15.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 193/21
Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 — Polonia/Commissione
(Causa T-258/04) (1)
(«Ricorso di annullamento - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 60/2004 che istituisce misure transitorie nel settore dello zucchero - Termini di ricorso - Punto di partenza - Carattere tardivo - Irricevibilità»)
2009/C 193/33
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras e E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski e infine M. Dowgielewicz, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Stobiecka-Kuik, successivamente T. van Rijn, L. Visaggio e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis, agente)
Oggetto
Annullamento degli artt. 5, 6, nn. 1-3, 7, n. 1, e 8, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.
3)
La Repubblica di Cipro sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 251 del 9.10.2004.
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