Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 – Germania / Commissione
(cause riunite T-314/04 e T-414/04)
«Fondo europeo di sviluppo regionale – Riduzione del contributo finanziario – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici obbligatori (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24) (v. punti 38-43)
Oggetto
Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della direzione generale «Politica regionale» della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997‑1999 Renania del Nord‑Westfalia e del programma operativo Resider II‑Renania del Nord‑Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33
Dispositivo
1)
I ricorsi sono irricevibili.
2)
La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.
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