale ingerenza illegittima e sproporzionata nell’esercizio dei diritti dell’uomo tutelati dai vari trattati internazionali e, in particolare, del diritto al rispetto della proprietà o del diritto all’accesso ad un giudice, quale parte integrante del diritto ad un equo processo.
(v. punti 10, 12-13)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
14 dicembre 2004(1)
«Domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee»
Nel procedimento C‑1/04 SA,avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee, presentata il 15 marzo 2004,
Tertir‑Terminais de Portugal SA, con sede in Terminal do Freixieiro (Portogallo), rappresentata dai sigg. G. Vandersanden, C. Houssa e L. Levi, avocats, nonché dal sig. F. Gonçalves Pereira, advogado, con domicilio eletto in Bruxelles (Belgio),
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle I. Martinez del Peral Cagigal e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la presente
Ordinanza
1 Con il ricorso in oggetto la società per azioni di diritto portoghese Tertir‑Terminais de Portugal SA (in prosieguo: la «Tertir‑Terminais») chiede alla Corte l’autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo presso la Commissione delle Comunità europee delle somme dovute dalla Comunità europea alla Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo di contropartita finanziaria ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2002, n. 249, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea‑Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea‑Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 40, pag. 1).
Fatti all’origine della controversia
2 La Tertir‑Terminais deduce nel suo ricorso di aver concluso un contratto con la Repubblica di Guinea‑Bissau avente ad oggetto i diritti di sfruttamento del porto di Bissau nell’ambito di una concessione di servizi pubblici.
3 L’esecuzione di tale contratto sarebbe stata fonte di controversia tra le parti. La controversia sarebbe stata deferita ad un tribunale arbitrale che avrebbe condannato la Repubblica di Guinea‑Bissau a versare alla Tertir‑Terminais varie somme per un importo complessivo, in conto capitale, di EUR 6 000 000. Tale sentenza sarebbe stata pronunciata in Francia.
4 La Tertir‑Terminais ha notificato alla Commissione domanda di sequestro conservativo sulle somme dovute dalla Comunità alla Repubblica di Guinea‑Bissau in base al regolamento n. 249/2002.
5 La Commissione ha informato la Tertir‑Terminais di non poter dar corso al detto sequestro conservativo, atteso che l’esecuzione del medesimo costituirebbe un ostacolo all’indipendenza e al buon funzionamento delle Comunità, che è quanto l’art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «protocollo») si propone di evitare.
La domanda proposta dinanzi alla Corte
6 La Tertir‑Terminais chiede alla Corte di autorizzarla a procedere, ai sensi dell’art. 1 del protocollo, a un sequestro conservativo presso la Commissione delle somme dovute dalla Comunità alla Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo di contropartita finanziaria ai sensi del regolamento n. 249/2002.
7 La Tertir‑Terminais sostiene, in via principale, che l’interpretazione dell’art. 1 del protocollo finora accolta dalla Corte va oltre l’immunità di esecuzione riconosciuta dal diritto internazionale e pregiudica il diritto fondamentale ad un equo processo, sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 novembre 1950, nonché il diritto al rispetto del diritto di proprietà, sancito dall’art. 1 del protocollo addizionale alla detta convenzione.
8 In subordine, la Tertir‑Terminais deduce che il sequestro di cui trattasi non è tale da ostacolare né il funzionamento né l’indipendenza delle Comunità. A suo parere, la contropartita finanziaria prevista dal regolamento n. 249/2002 non costituirebbe altro che il corrispettivo di un servizio, vale a dire le possibilità di pesca consentite dalla Repubblica di Guinea‑Bissau. Anche ammesso che tale contropartita finanziaria ricadesse in una politica comunitaria, il sequestro conservativo de quo non potrebbe costituire ostacolo al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità.
9 La Commissione chiede alla Corte di respingere la domanda della Tertir‑Terminais.
Giudizio della Corte
10 Si deve ricordare, in limine, che l’art. 1 del protocollo prevede che i «beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia». Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che essa è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità (ordinanze 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/Commissione, Racc. pag. 857, punto 2; 29 maggio 2001, causa C‑1/00 SA, Cotecna Inspection/Commissione, Racc. pag. I‑4219, punto 9, e 27 marzo 2003, causa C‑1/02 SA, Antippas/Commissione, Racc. pag. I‑2893, punto 12).
11 Da tale interpretazione dell’art. 1 del protocollo emerge che l’immunità di cui beneficiano le Comunità non è assoluta e che un provvedimento coercitivo quale un sequestro conservativo può essere autorizzato quando non rischi di ostacolare il funzionamento delle Comunità (v., ad esempio, il pignoramento autorizzato nella menzionata ordinanza Générale de Banque).
12 Tale interpretazione è conforme alle vigenti norme di diritto internazionale generale nel settore delle immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
13 Ne consegue che una decisione della Corte che neghi l’autorizzazione a procedere ad un provvedimento coercitivo e che sia stata emanata conformemente a tale interpretazione non può essere considerata quale ingerenza illegittima e sproporzionata nell’esercizio dei diritti dell’uomo tutelati dai vari trattati internazionali e, in particolare, del diritto al rispetto della proprietà o del diritto all’accesso ad un giudice, quale parte integrante del diritto ad un equo processo.
14 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il funzionamento delle Comunità può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidano sul finanziamento delle politiche comuni o sull’attuazione di programmi d’azione stabiliti dalle Comunità (v. le menzionate ordinanze Générale de Banque/Commissione, punti 9 e 13, Cotecna Inspection/Commissione, punto 12, e Antippas/Commissione, punto 15).
15 Ai termini dell’art. 3, lett. e), CE, l’azione della Comunità implica una politica comune nel settore della pesca, i cui obiettivi sono definiti agli artt. 32 CE ‑ 38 CE.
16 La Comunità ha concluso con paesi terzi numerosi accordi in materia di pesca, segnatamente sulla base dell’art. 37 CE, che prevedono, a fronte di contropartite finanziarie, possibilità di pesca per gli Stati della Comunità nelle acque territoriali dei detti paesi.
17 Uno di questi accordi, concluso tra la Comunità e la Repubblica di Guinea‑Bissau il 27 febbraio 1980 e relativo alla pesca al largo della costa del detto Stato, è stato approvato con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 2213 (GU L 226, pag. 33).
18 Con il regolamento n. 249/2002 il Consiglio ha approvato la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la relativa contropartita finanziaria per il periodo intercorrente dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.
19 La domanda della Tertir‑Terminais riguarda i fondi della Comunità europea destinati ad essere versati alla Repubblica di Guinea‑Bissau a titolo di contropartita finanziaria ai sensi di quest’ultimo regolamento.
20 Si deve rilevare che un sequestro, ancorché conservativo, sarebbe idoneo ad incidere sul funzionamento della politica comune della pesca.
21 Da un lato, una siffatta misura coercitiva potrebbe condurre alla sospensione dell’accordo di pesca con la Repubblica di Guinea‑Bissau. Infatti, ai termini dell’art. 6 del protocollo approvato con il regolamento n. 249/2002, quest’ultima potrebbe legittimamente sospendere l’applicazione del protocollo nel caso in cui la Comunità omettesse di effettuare i versamenti previsti a titolo di contropartita per le possibilità di pesca.
22 Dall’altro, un sequestro conservativo rischierebbe di produrre conseguenze negative sulle relazioni esistenti tra la Comunità europea ed i paesi terzi nel settore della pesca, segnatamente per quanto attiene alla possibilità per la Comunità di concludere accordi di pesca con tali Stati.
23 Ciò premesso, si deve ritenere che l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo presso la Commissione possa creare ostacoli al buon funzionamento e all’indipendenza delle Comunità europee.
24 Ne consegue che la domanda della Tertir‑Terminais deve essere respinta.
Sulle spese
25 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Tertir‑Terminais, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così dispone:
1) La domanda è respinta.
2) La Tertir‑Terminais de Portugal SA è condannata alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il francese.
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