4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/32
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2009 — Outokumpu e Luvata/Commissione
(Causa T-122/04) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei tubi industriali in rame - Decisione che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Ammende - Dimensioni del mercato rilevante - Circostanze aggravanti - Recidiva»)
2009/C 153/61
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Outokumpu Oyj (Espoo, Finlandia); e Luvata Oy, già Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (rappresentanti: J. Ratliff, barrister, F. Distefano e J. Luostarinen, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: É. Gippini Fournier, agente)
Oggetto
Da una parte, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E 1/38.240 — Tubi industriali) e, dall’altra, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento dell’importo di predetta ammenda
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Outokumpu Oyj e la Luvata Oy sono condannate alle spese.
(1) GU C 118 del 30.4.2004.
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