Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 aprile 2008 – Grecia / Commissione
(causa T-364/04)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli – Premi per animali – Termine di 24 mesi»
1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli – Aiuto alla produzione (Regolamento del Consiglio n. 2201/96, art. 2; regolamento della Commissione n. 504/97, art. 7, n. 2) (v. punti 32-33, 57-62, 74, 76)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi (Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 3, n. 1, e n. 1258/1999, art. 2, n. 2) (v. punti 35-39, 54-56)
3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 1258/1999, art. 7, n. 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, n. 1] (v. punti 44-45, 87, 98-107, 122, 127, 135, 145)
4. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punti 128-129)
5. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000; regolamenti della Commissione n. 3887/92, art. 6, n. 6 bis, e n. 2629/97, art. 8) (v. punti 157, 159)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui essa esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei premi per animali
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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