1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/42
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione
(Causa T-257/04) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottarsi a causa dell’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Ricevibilità parziale - Proporzionalità - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Motivazione»)
2009/C 180/76
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras, successivamente E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski, M. Dowgielewicz e B. Majczyna, agenti, assistiti dall’avv. M. Szpunar)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Stobiecka-Kuik, L. Visaggio e T. van Rijn, successivamente M. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento dell’art. 3 e dell’art. 4, n. 3 e n. 5, ottavo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39, pag. 13), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004, n. 735 (GU L 114, pag. 13).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.
(1) GU C 251 del 9.10.2004.
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