Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 – Arch Chemicals e altri / Commissione
(cause riunite T‑75/04 e da T‑77/04 a T‑79/04)
«Ricorso di annullamento – Polizia sanitaria – Immissione sul mercato dei biocidi – Regolamento (CE) n. 2032/2003 – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione diretto a stabilire le modalità di applicazione del programma di lavoro per l’esame di tutte le sostanze attive esistenti – Ricorso presentato da produttori di sostanze attive – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 2032/2003) (v. punti 47‑51, 57‑59, 62‑63)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 3, 4, n. 2, 5, n. 3, 10, n. 2, secondo comma, 11, n. 3, 13, 14, n. 2, e dell’allegato II del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Arch Chemicals, Inc., l’Arch Timber Protection Ltd, la Rhodia UK Ltd, la Sumitomo Chemical (UK) plc e la Troy Chemical Co. BV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese, per quanto riguarda la Sumitomo Chemical (UK) plc, quelle relative al procedimento sommario.
3)
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, il Regno dei Paesi Bassi e l’European Chemical Industry Council (CEFIC) sopporteranno le proprie spese.
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