6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/26
Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione
(Causa T-407/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento del danno - Funzione pubblica - Promozione - Attribuzione di punti di priorità»)
(2008/C 313/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Benedicta Miguelez Herreras (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. Van der Woude e V. Landes, poi M. Van der Woude, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Loris, poi V. Loris e G. Berscheid, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento:
—
della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire alla ricorrente 2 punti di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2003, comunicata in data 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, notificata il 16 dicembre dello stesso anno;
—
delle seguenti decisioni: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire alla ricorrente un totale di 23 punti per l'esercizio di promozione 2003; dell'elenco di merito dei funzionari di grado C2 con riguardo all'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 71-2003 del 25 novembre 2003; dell'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 76-2003 del 3 dicembre 2003; in ogni caso, della decisione di non inserire il nome della ricorrente sui detti elenchi;
—
all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 giugno 2004 recante rigetto del reclamo della ricorrente proposto il 24 febbraio precedente;
—
della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina17 aprile 2007 di non attribuire alla ricorrente alcun punto di priorità supplementare con riguardo all'esercizio di promozione 2003;
e domanda di dichiarazione dell'inesistenza di tutte le decisioni adottate nel corso dell'esercizio di promozione 2003 impugnate nell'ambito del presente procedimento e non sostituite nel 2007, segnatamente l'elenco dei funzionari di grado C2 nell'ambito dell'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 71-2003 del 25 novembre 2003 e l'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 76-2003 del 3 dicembre 2003, nonché domanda di risarcimento del danno di un importo di 5 000 EUR.
Dispositivo
1)
Le decisioni della Commissione con cui è stato fissato il totale dei punti di promozione della ricorrente in 23 punti e con cui è stato negato alla ricorrente il suo inserimento sull'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione è condannata alle spese.
(1) GU C 300 del 4.12.2004.
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