SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
30 gennaio 2008
Causa T‑394/04
Guido Strack
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Attribuzione di punti di priorità – Diniego di promozione»
Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della procedura di promozione espletata nei confronti del ricorrente per l’esercizio 2003, dell’attribuzione dei punti effettuata nell’ambito di tale procedura nonché della decisione successiva di non promuovere il ricorrente.
Decisione: La decisione relativa all’attribuzione del numero di punti di priorità al sig. Guido Strack per l’esercizio di promozione 2003 nonché quella di non promuoverlo in occasione di tale esercizio sono annullate. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione che fissa i punti di promozione attribuiti al funzionario
(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)
2. Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)
1. Costituiscono atti impugnabili con ricorso i soli provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificandone, in maniera rilevante, la situazione giuridica, e che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione.
Nell’ambito del nuovo sistema di promozione istituito dalla Commissione, che si fonda sulla presa in considerazione di meriti cumulati, rappresentati dai punti accumulati anno per anno, l’attribuzione di un punteggio in un determinato anno produce effetti che non sono limitati e circoscritti unicamente all’esercizio di promozione in corso, ma possono influire su vari esercizi di promozione. Di conseguenza, la fissazione del punteggio ai fini della promozione è un atto autonomo che produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del funzionario modificandone in maniera rilevante la situazione giuridica, pur costituendo solo una delle fasi della procedura di promozione.
Per contro, la procedura di promozione espletata nei confronti del funzionario non costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, dato che detta procedura, in quanto tale, non produce alcun effetto giuridico idoneo a incidere direttamente sugli interessi di quest’ultimo.
(v. punti 26, 29 e 30)
Riferimento: Tribunale 28 settembre 1993, cause riunite T‑57/92 e T‑75/93, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II‑925, punto 36 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 89)
2. L’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera di un funzionario per un determinato esercizio implica l’annullamento dell’attribuzione dei punti di merito relativi a tale esercizio, in quanto il punteggio che ciascun funzionario riceve nell’ambito del suo rapporto di evoluzione della carriera è automaticamente trasformato alla fine della procedura di valutazione in punti di merito utilizzabili ai fini della promozione. Tale annullamento non è senza conseguenze sull’attribuzione di punti di priorità nonché sulla decisione di diniego di promozione relative all’esercizio di valutazione successivo, in particolare quando l’autorità che ha il potere di nomina giustifichi la sua decisione relativa all’attribuzione del numero esatto di punti di priorità ad un funzionario con il numero di punti di merito che tale funzionario ha ottenuto in occasione dell’esercizio di valutazione corrispondente.
(v. punti 37-39)
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