5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/33
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 — TF1/Commissione
(Causa T-144/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di “France 2’ e di “France 3’ come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune - Termine di ricorso - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)
(2008/C 171/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Nanterre, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Buendía Sierra, N. Niejahr e C. Giolito, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a «France 2» e «France 3» (GU 2004, L 361, pag. 21).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 168 del 26 giugno 2004.
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