Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007 –
Indorata-Serviços e Gestão / UAMI (HAIRTRANSFER)
(causa T-204/04)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario HAIRTRANSFER – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-40)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1° aprile 2004 (procedimento R 435/2003-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo HAIRTRANSFER
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Indorata-Serviços e Gestão, Lda
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo HAIRTRANSFER per prodotti delle classi 8, 22, 41 e 44 – domanda n. 2619039
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Indorata-Serviços e Gestão, Lda, è condannata alle spese.
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