13.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/14
Sentenza del Tribunale 7 luglio 2011 — Valero Jordana/Commissione
(Causa T-161/04) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Protezione dei dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001)
2011/C 238/19
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Merola)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Aalto e E. Adserá Ribera, poi E. Adserá Ribera e P. Costa de Oliveira, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e J. Jørgensen Søren, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Kruse e K. Norman, poi A. Falk, S. Johannesson, K. Petkovska e C. Meyer-Seitz, agenti); e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Hijmans, H. Kranenborg e R. Barceló, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2004, che nega al ricorrente l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 febbraio 2004, che nega al sig. Gregorio Valero Jordana l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995, è annullata.
2)
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Valero Jordana.
3)
Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.
4)
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.
5)
Il Regno di Danimarca è estromesso dalla causa T-161/04 quale parte interveniente.
6)
Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
7)
Il sig. Valero Jordana, la Commissione, il Regno di Svezia e il GEPD sopporteranno ciascuno le proprie spese in relazione all’intervento del Regno di Danimarca.
(1) GU C 168 del 26.6.2004.
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