Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 novembre 2006 – Jabones Pardo/UAMI – Quimi Romar (YUKI)
(Causa T‑278/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI – Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Conclusioni dell’UAMI – Ricevibilità»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 70)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jabones Pardo, SA e la Quimi Romar, SL
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Quimi Romar, SL
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo YUKI per prodotti delle classi 3, 5 e 28 – domanda n. 1353515
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Jabones Pardo, SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo spagnolo «YUPI» n. 246715 per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione:
L’opposizione è parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso:
Il ricorso proposto dalla richiedente il marchio è accolto; il ricorso proposto dall’opponente è respinto.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003‑1 e R 604/2003‑1) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso dell’interveniente in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici», rientranti nella classe 3, e a «prodotti igienici», rientranti nella classe 5, di cui alla domanda di marchio comunitario.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Jabones Pardo, SA.
3)
La Quimi Romar, SL sopporterà le proprie spese.
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