18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/22
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Tirrenia di Navigazione e a./Commissione
(Causa T-265/04, T-292/04 e T-504/04) (1)
(Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Interesse ad agire - Aiuti nuovi o esistenti - Obbligo di motivazione - Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92)
2009/C 90/33
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-265/04: Tirrenia di Navigazione SpA, ex Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA (Napoli) (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Belletti, successivamente G. Roberti e G. Belletti, avvocati)
Ricorrenti nella causa T-292/04: Caremar SpA (Napoli); Toremar SpA (Livorno); Siremar SpA (Palermo); e Saremar SpA (Cagliari) (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente G. Roberti e G. Bellitti, avvocati)
Ricorrente nella causa T-504/04: Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli) (rappresentanti: S. Ravenna e A. Abate, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Caremar SpA (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente G. Roberti e G. Bellitti, avvocati), e Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, agente)
Oggetto
Domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29)
Dispositivo
1)
Nelle cause T-265/04 e T-292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), è annullata.
2)
Nella causa T-504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto.
3)
Nella causa T-265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tirrenia di Navigazione SpA.
4)
Nella causa T-292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA e Toremar SpA.
5)
Nella causa T-504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo SpA.
6)
Nella causa T-504/04, la Repubblica italiana e la Caremar sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 239 del 25.9.2004.
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