Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008 – Spagna / Commissione
(causa T-266/04)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Operazioni di ritiro di ortofrutticoli – Controllo della totalità dei prodotti ritirati – Seminativi e premi bovini – Termine di 24 mesi»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1258/1999, art. 7, n. 4; regolamento n. 1663/95, art. 8, n. 1) (v. punti 98, 105, 122-123, 141-143, 213, 217, 248-250)
2. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punti 120, 261)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia» (GU L 156, pag. 58, rettifica nella GU L 202, pag. 35), nella parte in cui riguarda il Regno di Spagna
Dispositivo
1) La decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario, da una parte, le spese effettuate dal Regno di Spagna nelle comunità autonome dei Paesi Baschi e de La Rioja per la campagna 1998/1999 e riferite ai seminativi e ai premi bovini, e, dall’altra, le spese effettuate prima del 22 marzo 2000 dal Regno di Spagna nella comunità autonoma dei Paesi Baschi per la campagna 1999/2000 e riferite ai seminativi e ai premi bovini.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese
Full & Egal Universal Law Academy