Causa T‑276/04
Compagnie maritime belge SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza — Abuso di posizione dominante collettiva — Conferenza marittima — Decisione che infligge un’ammenda in base ad una decisione anteriore parzialmente annullata dalla Corte — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Certezza del diritto — Autorità di cosa giudicata»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione — Decisione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda — Annullamento parziale relativo all’irrogazione dell’ammenda
(Art. 229 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, n. 2988/74 e n. 4056/86, artt. 11, n. 2, 19, n. 2, e 21)
2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Interruzione — Portata
[Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 2988/74, art. 2, nn. 1, lett. d), e 2]
3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di ammende — Applicazione esclusiva del regolamento n. 2988/74
(Regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 2, nn. 1 e 3)
4. Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione — Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi
(Trattato CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti o attenuanti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punti 2 e 3)
7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86)
1. Qualora, in presenza di una decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza e che infligge un’ammenda, il giudice comunitario, a causa di un vizio di procedura e respingendo al contempo i motivi di merito relativi alla constatazione dell’infrazione, abbia annullato parzialmente detta decisione, relativamente all’ammenda inflitta, la Commissione può legittimamente adottare una nuova decisione diretta, da una parte, a infliggere una nuova ammenda sulla base delle parti non annullate della prima decisione e, dall’altra, a correggere i vizi di forma sanzionati dal giudice. Tale nuova decisione si risolve allora esclusivamente in una decisione che infligge un’ammenda e non in una decisione di constatazione di infrazione e deve, a pena di illegittimità, essere adottata nel rispetto delle regole di prescrizione enunciate nel regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza. A tale riguardo, con riferimento più in particolare a un’infrazione commessa nel settore dei trasporti marittimi, né il regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ai trasporti marittimi, né il regolamento n. 17 hanno espressamente escluso l’adozione formalmente dissociata, su due fondamenti normativi distinti, di due atti distinti, vale a dire quello che constata l’infrazione (nel caso del regolamento n. 4056/86, sulla base del suo art. 11, n. 1) e quello che infligge l’ammenda (sulla base dell’art. 19, n. 2, del medesimo regolamento).
Dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili contro una simile decisione giurisdizionale, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, le parti non annullate della prima decisione della Commissione acquistano l’autorità della cosa giudicata, fanno definitivamente parte dell’ordinamento giuridico comunitario e producono tutti i loro effetti giuridici. Ne consegue che, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la nuova decisione della Commissione, l’impresa sanzionata non può rimettere nuovamente in discussione l’effettività dell’infrazione, essendo questa stata constatata definitivamente dalla Commissione nella sua prima decisione. Per gli stessi motivi, tale impresa non può invocare con successo né un’asserita violazione dei propri diritti di difesa durante il procedimento amministrativo preliminare all’adozione della prima decisione, né un difetto di motivazione derivante dal fatto che la nuova decisione che infligge un’ammenda ha fatto un puro e semplice riferimento alle parti della prima decisione non annullate che constatavano l’infrazione. Peraltro, nella sua competenza giurisdizionale anche di merito in applicazione dell’art. 21 del regolamento n. 4056/86, ai sensi dell’art. 229 CE, il Tribunale può farvi validamente riferimento per valutare l’importo dell’ammenda inflitta.
(v. punti 22-23, 55, 57, 60, 62-63, 76, 83,110)
2. Conformemente alla lettera dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi. Conseguentemente, un’impresa aderente a una conferenza marittima non può opporsi all’interruzione nei propri confronti del termine di prescrizione di un’infrazione alla quale ha partecipato con altri membri di tale conferenza solo perché essa non è destinataria della comunicazione degli addebiti indirizzata alla conferenza marittima.
(v. punti 30-31)
3. Il regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza, ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere – senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto – ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all’obbligo della Commissione di esercitare il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta.
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione allegando un’asserita violazione della certezza del diritto o dei diritti della difesa. Infatti, da un lato, il regolamento n. 2988/74 prende espressamente in considerazione, nel suo secondo ‘considerando’, la necessità di garantire la certezza del diritto, proprio introducendo il principio della prescrizione. Dall’altro lato, fino a quando non interviene la prescrizione prevista da detto regolamento, ogni impresa o associazione d’imprese che sia sottoposta ad un’indagine in materia di politica della concorrenza ai sensi del regolamento n. 17 si trova in uno stato d’incertezza riguardo al risultato di tale procedura e all’eventuale imposizione di sanzioni o ammende. Pertanto, il prolungamento dell’incertezza è insito nelle procedure di esecuzione del regolamento n. 17 e non costituisce, di per sé, una lesione dei diritti della difesa.
(v. punti 41, 43)
4. Quando un’impresa ha violato, mediante il suo comportamento, l’art. 82 CE, essa non può evitare qualsiasi sanzione perché ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende, quando peraltro il giudice comunitario non è stato adito per giudicare la situazione di questi ultimi.
(v. punto 94)
5. Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA sono applicabili per analogia anche alle infrazioni alle regole della concorrenza nel settore dei trasporti marittimi constatate e sanzionate in applicazione del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ai trasporti marittimi.
(v. punto 109)
6. La Commissione non può essere tenuta, di regola, né a considerare la prosecuzione dell’infrazione come circostanza aggravante, né a considerare la cessazione di un’infrazione come circostanza attenuante. Infatti, l’applicazione di una riduzione si cumulerebbe con la presa in considerazione della durata dell’infrazione nel calcolo delle ammende. Di conseguenza, la Commissione non può affatto essere tenuta ad accordare, nell’ambito del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione manifesta, indipendentemente dal fatto che tale cessazione abbia luogo prima o dopo i suoi interventi.
(v. punto 120)
7. In sede di determinazione dell’ammontare di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi, la Commissione non è tenuta ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate.
A tale proposito, non è pertinente invocare la prassi decisionale precedente della Commissione, dal momento che, da una parte, detta prassi non funge di per sé da contesto giuridico alle ammende in materia di concorrenza in tale settore, poiché quest’ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ai trasporti marittimi, e che, dall’altra, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende per orientare il comportamento delle imprese nel senso del rispetto delle regole di concorrenza.
(v. punti 131-133)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
1° luglio 2008 (*)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante collettiva – Conferenza marittima – Decisione che infligge un’ammenda in base ad una decisione anteriore parzialmente annullata dalla Corte – Regolamento (CEE) n. 2988/74 – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata»
Nella causa T‑276/04,
Compagnie maritime belge SA, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall’avv. D. Waelbroeck,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. É. Gippini Fournier, P. Hellström e F. Amato, successivamente dal sig. Gippini Fournier, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2004, 2005/480/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (casi COMP/D/32.448 e 32.450) (sintesi in GU 2005, L 171, pag. 28), che impone un’ammenda alla ricorrente per asseriti abusi di posizione dominante collettiva commessi dalla conferenza Cewal e, in via subordinata, la riduzione di detta ammenda,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J. D. Cooke (relatore) e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Con decisione della Commissione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli articoli 85 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) e 86 del Trattato CEE (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal) (GU 1993, L 34, pag. 20), la Commissione ha condannato alcune imprese aderenti alla conferenza marittima Associated Central West Africa Lines (in prosieguo: la «Cewal») al pagamento di ammende per abuso di posizione dominante collettiva. A questo titolo, alla ricorrente, Compagnie maritime belge SA, è stata inflitta un’ammenda dell’importo di ECU 9,6 milioni.
2 Il dispositivo della decisione 93/82 così recita:
«Articolo 1
(…)
Articolo 2
Al fine di estromettere il principale concorrente indipendente dai traffici in oggetto, le imprese aderenti a Cewal hanno abusato della loro posizione dominante congiunta:
– partecipando all’esecuzione dell’accordo di cooperazione con Ogefrem e invitando in modo reiterato e con atti diversi al suo rigoroso adempimento,
– modificando i propri noli in deroga alle tariffe vigenti al fine di offrire noli identici o inferiori a quelli del principale concorrente indipendente per delle navi in partenza alla stessa data o in date vicine (pratica dett[a] “fighting ships”/navi da combattimento); e
– stipulando accordi di fedeltà imposti al 100% (comprese le merci vendute con la clausola FOB) che eccedono i limiti di quanto previsto dall’articolo 5, [n.] 2 [,] del regolamento (CEE) n. 4056/86 unitamente allo specifico uso descritto nella presente decisione delle “liste nere” dei caricatori che ricorrevano ad altre compagnie.
Articolo 3
(…)
Le imprese aderenti a Cewal, sono parimenti tenute a por fine alle infrazioni constatate nell’articolo 2.
Articolo 4
(…)
Articolo 5
Si raccomanda alle imprese aderenti a Cewal di confermare i termini stabiliti nei loro contratti di fedeltà, all’articolo 5, [n.] 2 [,] del regolamento (CEE) n. 4056/86.
Articolo 6
Alle imprese aderenti a Cewal, escluse le compagnie marittime Angonave, Portline, Compagnie maritime zaïroise (CMZ) e Scandinavian West Africa Lines (Swal), sono inflitte ammende a causa delle infrazioni constatate all’articolo 2.
Trattasi delle seguenti ammende:
– Compagnie maritime belge: 9 600 000 (novemilioni e seicentomila) ECU,
– Dafra Line: 200 000 (duecentomila) ECU
– Nedlloyd Lijnen BV: 100 000 (centomila) ECU
– Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie: 200 000 (duecentomila) ECU.
Articolo 7
Le ammende di cui all’articolo 6 saranno corrisposte entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione (…)
(…)
Articolo 8
Sono destinatari della presente decisione [le] conferenze marittime [Cewal, Cowac e Ukwal] e i [loro] membri il cui elenco figura nell’allegato I».
3 La ricorrente è una società holding del gruppo Compagnie maritime belge (CMB) che esercita attività in particolare nel settore dell’armamento, della gestione e dello sfruttamento delle operazioni di traffico marittimo. Al momento dei fatti di cui trattasi nella decisione 93/82, essa era membro della Cewal, che raggruppava compagnie marittime che assicuravano un servizio di linea regolare tra, da una parte, i porti dello Zaire (divenuto la Repubblica del Congo) e dell’Angola e, dall’altra, quelli del Mare del Nord, ad eccezione del Regno Unito. La segreteria della Cewal era situata ad Anversa (Belgio).
4 La ricorrente nonché la Dafra-Lines A/S hanno proposto al Tribunale ricorsi di annullamento avverso la decisione 93/82. Tali ricorsi sono stati respinti per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni (sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. II‑1201; in prosieguo: la «sentenza CMB del Tribunale»). Il Tribunale tuttavia ha ridotto l’importo delle ammende inflitte. Per quanto riguarda la ricorrente, l’ammenda è stata portata da ECU 9,6 milioni a ECU 8,64 milioni.
5 La ricorrente e la Dafra-Lines hanno proposto un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale. Con sentenza 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. I‑1365; in prosieguo: la «sentenza CMB della Corte»), la Corte ha respinto tutti i motivi d’impugnazione relativi alla constatazione delle infrazioni nella decisione 93/82. Essa ha tuttavia affermato, ai punti 142-147 della sua sentenza, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto infliggendo ammende ai diversi membri della Cewal in funzione del loro grado di partecipazione alle infrazioni, laddove solo la Cewal era stata la destinataria diretta della comunicazione degli addebiti (in quanto i membri della Cewal ne avevano ricevuto solamente una copia per commenti) e, pertanto, debitrice potenziale dell’ammenda. Pertanto, la Corte, statuendo essa stessa in via definitiva sulla controversia, ha annullato gli artt. 6 e 7 della decisione 93/82, relativi alle ammende inflitte ai membri della Cewal.
6 In seguito alla sentenza CMB della Corte, la Commissione ha rimborsato alla ricorrente l’importo dell’ammenda versata.
7 Il 15 aprile 2003, la Commissione ha notificato alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «CdA 2003») con cui la informava della sua intenzione di adottare una nuova decisione diretta ad infliggerle un’ammenda per le infrazioni all’art. 82 CE di cui all’art. 2 della decisione 93/82, in quanto le valutazioni della Commissione relative alle infrazioni e alle imprese che vi avevano partecipato non erano state annullate nell’ambito dei ricorsi successivi diretti contro quest’ultima.
8 Con decisione 30 aprile 2004, 2005/480/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/D/32.448 e 32.450 – Compagnie maritime belge), (sintesi in GU 2005, L 171, pag. 28; in prosieguo:la «decisione contestata»), la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3,4 milioni per le infrazioni all’art. 82 CE accertate nella decisione 93/82, vale a dire ai punti 20-27 per quanto riguarda l’accordo con l’ufficio dello Zaire di gestione del trasporto marittimo (in prosieguo: l’«Ogefrem»), ai punti 28 e 29 per quanto riguarda le liste nere e i contratti di fedeltà, al punto 32 per quanto riguarda le navi da combattimento, e agli artt. 2-5 del dispositivo di detta decisione.
Procedimento e conclusioni delle parti
9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha sottoposto quesiti scritti alle parti. Esse hanno risposto entro i termini impartiti.
11 All’udienza del 20 novembre 2007 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale.
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione contestata;
– in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda;
– condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca otto motivi. I primi quattro motivi sono diretti, in via principale, all’annullamento della decisione contestata e vertono, in primo luogo, sulla violazione del principio del termine ragionevole e delle regole di prescrizione; in secondo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa; in terzo luogo, sulla circostanza che, nella sentenza CMB della Corte, quest’ultima non ha dimostrato «in modo irrevocabile» gli abusi e, in quarto luogo, su un’«insufficiente motivazione e sull’assenza di giustificazione» della decisione contestata. Il Tribunale esaminerà in successione il primo, il terzo, il secondo e il quarto motivo.
15 Gli altri quattro motivi sono diretti, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda e vertono sul carattere discriminatorio dell’ammenda (quinto motivo), sul suo carattere sproporzionato (sesto motivo), sul fatto che l’ammenda è stata imposta in violazione della prassi abituale della Commissione (settimo motivo) e, infine, su uno sviamento di potere (ottavo motivo).
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione contestata
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole e delle regole di prescrizione
– Argomenti delle parti
16 La ricorrente articola il presente motivo in due capi. Da una parte, la Commissione avrebbe adottato la decisione contestata al di fuori di qualsiasi termine ragionevole. Dall’altra, essa avrebbe violato le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).
17 Per quanto riguarda il primo capo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata è stata adottata tardivamente, vale a dire oltre quattro anni dopo la sentenza CMB della Corte. Tale ritardo della Commissione, del tutto immotivato, non sarebbe giustificabile con riferimento all’art. 6, n. 11, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1), alla giurisprudenza comunitaria e a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla luce, segnatamente, dell’importo elevato dell’ammenda, dell’assenza di complessità della decisione contestata (poiché la Commissione non ha esaminato le infrazioni di cui trattasi nella decisione 93/82) e del fatto che il ritardo non sarebbe imputabile alla ricorrente. Inoltre, tanto il principio della certezza del diritto quanto quello della tutela del legittimo affidamento osterebbero a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri. Ciò premesso, la riduzione dell’importo dell’ammenda operata dalla Commissione per tener conto della durata del procedimento non sarebbe sufficiente. Per di più, la Commissione avrebbe commesso una violazione dei diritti della difesa della ricorrente in quanto né la Cewal né la ricorrente sono più attive nel settore interessato e, pertanto, non sarebbero in grado di difendersi efficacemente a causa della difficoltà di trovare taluni documenti o di interrogare ex impiegati.
18 Per quanto attiene al secondo capo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata è stata adottata in violazione del regolamento n. 2988/74. Infatti, il termine di prescrizione di cinque anni dopo la cessazione delle infrazioni previsto da detto regolamento potrebbe essere sospeso o interrotto solo alle condizioni ivi elencate rigorosamente. Del resto, l’interruzione della prescrizione, che costituisce un’eccezione al principio della prescrizione quinquennale, dovrebbe essere interpretata restrittivamente (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 484, e sentenza della Corte 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer, Racc. pag. I‑6171, punto 40).
19 Orbene, poiché la comunicazione degli addebiti 28 maggio 1990, in seguito alla quale è stata adottata la decisione 93/82 (in prosieguo: la «CdA 1990»), era stata indirizzata alla Cewal, e non alla ricorrente che ne avrebbe ricevuto copia solo per commenti nella sua qualità di membro della Cewal (e non in quanto destinataria potenziale della decisione infliggente le ammende), la CdA 1990 non avrebbe interrotto la prescrizione nei confronti della ricorrente che non era un’impresa «identificata» come un’impresa «che abbia partecipato all’infrazione» ai sensi del regolamento n. 2988/74. Lo stesso varrebbe mutatis mutandis per quanto riguarda gli atti successivi alla CdA 1990, come le richieste di informazioni inviate alla ricorrente e non alla Cewal. Parimenti, la decisione 93/82, benché indirizzata alla ricorrente e annullata nella sua parte relativa all’ammenda, non può essere opposta alla ricorrente con riferimento alla prescrizione, poiché l’ammenda sarebbe l’unica questione pertinente in materia di prescrizione.
20 In ogni caso, secondo la ricorrente, il regolamento n. 2988/74 dovrebbe essere letto alla luce dei principi superiori del diritto comunitario che prevalgono sul diritto derivato, come quelli della certezza del diritto, del rispetto dei diritti della difesa o del termine ragionevole (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 29), con i quali sarebbe incompatibile la lunga inazione osservata dalla Commissione preliminarmente alla riapertura del procedimento. A tal riguardo, la sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata, non può essere invocata. In udienza, la ricorrente ha inoltre fatto valere che la soluzione adottata da detta sentenza non trovava applicazione nella fattispecie in quanto la decisione contestata era stata adottata in seguito ad una sentenza della Corte e che, nel frattempo, la Commissione non aveva proceduto ad alcuna istruzione, poiché essa nella decisione contestata aveva semplicemente fatto riferimento agli abusi definitivamente accertati nella decisione 93/82.
21 La Commissione considera infondato il primo motivo. Essa fa valere in sostanza che la decisione contestata è stata adottata nel rispetto delle regole di prescrizione del regolamento n. 2988/74. Nel controricorso e nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione invoca la sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata (punti 321-324) e fa valere che, in mancanza di prescrizione ai sensi del regolamento n. 2988/74, deve essere esclusa qualsiasi applicazione del principio del termine ragionevole. Tuttavia, supponendo che quest’ultimo principio sia applicabile, e supponendo inoltre che non si sia tenuto conto di un termine ragionevole, la Commissione fa valere che una tale situazione non giustificherebbe l’annullamento della decisione contestata in quanto la ricorrente non fornisce la prova che vi sia stata violazione dei suoi diritti della difesa. La diminuzione dell’importo dell’ammenda che essa ha accordato non rimetterebbe in questione tale punto di vista.
– Giudizio del Tribunale
22 In via preliminare, va constatato che la decisione contestata, diretta esclusivamente, da una parte, ad infliggere alla ricorrente, sulla base delle infrazioni rigorosamente identiche a quelle che erano state constatate nella decisione 93/82, una nuova ammenda, di un importo ridotto rispetto all’ammenda iniziale annullata dalla sentenza CMB della Corte, e, dall’altra, a correggere i vizi di forma sanzionati in detta sentenza (punti 1, 17, 41, 61 e 108 della decisione contestata), si risolve esclusivamente in una decisione che infligge un’ammenda ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli articoli [81 CE] e [81 CE] ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4), e non in una decisione di constatazione di infrazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, del medesimo regolamento. Infatti, gli abusi sono stati constatati definitivamente dalla Commissione nelle parti non annullate della decisione 93/82 (v. punto 8 supra e punti 55-60 infra).
23 Dalle disposizioni del regolamento n. 2988/74 emerge che, qualora la Commissione infligga un’ammenda, la decisione contestata deve, a pena di illegalità, essere stata adottata nel rispetto delle regole di prescrizione che vi sono enunciate. Occorre dunque iniziare l’esame del primo motivo da quello del secondo capo del medesimo e determinare se la prescrizione fosse operante in applicazione di detto regolamento alla data di adozione della decisione contestata, ovvero il 30 aprile 2004.
24 L’art. 1 del regolamento n. 2988/74 introduce al suo n. 1, lett. b), un termine di prescrizione di cinque anni per comminare ammende o sanzioni per infrazioni come quelle di cui trattasi. Per le infrazioni permanenti, come nella fattispecie, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione (art. 1, n. 2).
25 In virtù dell’art. 2 del regolamento n. 2988/74, la prescrizione dell’azione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini dell’accertamento o della repressione dell’infrazione. Un tale atto può consistere segnatamente nell’invio di domande scritte di informazioni [art. 2, n. 1, lett. a)] o di una comunicazione degli addebiti [art. 2, n. 1, lett. d)], e tale interruzione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione (art. 2, n. 2).
26 In virtù dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, per effetto dell’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni, nel limite di un termine pari o doppio rispetto al termine di prescrizione, vale a dire dieci anni per quanto riguarda le infrazioni di cui trattasi.
27 Inoltre, il termine di prescrizione è prolungato della durata della sospensione della prescrizione in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, vale a dire per tutto il periodo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375; in prosieguo: la «sentenza PVC II della Corte», punti 144‑147; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931; in prosieguo: la «sentenza PVC II del Tribunale», punti 1098 e 1101).
28 Occorre dunque esaminare, da una parte, se il termine di prescrizione quinquennale sia stato rispettato e, dall’altra, se la prescrizione sia stata interrotta, e, in caso affermativo, se la Commissione abbia parimenti rispettato il termine di prescrizione decennale.
29 Va ricordato che, secondo la decisione 93/82 e, eventualmente, le constatazioni del Tribunale nella sua sentenza CMB (punti 241 e 242), l’accordo con la Ogefrem è stato in vigore sino alla fine del settembre 1989 e gli accordi di fedeltà lo sono stati fino alla fine del novembre 1989. Infine, la pratica delle navi da combattimento è terminata alla fine del novembre 1989. Ne risulta che il termine di prescrizione iniziava a decorrere, al più presto, alla fine del mese di settembre 1989.
30 Per quanto riguarda, innanzitutto, il termine di prescrizione quinquennale, quest’ultimo è stato prima interrotto, in applicazione dell’art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 2988/74, dalla notifica alla Cewal della CdA 1990.
31 La ricorrente contesta tale realtà in quanto essa non era destinataria della CdA 1990 indirizzata alla Cewal. Orbene, il Tribunale considera che un tale argomento non può essere accolto. Infatti, conformemente alla lettera dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/74, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi. A tal riguardo, è incontestabile che la ricorrente abbia partecipato alle infrazioni, anche se essa non era «identificata» come tale nella CdA 1990 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 47).
32 Occorre ricordare, inoltre, che le richieste di informazioni scritte, atti indipendenti dalla comunicazione degli addebiti, interrompono la prescrizione, a condizione di essere necessarie all’accertamento o alla repressione dell’infrazione (sentenza CMA CGM e a/Commissione, cit., punto 487). A tal riguardo, poco importa che dette domande siano successive alla CdA 1990. Va considerato prima facie che le richieste di informazioni di cui trattasi erano necessarie all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. Del resto, la ricorrente non ha affatto contestato nella fattispecie la circostanza che le richieste di informazioni di cui trattasi erano necessarie. Dette richieste di informazioni hanno dunque anch’esse interrotto la prescrizione.
33 Quanto alla decisione 93/82, che non è stata annullata nelle sue parti che accertano la partecipazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74, alle infrazioni all’art. 82 CE, essa continua a produrre pienamente i suoi effetti, segnatamente per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione nei confronti della ricorrente.
34 Il termine di prescrizione quinquennale è poi stato sospeso, in applicazione dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, per la durata del procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82, tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte (dal 19 marzo 1993 al 16 marzo 2000, senza che occorra pronunciarsi sul periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza CMB del Tribunale e la presentazione del ricorso alla Corte).
35 Dopo la pronuncia della sentenza CMB della Corte, il periodo più lungo ai fini del calcolo del termine di prescrizione è quello protrattosi sino alla notifica alla ricorrente della CdA 2003 (15 aprile 2003). Tale periodo, di una durata di trentasette mesi circa, è inferiore a cinque anni. Poiché nessun periodo di oltre cinque anni è trascorso dalla cessazione degli abusi dopo un’interruzione della prescrizione, è giocoforza constatare che il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato.
36 Per quanto riguarda, poi, il termine di prescrizione decennale, è giocoforza constatare che esso continua a correre nella fattispecie, poiché la CdA 1990 ha interrotto la prescrizione. Orbene, durante il periodo di circa quattordici anni e mezzo trascorso tra la cessazione degli abusi, avvenuta, a seconda dell’abuso, tra la fine del settembre 1989 e il dicembre 1989, e la notifica alla ricorrente della decisione contestata (30 aprile 2004), il termine di prescrizione decennale è stato sospeso durante il procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82, vale a dire per circa sette anni.
37 Ne risulta che, poiché il periodo intercorrente tra la cessazione degli abusi constatati e l’adozione della decisione contestata, esclusa la sospensione. non oltrepassa i dieci anni, il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74 è stato anch’esso rispettato.
38 Pertanto, la decisione contestata è stata adottata in osservanza del regolamento n. 2988/74.
39 Occorre dunque esaminare ora l’applicabilità alla presente causa del principio del termine ragionevole. Un tale principio, richiamato, quale componente del diritto a una buona amministrazione, dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va rispettato in qualsiasi procedimento amministrativo comunitario (sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 36).
40 Le parti non concordano sul punto se nella fattispecie si applichi il principio del termine ragionevole (v. punti 20 e 21 supra).
41 Nella sua sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata (punto 324), il Tribunale ha affermato che il regolamento n. 2988/74 ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere ─ senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto ─ ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all’obbligo della Commissione di esercitare il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta. La Corte ha implicitamente confermato su impugnazione (ordinanza della Corte 28 ottobre 2004, causa C‑236/03 P, Commissione/CMA CGM e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 35) la soprammenzionata valutazione effettuata dal Tribunale.
42 Si deve considerare che la soluzione adottata nella sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata, come confermata da detta ordinanza della Corte, è perfettamente trasponibile alla presente causa. Infatti, le ricorrenti si limitavano, nella causa CMA CGM e a./Commissione, citata, a invocare la violazione del principio del termine ragionevole non per ottenere l’annullamento della decisione impugnata, ma a sostegno del loro motivo diretto all’annullamento delle ammende loro inflitte o alla riduzione del loro importo. Orbene, poiché la decisione contestata era una decisione che infliggeva un’ammenda ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 (v. punto 22 supra), il presente motivo diretto al suo annullamento tende in realtà all’annullamento dell’ammenda che essa infligge. Inoltre, la Commissione ha adottato la decisione contestata nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dal regolamento n. 2988/74. Ciò premesso, non vi è motivo di discostarsi dalla soluzione adottata dal Tribunale nella citata sentenza CMA CGM e a./Commissione.
43 Per quanto riguarda gli altri argomenti, peraltro appena accennati dalla ricorrente (v. punto 20 supra), diretti ad escludere l’applicazione alla presente causa della soluzione adottata nella sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata, è giocoforza constatare che questi non resistono all’esame. Per quanto riguarda il riferimento al principio della certezza del diritto, occorre ricordare che il regolamento n. 2988/74 prende espressamente in considerazione, nel suo secondo ‘considerando’, la necessità di garantire la certezza del diritto, proprio introducendo il principio della prescrizione (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit., punto 322). Per quanto riguarda il principio del rispetto dei diritti della difesa, va ricordato che, fino a quando non interviene la prescrizione prevista dal regolamento n. 2988/74, ogni impresa o associazione d’imprese che sia sottoposta ad un’indagine in materia di politica della concorrenza ai sensi del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), si trova in uno stato d’incertezza riguardo al risultato di tale procedura e all’eventuale imposizione di sanzioni o ammende. Pertanto, il prolungamento dell’incertezza è insito nelle procedure di esecuzione del regolamento n. 17 e non costituisce, di per sé, una lesione dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, Racc. pag. II‑5761, punto 91, applicabile per analogia alle indagini effettuate in base al regolamento n. 4056/86 e non annullata dalla Corte su tale punto).
44 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente sollevato in udienza e richiamato alla fine del punto 20 supra, occorre constatare che non vi è alcun elemento nel regolamento n. 2988/74 a sostegno di un tale argomento, che va dunque respinto.
45 Inoltre, quanto all’applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektronisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit., punto 74 e la giurisprudenza citata).
46 Peraltro, la decisione adottata secondo considerazioni di equità dalla Commissione, secondo una prassi ormai costante accettata dal giudice comunitario, di ridurre l’importo dell’ammenda in considerazione della lunghezza del procedimento rientra nel potere discrezionale di questa in materia di fissazione delle ammende e non è idonea a inficiare la mancata applicazione nella fattispecie del principio del termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit., punto 325).
47 Risulta da quanto precede che, nonostante il ritardo della Commissione nell’adozione della decisione contestata, poiché i termini di prescrizione ai sensi del regolamento n. 2988/74 sono stati rispettati, non può essere applicato il principio del termine ragionevole.
48 Senza che sia necessario, nell’ambito del presente motivo, esaminare la censura della ricorrente relativa ad un’asserita violazione dei suoi diritti della difesa figurante al punto 17 supra, che sarà esaminata nell’ambito del terzo motivo (v. punto 78 infra), il primo motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente sull’assenza di constatazione irrevocabile degli abusi nella sentenza CMB della Corte
– Argomenti delle parti
49 La ricorrente contesta sostanzialmente alla Commissione di non riesaminare, nella decisione contestata, l’effettività delle infrazioni accertate nella decisione 93/82 in quanto le medesime non sarebbero «più impugnabili» (punto 48 della decisione contestata). Sarebbe così inconcepibile non poter contestare le basi stesse della decisione contestata.
50 In primo luogo, le sentenze invocate dalla Commissione nella decisione contestata per quanto riguarda l’autorità di cosa giudicata connessa alla sentenza CMB della Corte e alla sentenza CMB del Tribunale sarebbero invocate erroneamente. Infatti, per avere autorità di cosa giudicata, una sentenza della Corte deve, secondo le ricorrenti, riguardare le medesime parti, i medesimi motivi e, soprattutto, il medesimo atto (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./Commissione, Racc. pag. II‑2041, punti 50-52). Orbene, nella fattispecie, l’atto impugnato sarebbe distinto dalla decisione 93/82. Inoltre, non sarebbero stati sollevati «motivi multipli» nell’ambito del procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82. Infine, l’adozione dissociata della decisione contestata sulla base della decisione 93/82, adottata dodici mesi prima, non può essere ammessa.
51 In secondo luogo, poiché il diritto della concorrenza rientra «fondamentalmente nel diritto penale» e i «diritti fondamentali applicabili al diritto penale (…) si applicano ai procedimenti idonei a sfociare nella pronuncia di un’ammenda nel diritto della concorrenza» (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 150, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo), risulterebbe dai «principi generali applicabili» nonché, in particolare, dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici che deve essere applicata la legge maggiormente favorevole. Conformemente al detto «tempus regit actum», la legittimità dell’atto impugnato dovrebbe dunque essere esaminata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Orbene, il diritto applicabile si sarebbe fondamentalmente evoluto in un senso favorevole alla ricorrente dall’adozione della decisione 93/82. Secondo la ricorrente, il principio della certezza del diritto invocato dalla Commissione non poteva ostacolare una presa in considerazione da parte di questa di tale evoluzione. Al contrario, le avrebbe imposto, in virtù del principio «nulla poena sine lege», «fondamentalmente legato al principio della certezza del diritto», nonché dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di prendere in considerazione tale evoluzione.
52 In terzo luogo, numerosi fatti successivi alla decisione 93/82 dimostrerebbero l’erroneità delle accuse originarie e non potrebbero essere ignorati dalla Commissione.
53 In quarto luogo, l’imprecisione delle censure originarie avrebbe impedito alla ricorrente di contestarle.
54 La Commissione ritiene che nessuno degli argomenti a sostegno del presente motivo sia fondato. Questi argomenti equivarrebbero, in violazione dei principi dell’autorità di cosa giudicata e della certezza del diritto, a rimettere in questione la soluzione adottata nella sentenza CMB della Corte e nella sentenza CMB del Tribunale nonché la validità delle parti non annullate della decisione 93/82, segnatamente di quelle che constatano gli abusi di cui trattasi. Essa contesta poi la natura penale del diritto comunitario della concorrenza e l’evoluzione asseritamente favorevole alla ricorrente di quest’ultimo.
– Giudizio del Tribunale
55 Va ricordato innanzitutto che la Corte ha riconosciuto l’importanza fondamentale che riveste, sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio del rispetto dell’autorità della cosa definitivamente giudicata. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze della Corte 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 38, e 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer, Racc. pag. I‑2585, punto 20).
56 Il giudizio su punti di fatto e di diritto acquisisce definitivamente l’autorità di cosa giudicata, una volta che tali punti siano stati effettivamente e necessariamente decisi con sentenza e non siano pregiudicati dall’annullamento parziale di tale sentenza (sentenza PVC II del Tribunale, punto 77; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T‑308/94,Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑813, punto 70).
57 Di conseguenza, i punti di fatto o di diritto effettivamente o necessariamente decisi con la sentenza CMB della Corte e con la sentenza CMB del Tribunale, nella parte in cui non sono pregiudicati dall’annullamento parziale della sentenza CMB del Tribunale, hanno acquisito l’autorità di cosa definitivamente giudicata. Ne risulta che nessuna delle parti della sentenza CMB della Corte, incluse la ricorrente e la Commissione, può rimettere nuovamente in discussione ciò che è stato precedentemente giudicato.
58 La circostanza che la ricorrente invochi la sentenza Altmann e a./Commissione, citata, non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, come sottolinea peraltro la Commissione, tale sentenza è stata pronunciata nel contesto di un’eccezione di irricevibilità, mentre la ricevibilità del presente ricorso non è stata contestata. La sentenza Altmann e a./Commissione, citata, che si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza consolidata secondo cui l’autorità di cosa giudicata collegata ad una sentenza della Corte può ostacolare la ricevibilità di un ricorso successivo solo qualora tali due ricorsi riguardino le stesse parti, tendano agli stessi fini e si basino sugli stessi mezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12; sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T‑28/89, Maindiaux e a./CES, Racc. pag. II‑59, punto 23), non è dunque pertinente.
59 Occorre anche ricordare che, in virtù del principio della certezza del diritto, gli atti delle istituzioni comunitarie godono di una presunzione di validità e producono effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (sentenza della Corte 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑8923, punti 18 e segg.). Inoltre, il principio della certezza del diritto ostacola anche la rimessa in discussione della definitività degli atti delle istituzioni comunitarie una volta trascorso il termine per il ricorso contro tali atti previsto all’art. 230 CE, anche nell’ambito di un’eccezione di illegittimità sollevata contro detti atti (sentenze della Corte 30 gennaio 1997, causa C‑178/95, Wiljo, Racc. pag. I‑585, punto 19, e 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I‑1197, punto 29; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD, Racc. pag. I‑833, punto 16).
60 Così, le parti non annullate della decisione 93/82, ormai non più impugnabile, fanno definitivamente parte dell’ordinamento giuridico comunitario e producono tutti i loro effetti giuridici. Ciò emerge, in particolare, dai passaggi della decisione 93/82 relativi alla partecipazione della ricorrente agli abusi constatati in quanto l’annullamento dell’ammenda (vale a dire dei soli artt. 6 e 7 del dispositivo della decisione 93/82) con la sentenza CMB della Corte, per motivi puramente procedurali, non incide minimamente sulla legittimità dei detti passaggi della decisione 93/82. Tale legittimità non è peraltro contestata dalla ricorrente.
61 Ne deriva che l’argomento della ricorrente secondo cui non sono stati sollevati altri motivi durante il procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82 deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, accogliere un tale argomento equivarrebbe a rimettere in discussione, in violazione del principio della certezza del diritto, parti della decisione 93/82 divenute definitive.
62 Ne deriva anche che la Commissione poteva correttamente basare la decisione contestata sulle parti non annullate della decisione 93/82 per infliggere alla ricorrente un’ammenda a titolo di sanzione degli abusi che vi sono constatati.
63 A tal riguardo, né il regolamento n. 4056/86 né il regolamento n. 17 hanno espressamente escluso l’adozione formalmente dissociata, su due fondamenti normativi distinti, di due atti distinti, vale a dire quello che constata l’infrazione (nel caso del regolamento n. 4056/86, sulla base del suo art. 11, n. 1) e quello che infligge l’ammenda (sulla base dell’art. 19, n. 2, del medesimo regolamento).
64 È inoltre irrilevante la circostanza che siano trascorsi dodici anni tra l’adozione della decisione 93/82 e quella della decisione contestata, in quanto quest’ultima è stata adottata nel rispetto dei termini di prescrizione con riferimento al regolamento n. 2988/74.
65 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, relativo alla natura asseritamente penale del diritto materiale comunitario della concorrenza e alla necessità corrispondente per la Commissione di prendere in considerazione nella decisione contestata l’evoluzione asseritamente favorevole alla ricorrente di tale diritto, esso va ugualmente respinto.
66 Infatti, la premessa di tale argomento è erronea. Dalla lettera dell’art. 19, n. 4, del regolamento n. 4056/86 risulta che nemmeno le ammende inflitte in applicazione di tale disposizione hanno carattere penale. Inoltre, è stato affermato che l’efficacia del diritto comunitario della concorrenza verrebbe seriamente pregiudicata se si accettasse la tesi secondo cui il diritto della concorrenza rientra nell’ambito del diritto penale (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P,Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I‑9189, punto 97). Occorre inoltre rilevare che la citata sentenza Hüls/Commissione, invocata dalla ricorrente, non è pertinente, poiché in detta sentenza la Corte ha solamente affermato che il principio della presunzione di innocenza si applicava ai procedimenti relativi a violazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese idonee a sfociare nella pronuncia di ammende o di penalità (punto 150). Infine, è giocoforza constatare che la ricorrente non fornisce alcun altro argomento valido a sostegno della sua tesi, che va pertanto respinta.
67 Ne deriva che l’argomento della ricorrente va respinto, senza che occorra esaminare la questione se le norme di concorrenza con riferimento alle quali le infrazioni di cui trattasi sono state constatate e sanzionate nella decisione 93/82 siano diventate più favorevoli o meno alla ricorrente nel periodo intercorrente tra la sentenza CMB della Corte, che ha convalidato l’analisi seguita nella decisione 93/82 per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni, e la decisione contestata. In via subordinata, occorre rilevare che, pur supponendo che il diritto della concorrenza si sia evoluto in un senso favorevole alla ricorrente, circostanza che quest’ultima non dimostra affatto, non possono essere pregiudicate, a pena di violare il principio della certezza del diritto e quello dell’autorità di cosa giudicata, quelle parti della decisione 93/82 che constatano le infrazioni e la partecipazione della ricorrente a dette infrazioni.
68 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alle asserite nuove spese intervenute dalla decisione 93/82, occorre affermare che, supponendo che tali fatti siano veri, essi non possono essere stati presi in considerazione in ragione dei principi dell’autorità di cosa giudicata, parimenti applicabile alla Commissione, e della certezza del diritto, nonché in ragione del fatto che le complesse valutazioni operate dalla Commissione, segnatamente in materia di concorrenza, devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza del Tribunale 28 marzo 2000, causa T‑251/97, T. Port/Commissione, Racc. pag. II‑1175, punto 38).
69 Infine, l’argomento relativo al carattere asseritamente impreciso delle censure originarie, che risulta solo da un’affermazione, va ugualmente respinto in quanto la ricorrente non ha dimostrato che la sua situazione avrebbe potuto essere diversa qualora le censure originarie non fossero state, a suo avviso, imprecise.
70 Risulta da quanto precede che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa
– Argomenti delle parti
71 La ricorrente sostiene che è stata commessa una violazione dei suoi diritti della difesa in quanto la Commissione, nonostante modifiche legislative su «punti fondamentali», si è rifiutata di discutere dell’effettività degli abusi e ha limitato la discussione all’ammenda. Orbene, poiché la ricorrente ha ricevuto solo una «copia per commenti» della CdA 1990, essa non avrebbe potuto difendersi all’epoca come avrebbe potuto farlo un destinatario diretto della comunicazione degli addebiti e debitore potenziale di un’ammenda. Perché la Corte ha annullato l’ammenda che era stata inflitta alla ricorrente nella decisione 93/82 in quanto la CdA 1990 non era stata ad essa indirizzata, la Commissione sarebbe dunque stata tenuta a riaprire il procedimento nella sua totalità inviando una comunicazione degli addebiti «completa» alla ricorrente, vale a dire consentendole di discutere delle infrazioni constatate nella decisione 93/82. La CdA 2003 non assolverebbe dunque la sua funzione consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, in particolare pag. I‑1594, punto 42).
72 La Commissione fa valere che la ricorrente, contrariamente ad un’altra impresa che ha impugnato la decisione 93/82 di cui essa era parimenti destinataria, ha scelto di far valere tali argomenti nell’ambito del procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82 solo per quanto riguarda l’ammenda, dimostrando così che essa aveva ritenuto di essersi validamente difesa all’epoca per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni. Essa sostiene poi che il principio della certezza del diritto impedisce alla ricorrente di sollevare tali argomenti nell’ambito del presente procedimento e invoca a tal proposito la sentenza PVC II della Corte (punto 73), secondo cui il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. Tale principio dovrebbe essere applicato a maggior ragione nella fattispecie, poiché la decisione 93/82 è stata annullata dalla sentenza CMB della Corte solo nella parte riguardante le ammende. Essa rileva infine che, nella presente causa, il vizio di forma iniziale è stato sanato, poiché la ricorrente era destinataria della CdA 2003 che la informava che un’ammenda poteva esserle inflitta a titolo individuale.
– Giudizio del Tribunale
73 Con il presente motivo, la ricorrente fa valere che la circostanza di essere stata pienamente in grado di contestare l’effettività delle infrazioni durante il procedimento relativo al ricorso diretto contro la decisione 93/82, ma asseritamente non durante il procedimento amministrativo anteriore all’adozione di detta decisione, costituisce una violazione dei suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione contestata.
74 In udienza, alla ricorrente è stato chiesto in che modo essa avrebbe potuto difendersi meglio se fosse stata direttamente destinataria della CdA 1990, piuttosto che essere difesa, in quanto membro della conferenza marittima, dalla Cewal. Orbene, la ricorrente non ha fornito alcuna risposta convincente. Essa si è infatti limitata ad invocare il compromesso che, a suo avviso, animava qualsiasi linea di difesa di un’associazione professionale i cui membri, concorrenti, hanno interessi diversi, o addirittura divergenti. Il Tribunale considera che un argomento così generale non può convincere nella fattispecie, in quanto era proprio nell’interesse di tutti i membri della Cewal, senza eccezione alcuna, di contestare l’esistenza delle infrazioni constatate dalla Commissione nella CdA 1990.
75 Orbene, spetta alla ricorrente fornire la prova tangibile che la sua situazione avrebbe potuto essere diversa, vale a dire che la decisione 93/82 avrebbe potuto essere adottata in termini diversi per quanto riguarda la constatazione degli abusi che le sono imputati, qualora essa fosse stata messa in grado di far valere le sue osservazioni non in quanto destinataria di una copia della CdA 1990, ma in quanto destinataria diretta di detta comunicazione degli addebiti. A tal riguardo, va ricordato che la ricorrente era stata formalmente invitata non solo a presentare le proprie osservazioni scritte sulla CdA 1990, possibilità che essa ha effettivamente utilizzato, ma anche a partecipare all’audizione amministrativa, che ha avuto luogo in sua presenza il 22 ottobre 1990.
76 Ad ogni modo, pur supponendo che la ricorrente non abbia potuto difendersi in modo ottimale per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni durante il procedimento amministrativo iniziale, circostanza che essa non dimostra, tale asserito pregiudizio dei suoi diritti della difesa non può essere invocato con successo nell’ambito della presente causa in quanto la decisione 93/82, per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni, è diventata definitiva. Occorre ricordare, infatti (v. i punti 59-61 supra), che il principio della certezza del diritto osta a che vengano rimesse in discussione parti non annullate della decisione 93/82.
77 Peraltro, va sottolineato che la CdA 2003 identifica la ricorrente come destinataria dell’ammenda. La ricorrente ha esaurientemente risposto alla medesima, contestando le infrazioni per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni, senza, tuttavia, far valere il minimo argomento anche lontanamente collegato al presente motivo. Le censure constatate dalla Commissione nella decisione contestata sono rigorosamente identiche a quelle contenute nella CdA 2003 (le quali sono a loro volta identiche a quelle constatate nella decisione 93/82). La ricorrente ha inoltre beneficiato di un’audizione dinanzi al consigliere uditore. Le è stato proposto l’accesso al fascicolo. Essa ha dunque potuto formalmente esercitare i suoi diritti della difesa. Contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, la CdA 2003 ha dunque integralmente assolto la sua funzione.
78 Per quanto riguarda, infine, l’asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente, invocata nell’ambito del primo motivo, risultante dalla circostanza che la ricorrente non sarebbe stata in grado di ritrovare vecchi documenti ed ex impiegati a causa del tempo trascorso dalla decisione 93/82 (v. punto 17 supra), occorre considerare che la ricorrente non fornisce nemmeno la prova di una tale violazione né indica con precisione quali documenti o testimonianze le sarebbero stati utili. Occorre ricordare per di più che la ricorrente non ha colto l’opportunità offertale di accedere al fascicolo (punto 49 della decisione contestata), laddove, come la Commissione ha indicato in udienza, in esso figuravano tutti i documenti. In ogni caso, sembrerebbe che i documenti asseritamente mancanti a cui la ricorrente fa allusione riguardino l’effettività degli abusi. Orbene, poiché questi ultimi sono stati constatati definitivamente nella decisione 93/82, la loro effettività non può essere nuovamente discussa, a pena di violare i principi dell’autorità di cosa giudicata e della certezza del diritto.
79 Risulta da quanto precede che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione e sull’assenza di giustificazione della decisione contestata
– Argomenti delle parti
80 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione contestata è insufficientemente motivata in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato né la posizione dominante della Cewal, né l’esistenza di alcuno dei tre asseriti abusi identificati, né il loro effetto preclusivo sul mercato ai sensi dell’art. 82 CE. Inoltre, la decisione contestata non porrebbe il Tribunale in grado di controllare la fondatezza e l’importo dell’ammenda nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito.
81 La Commissione risponde in sostanza che il presente motivo, collegato al secondo motivo e che si confonde con il terzo, deve essere respinto. In effetti, esso sarebbe diretto a far riesaminare, in manifesta violazione dei termini di ricorso, dei principi della certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata, non solo la fondatezza delle parti non annullate della decisione 93/82, ma anche di parti della sentenza CMB della Corte e della sentenza CMB del Tribunale, entrambe definitive, che hanno respinto i motivi diretti all’annullamento delle constatazioni della decisione 93/82 per quanto riguarda gli abusi commessi dalla ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
82 Secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Sotto questo profilo la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e 19 settembre 2002, causa C‑114/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7657, punto 62). Trattandosi di una decisione adottata in applicazione dell’art. 82 CE, tale principio richiede che la decisione contestata faccia riferimento ai dati di fatto da cui dipende la giustificazione giuridica del provvedimento e alle considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑107, punto 57, non impugnata su tale punto).
83 In realtà, il presente motivo è basato sulla presunzione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto riesaminare la causa per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni. Orbene, la decisione contestata è una decisione che infligge un’ammenda ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2988/74 (v. punto 22 supra). La motivazione richiesta relativamente all’ammenda è fornita ai punti 67-111 della decisione contestata. Inoltre, l’approccio seguito nella decisione contestata, consistente nel fondarsi, per infliggere l’ammenda, sulle parti non annullate e definitive della decisione 93/82, nelle parti in cui esse constatano gli abusi, è stato considerato fondato nell’ambito della valutazione del terzo motivo. È peraltro chiaro che tale approccio è stato reso sufficientemente esplicito dalla Commissione. Emerge, infatti, dalla lettura della decisione contestata (punti 17 e 41) e, inoltre, della CdA 2003 (in particolare, punto 27) che, per quanto riguarda l’effettività degli abusi commessi dalla ricorrente, la Commissione ha fatto un puro e semplice riferimento alle parti della decisione 93/82 che constatano dette infrazioni, di cui la decisione contestata contiene una sintesi (punti 21‑40). La Commissione ha anche osservato, nella decisione contestata (punti 42‑46), che queste parti non annullate della decisione 93/82 sono diventate definitive in virtù dei principi della certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata.
84 È quindi innegabile che la ricorrente ha potuto conoscere tutte le giustificazioni della decisione contestata. Occorre constatare inoltre che il Tribunale è stato pienamente in grado di esercitare il suo controllo di legittimità della decisione contestata.
85 Risulta da quanto precede che la decisione contestata è sufficientemente motivata.
86 Ciò premesso, occorre respingere il quarto motivo in quanto infondato.
Sulle conclusioni, sollevate in via subordinata, dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta
Sul quinto motivo, vertente sul carattere discriminatorio dell’ammenda
– Argomenti delle parti
87 La ricorrente sostiene che l’imposizione della «quasi totalità» dell’ammenda alla ricorrente è discriminatoria. Infatti, alla Compagnie maritime du Congo (in prosieguo: la «CMDC»), già Compagnie maritime zaïroise (in prosieguo:la «CMZ»), che, in applicazione del regime di ripartizione delle merci previsto dall’art. 3, lett. e), del regolamento n. 4056/86, ha tratto il maggior profitto dagli abusi a causa della sua preponderante quota di introiti, avrebbe parimenti dovuto essere inflitta un’ammenda. Del resto, l’appartenenza del presidente e del segretario generale della Cewal al gruppo dirigente della ricorrente, l’ubicazione della segreteria generale nel medesimo immobile della ricorrente, le pratiche che hanno asseritamente stabilito la supremazia della ricorrente, invocate nella decisione contestata, non costituirebbero motivi concludenti. Infatti, la Cewal era un ente distinto dai suoi membri e tutte le sue decisioni erano adottate all’unanimità o alla maggioranza di due terzi dei suoi membri. Nemmeno sarebbe concludente il motivo vertente sull’acquisto da parte della ricorrente del controllo della Dafra-Lines e della Deutsche Afrika Linien-Woermann Linie. Infatti, le date di acquisto non coinciderebbero con il periodo durante il quale sono stati commessi gli asseriti abusi. Per quanto attiene alla vendita o al trasferimento di diritti della CMZ alla ricorrente o alla Cewal, si sarebbe trattato solo di accordi di breve durata tra la ricorrente e la CMZ durante i quali quest’ultima avrebbe continuato ad esercitare pienamente il suo ruolo di operatore marittimo. La CMZ avrebbe nuovamente usato le proprie navi nel 1993. Tale pratica avrebbe del resto avuto luogo una volta cessati gli asseriti abusi. Durante il periodo in cui sarebbero stati commessi gli abusi, la CMZ avrebbe assicurato un servizio di linea regolare. Infine, la CMDC sarebbe il solo membro della Cewal ancora attivo sulla tratta Europa-Zaire (divenuto la Repubblica del Congo). Inoltre, l’approccio della Commissione, secondo cui la ricorrente aveva le maggiori responsabilità nell’ambito della Cewal e i suoi comportamenti un impatto particolarmente significativo sul mercato, sarebbe contrario alla prassi della Commissione e alla teoria della posizione dominante collettiva. Infine, la CMDC non si sarebbe più trovata, al momento dell’adozione della decisione contestata, nella situazione finanziaria difficile che aveva giustificato il fatto che la Commissione, nella decisione 93/82, non le aveva più inflitto l’ammenda mentre la ricorrente, da parte sua, si troverebbe in difficoltà di tale tipo.
88 Ciò premesso, l’«unica giustificazione», data al punto 88 della decisione contestata, a sostegno dell’assenza di imposizione di un’ammenda alla CMDC, secondo cui nessun altro membro della Cewal «poteva sostenere di essere in una situazione identica a quella del[la] CMZ (…) [che] aveva dovuto separarsi dalle sue navi e che non si occupava più di trasporto marittimo», non sarebbe convincente. Infatti, sarebbe la ricorrente a trovarsi oggi nella situazione di non avere navi e di non operare più nel trasporto marittimo. La tesi della Commissione giustificherebbe dunque al contrario che sia proprio la CMDC a pagare l’ammenda, e non la ricorrente.
89 La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione avrebbe ammesso di aver adottato l’anno 2003 come anno di riferimento per la fissazione dell’importo dell’ammenda, piuttosto che l’anno 1992. Ciò premesso, la Commissione avrebbe dovuto esaminare il carattere discriminatorio dell’ammenda nel 2004 e prendere in considerazione il fatto che la CMDC è oggi attiva nel settore di cui trattasi e non si trova più nelle difficoltà che avevano portato la Commissione a non infliggerle l’ammenda nella decisione 93/82.
90 Parimenti, la Commissione non potrebbe validamente invocare la sentenza CMB del Tribunale, che si è pronunciata sulla situazione del 1992, per respingere la censura relativa alla parità di trattamento. Al contrario, applicato al caso della ricorrente nel 2004, il punto 237 della sentenza CMB del Tribunale dovrebbe portare ad esonerare la ricorrente da qualsiasi ammenda, perché quest’ultima non esercita più l’attività di cui trattasi.
91 La Commissione contesta questi argomenti.
– Giudizio del Tribunale
92 Va ricordato che il principio della parità di trattamento, per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punti 155 e 156; 6 dicembre 2005, causa T‑48/02, Brouwerij Haacht/Commissione, Racc. pag. II‑5259, punto 108, e 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4567, punto 152).
93 Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di essere stata discriminata rispetto alle altre imprese aderenti alla Cewal e, in particolare, rispetto alla CMDC, alla quale, benché al momento dell’adozione della decisione contestata si trovasse in una situazione asseritamente paragonabile alla sua quando è stata adottata la decisione 93/82, non è stata inflitta alcuna ammenda.
94 A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, quando un’impresa ha violato, mediante il suo comportamento, l’art. 82 CE, essa non può evitare qualsiasi sanzione perché ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende, quando peraltro, come nella fattispecie, il giudice comunitario non è stato adito per giudicare la situazione di questi ultimi (v., per quanto riguarda imprese che hanno violato l’art. 81 CE, sentenze Ahlström Osaheyhtiö e a./Commissione, cit., punto 197; Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit., punto 430, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit., punto 77).
95 In ogni caso, va considerato che, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito in applicazione dell’art. 21 del regolamento n. 4056/86, ai sensi dell’art. 229 CE, il Tribunale non è tenuto a ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente per prendere in considerazione l’asserita discriminazione subita da quest’ultima rispetto alla CMDC.
96 Infatti, da una parte, non si può ritenere che la ricorrente e la CMZ fossero in una situazione analoga al momento dell’adozione della decisione 93/82. A tal riguardo, basta ricordare che il grado di partecipazione della ricorrente alle infrazioni era più importante. Inoltre, la situazione finanziaria e commerciale della CMZ si distingueva nettamente da quella della ricorrente al momento dell’adozione della decisione 93/82, per cui la Commissione non aveva violato il principio di parità imponendo un’ammenda più elevata alla ricorrente rispetto agli altri membri della Cewal e non infliggendo alcuna ammenda alla CMZ.
97 D’altra parte, la somiglianza delle situazioni di cui si avvale la ricorrente nell’ambito del presente motivo è legata ad un cambiamento nella sua situazione, intervenuto successivamente alla constatazione delle infrazioni effettuata nella decisione 93/82. Orbene, un tale cambiamento non può essere stato preso in considerazione nella decisione contestata, la quale mira ad infliggere una sanzione pecuniaria per le infrazioni definitivamente constatate nella decisione 93/82. È solo ai fini del rispetto della soglia massima del 10% del volume d’affari, ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, realizzato durante l’esercizio sociale precedente alla decisione contestata, che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione la nuova situazione della ricorrente, ciò che essa ha peraltro fatto (punto 111 della decisione contestata).
98 Il quinto motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.
Sul sesto motivo, vertente sul carattere sproporzionato dell’ammenda
– Argomenti delle parti
99 A sostegno del presente motivo, la ricorrente fa valere in sostanza quattro censure.
100 In primo luogo, le infrazioni constatate non sarebbero gravi. A tal riguardo la quota di mercato della Cewal sarebbe diminuita a vantaggio di quella del concorrente durante il periodo in cui sarebbero stati commessi gli abusi, la Cewal sarebbe stata accusata di praticare prezzi troppo bassi, e non prezzi troppo elevati, e il mercato considerato sarebbe stato «microscopico».
101 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la novità della condanna per abuso di posizione dominante collettiva imponeva da sola, in virtù della prassi usuale diametralmente opposta della Commissione e della giurisprudenza, di infliggere solo un’ammenda simbolica. La ricorrente insiste anche sulla novità, a tutt’oggi, degli asseriti abusi, vale a dire, in sostanza, che l’abuso collegato all’accordo con la Ogefrem sarebbe il primo caso di abuso avente la forma di una pressione esercitata su un governo straniero, che l’abuso collegato alla prassi delle navi da combattimento implicherebbe un’estensione della nozione di prezzi predatori e che gli sconti di fedeltà solleverebbero un nuovo problema di interpretazione del regolamento n. 4056/86.
102 In terzo luogo, la ricorrente avrebbe collaborato con la Commissione in quanto membro della Cewal. Infatti, la Cewal avrebbe posto fine agli abusi diversi mesi prima dell’invio della CdA 1990 e avrebbe anche tentato attivamente di assistere la Commissione nel conflitto di legislazioni che opponeva la Comunità europea, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e i paesi dell’Africa occidentale e centrale. Tale attitudine collaborativa dovrebbe essere considerata una circostanza attenuante in virtù degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).
103 In quarto luogo, infine, il calcolo dell’ammenda in funzione della durata delle infrazioni sarebbe erroneo. Poiché la durata degli abusi «è oscillata tra un anno e mezzo e due anni», la ricorrente non comprende perché la Commissione abbia aumentato senza giustificazione gli importi dell’ammenda del 15 o del 20%, a seconda degli abusi, nel primo anno delle infrazioni, vale a dire in modo «nettamente più significativo» di quanto non l’autorizzassero la prassi della Commissione e gli orientamenti.
104 La Commissione rigetta tali argomenti.
105 Per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità degli abusi, la Commissione ritiene che la diminuzione della quota di mercato della Cewal durante il periodo in cui sono state commesse infrazioni, correlata con l’aumento della quota del concorrente, non può rimettere in questione la sua valutazione, fondata principalmente non sulla quota di mercato della Cewal, ma su diversi altri elementi, tra cui figurano i tassi di nolo normali, applicati in modo non conforme alla pratica delle navi da combattimento, che sarebbero superiori ai costi sostenuti dai membri e sarebbero rilevatori di una debole concorrenza. La Commissione ricorda che, in ogni caso, la sentenza CMB del Tribunale ha confermato la gravità delle infrazioni.
106 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita novità della condanna per abuso di posizione dominante collettiva constatata nella decisione 93/82 e il divieto che ne sarebbe derivato, secondo la giurisprudenza, di imporre un’ammenda, la Commissione ricorda innanzitutto la sentenza CMB del Tribunale, secondo cui era legittimo non tener conto di detta asserita novità della nozione di posizione dominante collettiva, poiché l’obiettivo degli abusi contestati non costituisce una novità nel diritto della concorrenza. La Commissione ricorda anche che la sentenza CMB della Corte ha chiaramente escluso che le pratiche condannate nella decisione 93/82 costituissero la definizione di una nuova pratica abusiva.
107 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo al suo comportamento asseritamente collaborativo e, innanzitutto, la circostanza che la Cewal ha posto rapidamente fine agli abusi, la Commissione sostiene che gli orientamenti si riferiscono unicamente alla prassi della Commissione in materia di ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, e non alle ammende inflitte in applicazione dell’art 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Supponendo tuttavia che sia possibile un’applicazione per analogia degli orientamenti nella fattispecie, la circostanza attenuante non potrebbe essere invocata dalla ricorrente nella presente causa in quanto il fatto che essa abbia volontariamente posto fine all’infrazione prima dell’avvio dell’indagine della Commissione è stato adeguatamente considerato ai fini del calcolo della durata dell’infrazione e un’impresa non può richiamarsi al terzo trattino del punto 3 degli orientamenti, perché la cessazione del suo comportamento anticoncorrenziale non è stata indotta da interventi della Commissione (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 341). Per quanto riguarda l’argomento relativo all’assistenza fornita dalla ricorrente alla Commissione nell’ambito del conflitto di legislazioni, la Commissione lo rigetta facendo riferimento alla sentenza CMB del Tribunale.
108 Per quanto riguarda, infine, l’argomento della ricorrente vertente sulla durata delle infrazioni, la Commissione ritiene che, supponendo che si applichino gli orientamenti, l’aumento dell’importo dell’ammenda potrebbe andare, in applicazione del punto 1 B degli orientamenti, sino al 50% nel caso di infrazioni di media durata (da uno a cinque anni in generale), circostanza che autorizzerebbe un aumento del 10% annuo, includendo anche i primi dodici mesi di infrazione. La Commissione precisa che un tale aumento costituisce la sua prassi costante.
– Giudizio del Tribunale
109 In via preliminare, va ricordato che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, gli orientamenti sono applicabili per analogia alle infrazioni alle regole di trasporto constatate e sanzionate in applicazione del regolamento n. 4056/86 e, pertanto, alla fattispecie (sentenze del Tribunale CMA CGM e a./Commissione, cit., punto 242; 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, Minoan Lines/Commissione, Racc. pag. II‑5515, punto 270, e causa T‑65/99, Strintzis Lines Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑5433, punto 158; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punti 1525, 1528 e 1571).
110 Inoltre, la circostanza che la Corte, nella sua sentenza CMB, abbia annullato gli artt. 6 e 7 del dispositivo della decisione 93/82 per il solo motivo procedurale che alle imprese cui era stata inflitta un’ammenda in funzione del loro grado di partecipazione alle infrazioni non erano destinatarie della CdA 1990, la quale identificava solo la Cewal in quanto destinataria potenziale dell’ammenda, non ostacola la validità delle parti della decisione 93/82 che si riferiscono alle caratteristiche degli abusi commessi dalla Cewal, incluse quelle idonee ad essere prese in considerazione per il calcolo delle ammende inflitte alla ricorrente. Nella sua competenza giurisdizionale anche di merito in applicazione dell’art. 21 del regolamento n. 4056/86, ai sensi dell’art. 229 CE, per valutare l’importo delle ammende inflitte alla ricorrente nella decisione contestata, il Tribunale può dunque validamente farvi riferimento.
Sulla gravità degli abusi
111 Va ricordato che nella decisione 93/82 (punti 102 e 103) la Commissione ha considerato che gli abusi di cui trattasi fossero gravi ed intenzionali. Del resto, nella CdA 2003 (punti 31-61), poi nella decisione contestata (punti 67-84), la Commissione continua a considerare gli abusi di cui trattasi come infrazioni gravi. Essa ritiene, in particolare, che il mercato complessivo (traffico di linea marittima tra il Mare del Nord ed il Congo) sia stato pregiudicato.
112 Occorre ricordare anche che, nell’ambito delle sue conclusioni principali dirette all’annullamento della decisione 93/82, la ricorrente ha contestato l’esistenza di infrazioni ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, la qualifica di posizione dominante collettiva dei membri della Cewal nonché il carattere abusivo delle pratiche legate alle navi da combattimento e ai contratti di fedeltà. Essa non ha tuttavia negato che le pratiche di cui trattasi erano state attuate per estromettere dal mercato l’unico concorrente presente sul mercato, per cui la ricorrente non può fondatamente contestare il carattere intenzionale e grave degli abusi in questione.
113 Occorre dunque respingere la censura vertente sull’assenza di gravità degli abusi in questione.
Sull’asserita novità delle infrazioni
114 Occorre ricordare che, nella decisione 93/82 (punti 116-119), la Commissione ha considerato che gli abusi in questione non presentassero carattere di novità e che una riduzione dell’ammenda non fosse giustificata. Nella sua sentenza CMB (punto 248), il Tribunale ha affermato che le infrazioni di cui trattasi non presentavano carattere di novità. Detta valutazione è stata espressamente convalidata dalla Corte per quanto riguarda la pratica delle navi da combattimento (sentenza CMB della Corte, punto 120).
115 Nella CdA 2003 (punti 63-67), poi nella decisione contestata (punti 101-106), la Commissione mantiene il suo approccio iniziale.
116 Il Tribunale considera dunque che non vi è alcuna ragione di discostarsi dalla sua valutazione precedente. È infatti giocoforza constatare che l’obiettivo delle pratiche abusive contestate, vale a dire estromettere l’unico concorrente dal mercato, non presenta alcun carattere di novità nel diritto della concorrenza.
117 Occorre dunque respingere la censura relativa alla novità delle infrazioni di cui trattasi.
Sull’asserita cooperazione con la Commissione
118 Per quanto riguarda, innanzitutto, l’assistenza asseritamente fornita dalla Cewal alla Commissione nei negoziati con Stati terzi o con l’OCSE, va constatato che, nella sua sentenza CMB (punto 239), il Tribunale ha affermato che una tale assistenza non aveva alcuna incidenza sull’importo dell’ammenda inflitta a causa di tre violazioni dell’art. 82 CE.
119 A tal riguardo, il Tribunale considera che non vi è alcuna ragione di discostarsi dalla sua valutazione precedente.
120 Per quanto riguarda, poi, l’asserita cooperazione della ricorrente relativa alla cessazione delle infrazioni, dopo i primi interventi della Commissione, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non può essere tenuta, di regola, né a considerare la prosecuzione dell’infrazione come circostanza aggravante, né a considerare la cessazione di un’infrazione come circostanza attenuante (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 213). Infatti, l’applicazione di una riduzione si cumulerebbe con la presa in considerazione della durata dell’infrazione nel calcolo delle ammende. Di conseguenza, la Commissione non può affatto essere tenuta ad accordare, nell’ambito del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione manifesta, indipendentemente dal fatto che tale cessazione abbia luogo prima o dopo i suoi interventi.
121 Occorre dunque respingere la censura relativa ad un’asserita cooperazione della ricorrente con la Commissione.
Sulla durata delle infrazioni
122 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la decisione 93/82 e, eventualmente, le constatazioni del Tribunale nella sua sentenza CMB (punti 241 e 242), l’accordo con l’Ogefrem ha costituito un’infrazione a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 4056/86, vale a dire a partire dal 1º luglio 1987, sino alla fine del settembre 1989, ovvero per due anni e tre mesi. L’infrazione relativa agli accordi di fedeltà ha avuto luogo dal 1º luglio 1987 alla fine del novembre 1989, vale a dire per un periodo di due anni e cinque mesi. Infine, l’abuso relativo alla pratica delle navi da combattimento ha avuto luogo dal maggio 1988 alla fine del novembre 1989, vale a dire per un anno e mezzo.
123 Gli abusi di cui trattasi rientrano nella categoria delle infrazioni di durata media (da uno a cinque anni) ai sensi degli orientamenti. A tal riguardo, risulta dal punto 1 B degli orientamenti che, per le infrazioni di tale durata, l’aumento dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione può andare fino al 50% dell’importo determinato in base alla gravità dell’infrazione.
124 Gli orientamenti non stabiliscono nulla per quanto riguarda la questione se il primo anno di infrazione giustifichi un aumento del 10% dell’importo dell’ammenda determinato per la gravità dell’infrazione. A tal riguardo, il Tribunale ha affermato che, alla luce del punto 1 B degli orientamenti, emergeva che la durata molto breve dell’infrazione, vale a dire una durata inferiore ad un anno, potesse costituire unicamente un elemento atto ad escludere l’imputazione di apporti aggiuntivi all’importo stabilito in considerazione della gravità dell’infrazione (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit., punto 283).
125 Ne risulta a contrario che, poiché gli abusi di cui trattasi hanno una durata superiore ad un anno, correttamente la Commissione ha implicitamente considerato nella decisione contestata che qualsiasi anno di infrazione intero poteva portare ad un aumento del 10% dell’importo stabilito per la gravità dell’infrazione e che, al di sotto dell’anno intero, qualsiasi periodo superiore a sei mesi poteva giustificare un aumento del 5%.
126 Gli aumenti dell’ammenda del 20% per l’accordo con l’Ogefrem e gli accordi di fedeltà, e del 15% per l’abuso legato alle navi da combattimento, sono quindi giustificati.
127 Occorre, di conseguenza, respingere la censura relativa all’aumento indebito dell’importo dell’ammenda con riferimento alla durata delle infrazioni.
128 Risulta da quanto precede che il sesto motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul settimo motivo, relativo ad una violazione della prassi abituale della Commissione
– Argomenti delle parti
129 La ricorrente sostiene in sostanza che, nelle cause di conferenze marittime, eccettuata la presente causa, la Commissione ha sempre basato l’ammenda sul volume d’affari globale delle imprese interessate nel settore del trasporto marittimo di linea, prodotto durante l’esercizio precedente all’anno in cui la decisione che infligge l’ammenda è stata adottata. Orbene, la Commissione si sarebbe inspiegabilmente discostata da tale prassi, senza fornire una base obiettiva e non discriminatoria per l’imposizione dell’ammenda. Essa sostiene, inoltre, che la Commissione si è discostata dalle indicazioni date nella CdA 2003 e che la scelta dell’anno 1991, invece del 2003, è particolarmente arbitraria (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑142/89, Boël/Commissione, Racc. pag. II‑867, punto 133) e immotivata.
130 La Commissione ricorda che dall’adozione degli orientamenti nel 1998 l’importo dell’ammenda non è più calcolato in funzione del volume d’affari dell’impresa che ha commesso un’infrazione. A tal riguardo, la decisione contestata effettivamente non si sarebbe basata sul volume d’affari della ricorrente per calcolare l’importo dell’ammenda, ma su tutti gli altri elementi indicati nella CdA 2003. Inoltre, la scelta dell’anno di riferimento sarebbe irrilevante in quanto, in entrambi i casi, non sarebbe stata oltrepassata la soglia del 10% del volume d’affari della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
131 Va ricordato che la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 255, e sentenza Bolloré e a./Commissione, cit., punti 484 e 496).
132 Inoltre, occorre rilevare che la Commissione è tanto meno vincolata dalle sue decisioni precedenti in quanto le decisioni invocate sono tutte anteriori all’applicazione degli orientamenti (v., in tal senso, sentenza Bolloré e a./Commissione, cit., punto 650). In ogni caso, la prassi anteriore della Commissione non funge di per sé da contesto giuridico alle ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 4056/86 (sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit., punto 191, pronunciata nell’ambito del regolamento n. 17 e applicabile nella fattispecie per analogia).
133 La Commissione ha quindi potuto correttamente discostarsi dalla sua prassi precedente e non prendere in considerazione il volume d’affari della ricorrente per calcolare l’ammenda, tanto più che essa dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende per orientare il comportamento delle imprese nel senso del rispetto delle regole di concorrenza (v., in tal senso, e per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 172, e sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit., punto 60 e la giurisprudenza citata).
134 Occorre constatare, inoltre, che la scelta dell’anno di riferimento è neutrale ai fini del calcolo della soglia del 10% del volume d’affari da non superare, poiché, con riferimento alle cifre fornite nella decisione contestata e non discusse dalla ricorrente, l’importo dell’ammenda inflitta resta al di sotto di detta soglia con riferimento al volume d’affari della ricorrente, con riferimento sia a quello del 1991 sia a quello del 2003.
135 Ne deriva che il settimo motivo va respinto in quanto infondato.
Sull’ottavo motivo, vertente sullo sviamento di potere
– Argomenti delle parti
136 La ricorrente fa valere in sostanza che la mancata imposizione di un’ammenda alla CMDC può essere spiegata solo da ragioni politiche, estranee al diritto comunitario della concorrenza, dirette a ottenere l’abolizione del regime zairese di allocazione delle merci senza attaccare direttamente lo Zaire (divenuto la Repubblica del Congo), tramite la CMZ, controllata al 100% dallo Stato zairese. Diversi elementi consentirebbero di sostenere tale tesi come i requisiti di avvio del procedimento sfociato nell’adozione della decisione 93/82, a seguito delle denunce dirette alla normativa zairese e in seguito al fallimento di taluni negoziati della Comunità con lo Zaire nell’ambito di un vecchio conflitto relativo all’interpretazione del codice della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). Nella sua decisione 1º aprile 1992, 92/262/CEE, relativa ad una procedura d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (IV/32.450: comitati armatoriali composti da armamenti francesi e dell’Africa occidentale) (GU L 134, pag. 1), adottata parallelamente alla decisione 93/82, la Commissione non avrebbe nemmeno imposto ammende per quanto riguarda le linee di trasporto africane. Responsabili di elevato livello, nazionali o della Commissione, avrebbero inoltre dichiarato, prima dell’adozione della decisione 93/82, rispettivamente, che il diritto della concorrenza non era il miglior mezzo per regolare la questione del trasporto di merci in Africa e che vi sarebbe un problema politico in caso di condanna della CMZ a pagare un’ammenda. Infine, essa contesta che la Commissione possa invocare la sentenza CMB del Tribunale, in quanto il motivo vertente sullo sviamento di potere è stato giudicato all’epoca come un «motivo del tutto diverso». Ciò premesso, la decisione contestata sarebbe stata adottata per uno scopo diverso da quello annunciato (sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023).
137 La Commissione osserva che essa non ravvisa, nella mancata imposizione di un’ammenda alla CMDC, indizi di uno sviamento di potere e fa riferimento alla sentenza CMB del Tribunale che avrebbe respinto un motivo identico. La Commissione sottolinea che gli argomenti della ricorrente nell’ambito del presente motivo riguardano fatti precedenti alla decisione 93/82 e sono diretti in realtà a contestare un’altra volta la fondatezza di detta decisione. Andrebbe sottolineato a tal proposito che la ricorrente non ha nemmeno cercato di verificare se la normativa congolese, che, secondo la sua tesi, la decisione contestata era diretta ad eludere, fosse ancora in vigore al momento dell’adozione di quest’ultima.
– Giudizio del Tribunale
138 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo ove emerga, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che essa è stata adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 99, e sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II‑917, punto 68).
139 Occorre ricordare anche che il Tribunale, al punto 238 della sua sentenza CMB, ha respinto l’argomento relativo allo sviamento di potere. Nella presente causa, la ricorrente non dimostra affatto la sua tesi secondo cui l’argomento sul quale il Tribunale ha statuito nella sua sentenza CMB era completamente diverso da quello che essa fa valere ora. Al contrario, gli argomenti a sostegno del motivo sollevato nella fattispecie sembrano coincidere in larga misura con quello sottoposto alla valutazione del Tribunale nel 1993 e relativo alla decisione 92/262. In ogni caso, come constatato supra dal Tribunale nell’ambito dell’esame del quinto motivo (v. punto 96 supra), la Commissione poteva non infliggere nessun’ammenda alla CMZ nella decisione 93/82 in quanto la sua situazione commerciale e finanziaria era diversa da quella delle altre partecipanti alle infrazioni all’epoca. Del resto, sebbene l’indagine sfociata nell’adozione della decisione 93/82 sia stata avviata dalla Commissione a seguito del fallimento di taluni negoziati per via diplomatica, la circostanza che la Comunità abbia prima tentato tale strada senza successo non ostacolava l’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze in materia di concorrenza.
140 In ogni caso, risulta dall’economia e dal testo della decisione contestata che quest’ultima è stata adottata per ovviare all’annullamento, con la sentenza CMB della Corte, dell’ammenda inizialmente inflitta alla ricorrente nella decisione 93/82 a causa delle infrazioni all’art. 82 CE da essa commesse. Non emerge che le asserite ragioni dell’adozione della decisione contestata fornite dalla ricorrente, richiamate supra al punto 136, tutte precedenti all’adozione della decisione 93/82, costituiscano i motivi reali della sua adozione, per cui la mancata imposizione di un’ammenda alla CMDC non costituisce uno sviamento di potere.
141 L’ottavo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo complesso devono essere respinti in quanto infondati.
Sulle spese
142 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione del n. 3, secondo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
143 È vero che è stato affermato che la Commissione non aveva commesso violazione del principio del termine ragionevole (v. punti 39-47 supra). Va tuttavia ricordato che la Commissione ha tardato a riaprire il procedimento amministrativo. Infatti, circa trentasette mesi, vale a dire oltre tre anni, hanno separato la sentenza CMB della Corte (16 marzo 2000) dalla CdA 2003 (15 aprile 2003). Orbene, poiché la Commissione non ha riaperto il procedimento per quanto riguarda la constatazione delle infrazioni, l’elaborazione della CdA 2003, un documento di sole dodici pagine, non ha rappresentato un lavoro lungo. Infatti, si è dovuto redigere solo un passaggio sull’oggetto della riassunzione del procedimento, una sintesi delle infrazioni constatate nella decisione 93/82, come convalidata con la sentenza CMB della Corte e con la sentenza CMB del Tribunale, un passaggio sulla modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda e una suddivisione relativa al rispetto dei termini di prescrizione con riferimento al regolamento n. 2988/74. Occorre inoltre ricordare che tale ritardo, non giustificato in modo convincente e che ha portato la Commissione a ridurre di propria iniziativa l’importo dell’ammenda di EUR 150 000, vale a dire di circa il 4% rispetto all’importo fissato nella decisione contestata, le è interamente imputabile.
144 Tale ritardo è stato all’origine di una parte del ricorso della ricorrente, principalmente del suo primo motivo.
145 Verrà dunque effettuata una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Compagnie maritime belge SA sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, e quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Compagnie maritime belge.
Czúcz
Cooke
Labucka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
O. Czúcz
* Lingua processuale: il francese.
Full & Egal Universal Law Academy