Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2005 − BIC / UAMI (Forma di un accendino elettronico)
(Causa T-263/04)
«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale in forma di accendino elettronico — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito con l’uso — Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale — Forma di un accendino elettronico (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)) (v. punto 34)
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3) (v. punti 61-66)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 6 aprile 2004 della quarta commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 469/2003-4), relativa alla registrazione di un marchio tridimensionale in forma di accendino elettronico come marchio comunitario
Dati relativi alla causa
Richiedente:
BIC SA
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:
Marchio tridimensionale in forma di accendino
Decisione dell’esaminatore:
Rifiuto della registrazione
Decisione della commissione di ricorso
Rigetto del ricorso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese.
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