Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Italia / Commissione
(causa T‑381/04)
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Premi animali e sviluppo rurale – Carenze nel sistema nazionale di gestione e di controllo»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punto 60)
2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 67-68, 73-74)
3. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento n. 2988/95 (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, 2 e 7) (v. punti 80-84)
4. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 95-96, 127, 136-137, 142)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori dei premi animali e dello sviluppo rurale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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