Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 giugno 2007 – Grecia / Commissione
(causa T‑232/04)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Schedario viticolo comunitario – Decisione che ordina il rimborso dell’importo versato a titolo di anticipo»
1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 8, n. 1, e 9, e n. 2392/86, artt. 1 e 9, n. 4) (v. punti 41‑49)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 61‑63)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/302/CE, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dalla Grecia per l’istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU L 98, pag. 57)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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