Causa T‑234/04
Regno dei Paesi Bassi
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Decisione 2004/01/CE — Sostanze pericolose — Necessità di un’autorizzazione della Commissione per il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate — Presa di posizione della Commissione sulla portata dell’armonizzazione — Atto impugnabile — Irricevibilità»
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
(Artt. 95, n. 4, CE e 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/45)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
(Artt. 95, nn. 4 e 6, CE e 230 CE)
1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti.
A tal proposito, l’art. 95, n. 4, CE non può rappresentare il fondamento di una domanda di uno Stato membro diretta a che la Commissione prenda una decisione sulla portata dell’armonizzazione effettuata da una direttiva comunitaria e/o sulla compatibilità di una normativa nazionale con una direttiva siffatta. Poiché, secondo tale disposizione, la decisione di procedere a una notifica per ottenere un’autorizzazione in via derogatoria spetta unicamente allo Stato membro interessato e, inoltre, nessuna disposizione della direttiva 2002/45, recante ventesima modifica della direttiva 76/769 per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta), conferisce alla Commissione il potere di decidere sulla sua interpretazione, una presa di posizione della detta istituzione sull’ambito di applicazione della misura di armonizzazione di cui trattasi rappresenta una mera opinione, che non vincola le competenti autorità nazionali.
Infatti, in circostanze del genere, non è l’interpretazione della direttiva di cui trattasi proposta dalla Commissione che può produrre effetti giuridici, ma la sua applicazione ad una situazione data. Orbene, l’applicazione della direttiva 2002/45, anche per quanto riguarda la necessità di ottenere un’autorizzazione in via derogatoria per il mantenimento in vigore di una normativa nazionale, non deriva dall’interpretazione proposta dalla Commissione, bensì rientra nella responsabilità dello Stato membro interessato, il quale è l’unico che può avviare il procedimento di notifica previsto dall’art. 95 CE, qualora lo reputi necessario.
L’eventuale obbligo, per lo Stato membro, di abrogare o modificare le sue disposizioni nazionali discende direttamente dalla direttiva 2002/45 e non dall’interpretazione che la Commissione fornisce della portata dell’armonizzazione effettuata dalla suddetta direttiva, il che implica che una siffatta interpretazione non produce alcun effetto giuridico.
(v. punti 47, 61-63)
2. Quando la Commissione, nell’ambito dell’esame della ricevibilità della notifica prevista all’art. 95, n. 4, CE, si limita a rammentare la portata dell’armonizzazione effettuata da una direttiva e a confermare la valutazione svolta dallo Stato membro che lo ha indotto a notificare le disposizioni nazionali di cui trattasi, il risultato di un esame siffatto non può modificare la situazione giuridica dello Stato membro interessato e non può quindi formare oggetto di un ricorso di annullamento, dato che proprio la notifica da esso effettuata ha avviato il procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE e non l’opinione della Commissione circa l’interpretazione della direttiva di armonizzazione di cui trattasi. Infatti, nell’ambito di tale procedimento, una siffatta opinione implica esclusivamente la continuazione dell’esame delle giustificazioni fornite da tale Stato membro ai fini dell’eventuale mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate.
(v. punto 68)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
8 novembre 2007 (*)
«Ricorso di annullamento – Decisione 2004/01/CE – Sostanze pericolose – Necessità di un’autorizzazione della Commissione per il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate – Presa di posizione della Commissione sulla portata dell’armonizzazione – Atto impugnabile – Irricevibilità»
Nella causa T‑234/04,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle H. Sevenster, J. van Bakel e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuto da:
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/1/CE, relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE (GU 2004, L 1, pag. 20), in quanto la Commissione considera, in tale decisione, che la sua approvazione ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE è necessaria per mantenere in vigore la normativa olandese relativa agli usi di paraffine clorurate a catena corta non menzionate nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L 177, pag. 21),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. Šváby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Disposizioni internazionali
1 La Comunità europea e taluni dei suoi Stati membri erano parti contraenti della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica stipulata a Parigi il 4 giugno 1974 (in prosieguo: la «convenzione di Parigi»). Nell’ambito di tale convenzione la commissione di Parigi aveva adottato la decisione 95/1 (in prosieguo: la «decisione Parcom 95/1»), che prevede la progressiva eliminazione dell’uso delle paraffine clorurate a catena corta (in prosieguo: le «PCCC»). La Comunità europea non è firmataria della decisione Parcom 95/1.
2 La convenzione di Parigi è stata sostituita dalla convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, approvata in nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 ottobre 1997, 98/249/CE, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (GU 1998, L 104, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione Ospar») e la commissione di Parigi è stata sostituita da una nuova commissione (in prosieguo: la «commissione Ospar»).
Disposizioni comunitarie
3 L’art. 95, nn. 4 e 6, CE recita:
«4. Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
(…)
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui a[l] paragraf[o] 4 (…), approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui a[l] paragraf[o] 4 (…) sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi».
4 La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), contiene disposizioni che limitano l’immissione sul mercato e l’uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
5 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 76/769, quest’ultima è applicabile alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell’allegato della suddetta direttiva. Il suo art. 2 precisa che gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste.
6 La direttiva 76/769 è stata modificata a più riprese, segnatamente per aggiungere all’allegato nuove sostanze e preparati pericolosi e limitare, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, l’immissione sul mercato o l’uso di tali sostanze e preparati pericolosi.
7 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L 177, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva PCCC»), ha aggiunto un punto 42 all’allegato della direttiva 76/769, che fissa le regole di immissione sul mercato e di uso delle PCCC.
8 Secondo il punto 42.1 dell’allegato della direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva PCCC, le PCCC «[n]on possono essere immess[e] in commercio per l’utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all’1%:
– per la lavorazione dei metalli,
– per l’ingrasso del cuoio».
9 Ai sensi del punto 42.2 dell’allegato sopra menzionato, «[e]ntro il 1° gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell’OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi di [PCCC] alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l’ambiente di tali sostanze. Il Parlamento europeo dovrà essere informato dei risultati di tale riesame».
10 L’art. 2, n. 1, della direttiva PCCC dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ne informano immediatamente la Commissione e applicano queste disposizioni entro il 6 gennaio 2004.
Disposizioni nazionali
11 Per adempiere i suoi obblighi internazionali derivanti dalla convenzione di Parigi e dalla decisione Parcom 95/1, il Regno dei Paesi Bassi ha adottato, il 3 novembre 1999, il Besluit houdende regels inzake het beperken van het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines (Besluit gechloreerde paraffines WMS) [decreto recante divieto di taluni usi delle PCCC (legge sulle sostanze chimiche), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1999, pag. 478; in prosieguo: il «decreto»]. Conformemente al suo art. 4, il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 1999.
12 Secondo l’art. 1 del decreto, esso si applica agli alcani clorurati aventi una catena da 10 a 13, compresi gli atomi di carbonio, e un grado di clorurazione pari o superiore al 48% in termini di peso.
13 L’art. 2, n. 1, del decreto dispone che è vietato usare le PCCC menzionate all’art. 1:
a) come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti;
b) nei fluidi per la lavorazione dei metalli;
c) come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.
14 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, del decreto, le PCCC possono tuttavia continuare ad essere usate fino al 31 dicembre 2004 nei sigillanti per le dighe e le chiuse o come sostanze ritardanti di fiamme nei nastri di trasporto destinati all’uso esclusivo nell’industria mineraria.
Antefatti della controversia
15 In seguito all’adozione della direttiva PCCC, il governo olandese ha comunicato alla Commissione, con lettera 17 gennaio 2003, che riteneva che la portata dell’armonizzazione della direttiva PCCC si limitasse agli usi delle PCCC espressamente vietate al punto 42.1 dell’allegato della direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva PCCC. Di conseguenza altri usi, come quelli derivanti dalla decisione Parcom 95/1, sfuggivano all’ambito di armonizzazione della direttiva PCCC, di modo che essi potevano essere autorizzati o vietati dagli Stati membri senza dover ricorrere al procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE.
16 Nella sua lettera del 17 gennaio 2003 il governo olandese ha altresì fatto valere l’art. 95, n 4, CE, «in ogni caso utile e per quanto necessario in diritto», indicando, conformemente alla suddetta disposizione, le ragioni che depongono a favore del mantenimento in vigore, nel suo ordinamento nazionale, dei divieti contenuti nella decisione Parcom 95/1. Nella stessa lettera esso ha infine espresso «l’auspicio che la Commissione [avrebbe] determinato in un futuro immediato il suo punto di vista in considerazione del punto di vista [del Regno] dei Paesi Bassi in merito al margine di cui [esso] dispone[va] per [mantenere in vigore la sua] normativa nazionale e che essa [avrebbe] preso una decisione favorevole sulla sua domanda ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE».
17 Con lettera 25 marzo 2003 la Commissione ha informato il Regno dei Paesi Bassi di aver ricevuto la sua notifica ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE e che il termine di sei mesi per il suo esame aveva iniziato a decorrere il 22 gennaio 2003, cioè il giorno successivo a quello della ricezione della notifica. Nella stessa lettera, la Commissione ha altresì segnalato che una copia della notifica sarebbe stata inviata agli altri Stati membri, per riceverne le eventuali osservazioni, e che a tal riguardo sarebbe stata pubblicata una comunicazione nella Gazzetta ufficiale.
18 Nella decisione della Commissione 17 luglio 2003, 2003/549/CE, recante proroga del periodo di cui all’articolo 95, paragrafo 6, del Trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull’impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 (GU L 187, pag. 27), la Commissione ha concluso, da un lato, che la domanda notificatale dal Regno dei Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 per ottenere l’approvazione delle sue disposizioni nazionali sull’uso delle PCCC era ammissibile e che, in considerazione della complessità della questione e dell’assenza di prove che evidenziassero un pericolo per la salute umana, la Commissione considerava giustificato prolungare il periodo di cui all’art. 95, n. 6, primo comma, fino al 20 dicembre 2003.
19 L’art. 1 della decisione 2003/549 recita:
«A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del Trattato, il periodo di cui al primo paragrafo di detto articolo per approvare o respingere le disposizioni nazionali sulle [PCCC] notificate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, è prolungato fino al 20 dicembre 2003».
20 Con la decisione 16 dicembre 2003, 2004/1/CE, relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE (GU 2004, L 1, pag. 20; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha approvato il parziale mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali di cui trattasi per un periodo limitato.
21 Nella decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto segnalato che aveva concluso, nella decisione 2003/549, che la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi era ammissibile ed ha rinviato a tale decisione su tale punto, rammentando tuttavia le ragioni dell’incompatibilità delle disposizioni notificate con i requisiti della direttiva PCCC. Per quanto riguarda, poi, la fondatezza della domanda del Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE, diretta a consentirgli di mantenere in vigore le sue disposizioni nazionali in deroga alla direttiva PCCC, la Commissione ha ritenuto che talune di esse potessero essere temporaneamente mantenute (fino al 31 dicembre 2006), ma che, per motivi attinenti alla protezione dell’ambiente, altre non fossero giustificate e non potessero quindi essere mantenute.
22 Gli artt. 1-3 della decisione impugnata dispongono quanto segue:
«Articolo 1
Le disposizioni nazionali sulle [PCCC] notificate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, sono approvate nella misura in cui non si applicano all’uso delle [PCCC] come componenti di altre sostanze e preparati, in concentrazioni inferiori all’1%, destinati all’impiego come:
– plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti,
– sostanze ritardanti di fiamma nella gomma o nei prodotti tessili.
Articolo 2
La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2006.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione».
Procedimento
23 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 febbraio 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha proposto un ricorso, che è stato registrato con il n. C-103/04.
24 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 14 maggio 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
25 Con ordinanza della Corte 8 giugno 2004, la causa C-103/04 è stata rinviata dinanzi al Tribunale in applicazione della decisione conformemente al disposto dell’art. 2 del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli artt. 51 e 54 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5), ed è stata registrata con il n. T‑234/04.
26 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2004, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno del Regno dei Paesi Bassi. Con ordinanza 15 novembre 2004 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
27 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
28 Il 6 giugno 2006 il Tribunale, sentite le parti, ha deciso di rinviare la causa in esame dinanzi alla Quinta Sezione ampliata del Tribunale.
29 In applicazione dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, la fase orale è stata aperta in seguito alla domanda della Commissione diretta ad ottenere una pronuncia sull’irricevibilità.
30 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Esse vi hanno risposto entro il termine impartito.
31 Le difese orali e le risposte delle parti ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 7 settembre 2006.
Conclusioni delle parti
32 Con il suo ricorso il Regno dei Paesi Bassi chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione vi considera che la sua approvazione, ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE, è necessaria al mantenimento in vigore della normativa olandese attinente alle applicazioni delle PCCC non menzionate nella direttiva PCCC;
– condannare la Commissione alle spese.
33 Nella sua eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.
34 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il Regno dei Paesi Bassi chiede che il Tribunale respinga le conclusioni della Commissione dirette ad ottenere una pronuncia del Tribunale sulla ricevibilità prima di qualsiasi esame del merito.
In diritto
35 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale il procedimento procede oralmente.
36 Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, sentite le parti, il Tribunale può in qualsiasi momento, anche d’ufficio, esaminare i motivi di irricevibilità di ordine pubblico e pronunciarsi a tal fine alle condizioni previste all’art. 114, nn. 3 e 4, del suddetto regolamento.
Argomenti delle parti
37 La Commissione fa valere, in primo luogo, che, in risposta alla notifica effettuata con lettera del 17 gennaio 2003, essa ha informato il Regno dei Paesi Bassi, con lettera del 25 marzo 2003, che aveva ricevuto tale notifica e che il termine per il suo esame aveva iniziato a decorrere il 22 gennaio 2003, cioè il giorno successivo a quello della ricezione della notifica. Secondo la Commissione, ne derivava chiaramente che essa riteneva che le disposizioni nazionali notificate rientrassero nel campo di applicazione della direttiva PCCC, dato che, se così non fosse stato, il procedimento seguito non avrebbe avuto ragion d’essere.
38 In secondo luogo, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Regno dei Paesi Bassi, la lettera del 17 gennaio 2003 non indica affatto che esso intendeva sottoporle due domande specifiche e diverse, che richiedevano due risposte indipendenti. Infatti, se è vero che, da un lato, nel titolo 5, «Conclusioni», della lettera del 17 gennaio 2003, il governo olandese le ha chiesto di pronunciarsi senza indugio sul margine discrezionale di cui disponeva per mantenere in vigore la sua normativa nazionale, dall’altro esso le avrebbe altresì chiesto di adottare una decisione favorevole in merito alla domanda che aveva proposto ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE. Pertanto, la Commissione ritiene che fosse logico, alla luce della formulazione e della presentazione della lettera del 17 gennaio 2003, giungere alla conclusione che, indipendentemente dall’opinione del Regno dei Paesi Bassi in merito alla portata dell’armonizzazione effettuata con la direttiva PCCC, quest’ultimo aveva compiuto una notifica ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE.
39 In terzo luogo, la Commissione sostiene di aver implicitamente risposto alla domanda relativa alla portata della direttiva PCCC con la decisione 2003/549, verificando, come d’uso, la ricevibilità della notifica. Infatti, la sua opinione su tale punto sarebbe stata chiaramente esposta ai ‘considerando’ 32-39 della suddetta decisione ed essa è giunta alla conclusione che la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi doveva essere considerata ricevibile. In particolare, al ‘considerando’ 34 della decisione 2003/549, essa ha indicato che la direttiva PCCC doveva essere interpretata come una misura che ha introdotto un’armonizzazione di tutti gli attuali impieghi delle PCCC e che impedirebbe agli Stati membri di introdurre o mantenere restrizioni nazionali sull’impiego delle PCCC che vanno oltre quelle stabilite da tale direttiva.
40 Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi nel suo ricorso, la decisione 2003/549 non si limiterebbe quindi ad una mera proroga del termine di cui all’art. 95, n. 6, CE, il che sarebbe confermato dal fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non tratterebbe più la portata dell’armonizzazione effettuata dalla direttiva PCCC. Per quanto riguarda una questione siffatta, la decisione impugnata avrebbe quindi solo un carattere di conferma e non darebbe luogo, in alcun modo, ad effetti giuridici autonomi che possano formare oggetto, in quanto tali, di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE.
41 Il Regno dei Paesi Bassi, se non avesse condiviso l’analisi della Commissione per quanto attiene alla valutazione della ricevibilità della sua notifica del 17 gennaio 2003, avrebbe dovuto impugnare la decisione 2003/549. Poiché non ha agito in tal senso nel termine fissato all’art. 230 CE, esso non può adesso impugnare il punto di vista esposto dalla Commissione in tale decisione sulla ricevibilità facendo uso delle possibilità di ricorso in essere avverso una successiva decisione della Commissione. Ciò equivarrebbe ad una proroga ingiustificata del termine fissato all’art. 230 CE.
42 Il Regno dei Paesi Bassi sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata costituisce molto più di una mera conferma della decisione 2003/549, che riguarderebbe solo la proroga del termine. Infatti, il punto di vista della Commissione secondo cui sarebbe necessaria l’approvazione ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE implicherebbe, da un lato, che le misure nazionali potrebbero essere mantenute in vigore solo durante un periodo limitato e, dall’altro, che il divieto delle PCCC come previsto dalla normativa olandese avrebbe una portata più limitata di quella ivi menzionata. Sarebbe quindi la decisione impugnata ad aver modificato la sua situazione giuridica in maniera caratterizzata, in quanto avrebbe limitato la portata e la durata del suo margine discrezionale per mantenere le disposizioni nazionali.
43 In secondo luogo, il governo olandese rammenta di aver sempre indicato, nei contatti con la Commissione, che riteneva non comprese nel campo di applicazione della direttiva PCCC le applicazioni delle PCCC non citate in quest’ultima e che potesse quindi mantenerle nella sua normativa nazionale senza dover ricorrere all’art. 95, n. 4, CE. Esso fa pertanto valere di aver chiesto alla Commissione in via principale di pronunciarsi sulla necessità di una notifica ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE, il che risulterebbe dal fatto che, nella lettera del 17 gennaio 2003, anzitutto avrebbe chiarito le ragioni per cui una notifica ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE non era richiesta nel caso di specie, formulando l’auspicio che la Commissione si pronunciasse senza indugio sul margine di cui esso disponeva per mantenere in vigore la normativa nazionale, e successivamente avrebbe chiesto alla Commissione di prendere posizione sulla necessità di una siffatta notifica, che sarebbe stata effettuata solo «in ogni caso utile e per quanto necessario in diritto». Pertanto, solo in via subordinata, cioè «nel caso in cui la Commissione [avesse] ritenuto che gli impieghi vietati dalla decisione Parcom 95/1 e che non lo [erano] anche dalla direttiva 25 giugno 2002, rientra[ssero] nel campo di applicazione di tale direttiva», esso avrebbe chiesto alla Commissione di approvare il mantenimento in vigore delle misure nazionali di cui trattasi.
44 In terzo luogo, pur ammettendo che la ricevibilità della notifica è stata esaminata ai ‘considerando’ 32-39 della decisione 2003/549, il governo olandese sottolinea che il dispositivo di tale decisione riguarda solo la proroga del termine menzionato all’art. 95, n. 6, CE, di modo che un ricorso avverso tale decisione non sarebbe stato ricevibile. Gli apprezzamenti espressi nella parte motiva di una decisione sono idonei a formare l’oggetto di un ricorso per annullamento solo se costituiscono il supporto necessario del dispositivo di tale atto (ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C-164/02, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punto 21), il che non si verificherebbe nel caso di specie.
45 In quarto luogo, non vi sarebbe alcun dubbio che la decisione 2003/549 è una decisione intermedia rispetto alla decisione impugnata. Orbene, secondo la giurisprudenza, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad eccezione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T‑37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II‑285, punto 27, e 22 maggio 1996, causa T‑277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II‑351, punto 51; ordinanza del presidente del Tribunale 5 dicembre 2001, causa T‑219/01 R, Commerzbank/Commissione, Racc. pag. II‑3501, punto 33).
46 Il Regno dei Paesi Bassi fa valere, inoltre, che, anche supponendo che la decisione 2003/549 abbia potuto essere oggetto di ricorso, il fatto di non averla impugnata non potrebbe ostare alla ricevibilità del ricorso proposto avverso la decisione impugnata. A tale riguardo esso invoca la giurisprudenza che avrebbe escluso che il fatto di non aver impugnato una decisione di avvio del procedimento formale di esame in materia di aiuti di Stato possa condurre a negare la ricevibilità di un ricorso proposto nei confronti della decisione finale (sentenze del Tribunale 31 marzo 1998, causa T‑129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 31; 12 maggio 1999, cause riunite da T‑164/96 a T‑167/96, T‑122/97 e T‑130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II‑1477, punto 65, e 27 novembre 2003, causa T‑190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑5015, punto 47).
Giudizio del Tribunale
47 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4723, punto 25; ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata supra al punto 44, punto 18; ordinanza del Tribunale 30 marzo 2006, causa T‑2/04, Korkmaz e a./Commissione, punto 33).
48 Tuttavia non è sufficiente che un atto sia stato inviato da un’istituzione comunitaria al suo destinatario in risposta ad una domanda formulata da quest’ultimo perché esso possa essere qualificato come una decisione ai sensi dell’art. 230 CE, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C‑25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I‑473, punto 10; sentenze del Tribunale AITEC/Commissione, citata supra al punto 45, punto 50, e 10 aprile 2003, cause riunite T‑93/00 e T‑46/01, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. II‑1635, punto 60; ordinanza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T‑29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione, Racc. pag. II‑2923, punto 29). È peraltro pacifico che la mera manifestazione per iscritto di un’opinione proveniente da un’istituzione comunitaria non può costituire una decisione tale da formare oggetto di ricorso di annullamento, qualora non sia atta a produrre effetti giuridici né intenda produrne (sentenza della Corte 5 ottobre 1999, causa C‑308/95, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 27).
49 Nel caso di specie, con lettera del 17 gennaio 2003, il governo olandese ha rivolto due domande alla Commissione. Da un lato, ha chiesto che la Commissione prendesse posizione sul problema della portata del campo di applicazione della direttiva PCCC, facendo valere il punto di vista secondo cui gli impieghi vietati dalla decisione Parcom 95/1 che non lo erano espressamente dalla direttiva PCCC non rientravano nell’ambito di armonizzazione di quest’ultima, di modo che esse potevano essere autorizzate o vietate nella normativa nazionale senza che fosse necessaria, a tal fine, una decisione della Commissione. Dall’altro, esso ha chiesto che la Commissione, nell’ipotesi in cui avesse considerato che le disposizioni nazionali notificate rientravano nel campo di applicazione della direttiva PCCC, si pronunciasse sul loro mantenimento in vigore conformemente al procedimento previsto all’art. 95, nn. 4 e 6, CE. Il fatto che il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione, in una stessa lettera, di pronunciarsi sulla necessità di un’approvazione ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE, il che esso contesta, e formalmente chiesto un’approvazione siffatta è dovuto, come spiegato dal governo olandese, alla circostanza che si avvicinava la scadenza del termine di trasposizione della direttiva PCCC e che esso intendeva poter conformarsi in tempo utile agli obblighi derivanti da quest’ultima.
50 Occorre aggiungere che, come risulta dalle lettere inviate il 25 giugno 2001 alla Commissione e al Consiglio, durante il procedimento di adozione della direttiva il governo olandese aveva espresso la sua preoccupazione circa il fatto che la proposta di direttiva restava al di sotto del livello di protezione previsto dalla decisione Parcom 95/1 e aveva sollevato il problema dell’opportunità di adottare una misura di armonizzazione comunitaria che gli avrebbe impedito, in quanto parte contraente della convenzione Ospar, di conformarsi ai suoi impegni internazionali. Tale posizione è stata confermata al momento dell’adozione della direttiva PCCC, dato che la delegazione olandese ha votato in senso contrario ed ha indicato, in una dichiarazione di voto del 24 aprile 2002, che l’attuazione di una direttiva sui PCCC metterebbe il Regno dei Paesi Bassi nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi internazionali ai sensi della convenzione di Parigi e della decisione Parcom 95/1. Il problema del rispetto di tali obblighi è altresì rammentato al punto 6 del titolo 5 della lettera del 17 gennaio 2003.
51 Chiedendo l’annullamento della decisione impugnata solo nella parte in cui la Commissione ha considerato che il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali di cui trattasi esigeva la sua approvazione ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE, il Regno dei Paesi Bassi intende impugnare la presa di posizione della Commissione relativa alla sua prima domanda, come formulata nella lettera del 17 gennaio 2003, cioè quella attinente alla portata dell’armonizzazione effettuata con la direttiva PCCC. In altri termini, la valutazione della Commissione relativa alla fondatezza delle giustificazioni fornite dal Regno dei Paesi Bassi per mantenere in vigore disposizioni nazionali notificate non fa parte dell’oggetto della controversia, dato che quest’ultima riguarda solo l’interpretazione, da parte della Commissione, della portata dell’armonizzazione effettuata dalla direttiva PCCC.
52 Occorre quindi accertare se rappresenti un atto impugnabile la presa di posizione della Commissione contestata dal Regno dei Paesi Bassi, per la parte in cui essa comportava la necessità di un’approvazione ai sensi dell’art. 95, n. 6, CE ai fini del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate.
53 Occorre anzitutto rammentare i termini e la ratio del procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE.
54 In primo luogo, ai sensi dell’art. 95, n. 4, CE, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’art. 30 CE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
55 Dal tenore letterale di tale disposizione emerge quindi che è allo Stato membro che spetta la decisione di effettuare la notifica e di avviare così il procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE, il che presuppone che esso determini previamente se le disposizioni nazionali di cui trattasi necessitino l’approvazione della Commissione per poter essere mantenute in vigore. Il fatto che tale procedimento miri a che lo Stato membro interessato possa ottenere l’autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali incompatibili con la misura di armonizzazione è inoltre confermato dalle giustificazioni indicate all’art. 95, n. 4, CE che tale Stato membro deve produrre a sostegno della sua domanda.
56 In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza, dato che la Corte ha già dichiarato che il procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE non è avviato da un’istituzione comunitaria bensì da uno Stato membro e che, pertanto, la decisione dell’istituzione comunitaria viene presa solo in risposta a tale iniziativa. Nella sua domanda tale Stato ha piena libertà di esprimersi sulla decisione di cui richiede l’adozione, come risulta espressamente dall’art. 95, n. 4, CE, che obbliga tale Stato a precisare i motivi del mantenimento in vigore delle norme nazionali di cui trattasi (sentenza della Corte 20 marzo 2003, causa C‑3/00, Danimarca/Commissione, Racc. pag. I‑2643, punti 47 e 48; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 2005, cause riunite C‑281/03 e C‑282/03, Cindu Chemicals e a., Racc. pag. I‑8069, punto 47).
57 La Corte ha precisato inoltre che, dopo la notifica da parte dello Stato membro alla Commissione di disposizioni nazionali derogatorie, il procedimento continua con una fase nel corso della quale la Commissione procede ad una valutazione degli elementi del fascicolo destinata ad accertare se siano soddisfatte le condizioni richieste e si conclude con la decisione finale che autorizza o vieta le dette disposizioni nazionali. A tal fine, spetta alla Commissione esaminare la fondatezza delle giustificazioni fornite dallo Stato membro (sentenza della Corte 21 gennaio 2003, causa C‑512/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑845, punto 44). La notifica di disposizioni nazionali derogatorie presuppone quindi che si tratti di disposizioni diverse da quelle previste dalla direttiva di armonizzazione, il che implica che la necessità di autorizzarle a titolo derogatorio sia accertata dallo Stato membro interessato, data la loro incompatibilità con la misura comunitaria di armonizzazione.
58 In terzo luogo, occorre rilevare che, come emerge dalla giurisprudenza, le disposizioni nazionali di cui all’art. 95, n. 4, CE preesistono alla misura comunitaria di armonizzazione ed erano quindi note al legislatore comunitario che non ha potuto o non ha voluto ispirarvisi ai fini dell’armonizzazione. Esso ha dunque ritenuto accettabile che lo Stato membro possa chiedere che le proprie norme restino in vigore, a condizione che esse siano giustificate da esigenze importanti contemplate dall’art. 30 CE ovvero relative alla protezione dell’ambiente di lavoro o dell’ambiente in generale (sentenze Germania/Commissione, citata supra al punto 57, punto 41, e Danimarca/Commissione, citata supra al punto 56, punto 58).
59 Orbene, la circostanza che la ratio dell’art. 95, n. 4, CE risiede nel fatto che il legislatore comunitario conosceva le diverse normative nazionali esistenti prima dell’adozione della misura di armonizzazione implica che i diversi livelli di protezione e le relative giustificazioni sono già stati discussi e presi in considerazione al momento dell’adozione di una misura siffatta. Avendo partecipato al procedimento di adozione di una misura del genere, ciascuno Stato membro dispone quindi, in linea di principio, di tutti gli elementi necessari per accertare la necessità di avviare il procedimento previsto all’art. 95, nn. 4 e 6, CE e, in particolare, di quelli che gli consentono di constatare un’incompatibilità tra le sue disposizioni nazionali e la misura di armonizzazione adottata.
60 Pertanto, dal tenore letterale, dall’oggetto e dall’economia dell’art. 95, nn. 4 e 6, CE discende che l’inizio del procedimento ivi previsto presuppone una valutazione da parte dello stesso Stato membro dell’eventuale incompatibilità delle disposizioni nazionali con una misura comunitaria di armonizzazione e, qualora lo ritenga necessario, una notifica alla Commissione di tali disposizioni al fine di ottenere l’autorizzazione ai fini del loro mero mantenimento in vigore. Inoltre, risulta da quanto precede che, nell’ambito del procedimento previsto all’art. 95, nn. 4 e 6, CE, spetta alla Commissione esaminare la fondatezza delle giustificazioni fornite dallo Stato membro interessato per il mantenimento in vigore delle misure nazionali di cui trattasi. Infatti l’art. 95, n. 6, CE conferisce alla Commissione un potere di decisione solo al fine di stabilire, in seguito ad un siffatto esame, se la domanda di autorizzazione debba essere approvata o respinta.
61 Ne consegue che l’art. 95, n. 4, CE non può rappresentare il fondamento di una domanda di uno Stato membro diretta a che la Commissione prenda una decisione sulla portata dell’armonizzazione effettuata da una direttiva comunitaria e/o sulla compatibilità di una normativa nazionale con una direttiva siffatta. Poiché, secondo tale disposizione, la decisione di procedere a una notifica per ottenere un’autorizzazione in via derogatoria spetta unicamente allo Stato membro interessato e, inoltre, nessuna disposizione della direttiva PCCC conferisce alla Commissione il potere di decidere sulla sua interpretazione, una presa di posizione della detta istituzione sull’ambito di applicazione della misura di armonizzazione di cui trattasi rappresenta una mera opinione, che non vincola le competenti autorità nazionali (v., in tal senso, sentenze della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punti 16-18, e 27 settembre 1988, causa 114/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 5289, punto 13; v., in tal senso, ordinanze della Corte 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255, punto 22, e 13 giugno 1991, causa C‑50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I‑2917, punti 12-14).
62 Infatti, in circostanze del genere, non è l’interpretazione della direttiva di cui trattasi proposta dalla Commissione che può produrre effetti giuridici, ma la sua applicazione ad una situazione data (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II‑2889, punto 23, e Alessandrini e a./Commissione, citata supra al punto 48, punto 61). Orbene, risulta da quanto precede che l’applicazione della direttiva PCCC, anche per quanto riguarda la necessità di ottenere un’autorizzazione in via derogatoria per il mantenimento in vigore di una normativa nazionale, non deriva dall’interpretazione proposta dalla Commissione, bensì rientra nella responsabilità dello Stato membro interessato, il quale è l’unico che può avviare il procedimento di notifica previsto dall’art. 95 CE, qualora lo reputi necessario. In altri termini, se è vero che nulla impedisce a uno Stato membro di chiedere alla Commissione il suo parere quanto all’interpretazione di una misura comunitaria di armonizzazione, un parere del genere non vincola affatto il destinatario, nel senso che esso non lo obbliga a notificare le sue disposizioni nazionali per ottenere un’approvazione in via derogatoria, né ad abrogarle o a modificarle.
63 L’eventuale obbligo, per lo Stato membro, di abrogare o modificare le sue disposizioni nazionali discende direttamente dalla direttiva PCCC e non dall’interpretazione che la Commissione fornisce della portata dell’armonizzazione effettuata dalla suddetta direttiva, il che implica che una siffatta interpretazione non produce alcun effetto giuridico. Ciò è confermato dal fatto che, conformemente alle giurisprudenza applicabile in materia, una notifica effettuata ai sensi dell’art. 95 CE autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le sue disposizioni nazionali solo dopo aver ottenuto dalla Commissione una decisione che le approva, di modo che essa non lo dispensa dal conformarsi, nel frattempo, alle norme della direttiva di armonizzazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° giugno 1999, causa C‑319/97, Kortas, Racc. pag. I‑3143, punti 28 e 38).
64 In secondo luogo, occorre verificare se, indipendentemente dal fatto che il Regno dei Paesi Bassi ha formulato una domanda specifica diretta ad ottenere una formale risposta quanto alla portata del campo di applicazione della direttiva PCCC, la presa di posizione della Commissione a tale riguardo, nei limiti in cui è contenuta nel contesto dell’esame della ricevibilità della notifica presentata dallo Stato membro interessato, debba essere considerata parte integrante del procedimento al termine del quale la Commissione approva o respinge la domanda di mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate e se, pertanto, essa rappresenti un atto impugnabile.
65 Come risulta dalla prassi della Commissione in materia, le decisioni adottate in seguito al procedimento previsto all’art. 95, nn. 4 e 6, CE contengono, nel contesto dell’esame della ricevibilità, l’indicazione dei punti sui quali le disposizioni nazionali notificate divergono dalla misura comunitaria di armonizzazione. Una siffatta indicazione, che non risulta affatto da un’analisi al termine della quale la Commissione dichiara un’incompatibilità tra le disposizioni nazionali e la misura di armonizzazione di cui trattasi, rappresenta un mero richiamo dei punti sui quali, conformemente alla notifica dello Stato membro, tali disposizioni sono diverse da quelle previste dalla direttiva di armonizzazione.
66 Tuttavia non si può escludere che la Commissione sia indotta, nell’ambito dell’esame della ricevibilità, a pronunciarsi, di propria iniziativa o, come nel caso in esame, dietro domanda dello Stato membro interessato, sull’interpretazione del campo di applicazione della direttiva di armonizzazione di cui trattasi. La previa valutazione relativa alla ricevibilità della notifica, che può eventualmente comprendere la sua opinione circa la portata dell’armonizzazione effettuata dalla direttiva in esame, consente alla Commissione di verificare se siano soddisfatte le condizioni richieste affinché essa adotti una decisione sul fondamento dell’art. 95, n. 6, CE e, di conseguenza, di evitare altresì l’esame superfluo ed inutile delle giustificazioni fornite dallo Stato membro per il mantenimento in vigore della normativa nazionale che ha notificato.
67 In seguito ad una siffatta valutazione, la Commissione può quindi giungere alla conclusione che non è necessaria alcuna autorizzazione affinché lo Stato membro mantenga in vigore le disposizioni notificate, proprio per la ragione che queste ultime non rientrano nel campo di applicazione della direttiva di armonizzazione. Il fatto che, in un’ipotesi siffatta, la Commissione dichiari irricevibile la domanda di autorizzazione in via derogatoria [v., in tal senso, decisione della Commissione 25 gennaio 2002, 2002/65/CE, relativa alle disposizioni nazionali concernenti i dispositivi di diagnosi HIV notificate dal Regno Unito in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 25, pag. 47)] conferma che essa, indipendentemente da una domanda dello Stato membro in tal senso, procede ad un previo esame diretto a stabilire se siano soddisfatte le condizioni richieste per l’adozione di una decisione fondata sull’art. 95, n. 6, CE.
68 Orbene, quando la Commissione, nell’ambito dell’esame della ricevibilità della notifica, si limita a rammentare la portata dell’armonizzazione effettuata dalla direttiva di cui trattasi e a confermare la valutazione svolta dallo Stato membro che lo ha indotto a notificare le disposizioni nazionali di cui trattasi, come accade nel caso di specie per quanto riguarda la seconda domanda del governo olandese, si deve considerare che il risultato di un esame siffatto non può modificare la situazione giuridica dello Stato membro interessato, dato che proprio la notifica da esso effettuata ha avviato il procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE e non l’opinione della Commissione circa l’interpretazione della direttiva di armonizzazione di cui trattasi. Infatti, nell’ambito di tale procedimento, una siffatta opinione implica esclusivamente la continuazione dell’esame delle giustificazioni fornite da tale Stato membro ai fini dell’eventuale mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate.
69 Dato che, nella fattispecie, la Commissione ha esercitato il potere di decisione conferitole dall’art. 95, n. 6, CE, procedendo all’esame della fondatezza delle giustificazioni fornite dal Regno dei Paesi Bassi per accertare se fossero soddisfatte le condizioni necessarie per accordare un’autorizzazione in via derogatoria e decidendo di concedere al detto Stato membro l’autorizzazione richiesta, pur se parziale e limitata nel tempo, occorre concludere che la presa di posizione della Commissione contestata da tale Stato membro non ha modificato la sua situazione giuridica e non può quindi formare oggetto di un ricorso di annullamento.
70 Del resto, non si può ammettere che uno Stato membro abbia la possibilità di notificare disposizioni nazionali sulla base dell’art. 95, n. 4, CE e poi impugnare la decisione finale solo se essa consiste in un rigetto, totale o parziale, della deroga richiesta, facendo valere che l’approvazione della Commissione non era necessaria e che essa non avrebbe quindi dovuto valutare le disposizioni notificate seguendo il procedimento previsto dall’art. 95, nn. 4 e 6, CE. Infatti ciò equivarrebbe a riconoscere a favore di tale Stato la possibilità di ottenere dalla Commissione, mediante la notifica, una dichiarazione circa la compatibilità delle sue disposizioni con la misura comunitaria di armonizzazione, il che esula dall’oggetto di tale procedimento.
71 Risulta da quanto precede che il ricorso, per la parte in cui mira all’annullamento dell’asserita decisione della Commissione riguardante l’interpretazione della portata dell’armonizzazione effettuata dalla direttiva PCCC, è irricevibile.
Sulle spese
72 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno dei Paesi Bassi è soccombente, occorre condannarlo a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
73 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
Vilaras
Martins Ribeiro
Dehousse
Šváby
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
* Lingua processuale: l'olandese.
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