SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
15 ottobre 2008
Causa T‑160/04
Gerasimos Potamianos
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato»
Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.
Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Gerasimos Potamianos e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Dies a quo
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)
2. Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 47, primo comma)
1. Anche se normalmente un contratto produce i suoi effetti a partire dalla sua sottoscrizione e, quindi, è a partire dalla data di sottoscrizione che va calcolato il termine per presentare un reclamo in tempo utile ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, la decisione di non rinnovare il contratto di un agente temporaneo costituisce tuttavia una decisione distinta dal contratto di cui trattasi e può, a tale titolo, formare oggetto di un reclamo, o addirittura di un ricorso, entro i termini statutari.
(v. punto 21)
Riferimento: Tribunale 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martinez Paramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 56)
2. Sebbene l’art. 8 del Regime applicabile agli altri agenti preveda la possibilità di rinnovare un contratto di agente temporaneo, esso non configura un diritto, ma una semplice possibilità lasciata alla valutazione dell’autorità competente. Infatti, le istituzioni delle Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, in considerazione di questi ultimi, del personale che si trova a loro disposizione, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio.
(v. punto 30)
Riferimento: Corte 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione (Racc. pag. 2475, punto 18); Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 17)
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