SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
6 maggio 2009 ( *1 )
«Concorrenza — Intese — Mercato dei tubi industriali in rame — Decisione che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Ammende — Principio della legalità delle pene — Dimensioni del mercato interessato — Effetto deterrente — Durata dell’infrazione — Cooperazione»
Nella causa T-116/04,
Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e U. Soltész,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. É. Gippini Fournier e dalla sig.ra H. Gading, successivamente dai sigg. Gippini Fournier, O. Weber e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell’art. 2, lett. a), della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.240 — Tubi industriali),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
La Wieland-Werke AG (in prosieguo: la «Wieland» o la «ricorrente») è un’impresa tedesca non quotata in borsa con sede in Ulm (Germania). La ricorrente è la società madre di un gruppo presente in tutto il mondo ed attivo principalmente nella produzione, vendita e distribuzione di semifiniti e prodotti speciali in rame nonché in leghe in rame.
2
In seguito alla comunicazione di informazioni da parte della Mueller Industries Inc., nel marzo 2001 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali delle società KME Germany AG (già KM Europa Metal AG), KME France SAS (già Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (già Europa Metalli SpA) (in prosieguo, indicate collettivamente, la «KME» o il «gruppo KME»), Outokumpu Oyj e Luvata Oy (già Outokumpu Copper Products Oy) (in prosieguo, indicate collettivamente, l’«Outokumpu») e della ricorrente, in forza dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).
3
Il 9 aprile 2001 l’Outokumpu ha sottoposto alla Commissione un’offerta di cooperazione ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione»). Essa ha presentato una memoria a tal riguardo il .
4
In risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 17, inviata dalla Commissione al gruppo KME e alla Wieland nel luglio 2002, quest’ultima ha chiesto, in data 30 settembre 2002, il beneficio dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
5
Facendo seguito a suddetta richiesta di informazioni, il 15 ottobre 2002, il gruppo KME ha chiesto per conto proprio il beneficio dell’applicazione di detta comunicazione.
6
Dopo aver condotto un’indagine, comprendente accertamenti complementari nei locali dell’Outokumpu e del gruppo KME, partecipato a riunioni con rappresentanti dell’Outokumpu, del gruppo KME e della Wieland nonché, a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, trasmesso richieste di informazioni supplementari al gruppo KME e alla Wieland, nel luglio 2003 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti del gruppo KME, della ricorrente e della Outokumpu. Poiché le imprese destinatarie hanno rinunciato ad un’audizione, quest’ultima non è stata organizzata.
7
Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 4820 def., relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/38.240 - Tubi industriali) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del (GU L 125, pag. 50).
8
Dalla decisione impugnata emerge che, verso la fine degli anni ’80, i produttori organizzati in seno all’associazione per la qualità dei tubi usati nel settore degli impianti per il condizionamento e la refrigerazione (Cuproclima Quality Association; in prosieguo: la «Cuproclima»), tra cui figura la ricorrente, hanno esteso la loro cooperazione alle questioni inerenti alla concorrenza.
9
Le riunioni che la Cuproclima teneva due volte all’anno avrebbero costituito un’occasione regolare per discutere e fissare i prezzi nonché altre condizioni commerciali applicabili ai tubi industriali, una volta esaurito il loro ordine del giorno ufficiale. Contatti bilaterali tra le imprese interessate avrebbero completato tali riunioni contrarie alle norme sulla concorrenza. Le imprese interessate avrebbero fissato prezzi-obiettivo nonché altre condizioni commerciali per i tubi industriali, avrebbero coordinato aumenti di prezzo, si sarebbero ripartite i clienti e le quote di mercato e avrebbero sorvegliato l’attuazione dei loro accordi anticoncorrenziali, da un lato, tramite la designazione di leader di mercato e, dall’altro, tramite lo scambio di informazioni riservate.
10
La decisione impugnata contiene, segnatamente, le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e, a datare dal primo gennaio 1994, l’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi industriali:
a)
[La Wieland] dal 3 maggio 1988 al ;
b)
[L’]Outokumpu (…), singolarmente dal 3 maggio 1988 al e in solido con [la Luvata] dal al ;
c)
[La Luvata], dal 31 dicembre 1988 al [in solido con l’Outokumpu (…)];
d)
[La KME Germany], singolarmente dal 3 maggio 1988 al e in solido con [la KME France] e [la KME Italy] dal al ;
e)
[La KME Italy], in solido con [la KME France] dal 3 maggio 1988 al e in solido con [la KME Germany] e [la KME France] dal al ;
f)
[La KME France], in solido con [la KME Italy] dal 3 maggio 1988 al e in solido con [la KME Germany] e [la KME Italy] dal al .
Articolo 2
Per l’infrazione di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:
a)
[Wieland]: 20,79 milioni di euro;
b)
Outokumpu (…) e [Luvata], in solido: 18,13 milioni di euro;
c)
[KME Germany], [KME France] e [KME Italy], in solido: 18,99 milioni di euro;
d)
[KME Germany]: 10,41 milioni di euro;
e)
[KME Italy] e [KME France] in solido: 10,41 milioni di euro».
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Per quanto riguarda, in primo luogo, la fissazione dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha ritenuto che l’infrazione, consistente essenzialmente nella fissazione dei prezzi e nella ripartizione dei mercati, costituisse per sua stessa natura un’infrazione molto grave (punto 294 della decisione impugnata).
12
Al fine di determinare la gravità dell’infrazione, la Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il cartello aveva avuto un impatto sull’intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE) (punto 316 della decisione impugnata). La Commissione ha inoltre esaminato gli effetti reali dell’infrazione e ha constatato che l’intesa aveva «esercitato [globalmente] un impatto sul mercato» (punto 314 della decisione impugnata).
13
Ai fini di quest’ultima constatazione essa si è fondata, in particolare, sui seguenti indizi. In primo luogo, essa ha tenuto conto dell’attuazione dell’intesa riferendosi al fatto che i partecipanti si informavano reciprocamente sui volumi di vendita e sui livelli dei prezzi (punto 300 della decisione impugnata). In secondo luogo, taluni elementi del fascicolo avrebbero dimostrato che i prezzi erano scesi in periodi di scarso rispetto dell’accordo collusivo e sarebbero aumentati notevolmente durante altri periodi (punto 310 della decisione impugnata). In terzo luogo, la Commissione si è riferita alla quota di mercato collettiva del 75-85% detenuta dai membri dell’intesa (punto 310 della decisione impugnata). In quarto luogo, la Commissione ha constatato che le rispettive quote di mercato delle partecipanti all’intesa erano rimaste relativamente stabili per tutta la durata dell’infrazione, sebbene vi fossero stati spostamenti di clienti da un partecipante all’altro (punto 312 della decisione impugnata).
14
Infine, sempre nell’ambito della determinazione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il mercato dei tubi industriali in rame costituiva un settore importante, il cui valore nel SEE è stato stimato in 288 milioni di euro (punto 318 della decisione impugnata).
15
Tenuto conto di tutte queste circostanze, la Commissione ha concluso che l’infrazione di cui trattasi doveva essere considerata molto grave (punto 320 della decisione impugnata).
16
In secondo luogo, la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato delle imprese coinvolte, al fine di tener conto della effettiva capacità economica di ciascuna di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato l’esistenza di una differenza, sul mercato dei tubi industriali nel SEE, tra le quote di mercato detenute, da una parte, dal gruppo KME, leader nel mercato SEE con il [riservato] ( 1 )% delle quote di mercato e, dall’altra, dall’Outokumpu e dalla Wieland, detentrici rispettivamente del [riservato] e del 13,4% delle quote di mercato. Alla luce di questa differenza, l’importo iniziale dell’ammenda inflitta all’Outokumpu e alla Wieland è stato fissato al 33% di quello inflitto al gruppo KME, ovvero 11,55 milioni di euro per l’Outokumpu e per la Wieland e 35 milioni di euro per il gruppo KME (punti 327 e 328 della decisione impugnata).
17
In terzo luogo, al fine di tener conto della necessità di fissare l’ammenda ad un livello che le garantisse un effetto deterrente, la Commissione ha maggiorato l’importo iniziale dell’ammenda inflitta all’Outokumpu del 50%, portandolo quindi a 17,33 milioni di euro, considerando che il fatturato mondiale di quest’ultima, superiore a cinque miliardi di euro, indicava che essa disponeva di dimensioni e di una potenza economica tali da autorizzare detta maggiorazione (punto 334 della decisione impugnata).
18
In quarto luogo, la Commissione ha qualificato la durata dell’infrazione, che si è protratta dal 3 maggio 1988 al , come «lunga». Così, tenendo conto della durata dell’infrazione, la Commissione ha dunque giudicato appropriato maggiorare l’importo iniziale delle ammende inflitte alle imprese in esame del 10% per ogni anno di partecipazione al cartello. Pertanto, l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato incrementato del 125%, cosicché l’importo di base risulta fissato a 25,99 milioni di euro (punti 338, 342 e 347 della decisione impugnata).
19
In quinto luogo, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda inflitta all’Outokumpu è stato maggiorato del 50% in quanto si era resa colpevole di recidiva, poiché era stata destinataria della decisione della Commissione 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 65 [CA] concernente l’accordo e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabil[e] laminati a freddo (GU L 220, pag. 28) (punto 354 della decisione impugnata).
20
In sesto luogo, a titolo di circostanze attenuanti, la Commissione ha rilevato che, senza la cooperazione dell’Outokumpu, essa avrebbe potuto dimostrare l’esistenza dell’infrazione soltanto per un periodo di quattro anni e, di conseguenza, ha ridotto l’importo di base della sua ammenda di un ammontare pari a 22,22 milioni di euro, di modo che l’importo di base coincida con l’ammenda che sarebbe stata inflitta all’Outokumpu per un tale periodo (punto 386 della decisione impugnata).
21
In settimo ed ultimo luogo, a norma della sezione D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, la Commissione ha provveduto ad una riduzione dell’importo delle ammende del 50% per l’Outokumpu, del 20% per la Wieland e del 30% per il gruppo KME (punti 402, 408 e 423 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
22
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2004, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
23
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata pertanto attribuita.
24
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 5 marzo 2008.
25
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare o, in subordine, ridurre l’ammenda inflitta dalla Commissione all’art. 2, lett. a), della decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
26
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
27
Nella specie, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente eccepisce anzitutto l’illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in quanto tale disposizione violerebbe il principio della legalità delle pene. Essa articola parimenti quattro motivi attinenti, rispettivamente, ad una valutazione erronea delle dimensioni del mercato interessato dall’infrazione, al fatto che le dimensioni delle imprese coinvolte siano state prese in considerazione in modo inappropriato, ad un aumento erroneo dell’importo dell’ammenda per via della durata dell’infrazione e ad un’applicazione discriminatoria, nei suoi confronti, della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
28
Per quanto riguarda i motivi vertenti sul calcolo dell’importo dell’ammenda, giova rammentare, da una parte, che dai punti 290-387 della decisione impugnata emerge che le ammende inflitte dalla Commissione a causa dell’infrazione lo sono state in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, dall’altra, che sebbene nella decisione impugnata la Commissione non si riferisca esplicitamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), è pacifico che essa abbia determinato l’importo delle ammende in applicazione del metodo in essi definito.
29
Gli orientamenti, benché non possano essere qualificati come norme giuridiche, enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui la Commissione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C-397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I-4429, punto 91, nonché la giurisprudenza ivi citata).
30
Spetta dunque al Tribunale verificare, nell’ambito del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla decisione impugnata, se la Commissione abbia esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, qualora dovesse constatare che essa se ne è discostata, verificare se tale scostamento sia giustificato e motivato adeguatamente. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da un lato, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altro, del metodo ivi indicato (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 252-255, 266, 267, 312 e 313).
31
L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte della Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il suo potere discrezionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17, quali interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 30 supra, punto 267).
32
Inoltre, nei settori quali la determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in cui la Commissione dispone di un potere discrezionale, per esempio, in ordine alla percentuale di maggiorazione a fini deterrenti, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T-241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II-2917, punto 79).
33
Il potere discrezionale della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato, in linea di principio, non pregiudicano peraltro l’esercizio, da parte del giudice comunitario, della sua competenza anche di merito (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II-2501, punto 538), che lo abilita a sopprimere, a ridurre o ad aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte , causa C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I-1331, punti 60-62; sentenza del Tribunale , causa T-368/00, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, Racc. pag. II-4491, punto 181).
Sull’eccezione di illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
Argomenti delle parti
34
La ricorrente afferma sostanzialmente che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché l’applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione nella sua prassi decisionale viola il principio della legalità delle pene in quanto la Commissione dispone di un margine di manovra quasi illimitato nella fissazione dell’importo delle ammende e in quanto l’importo dell’ammenda di cui trattasi, di conseguenza, è stato determinato in modo aleatorio. Pertanto, l’ordine rivolto alla ricorrente di procedere al pagamento di 20,79 milioni di euro sarebbe irregolare.
35
La ricorrente ricorda che le norme comunitarie devono rispettare il principio della legalità delle pene, che riveste un’importanza fondamentale nel caso di norme aventi carattere sanzionatorio. In forza di suddetto principio, la normativa comunitaria dovrebbe essere chiara, esatta e prevedibile per coloro che vi sono sottoposti e, qualora si tratti di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, il carattere di certezza e di prevedibilità costituirebbe un’esigenza imperativa che si impone con particolare rigore.
36
La ricorrente sottolinea che le norme comunitarie devono d’altronde definire in modo prevedibile non soltanto il comportamento sanzionato ma anche le conseguenze giuridiche che ne discendono per il singolo. Benché, secondo la ricorrente, la sussistenza di un potere discrezionale in capo all’amministrazione possa risultare necessaria, rimane comunque il fatto che tale potere non deve essere illimitato, a fortiori qualora si tratti di una norma di diritto derivato o di un provvedimento penale o «quasi penale».
37
Secondo la ricorrente, tanto dalle dichiarazioni ufficiali della Commissione quanto dall’interpretazione estensiva data alla nozione di procedimento penale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), si evince che le ammende imposte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 hanno carattere di norme penali. A sostegno di questa conclusione, la ricorrente fa parimenti riferimento alla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 172 e segg., e sentenza del Tribunale , causa T-15/99, Brugg Rohrsysteme/Commissione, Racc. pag. II-1613, punto 123).
38
La ricorrente sostiene che il regolamento n. 17, che si limita ad indicare che occorre tener conto «della gravità e della durata» dell’infrazione per determinare l’importo dell’ammenda, non soddisfa i requisiti di chiarezza e di prevedibilità di una legge. Il Consiglio non avrebbe infatti ottemperato al suo obbligo, previsto dall’art. 83 CE, di delimitare chiaramente la competenza conferita alla Commissione.
39
La ricorrente asserisce altresì che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non prevede un tetto massimo per l’importo dell’ammenda, il che implica che per una determinata infrazione detto articolo permette alla Commissione di infliggere ammende che vanno da mille euro a, per certi gruppi mondiali, varie decine di miliardi di euro. Ciò significherebbe che la legge non determina in anticipo l’importo dell’ammenda ma che questo è stabilito esclusivamente dalla Commissione. Pertanto, la fissazione dell’importo dell’ammenda rischierebbe di essere arbitraria ed incontrollabile. Di conseguenza, tale articolo violerebbe una norma comunitaria superiore (il principio della legalità delle pene) nonché i diritti fondamentali in materia di determinazione delle norme penali derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dalla giurisprudenza della Corte EDU.
40
La ricorrente considera che l’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17, secondo cui le decisioni che infliggono ammende non hanno carattere penale, non inficia il suo ragionamento poiché, da una parte, ogni norma comunitaria, avente o meno carattere penale, deve rispettare il principio della legalità delle pene e, dall’altra, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, non è la qualificazione di un atto giuridico ad essere determinante bensì il suo contenuto.
41
La ricorrente afferma inoltre che gli orientamenti non sanano la mancanza di precisione e di chiarezza del regolamento n. 17. Infatti, l’importo iniziale delle ammende per le infrazioni qualificate «molto gravi» è fissato arbitrariamente e indipendentemente dal volume di affari dell’impresa. La ricorrente sostiene altresì che, ad ogni modo, gli orientamenti non possono costituire una «legge» ai sensi della CEDU. Ciò premesso, la ricorrente sottolinea che questi vincolano unicamente la Commissione e non gli organi giurisdizionali che sono autorizzati ad esercitare un sindacato anche di merito sulle decisioni della Commissione.
42
Orbene, secondo la ricorrente, poiché compete agli organi giurisdizionali fissare l’importo definitivo delle ammende, essi non sono vincolati dagli orientamenti, non avendo questi ultimi alcuna incidenza sulla valutazione della legalità di una norma penale ai sensi dell’art. 7 della CEDU. In aggiunta, la ricorrente rileva che il Tribunale ha recentemente affermato che il quadro normativo per la determinazione dell’importo delle ammende era definito unicamente dal regolamento n. 17.
43
Inoltre, la ricorrente ritiene che neppure la circostanza che l’importo delle ammende fissato dalla Commissione sia soggetto al controllo del giudice comunitario a titolo della sua competenza anche di merito possa sanare l’illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
44
La ricorrente sottolinea peraltro che, qualora una disposizione violi il principio della legalità delle pene, essa non può risultare sanata per la mera ragione che i principi della proporzionalità e della parità di trattamento sono stati rispettati nell’applicazione di detta disposizione.
45
La ricorrente asserisce ugualmente che, sebbene sia possibile che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 fosse compatibile con il principio della legalità delle pene all’epoca della sua redazione, tale circostanza non è più attuale in quanto i fatturati realizzati dalle società sono molto più rilevanti oggi di quanto non lo fossero in precedenza.
46
Infine, la ricorrente afferma che, in ogni caso ed indipendentemente dalla legittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in sede di determinazione dell’importo delle ammende la Commissione dovrebbe avvalersi del suo margine di manovra alla luce del principio della legalità delle pene. Quindi, essa avrebbe dovuto apportare, nella sua prassi decisionale e mediante gli orientamenti, un certo grado di trasparenza e di prevedibilità in materia di fissazione dell’importo delle ammende. Essa avrebbe tuttavia omesso di farlo privilegiando l’effetto deterrente della sanzione.
47
La Commissione chiede il rigetto del motivo della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
48
Per quanto concerne l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto apportare con la sua prassi decisionale e mediante gli orientamenti un certo grado di trasparenza e di prevedibilità in materia di fissazione dell’importo delle ammende, occorre constatare che tale argomento non comporta alcuna censura giuridica concreta riguardo al regolamento n. 17 o alla decisione impugnata ma esprime auspici in merito all’esercizio concreto della politica della Commissione. Di conseguenza, occorre respingere tale argomento in quanto inconferente.
49
Per quanto riguarda il merito, è sufficiente constatare che dalle sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione (Racc. pag. II-897, punti 66-88), e , causa T-43/02, Jungbunzlauer/Commissione (Racc. pag. II-3435, punti 69-92) emerge che l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente non può essere accolta. Peraltro, tale giurisprudenza è stata appena confermata dalla sentenza della Corte , causa C-266/06 P, Evonik Degussa/Commissione e Consiglio (punti 36-63).
50
Pertanto, l’eccezione di illegittimità deve essere respinta.
Sul primo motivo, attinente ad una valutazione inadeguata delle dimensioni del settore interessato dall’infrazione
Argomenti delle parti
51
Secondo la ricorrente, nel valutare il valore del mercato interessato in 288 milioni di euro, la Commissione ha sovradimensionato quest’ultimo e, pertanto, la gravità dell’infrazione, dando così luogo ad un’ammenda eccessiva. Essa afferma altresì che la motivazione della Commissione in ordine al calcolo del suo fatturato è carente e costituisce quindi una violazione dell’art. 253 CE.
52
La ricorrente rileva che, nel settore dei tubi industriali, il prezzo globale dei prodotti è normalmente composto dal prezzo del rame, basato sulla quotazione del London Metal Exchange (Borsa dei metalli di Londra; in prosieguo: il «LME»), e dal costo della trasformazione che corrisponde al valore aggiunto dal fabbricante (in prosieguo: il «margine di trasformazione»). La materia prima necessaria per la fabbricazione dei tubi industriali sarebbe fornita o dal cliente o dallo stesso fabbricante di tubi, il quale la fatturerebbe quindi nel prezzo globale.
53
A giudizio della ricorrente, le dimensioni del mercato interessato sono determinanti per valutare la gravità di un’infrazione e fissare l’importo iniziale dell’ammenda.
54
Facendo leva su quanto precede, la ricorrente sostiene che, stante il fatto che l’infrazione riguardava unicamente il margine di trasformazione (30-40% del prezzo finale), in sede di valutazione delle dimensioni del mercato interessato, la Commissione avrebbe dovuto sottrarre il 60-70% del prezzo globale dei prodotti di cui trattasi, il che avrebbe portato a fissare un importo iniziale dell’ammenda meno elevato. Al riguardo, la ricorrente ricorda che il prezzo del rame sfugge al suo controllo poiché viene fissato secondo il LME. Infatti, il prezzo del rame sarebbe unicamente un elemento da ripercuotere, essenzialmente, sui clienti. La ricorrente afferma che se i membri del cartello avessero tentato di aumentare il prezzo del rame, i loro clienti se lo sarebbero procurato presso imprese terze.
55
Così, per quanto riguarda l’approvvigionamento del rame, la ricorrente avrebbe agito come intermediario. La Commissione avrebbe dunque dovuto calcolare il fatturato del mercato allo stesso modo in cui calcola quello degli intermediari nell’ambito del controllo delle operazioni di concentrazione. Peraltro, poiché i costi del rame rappresenterebbero una quota molto rilevante dei costi complessivi, la Commissione non avrebbe potuto trattarli allo stesso modo dei costi di fornitura e di imballaggio che, di norma, costituiscono una quota trascurabile dei costi complessivi. Di conseguenza, nella valutazione corretta delle dimensioni del mercato di cui trattasi e, pertanto, della gravità del cartello, la Commissione avrebbe dovuto tener conto soltanto della frazione del prezzo su cui aveva inciso l’infrazione in esame, ossia il margine di trasformazione. La Commissione avrebbe fatto il contrario seguendo un approccio troppo formalista nel calcolo del fatturato rilevante.
56
La ricorrente fa valere altresì che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II-3757), citata al punto 319 della decisione impugnata al fine di giustificare l’inclusione del prezzo del metallo nel fatturato realizzato sul mercato di cui trattasi. Nel caso di specie, tale sentenza non sarebbe pertinente in quanto da essa emergerebbe unicamente che un’intesa, avente ad oggetto soltanto una parte del prezzo finale, viola il diritto della concorrenza, dato di fatto incontestabile nel presente procedimento. Nella specie, la questione pertinente sarebbe l’individuazione del fatturato adeguato ai fini della determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda.
57
La Commissione chiede il rigetto del motivo dedotto dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
58
In primo luogo, per quanto riguarda l’allegazione della carenza di motivazione, occorre rilevare che secondo una giurisprudenza consolidata la motivazione di una decisione individuale deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio sindacato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto è stato adottato nonché delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi citata).
59
Per quanto attiene alla fissazione delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (v. sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 463, nonché la giurisprudenza ivi citata).
60
Nella specie, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione in esame, la Commissione ha soddisfatto tali requisiti ai punti 292-320 della decisione impugnata. Segnatamente dal punto 318 di detta decisione emerge che, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto del fatturato del mercato interessato. Al punto 319 di questa stessa decisione, la Commissione ha inoltre risposto alle critiche mosse dalle imprese interessate in merito alla considerazione del prezzo del rame ai fini del calcolo di detto fatturato. La circostanza che tale risposta possa essere errata non è tale da rimettere in questione il carattere esauriente della motivazione della decisione impugnata, poiché la determinazione dell’esistenza di un tale errore rientra nel controllo di legittimità nel merito di detta decisione (v., in tal senso, sentenze della Corte Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. al punto 58 supra, punti 66-72, e 2 ottobre 2003, cause riunite C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P, International Power e a./NALOO, Racc. pag. I-11421, punti 134-138).
61
Ne consegue che la censura vertente su una carenza di motivazione deve essere respinta.
62
In secondo luogo, per quanto riguarda il merito, va sottolineato anzitutto che la metodologia illustrata negli orientamenti, applicati dalla Commissione nella decisione impugnata (v. punto 28 supra), risponde ad una logica forfetaria secondo cui l’importo di base generale dell’ammenda, determinato secondo la gravità dell’infrazione, viene calcolato in funzione della natura dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e dell’estensione geografica del mercato rilevante (punto 1 A, primo comma, degli orientamenti). L’importo di base generale dell’ammenda viene poi individualizzato per ciascun partecipante in funzione, segnatamente, delle sue dimensioni.
63
Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione può, senza peraltro esservi obbligata, tener conto delle dimensioni del mercato interessato (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 134, e , causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II-3137, punti 149 e 150).
64
Alla luce di questa giurisprudenza risulta infondata la premessa della ricorrente secondo cui le dimensioni del mercato rilevante sono, in quanto tali, un fattore determinante per valutare la gravità di un’infrazione e, pertanto, per determinare l’importo di base di un’ammenda.
65
Dalla decisione impugnata emerge tuttavia con chiarezza che, nel caso di specie, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione in questione, la Commissione ha scelto di prendere in considerazione le dimensioni del mercato dei tubi industriali nel SEE. Sebbene la Commissione, in base alla natura dell’infrazione, fosse già giunta alla conclusione che essa era «molto grave» ai sensi dei suoi orientamenti (punto 294), nella decisione impugnata essa ha in effetti determinato la gravità dell’infrazione, e pertanto l’importo di base generale dell’ammenda, tenendo conto dell’impatto concreto del cartello sul mercato (punti 295-314), dell’estensione geografica del mercato rilevante (punti 315-317) e del fatto che il settore oggetto dell’infrazione era un mercato importante le cui dimensioni nel SEE erano stimate in 288 milioni di euro (punti 318 e 319).
66
Se, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e dell’importo di base generale dell’ammenda, le dimensioni del mercato rilevante hanno costituito soltanto uno degli elementi presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata, resta comunque il fatto che essa ha effettivamente fissato detto importo tenendone conto. Pertanto, deve essere respinta l’affermazione della Commissione secondo cui l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente non sarebbe stato necessariamente inferiore a 11,55 milioni di euro qualora il prezzo del rame fosse stato detratto dal fatturato del mercato.
67
Di conseguenza, occorre verificare se, in sede di valutazione delle dimensioni del mercato rilevante, la Commissione abbia a torto tenuto conto del prezzo del rame.
68
La ricorrente afferma a tal riguardo, da una parte, che il prezzo del rame sfugge al controllo dei fabbricanti di tubi industriali poiché viene fissato secondo il LME e, dall’altra, che sono gli stessi acquirenti di tubi industriali che decidono a che prezzo il metallo viene acquistato. La ricorrente sottolinea parimenti che le fluttuazioni del prezzo del metallo non hanno alcuna incidenza sul suo profitto.
69
È giocoforza constatare che nessuna valida ragione impone che il fatturato di un mercato rilevante sia calcolato escludendo taluni costi di produzione. Come rilevato giustamente dalla Commissione, in tutti i settori industriali esistono costi inerenti al prodotto finale che sfuggono al controllo del fabbricante ma che costituiscono nondimeno un elemento essenziale dell’insieme delle sue attività e che, pertanto, non possono essere esclusi dal suo fatturato in sede di determinazione dell’importo di base dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punti 5030 e 5031). La circostanza che il prezzo del rame costituisca una parte importante del prezzo finale dei tubi industriali o che il rischio di fluttuazioni dei prezzi del rame sia ben più elevato che per altre materie prime non inficia tale conclusione.
70
Si deve dunque concludere che la Commissione abbia tenuto conto a buon diritto del prezzo del rame ai fini della determinazione delle dimensioni del mercato rilevante.
Sul secondo motivo, attinente al fatto che le dimensioni della ricorrente non sono state prese in considerazione in modo appropriato
Argomenti delle parti
71
La ricorrente afferma che, nel fissare l’importo di base e, pertanto, l’importo finale dell’ammenda, la Commissione non ha tenuto conto delle sue dimensioni quali emergono dal suo fatturato globale, il quale ammontava a 1,2 miliardi di euro nel 2002. Alla stessa epoca, i fatturati della KME e dell’Outokumpu sarebbero ammontati rispettivamente a 2,05 miliardi di euro e a 5,56 miliardi di euro. La ricorrente afferma che la maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda inflitta all’Outokumpu, al punto 334 della decisione impugnata, non è sufficiente per soddisfare l’obbligo della Commissione di rispettare i principi della proporzionalità e della parità del trattamento. La Commissione avrebbe violato altresì il principio secondo cui ogni ammenda deve essere il risultato di un calcolo individualizzato.
72
A sostegno del suo motivo, la ricorrente fa valere che le dimensioni globali dell’impresa rivestono un’importanza particolare nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda e che l’importo di base dell’ammenda inflitta a ciascuna delle tre imprese interessate avrebbe dovuto essere individualizzato per essere proporzionale alla disparità di dimensioni esistente tra le imprese. La ricorrente deduce altresì che il principio della parità di trattamento impone alla Commissione di modificare l’importo di base delle ammende in funzione del fatturato globale di tutte le imprese e non unicamente di quello delle grandi società. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
73
Al riguardo, la ricorrente ricorda, da un lato, che la Commissione non ha aumentato l’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo KME nonostante il fatto che esso sia quasi due volte più grande di lei e, dall’altro, che la Outokumpu, che è cinque volte più grande di lei, ha subito soltanto una maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta.
74
Secondo la ricorrente ne consegue che, non tenendo sufficientemente conto della disparità di capacità economica e di dimensioni delle imprese, la Commissione l’abbia sfavorita, lei che è una piccola impresa. A sostegno della sua conclusione, la ricorrente si riferisce anche a talune decisioni della Commissione in cui il rapporto tra l’importo finale dell’ammenda e il fatturato delle imprese sanzionate era inferiore al suo.
75
Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia trascurato il suo obbligo di motivazione non avendo giustificato il trattamento discriminatorio di cui essa è stata oggetto.
76
La Commissione chiede il rigetto del motivo dedotto dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
77
In primo luogo, la censura relativa alla carenza di motivazione deve essere respinta per i seguenti motivi.
78
Anzitutto, nei limiti in cui la Wieland imputa alla Commissione di non aver indicato la ragione per cui aveva scelto una percentuale di maggiorazione pari al 50% nei confronti dell’Outokumpu, va rammentato che la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione è soddisfatto allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 463). Per contro, la Commissione non è tenuta a farvi comparire elementi in cifre o un’esposizione più dettagliata in merito al metodo di calcolo dell’ammenda (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 50).
79
Occorre anche rilevare che una decisione quale la decisione impugnata, benché redatta e pubblicata in forma di un’unica decisione, deve interpretarsi come un insieme di decisioni individuali che accertano nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie l’infrazione o le infrazioni risultanti a suo carico e che, eventualmente, le infliggono un’ammenda (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T-304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II-1887, punti 59 e 60).
80
Conseguentemente, la ricorrente non può criticare la motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la percentuale di maggiorazione applicata nei confronti dell’Outokumpu a fini deterrenti.
81
Ad ogni modo, ai punti 332-334 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato gli elementi di cui aveva tenuto conto per la maggiorazione dell’importo dell’ammenda inflitta all’Outokumpu a fini deterrenti. Come emerge dalla giurisprudenza summenzionata (v. punto 78 supra), non si può imputare alla Commissione di non aver motivato ulteriormente la sua decisione al riguardo.
82
Nei limiti in cui l’argomento della ricorrente può essere inteso come addebito alla Commissione di non aver chiarito le ragioni per cui l’importo di base dell’ammenda ad essa inflitta non sia stato ridotto a fini deterrenti, va constatato che, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 78 supra, l’art. 253 CE non può essere interpretato nel senso che prescriva alla Commissione di spiegare, nelle sue decisioni, le ragioni per cui, nel calcolo dell’importo dell’ammenda, non ha seguito altri approcci, ipotetici rispetto a quello effettivamente seguito nella decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-319/94, Fiskeby Board/Commissione, Racc. pag. II-1331, punto 127).
83
Da quanto precede discende che la censura relativa alla carenza di motivazione deve essere respinta.
84
In secondo luogo, per quanto riguarda il merito, occorre constatare che la ricorrente critica la differenziazione operata dalla Commissione tra gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese interessate conformemente al metodo esposto negli orientamenti. La ricorrente sostiene che, nell’ambito della fissazione dell’importo dell’ammenda, le dimensioni dell’impresa rivestono un’importanza particolare e che, eventualmente, l’importo di base dell’ammenda inflitta a ciascuna delle tre imprese interessate avrebbe dovuto essere individualizzato per essere proporzionato alla disparità di dimensioni esistente tra le imprese.
85
A tal proposito, occorre rilevare anzitutto che le decisioni della Commissione invocate dalla ricorrente non sono pertinenti in quanto la prassi decisionale anteriore di quest’ultima non funge da quadro giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 30 supra, punti 169-171, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T-203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II-4071, punto 292, nonché giurisprudenza ivi citata).
86
La circostanza che il metodo di calcolo esposto negli orientamenti non sia fondato sul fatturato complessivo delle imprese interessate e consenta, per questo motivo, di fare emergere disparità tra le imprese in ordine al rapporto tra il loro fatturato e l’importo delle ammende loro inflitte è priva di rilievo ai fini di valutare se la Commissione abbia violato i principi della proporzionalità e delle parità di trattamento nonché dell’individualità delle sanzioni. Infatti, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, la Commissione non è tenuta a garantire, nel caso in cui ammende vengano inflitte a più imprese implicate in una medesima infrazione, che gli importi finali delle ammende alle quali conduce il suo calcolo per le imprese coinvolte rendano conto di ogni differenza tra le stesse in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato pertinente (sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I-829, punti 141-147; sentenza del Tribunale , causa T-62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II-5057, punto 159).
87
Ne consegue che in nessuna fase dell’applicazione degli orientamenti la Commissione è tenuta ad assicurare che gli importi intermedi delle ammende adottati tengano conto di ogni differenza esistente tra i fatturati complessivi delle imprese interessate.
88
Nella specie, dai punti 321-323, 326-328 e 332-334 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha effettuato una differenziazione in due tappe tra le imprese interessate. Anzitutto, ai sensi del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, essa ha operato una distinzione in funzione della parte di responsabilità gravante su ciascun partecipante all’infrazione di cui trattasi. In applicazione del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti, essa ha poi provveduto ad una ponderazione al fine di garantire alle ammende inflitte un effetto sufficientemente deterrente.
89
Per quanto riguarda la parte di responsabilità che grava su ciascuno dei partecipanti all’infrazione in esame, la Commissione ha preso in considerazione la quota di mercato nel SEE di ciascuna impresa presente sul mercato dei tubi industriali nel 2000, ultimo anno completo dell’infrazione. Essa ne ha dedotto che la KME, con una quota di mercato del [riservato]%, era di gran lunga l’operatore più importante sul mercato e rientrava dunque in una prima categoria di imprese, mentre l’Outokumpu ([riservato]% di quote di mercato) e la ricorrente (13,4% di quote di mercato) rientravano in una seconda categoria composta da imprese che potevano essere considerate di medie dimensioni nel mercato di cui trattasi, sicché doveva essere applicato un trattamento differenziato. Pertanto, l’importo iniziale delle ammende inflitte all’Outokumpu e alla ricorrente è stato fissato al 33% dell’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla KME, ossia 11,55 milioni di euro per l’Outokumpu e la ricorrente e 35 milioni di euro per la KME.
90
Dalla giurisprudenza emerge che non si può biasimare la Commissione per non aver seguito questo approccio per quanto riguarda la prima tappa di ponderazione. Infatti, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda in funzione della gravità, anche se, a causa della suddivisione in gruppi, ad alcune imprese viene applicato un importo iniziale identico pur avendo dimensioni diverse, tale diversità di trattamento è oggettivamente giustificata dalla preminenza attribuita al tipo di infrazione rispetto alle dimensioni delle imprese in sede di determinazione della gravità dell’infrazione (v. sentenza Degussa/Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 330, nonché giurisprudenza ivi citata).
91
Nell’ambito della seconda tappa di ponderazione, la Commissione, tenuto conto del fatturato complessivo dell’Outokumpu, ha ritenuto che l’importo iniziale dell’ammenda inflitta all’Outokumpu dovesse essere maggiorato del 50% per assicurare un effetto sufficientemente deterrente e per tener conto del fatto che le grandi imprese dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridiche ed economiche che consentono loro di valutare meglio il carattere illecito del loro comportamento.
92
La ricorrente non può rimproverare alla Commissione di aver effettuato una siffatta ponderazione. Infatti, l’aumento dell’importo iniziale dell’ammenda inflitta all’Outokumpu «in modo da tener conto delle sue dimensioni e risorse complessive» (punto 334 della decisione impugnata) non significa che la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla ricorrente in relazione al fatturato complessivo di quest’ultima. Giova ricordare al riguardo (v. punti 86 e 87 supra) che, nell’ambito di una modifica dell’importo iniziale di ammende a fini di deterrenza, la Commissione non è tenuta a garantire che gli importi adottati per le varie imprese rendano conto di ogni differenza tra queste ultime in ordine al loro fatturato complessivo.
93
Al contrario, conformemente al ragionamento esposto ai punti 31 e 30 supra, è legittimo che la Commissione, nell’ambito del suo potere discrezionale, adegui l’importo delle ammende secondo un metodo forfetario sempreché queste non risultino irragionevoli alla luce delle circostanze della specie.
94
In tale contesto, va sottolineato che, nell’ambito della presa in considerazione dell’effetto deterrente, l’importo dell’ammenda viene modulato per tener conto dell’impatto desiderato sull’impresa alla quale viene inflitta e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, in relazione alla capacità finanziaria dell’impresa in parola, conformemente alle esigenze derivanti, da un lato, dalla necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenza Degussa/Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 283).
95
Peraltro, nella scelta della percentuale di maggiorazione per imprese di dimensioni superiori, la Commissione è limitata dal fatto che l’importo iniziale non può, ad ogni modo, superare un importo proporzionale alla gravità dell’infrazione. Pertanto, pure in situazioni in cui il fatturato dell’impresa più importante è nettamente più elevato di quello delle altre imprese interessate, può succedere che la Commissione, in funzione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, possa maggiorare soltanto marginalmente l’importo iniziale dell’ammenda inflitta all’impresa più importante.
96
Alla luce di quanto precede e tenendo conto della gravità dell’infrazione di cui trattasi, della quota di mercato detenuta dalla ricorrente nel SEE nonché del suo fatturato complessivo nel 2002, ovvero 1,2 miliardi di euro, il Tribunale ritiene che l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla ricorrente sia giustificato.
97
Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, attinente ad un aumento erroneo dell’importo iniziale dell’ammenda per via della durata dell’infrazione
Argomenti delle parti
98
In primo luogo, la ricorrente afferma che il potere discrezionale di cui dispone la Commissione in forza del punto 1 B degli orientamenti le consente di decidere tanto dell’opportunità di una maggiorazione per via della durata dell’infrazione quanto della sua percentuale entro il limite del tetto massimo pari al 10%. La ricorrente fa osservare che, avendo adottato la formulazione di cui al punto 338 della decisione impugnata, la Commissione ha rinunciato ad avvalersi della prerogativa ad essa conferita dal punto 1 B, primo comma, degli orientamenti per i primi cinque anni dell’intesa. Di conseguenza, la Commissione poteva maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente soltanto per gli ultimi sette anni dell’infrazione.
99
Secondo la ricorrente, la Commissione non può valersi della circostanza che il punto 338 della decisione impugnata sia formulato male. La ricorrente considera che devono gravare sull’autore di una decisione le conseguenze di una redazione erronea e che, nell’ipotesi in cui una decisione contenga dichiarazioni contraddittorie, prevalga la sanzione più favorevole alla persona interessata.
100
Inoltre, a parere della ricorrente, una motivazione ambigua costituisce una motivazione viziata e, pertanto, una violazione dell’art. 253 CE.
101
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha infranto il principio secondo cui ogni ammenda deve essere il risultato di un calcolo individualizzato. Del pari, essa non avrebbe osservato il suo obbligo di motivazione non avendo spiegato perché non aveva fatto uso del suo potere discrezionale. Ad avviso della ricorrente, la Commissione ha, infatti, applicato la stessa circostanza aggravante, ossia che l’infrazione di cui trattasi era durata più di cinque anni, tanto per motivare l’applicazione di una maggiorazione quanto per fissare la percentuale massima di maggiorazione del 10%.
102
La ricorrente sostiene che la Commissione, la quale ha scelto di applicare la percentuale massima del 10% per ogni anno di infrazione, non adduce le ragioni per cui un siffatto aumento era opportuno. A detta della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto evocare circostanze specifiche del cartello in oggetto per applicare la percentuale in parola. Essa imputa alla Commissione anche di non aver motivato sufficientemente l’aumento dell’importo dell’ammenda dal punto di vista dell’intensità e della continuità del cartello in causa.
103
La Commissione chiede il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
104
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente sul carattere asseritamente ambiguo della motivazione nonché sul fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe rinunciato ad aumentare l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla ricorrente per i primi cinque anni dell’intesa, occorre esaminare i punti 338, 340 e 342 della decisione impugnata che sono del seguente tenore:
«(338)
In primo luogo occorre notare che le decisioni precedenti della Commissione non servono come quadro giuridico di riferimento per l’imposizione di ammende in casi di violazione del diritto della concorrenza, giacché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 17 (…). Di conseguenza va respinto l’argomento di KME di cui al punto (337) che si basa su una decisione precedente della Commissione. La politica attuale della Commissione in materia di cartelli consiste nel maggiorare le ammende del 10% per ogni anno di infrazione al di là dei cinque anni. Pertanto in diversi casi recenti le ammende sono state accresciute di oltre il 100% per via della durata dell’infrazione (…). Nel caso in esame, in cui la durata del cartello è stata di 12 anni e 10 mesi, la Commissione ritiene appropriato di incrementare l’ammenda di 10% per ogni anno.
(…)
(340)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che [la Wieland], [l’]Outokumpu, [e il gruppo KME] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1 [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE almeno dal 3 maggio 1988 al . Esse hanno commesso un’infrazione continuata di lunga durata protrattasi per oltre dodici anni e dieci mesi.
(…)
(342)
L’importo iniziale dell’ammenda stabilita per la gravità verrà quindi incrementata del 125% per [l’]Outokumpu e [la Wieland] (…)».
105
È giocoforza constatare che una lettura combinata di questi punti e del punto 1 B degli orientamenti non lascia adito ad alcun dubbio circa l’intenzione della Commissione di aumentare l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 10% per ogni anno d’infrazione. Pertanto, vanno respinte le censure dedotte dalla ricorrente a tal riguardo.
106
In secondo luogo, per quanto riguarda il merito, va rammentato che un aumento dell’importo dell’ammenda in funzione della durata non è limitato all’ipotesi in cui sussiste un nesso diretto tra la durata e un danno maggiore apportato agli obiettivi comunitari sanciti dalle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Michelin/Commissione, punto 85 supra, punto 278, nonché la giurisprudenza ivi citata).
107
Dagli orientamenti emerge inoltre che la Commissione non ha stabilito alcuna sovrapposizione né alcuna interdipendenza tra la valutazione della gravità e quella della durata dell’infrazione.
108
Al contrario, in primo luogo, dall’impianto sistematico degli orientamenti emerge che prevedono la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale ai fini della determinazione dell’importo di base generale dell’ammenda. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione viene analizzata in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, segnatamente delle sue dimensioni e della sua posizione sul mercato rilevante, il che può dare luogo ad una ponderazione dell’importo di base, alla suddivisione delle imprese in categorie e alla fissazione di un importo di base specifico. In terzo luogo, la durata dell’infrazione è presa in considerazione per fissare l’importo di base e, in quarto luogo, gli orientamenti prevedono la considerazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti che consentono di modulare l’ammontare dell’ammenda, in particolare in funzione del ruolo passivo o attivo delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’infrazione.
109
Ne consegue che la mera circostanza che la Commissione si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione che, per le infrazioni di lunga durata, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, ovvero della gravità dell’infrazione. Infatti, compete alla Commissione scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale (v. punto 31 supra), la percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione.
110
Per quanto riguarda la censura secondo cui la Commissione avrebbe tenuto conto della stessa circostanza, ossia che l’infrazione di cui trattasi è durata oltre cinque anni, tanto per motivare l’applicazione di una maggiorazione quanto per fissare la percentuale massima di detta maggiorazione al 10%, il Tribunale non ravvisa alcuna illegittimità nel fatto che la durata di un’infrazione provochi non soltanto la maggiorazione dell’importo di base in quanto tale, bensì determini eventualmente anche la percentuale definitiva di maggiorazione. Come esposto al punto precedente, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la gravità dell’infrazione quando sceglie la percentuale di maggiorazione applicata per la durata dell’infrazione.
111
Nella specie, la Commissione ha constatato, in particolare ai punti 335 e 340 della decisione impugnata, che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione per una durata di dodici anni e dieci mesi, ovvero una lunga durata ai sensi degli orientamenti e, dunque, ha maggiorato l’ammenda del 125%. Così facendo, la Commissione non si è discostata dalle regole che essa si è imposta negli orientamenti. Del resto, il Tribunale ritiene che detta maggiorazione del 125%, nella specie, non sia manifestamente sproporzionata.
112
Da tutte le considerazioni che precedono si evince che il motivo relativo alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda per via della durata deve essere respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo, relativo all’applicazione discriminatoria della comunicazione del 1996 sulla cooperazione
Argomenti delle parti
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In sostanza, la ricorrente ritiene di essere stata discriminata nei confronti della KME, la quale ha ottenuto una riduzione del 30% dell’ammontare dell’ammenda inflitta, mentre essa ha ottenuto soltanto una riduzione pari al 20%, sebbene la sua cooperazione sia stata per lo meno altrettanto rilevante di quella della KME.
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In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente concesso alla KME una riduzione dell’importo dell’ammenda superiore a quella che è stata concessa ad essa adducendo che la «KME ha rivelato che gli accordi anticoncorrenziali esistevano già dagli anni ’80 invece che [dal] 1993, anno di inizio indicato dalla Wieland (…)» (punto 423 della decisione impugnata).
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Pur riconoscendo il valore limitato del suo contributo all’indagine riguardante il periodo anteriore al 1993, la ricorrente ricorda che essa non ha negato l’esistenza del cartello durante questo periodo, bensì che non era in condizione di confermarla date le dimissioni di vari collaboratori. A giudizio della ricorrente, la Commissione ha attribuito un’importanza smisurata al contributo della KME rispetto al suo. Infatti, solo una dichiarazione della KME dimostrerebbe veramente l’esistenza del cartello prima del 1993. In aggiunta, detta dichiarazione sarebbe stata rilasciata in seguito ad una domanda esplicita della Commissione. Le altre dichiarazioni della KME sarebbero della stessa natura di quelle della ricorrente, poiché attesterebbero l’esistenza di riunioni senza qualificarle come anticoncorrenziali.
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Facendo riferimento ai punti 397, 417 e 418 della decisione impugnata, la ricorrente afferma che la Commissione ha constatato che la KME aveva chiarito i fatti relativi al periodo anteriore al 1993 soltanto in misura molto modesta. La ricorrente ne desume che la concessione di una riduzione più significativa dell’importo dell’ammenda a favore della KME che a se stessa è manifestamente erronea e viziata da un difetto di motivazione poiché la sua collaborazione ha presentato un valore analogo a quello della KME.
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D’altronde, sotto questo aspetto, la ricorrente ritiene di essere stata sanzionata dalla Commissione a causa del suo rifiuto, a differenza di quanto fatto dalla KME, di procedere ad un’ammissione generale. Benché la ricorrente abbia fornito, in seguito ad un’indagine interna approfondita, un resoconto dei fatti differenziato e dettagliato, detta indagine non le avrebbe permesso di accertare e di riconoscere l’esistenza di una prassi anticoncorrenziale durante il periodo dal 1988 al 1993. Il trattamento subito dalla ricorrente si risolverebbe, in larga misura, nel costringere un’impresa ad accusare se stessa, il che sarebbe contrario al diritto comunitario in quanto costituirebbe una violazione dei diritti della difesa.
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In secondo luogo, la ricorrente asserisce che a torto la Commissione ha concesso alla KME, tenendo conto del fatto che quest’ultima avrebbe svelato otto riunioni del «gruppo di lavoro» non menzionate dagli altri partecipanti, una riduzione superiore a quella che è stata concessa a lei. La ricorrente, infatti, nella sua lettera 30 settembre 2002 indirizzata alla Commissione, avrebbe fatto riferimento ad una serie di riunioni che hanno avuto luogo tra il 1999 e il 2000 e ne avrebbe fornito una descrizione più completa di quella fornita dalla KME.
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In terzo luogo, la ricorrente sostiene di aver volontariamente fornito alla Commissione, nella sua lettera 30 settembre 2002, informazioni nettamente più precise e più dettagliate di quelle fornite dalla KME in merito al periodo dal 1997 al 1999 (in prosieguo: il «periodo tranquillo»). A detta della ricorrente, come menzionato in un unico passaggio al punto 202 della decisione impugnata, la Commissione si basa su informazioni sommarie provenienti dalla KME per dimostrare l’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali durante il periodo tranquillo, sebbene la ricorrente abbia descritto, in modo più dettagliato della KME, dodici riunioni svoltesi nel corso degli anni 1997 e 1998. Peraltro, l’esposizione dei fatti da parte della ricorrente sarebbe evocata dalla Commissione in undici note a pié di pagina inserite nei punti 157-167 e 202-212 della decisione impugnata.
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In quarto luogo, la ricorrente afferma che la sua collaborazione con la Commissione, due settimane prima della KME, avrebbe dovuto darle diritto ad una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda più elevata o perlomeno identica a quella della KME. A tal proposito, la ricorrente fa riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»), la quale prevede la concessione di una riduzione più significativa all’impresa che collabora in modo più tempestivo. La ricorrente riconosce che detta comunicazione non è applicabile nella specie, ma che il Tribunale potrebbe prenderla in considerazione in quanto espressione di un principio generale di diritto.
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La Commissione contesta l’insieme delle censure dedotte dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
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In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla carenza di motivazione, va constatato che essa è manifestamente infondata. Gli elementi di valutazione che la Commissione ha preso in considerazione per concedere riduzioni di ammende alla KME e alla ricorrente a norma della comunicazione del 1996 sulla cooperazione sono indicati chiaramente ai punti 404-423 della decisione impugnata, il che è sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all’art. 253 CE (v. punti 58-59 supra).
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In secondo luogo, per quanto riguarda il merito, va preliminarmente constatato che, allorché un’impresa ha commesso un’infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, essa può tentare di ottenere una riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda che rischia di esserle inflitta, ovvero sottrarsi a qualsiasi ammenda, collaborando con la Commissione. A tal proposito, va rammentato che secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di collaborazione nell’ambito del procedimento amministrativo trova il suo fondamento nella considerazione che una siffatta collaborazione agevola l’accertamento delle infrazioni da parte della Commissione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 325, e causa T-338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II-1617, punto 363).
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Va altresì ricordato che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I-3921, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di questa valutazione, essa non può disattendere il principio della parità di trattamento.
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Poiché tutte le censure della ricorrente riguardano la presunta discriminazione che essa avrebbe subito rispetto alla KME, occorre verificare se la Commissione, senza violare il principio della parità di trattamento e senza eccedere il suo margine di discrezionalità, abbia potuto concedere una riduzione dell’importo delle loro ammende del 20% alla ricorrente e del 30% alla KME per la loro rispettiva collaborazione.
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Per quanto riguarda la cronologia della comunicazione delle informazioni alla Commissione, occorre constatare che tanto la ricorrente quanto la KME hanno iniziato a collaborare con la Commissione dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni da parte di quest’ultima, ma prima dell’invio della comunicazione degli addebiti. In aggiunta, la KME e la ricorrente ricadono entrambe nella sezione D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, la quale non fa alcun riferimento al criterio dell’anteriorità della cooperazione di un’impresa rispetto ad un’altra.
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Dalla giurisprudenza emerge, peraltro, che nell’ambito della valutazione dei gradi della cooperazione fornita rispettivamente da due imprese, il fattore cronologico non può essere preso in conto in situazioni in cui le informazioni trasmesse dalle parti interessate lo sono state in un intervallo di tempo abbastanza breve e in una fase del procedimento amministrativo sostanzialmente identica (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 dicembre 2001, causa T-48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II-3859, punto 139, e , causa T-38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II-4407, punto 467).
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Di conseguenza, benché la ricorrente abbia preceduto la KME di due settimane nella sua cooperazione con la Commissione, tale differenza non implica, in quanto tale, che la Commissione fosse tenuta ad attribuirle una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta superiore o, quantomeno, identica a quella accordata alla KME.
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Nei limiti in cui la ricorrente invoca l’applicazione analogica del punto 23 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, che prevede che la Commissione possa concedere una riduzione superiore dell’importo dell’ammenda all’impresa che abbia fornito per prima elementi probatori relativi alla presunta infrazione che conferiscano un valore aggiunto significativo, va rilevato che un’applicazione analogica è possibile soltanto per colmare una lacuna normativa. Orbene, è giocoforza constatare che la cooperazione della ricorrente nonché della KME e dell’Outokumpu erano disciplinate dalla comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
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Nella misura in cui l’argomento della ricorrente possa essere inteso come tale da sollevare, di fatto, un conflitto di leggi nel tempo, è sufficiente constatare che un conflitto del genere non può esistere. Infatti, unicamente in assenza di disposizioni transitorie una norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente (v. sentenza della Corte 21 gennaio 2003, causa C-512/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-845, punto 46, nonché la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, il punto 28 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione prevede chiaramente che detta comunicazione si applichi a partire dal per tutte le cause in cui nessuna impresa si era avvalsa della comunicazione del 1996 sulla cooperazione. Orbene, nella specie, è pacifico che le imprese interessate, tra cui la ricorrente, si siano avvalse della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.
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Una volta respinti gli argomenti della ricorrente tratti dalla cronologia della comunicazione delle informazioni alla Commissione, si deve verificare se, sul piano qualitativo, il contributo della KME, confrontato con quello della ricorrente, fosse tale da giustificare la differenza di dieci punti tra le percentuali di riduzione applicate agli importi delle ammende inflitte a dette imprese.
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Anzitutto, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda, a causa del riconoscimento da parte di un’impresa della sua partecipazione ad un’infrazione, costituirebbe una violazione dei diritti della difesa delle altre imprese interessate.
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Infatti, dalla giurisprudenza si evince che la Commissione è legittimata a ridurre l’importo delle ammende che infligge alle imprese che non si limitano a comunicarle informazioni utili ma si spingono fino al riconoscimento esplicito della loro partecipazione ad un’infrazione. Certamente, la Commissione non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione. Tuttavia, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa, di sua iniziativa, le ha fornito al fine di accertare l’esistenza dell’infrazione (sentenze della Corte 14 luglio 2005, causa C-57/02 P, Acerinox/Commissione, Racc. pag. I-6689, punto 87, e cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp/Commissione, Racc. pag. I-6773, punto 50).
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Il riconoscimento dell’infrazione contestata riveste, infatti, un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata, poiché quest’ultima non è, in alcun modo, costretta ad ammettere l’intesa (sentenze 14 luglio 2005, Acerinox/Commissione, cit. al punto 133 supra, punto 89, e ThyssenKrupp/Commissione, cit. al punto 133 supra, punto 52).
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Nella specie, occorre constatare che da una lettura combinata dei punti 405 e 406 e dei punti 416-422 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha concesso riduzioni dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente e alla KME in base a due elementi cumulativi, ossia, da un lato, il fatto che esse non abbiano contestato i fatti materiali costitutivi dell’infrazione riscontrata e, dall’altro, il fatto che la loro cooperazione all’accertamento dei fatti sia andata oltre gli obblighi derivanti dall’art. 11 del regolamento n. 17.
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In merito a quest’ultimo elemento, dai punti 168, 169, 171, 405, 417, 419 e 423 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che i contributi della KME e della ricorrente fossero di qualità analoga, ad eccezione, da una parte, del riconoscimento dell’esistenza di attività collusive prima del 1993 e, dall’altra, della rivelazione di riunioni ausiliarie asseritamente destinate ad intensificare il funzionamento dell’infrazione.
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Tenuto conto del fatto che è stato appurato che l’intesa era iniziata nel 1988, è evidente che la determinazione da parte della Commissione della durata dell’infrazione non è stata agevolata dalla risposta della ricorrente nella sua lettera datata 30 settembre 2002. Infatti, in suddetta lettera, la ricorrente ha fornito un elenco delle riunioni ufficiali della Cuproclima che si sono svolte dal 1985, senza indicare gli argomenti che sono stati affrontati nel corso delle medesime riunioni. In questa stessa lettera, essa ha ritenuto che i contatti collusivi fossero cominciati intorno all’anno 1993.
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Per contro, nella sua lettera 15 ottobre 2002, la KME ha ammesso che le partecipanti avevano concordato la ripartizione dei clienti nei primi anni successivi alla creazione della Cuproclima nel 1985 e ha descritto il loro modo di procedere.
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Per quanto riguarda il periodo tranquillo (dal 1997 al 1999), occorre constatare che, nella lettera della KME 15 ottobre 2002, vengono fornite informazioni sull’evoluzione del funzionamento dell’intesa in seno alla Cuproclima nonché sul fatto che la KME, la Wieland e, in minor misura, l’Outokumpu hanno avuto contatti regolari al di fuori del contesto della Cuproclima fino al 1999, solitamente per telefono, al fine di discutere di determinati clienti o dei prezzi.
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Per quanto riguarda il periodo dal 1999 al 2001, da detta lettera emerge che i membri della Cuproclima si sono ritrovati in occasione di circa otto riunioni del «gruppo di lavoro», svoltesi al di fuori delle sedute regolari della Cuproclima, al fine di intensificare le attività del cartello.
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Per quanto riguarda la collaborazione della ricorrente in relazione a detti periodi, va constatato che, pur essendo l’elenco delle riunioni da essa fornito più completo di quello fornito dalla KME, essa non ha indicato se, durante le riunioni riportate in tale elenco, siano stati affrontati argomenti afferenti all’intesa. Ne discende che, con questo elenco, la ricorrente non ha contribuito a mettere la Commissione in condizione di conoscere il contesto di suddette riunioni e di valutare il loro oggetto. Pertanto, la ricorrente non può invocare tale elenco per sostenere che, ai fini dell’indagine della Commissione, la sua collaborazione avrebbe avuto un valore superiore o equivalente a quello delle dichiarazioni rilasciate dalla KME (v. punti 139 e 140 supra).
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Nell’ambito della sua cooperazione, la ricorrente ha tuttavia fornito alla Commissione qualche elemento rilevante per quanto concerne il periodo tranquillo e il periodo dal 1999 al 2000.
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Nello specifico, al pari della KME, essa ha fornito prove riguardanti la corrispondenza anticoncorrenziale intercorsa con la KME nel 1997 (punto 163 della decisione impugnata).
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Essa ha altresì dichiarato che, verso la fine degli anni ’90, i membri della Cuproclima avevano deciso di rilanciare la loro attività collusiva, il che si è concretizzato con l’adozione, nel 1999, di una tabella che si presumeva accessibile ai membri del cartello per via elettronica e che conteneva dati sensibili. È giocoforza constatare, tuttavia, che tali informazioni, pur riguardando l’infrazione, non rivelano l’organizzazione di riunioni ausiliarie aventi lo scopo di adattare e di rafforzare l’attività collusiva svolta durante le riunioni regolari della Cuproclima, che la KME aveva invece segnalato alla Commissione denunciando le otto riunioni del «gruppo di lavoro».
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Sulla scorta di quanto precede, va constatato che le affermazioni della ricorrente, secondo cui essa avrebbe contribuito, in modo più completo della KME, a far luce sul periodo dell’infrazione tra il 1997 e il 2000, non sono comprovate dai documenti inseriti nel fascicolo.
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Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza citata al punto 133 supra, il Tribunale considera che la Commissione non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione nella determinazione del livello di riduzione, a titolo della cooperazione, delle ammende inflitte alla ricorrente.
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Tenuto conto di tutte queste considerazioni, si deve concludere che neppure l’ultimo motivo è fondato.
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Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Wieland-Werke AG è condannata alle spese.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Wahl
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 maggio 2009.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
( 1 ) Dati riservati occultati.
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