22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/30
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione
(Causa T-69/04) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Eccezione di illegittimità - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità ed effetto dell'infrazione - Effetto dissuasivo - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda»)
(2008/C 301/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schunk GmbH (Thale, Germania); e Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, successivamente avv.ti R. Bechtold, S. Hirsbrunner e A. Schädle)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e H. Gading, successivamente F. Castillo de la Torre e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione medesima e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla maggiorazione di detta ammenda.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Schunk GmbH e la Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sono condannate alle spese.
(1) GU C 106 del 30.4.2004.
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