Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2007 – Mülhens / UAMI – Cara (TOSKA LEATHER)
(causa T‑28/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo TOSKA LEATHER – Marchio nazionale denominativo anteriore TOSCA – Impedimenti relativi alla registrazione – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in un altro Stato membro [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 31‑32)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 57‑59)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 novembre 2003 (procedimento R 10/2003‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mülhens GmbH & Co. KG e il sig. Mirco Cara
Dati relativi alla causa
Richiedente:
Mirco Cara
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:
Marchio figurativo TOSKA LEATHER per prodotti rientranti nelle classi 16, 18 e 25 – domanda n. 1 079 888
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
Mülhens GmbH & Co. KG
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
Il marchio denominativo tedesco TOSCA per prodotti di profumeria
Decisione della divisione di opposizione:
L’opposizione è stata accolta riguardo ai prodotti rientranti nella classe 25. Per il resto, l’opposizione è stata respinta.
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mühlens GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
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