Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 10 settembre 2008 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑465/04)
«Appalti pubblici di servizi – Gara di appalto comunitaria – Prestazione di servizi informatici e relative forniture connessi ai sistemi di informazione della direzione generale per la “Pesca” – Rigetto di un’offerta – Obbligo di motivazione»
1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Artt. 230 CE e 233 CE) (v. punto 35)
2. Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 45)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 47-50, 54-55, 59, 76-80)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 15 settembre 2004 con la quale la Commissione non accoglie l’offerta della ricorrente nell’ambito della gara di appalto per la prestazione di servizi informatici e relative forniture connessi ai sistemi di informazione della direzione generale per la «Pesca» e di aggiudicare l’appalto ad altro offerente.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione che respinge l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e aggiudica l’appalto all’offerente scelto nell’ambito della gara «FISH/2004/02» è annullata.
2)
La Commissione sopporterà tutte le spese.
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