Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 27 settembre 2006 – Telefónica/UAMI – Branch (emergia)
(Causa T-172/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo emergia – Marchio comunitario denominativo anteriore EMERGEA – Rischio di confusione – Rifiuto di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 74-75, 82)
Oggetto
Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1), relativa a un procedimento di opposizione tra David Branch e Telefónica, SA.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Telefónica, SA
Marchio comunitario in oggetto:
Marchio figurativo "emergia" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 – domanda n. 1 694 157
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:
David Branch
Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:
Marchio denominativo comunitario "EMERGEA" per prodotti e servizi appartenenti alla classe 38
Decisione della divisione d'opposizione:
Accoglimento parziale dell'opposizione nella parte in cui è diretta contro i «servizi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione mediante reti informatiche», della classe 38
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
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